Sentenza breve 24 settembre 2009
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 24/09/2009, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2009 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00655/2009 REG.SEN.
N. 00323/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il LI ZI IU
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale 323 del 2009, proposto da:
RT OL, rappresentato e difeso dall'avv. Federico Rosati, con domicilio eletto presso Federico Rosati Avv. in Trieste, via Donota 3;
contro
C.C.I.A.A. di Trieste, rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Carbone, con domicilio eletto presso Gianfranco Carbone Avv. in Trieste, via Romagna 30;
Comune di Trieste, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
provvedimento della C.C.I.A.A. di Trieste dd. 30.3.2009, con il quale è stata comunicata al ricorrente la sua cancellazione dal ruolo conducenti servizi pubblici non di linea.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di C.C.I.A.A. di Trieste;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22/07/2009 il dott. Oria Settesoldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;
L’impugnato provvedimento di cancellazione del ricorrente dal ruolo conducenti di veicoli e natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea risulta essere stato annullato, in via di autotutela, dalla CCIAA per la rilevata esistenza di aspetti di carenza procedurale da correggere, ferma restando la affermata correttezza dal punto di vista sostanziale della decisione che è stata autoannullata, per la dichiarata accertata sussistenza in capo al ricorrente di reati ostativi al mantenimento dell’iscrizione al ruolo.
Ciò premesso, è evidente la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del gravame, dato che tale interesse si è ormai spostato sul nuovo atto che l’amministrazione preannuncia di essere intenzionata ad adottare.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato improcedibile.
Le spese possono essere compensate tra le parti ricorrendone giusti motivi, tranne per il contributo unificato che va posto a carico della CCIAA di Trieste.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del LI ZI IU, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo dichiara improcedibile.
Condanna la CCIAA di Trieste a rifondere al ricorrente l’importo del contributo unificato. Spese compensate per il resto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 22/07/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Saverio Corasaniti, Presidente
Oria Settesoldi, Consigliere, Estensore
Vincenzo Farina, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/09/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO