Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 05/06/2025, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6282 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maria Teresa Diana, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Maria Teresa Diana, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in
Cagliari in data 26/10/2013, trascritto presso il registro dello stato civile del
Comune di Villasimius.
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Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, sono legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, è decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Cagliari in data 26/10/2013 tra e , trascritto presso il registro Parte_1 CP_1 dello stato civile del Comune di Villasimius, anno 2013, numero 1, parte 2, serie
B, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile.
2. Confermare l'assegnazione della dimora coniugale ubicata nel Comune di
Villasimius (SU), nella Via Brunelleschi n. 8, detenuta con regolare contratto di locazione, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, alla IG.ra Parte_1
nell'interesse del figlio minore stabilmente convivente, fino a quando
[...] lo stesso non avrà raggiunto l'autosufficienza economica.
Ogni spesa relativa all'immobile sia posta a carico della IG.ra , Pt_1 intestataria del contratto di locazione medesimo.
3. Confermare che il figlio resti affidato ad entrambi i genitori, Persona_1
i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
Pag. 2 di 3 4. Confermare che il figlio minore resti collocato Persona_1 prevalentemente presso la dimora materna;
il padre lo vedrà e terrà con se per due mattine a settimana e nel fine settimana a settimane alterne, nei periodi di permanenza in Sardegna, ovvero per circa 6/7 mesi durante l'anno; nei periodi di lavoro fuori Sardegna, vedrà il figlio quando l'attività lavorativa lo consenta;
durante le festività comandate di Natale, Capodanno,
Carnevale e Pasqua, ciascun genitore starà con il figlio, seguendo il criterio dell'alternanza annuale, a cominciare dalla madre, con possibilità di variazione previo accordo con l'altro genitore almeno una settimana prima della festività; durante le vacanze estive il figlio minore trascorrerà due o tre settimane consecutive o non consecutive con ciascun genitore, previa comunicazione all'altro genitore entro il giorno 15 giugno di ogni anno.
5. Confermare che il IG. versi alla IG.ra , tramite CP_1 Parte_1 accredito in c/c, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, l'assegno di mantenimento per il figlio pari ad € 500,00 (euro cinquecento/00), assegno che dovrà essere aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6. Confermare che le spese straordinarie nell'interesse del figlio siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
a. le spese per la mensa scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal
S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
b. le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
7. Confermare che i coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e che rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile, fatta eccezione per quanto stabilito al punto 5.
8. Confermare che entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio ai fini della validità per l'espatrio.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 05/06/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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