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Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 08/11/2024, n. 3471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3471 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente rel.
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 6377 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023,
T R A
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Anna Maria Parte_1 C.F._1
Barone, come da mandato in atti;
E
(c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Anna Controparte_1 C.F._2
Maria Barone, come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili).
Per l'udienza del 9 ottobre 2024 davanti alla relatrice, svoltasi mediante trattazione scritta, entrambe le parti hanno depositato note scritte, chiedendo congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni tra loro concordate e specificate in atti. Il P.M. ha rassegnato per iscritto le sue conclusioni in data 15.3.2024, nulla opponendo.
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RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 26.9.2023, le parti indicate in epigrafe hanno esposto: di aver contratto matrimonio secondo il rito concordatario il 30.4.2012 in Parabita (LE), in regime economico di separazione dei beni;
che dalla loro unione erano nati i figli il 15.2.2013, l 22.2.2016 e Per_1 Per_2 il 26.7.2020; che già in data 9.6.2017 era stata omologata la separazione tra i coniugi e che, Per_3 successivamente, si erano riconciliati il 1°.
5.2020 a seguito di dichiarazione resa dinanzi all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Parabita;
che avevano stabilito la residenza coniugale in Casarano, in un'abitazione concessa loro in uso dalla nonna del;
che la situazione economico- Pt_1 patrimoniale delle parti era quella indicata in atti;
che, venuta meno l'affectio coniugalis, il rapporto coniugale era in crisi ed era ormai intollerabile la prosecuzione della convivenza. Tanto premesso, hanno chiesto che fosse dichiarata la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni, indicate in atti:
“
1. I coniugi vivranno separati, regolando senza reciproche interferenze il corso della loro vita;
2. Le parti rinunciano reciprocamente ad ogni forma di mantenimento perché entrambi economicamente autosufficienti;
3. Le parti concordano che la casa coniugale, sita in Casarano alla via Solferino n. 142, di proprietà della IG.ra
, nonna del ricorrente, unitamente a mobili, arredi e pertinenze, sia assegnata al IG. Persona_4 Parte_1 che la abiterà unitamente ai figli minori, ivi stabilmente conviventi ed in ogni caso fino a quando non saranno completati i lavori riferiti all'abitazione sita in Ugento, alla c.da Sant'Anna Fondo Cimini, ove il IG. trasferirà la propria Pt_1 residenza insieme a quella dei figli;
4. Entrambi i coniugi prestano il consenso reciproco al rilascio dei rispettivi passaporti, con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio;
5. I figli , restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la Per_1 Per_2 Per_3 responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e IGnificativi rapporti con entrambe le linee parentali;
6. I figli , e restano collocati prevalentemente presso la dimora paterna;
la madre - salvo Per_1 Per_2 Per_3 diversi accordi, che di volta in volta i coniugi potranno raggiungere, tenuto conto delle eIGenze scolastiche e ludico/ricreative dei figli - potrà esercitare il diritto di visita secondo il seguente calendario:
- A settimane alterne, dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando li riporterà presso la dimora paterna e comunque entro le ore 21:00, nel periodo invernale, e entro le ore 22:00, nel periodo estivo;
- Durante la settimana, la madre potrà avere frequentazioni con i figli nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 17:00 alle 20:00;
- Nelle festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua, ciascun genitore potrà stare con i figli seguendo il criterio dell'alternanza; durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di due settimane consecutive, da concordarsi entro il 30 giugno di ogni anno;
i genitori si impegnano, a prescindere dall'alternanza in atto, a fare in modo che i figli trascorrano con entrambi e con i fratelli/sorelle il giorno del loro compleanno, con la madre il giorno della festa della mamma e del suo compleanno e con il padre il giorno della festa del papà e del suo compleanno;
- Nei periodi di tempo che i minori trascorreranno con uno solo dei genitori dovranno essere consentiti quanto meno
i contatti telefonici con l'altro genitore;
- Sarà garantito il diritto dei minori a normali rapporti con i nonni paterni e materni;
- In ordine al contributo economico, per il mantenimento dei figli, la IG.ra verserà al IG. Controparte_1 [...]
entro il cinque di ogni mese, la somma complessiva di € 375,00 (ovvero € 125,00 per ciascun figlio), con Parte_1 la partecipazione di ciascun genitore, nella misura del 50%, alle spese straordinarie che dovessero presentarsi, secondo quando previsto dal Protocollo in vigore presso il Tribunale di Lecce;
come già avviene, le parti acconsentono che l'assegno unico universale per i figli minori, erogato da INPS, venga percepito per intero dal IG. Parte_1
7. In riferimento all'immobile, i cui lavori sono in via di completamento, sito nel comune di Ugento, in c.da
Sant'Anna Fondo Cimini, di cui i coniugi risultano comproprietari al 50%, la IG.ra rinuncia alla Controparte_1 sua quota, mediante donazione della stessa in favore del marito, da perfezionarsi mediante atto pubblico entro un mese dalla omologa della separazione, con conseguente accollo del mutuo a carico del IG. per le restanti rate;
Parte_1
8. Entro due mesi dalla sottoscrizione del presente atto, la IG.ra trasferirà altrove la propria Controparte_1 residenza.”.
Hanno chiesto, inoltre, che, nel rispetto dei termini di legge, fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle stesse condizioni della separazione.
Su richiesta di entrambe le parti, quindi, con sentenza non definitiva sullo status depositata il
5.3.2024 è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi e, con contestuale ordinanza, il Collegio ha rimesso la causa davanti alla relatrice per il prosieguo, ai fini dell'ulteriore pronuncia di divorzio, pure richiesta con l'atto introduttivo del presente giudizio.
Per l'udienza 9.10.2024, infine, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta, i difensori delle parti hanno chiesto concordemente la pronuncia del divorzio, riportandosi alle richieste formulate in ricorso, e la causa è stata riservata per la decisione.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
È integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché, alla data dell'udienza indicata in epigrafe, era passata in giudicato la sentenza non definitiva che ha dichiarato la separazione giudiziale tra i coniugi ed era decorso il termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione delle parti ai fini della separazione;
le concordi richieste delle parti ai fini del divorzio, poi, inducono ad escludere che i coniugi, nelle more del presente giudizio, si siano riconciliati ovvero che abbiano comunque ripreso la convivenza. Inoltre, le richieste formulate dai coniugi con il ricorso introduttivo consentono di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi e con i figli, le condizioni indicate in ricorso, sopra riportate, non risultano contrarie ai criteri di legge e appaiono conformi all'interesse della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene.
Nulla va disposto per le spese processuali, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da e Parte_1
con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: Controparte_1
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Parabita (LE) il 30.4.2012 tra
[...]
e trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al Parte_1 Controparte_1
n. 1 parte II serie A anno 2012, alle condizioni tra loro concordate e riportate in motivazione;
b) nulla per le spese;
c) manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69
D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di conIGlio del 28.10.2024.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore