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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 24/12/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
Liquidazione controllata n. 166-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pescara
Settore Procedure Concorsuali
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott. Elio Bongrazio Presidente
Dott. Federica Colantonio Giudice rel.
Dott. Daniela Angelozzi Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso da:
, Codice Fiscale nato a [...] Controparte_1 C.F._1
(AQ) il 22/03/1974, residente in [...] rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Alberto Faccini (cf ; pec C.F._2
tel/fax 0852034853) e dall'Avv. Manuela Natale Email_1
RICORRENTE
Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che:
Il debitore ha depositato ricorso per l'ammissione alla procedura di liquidazione controllata ex artt.
268 e ss. CCII, corredato dalla documentazione prescritta (elenco creditori, inventario beni, atti di disposizione degli ultimi 5 anni, dichiarazioni dei redditi ultime 3 annualità, visure e attestazioni). Il gestore ha redatto relazione particolareggiata ex art. 269 CCII attestando completezza e attendibilità del corredo documentale.
Considerato che:
Ricorrono i presupposti soggettivi e oggettivi di cui all'art. 2 CCII:
Pag. 1 a 7 - il debitore versa in stato di sovraindebitamento. L'ammontare del sovraindebitamento, sulla base delle risultanze riepilogate nella relazione particolareggiata, è pari complessivamente ad euro
662.049,76 tra posizioni privilegiate e chirografarie (tra i quali, a titolo esemplificativo, CP_2
, Cherry BA cessionaria di per , , CP_3 CP_4 CP_5 CP_6 CP_7 CP_8 CP_9
e il credito indicato come “Tribunale di Pescara” per CP_10 Controparte_11 sanzione pecuniaria), fermo restando che l'esatto importo dei singoli crediti sarà oggetto di verifica in sede di formazione dello stato passivo.
Il debitore attualmente non è proprietario di beni immobili (gli immobili già pignorati sono stati trasferiti con decreto del 19.12.2019 e la procedura esecutiva immobiliare è estinta), non possiede beni mobili registrati, ha un saldo attivo sul conto di euro 414,03, percepisce retribuzione di circa euro 1.600,00 mensili gravata da precedenti trattenute;
le spese di mantenimento del nucleo familiare riconducibili al debitore risultano stimate in euro 1.101,00 mensili, comprensive dell'assegno in favore dell'ex coniuge e del figlio convivente non autosufficiente. La difficoltà definitiva di adempiere è comprovata dall'insufficienza dei flussi reddituali rispetto all'esposizione debitoria.
L'indebitamento trae origine dall'attività commerciale svolta tramite la Mincone Food s.a.s., avviata nel 2007, posta in liquidazione nel 2011 e cancellata nel 2015; le perdite del punto vendita di
ON e l'accesso al credito per fronteggiare i debiti verso fornitori hanno generato il cumulo dei debiti;
a ciò si sono aggiunte azioni esecutive e trattenute sullo stipendio del debitore (pignoramenti presso terzi e cessione del quinto).
- il debitore non è assoggettabile a liquidazione giudiziale né a liquidazione coatta amministrativa.
Infatti, l'attività commerciale svolta tramite la Mincone Food s.a.s., avviata nel 2007 dopo la perdita del proprio posto di lavoro, è stata posta in liquidazione nel 2011 e cancellata nel 2015;
- il ricorrente non ha utilizzato negli ultimi cinque anni strumenti di cui ai capi II e IX CCII.
Considerato che la domanda è ammissibile ai sensi degli artt. 268 e 269 CCII, essendo stati verificati i presupposti soggettivi e oggettivi e la completezza della documentazione;
Ritenuto che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, salvo i limiti previsti dall'art. 268, c. 4, CCII, con la conseguenza che non assumono rilievo la proposta e il piano liquidatorio formulati dal debitore e dal suo advisor;
Ritenuto che la quantificazione delle spese necessarie per il mantenimento personale e familiare del ricorrente è effettuata dal Giudice delegato una volta acquisita la documentazione necessaria
(scontrini, bollette, ricevute di pagamento, estratti conto etc), anche con riferimento ad eventuali spese straordinarie periodiche indispensabili al fabbisogno familiare, e previa istanza e motivato parere del liquidatore. Si dà atto in ogni caso che il gestore, nella propria relazione, ha ritenuto ragionevole
Pag. 2 a 7 individuare quale valore del reddito da lavoro dipendente destinabile al soddisfacimento dei creditori, detratte le spese di mantenimento, l'importo mensile pari ad euro € 500,00 (per un totale di €
18.000,00, oltre ogni eventuale provento sopravveniente non previsto che dovesse pervenire nel triennio);
Rilevato che, ai sensi dell'art. 270, comma 5, CCII, e 150 CCII, con l'apertura della procedura di liquidazione controllata tutte le azioni esecutive individuali pendenti cessano automaticamente, comprese le trattenute operate sullo stipendio in forza di pignoramenti o cessioni del quinto. Tale effetto discende dalla natura concorsuale della procedura, che impone il rispetto del principio della par condicio creditorum, impedendo che singoli creditori possano continuare a soddisfarsi in via preferenziale.
