Art. 2.
I prodotti ammessi alla restituzione dell'imposta generale sull'entrata e quelli assoggettati al pagamento dell'imposta di conguaglio ai sensi del precedente articolo sono classificati in quattro categorie, con riguardo alla corrispondente incidenza dell'imposta generale sull'entrata.
La misura del rimborso e dell'imposta di conguaglio e' determinata, per ciascuna delle categorie previste nel precedente comma, rispettivamente, nel 4 per cento, nel 3 per cento, nel 2 per cento e nell'1 per cento del prezzo di vendita all'estero per i prodotti esportati e del valore, determinato ai sensi dell' art. 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762 , per quelli importati.
I prodotti ammessi alla restituzione dell'imposta generale sull'entrata e quelli assoggettati al pagamento dell'imposta di conguaglio ai sensi del precedente articolo sono classificati in quattro categorie, con riguardo alla corrispondente incidenza dell'imposta generale sull'entrata.
La misura del rimborso e dell'imposta di conguaglio e' determinata, per ciascuna delle categorie previste nel precedente comma, rispettivamente, nel 4 per cento, nel 3 per cento, nel 2 per cento e nell'1 per cento del prezzo di vendita all'estero per i prodotti esportati e del valore, determinato ai sensi dell' art. 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762 , per quelli importati.