Ritenuto che ogni pagamento eseguito dopo l'apertura della procedura in favore di creditori individuali è inefficace nei confronti della massa, poiché sottrae risorse che devono essere destinate alla soddisfazione collettiva secondo il programma di liquidazione. Pertanto, la prosecuzione di trattenute sullo stipendio sarebbe incompatibile con la funzione della procedura e con la distribuzione proporzionale dell'attivo;
Ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCII quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC Avv. Stefania D'Agostino;
Osservato che la liquidazione del compenso del gestore della crisi e del liquidatore, ove si tratti del medesimo soggetto, avviene in maniera unitaria ad opera del Giudice Delegato (art. 275, 3° comma,
CCII) ed ha quale base di calcolo l'attivo messo a disposizione dei creditori, con esclusione quindi della parte di reddito trattenuta dal ricorrente per il suo mantenimento (art. 268, 4° comma lett. B,
CCII), con la conseguenza che l'importo finale liquidato dal Giudice Delegato potrà anche essere inferiore all'importo eventualmente concordato con l'OCC in occasione del conferimento dell'incarico, perché commisurato all'importo attivo effettivamente liquidato e non alla mera stima del valore dell'attivo; stante l'unicità del compenso fra OCC e liquidatore, da liquidarsi a fine procedura, non dovrà essere incluso alcun compenso dell'OCC nello stato passivo a favore degli altri creditori;
Ricordato che, ai sensi dell'art. 6 CCII, l'unico credito avente natura prededucibile è quello vantato dal OCC/liquidatore e non anche quello del professionista legale o di altre figure professionali che assistono il debitore (e lo stato passivo approvato dal liquidatore dovrà necessariamente recepire tale disposizione legislativa, nonostante la diversa indicazione contenuta nella relazione particolareggiata dell'OCC e/o nel ricorso introduttivo); inoltre il compenso riconoscibile al legale andrà necessariamente limitato alla misura prevista dal DM 147/2022 sui compensi professionali relativi ai procedimenti per la dichiarazione di fallimento (avendo quale base di calcolo il presumibile attivo
Pag. 3 a 7 ricavabile dalla procedura), stante la identità di funzione svolta dalla procedura di liquidazione controllata e tenuto conto del grado di complessità della procedura;
infine, il compenso riconoscibile all'eventuale consulente o advisor finanziario dovrà essere in ogni caso parametrato all'attività che in concreto risulti essere stata svolta in favore della ricorrente e alla complessità della procedura, tenuto conto che l'onere di verifica della situazione economica della debitrice, delle soluzioni da adottare e della documentazione necessaria incombe sull'OCC;
Ritenuto, in definitiva, che sussistano i presupposti di cui all'art. 269 CC II e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CC II;
p.q.m.
Visti gli artt. 2, 269 e 270 CCII,
1) Dichiara l'apertura della liquidazione controllata di (C.F. Controparte_1
, nato a [...] il [...]; C.F._1
2) Nomina Giudice delegato la Dott.ssa Federica Colantonio;
3) Nomina liquidatore la Avv. Stefania D'Agostino;
4) Ordina al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori;
5) Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
6) Ordina alla ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione, ivi compresi i redditi prodotti nel triennio, esclusa la somma che verrà determinata per le spese di mantenimento;
il provvedimento
è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;
7) Rimette al Giudice Delegato la quantificazione del fabbisogno personale e familiare del ricorrente che risulta escluso dalla liquidazione;
8) Dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza, salvo diversa disposizione di legge, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di
(C.F. ; Controparte_1 C.F._1
Pag. 4 a 7 9) Dichiara che, a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, cessa l'operatività della cessione del quinto/pignoramento dello stipendio/pensione spettante a (C.F. Controparte_1
, ordinandosi al soggetto tenuto ai pagamenti di interrompere le trattenute;
C.F._1
10) Dispone che il liquidatore, al fine di consentire al debitore di provvedere a versare una quota dello stipendio o pensione:
- trattenga, da subito, quanto verificato e indicato dall'OCC nella relazione allegata al ricorso quale quota mensile di reddito/pensione che può essere messo dalla ricorrente a disposizione dei creditori in quanto eccedente i bisogni familiari;
- comunichi senza ritardo al datore di lavoro o all'ente erogatore del trattamento pensionistico: (i) che il tribunale ha dichiarato la liquidazione controllata del debitore;
(ii) che dalla data di dichiarazione della liquidazione controllata cessa ogni trattenuta a titolo di precedente pignoramento ovvero di cessione del quinto sullo stipendio o sulla pensione;
(iii) che sempre dalla data della dichiarazione di liquidazione controllata dovrà essere versata sul conto corrente della procedura, che il liquidatore avrà provveduto ad aprire, provvisoriamente la somma indicata dal liquidatore che a breve sarà confermata o rideterminata dal giudice della procedura;
- chieda nel più breve termine possibile al giudice delegato di determinare in via definitiva le somme necessarie al mantenimento del debitore e della sua famiglia, informandolo al contempo delle attività già compiute, e fornendo nell'istanza i seguenti elementi valutativi: : I) esatta composizione del nucleo familiare del debitore, dei redditi nel complesso percepiti dalla famiglia, delle spese in concreto necessarie per il sostentamento del nucleo (le spese, specie se periodiche, dovranno essere per quanto possibile documentate); II) computo degli importi stipendiali e pensionistici astrattamente suscettibili di aggressione secondo le regole del c.p.c.; III) dettaglio dell'ammontare necessario ai fini del mantenimento del debitore e della sua famiglia, con proprio parere in merito;
11) Autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155- quinques e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;
d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
Pag. 5 a 7 f) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
12) Dispone che il liquidatore:
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi, alle spese e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del compenso dell'OCC, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
13) Ogni sei mesi depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura.
Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal
Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore e ai creditori;
14) Dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia inserita su sito internet del
Tribunale di Pescara o sito del Ministero, con l'esclusione di dati sensibili ai sensi della L. n. 30 giugno 2003 e succ. mod., e sia trascritta nei registri immobiliari e al PRA. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata;
15) Dispone che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del 23/12/2025.
Pag. 6 a 7 Il Giudice est.
Dott.ssa Federica Colantonio
Il Presidente
Dott. Elio Bongrazio
Pag. 7 a 7