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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 23/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.P.U: n. 191-1/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
Sezione Procedure Concorsuali
Ristrutturazione dei debiti del consumatore
Il Giudice Designato alla trattazione della procedura di sovraindebitamento iscritta al
R.G.P.U. n. 191-1/2023, esaminata la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositata il 28/11/2023 dalla Sig.ra
(C.F. , nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
AS (PI) alla Via di Borgo n. 91, rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dall'Avv. Francesca Bonaccorsi (C.F.: ) presso il cui studio e C.F._2
domicilio digitale è elettivamente domiciliato in Pisa alla Via Sant'Andrea n. 6 ed alla PEC:
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Ha emesso la seguente
SENTENZA
1. La ricorrente versa in una condizione di sovraindebitamento, così come definita dall'art. 2, co. 1, lett. c) CCI, norma applicabile ratione temporis stante il deposito del ricorso successivamente all'entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza. Avvalendosi dell'assistenza del Dott. in qualità di OCC, ha Persona_1
perciò depositato presso questo Tribunale una proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 66 e 67 e ss. CCI.
2. La situazione di sovraindebitamento che affligge il ricorrente deriva dal costante e progressivo ricorso a numerosi finanziamenti resi necessari, secondo le dichiarazioni della ricorrente, dalle cospicue spese mediche che ha dovuto sopportare per far fronte
Pagina 1 di 9 Persona_2 alla grave ed innata patologia ed al progressivo parziale aggravamento della sua condizione di salute. Nel tempo il ricorso al credito è stato motivato anche dalla necessità di estinguere e ristrutturare la pregressa esposizione debitoria medio tempore maturata.
3. Dall'esposizione che precede risulta con evidenza che il ricorrente è qualificabile come “consumatore” ai sensi dell'art. 2, co. 2, lett. c) del CCI, avendo contratto le suindicate obbligazioni per scopi totalmente estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta.
4. Sul ricorrente grava un'esposizione debitoria che può essere così sintetizzata:
La debitoria, come si evince dal prospetto sopra riportato nonché dalle osservazioni formulate sul punto dal Professionista attestatore (cfr. p. 7 e ss. della relazione), ammonta a complessivi € 129.254,61 ed è per la quasi totalità composta dai debiti per i finanziamenti richiesti dal sovraindebitato per far fronte alle spese sue personali, relative al suo mantenimento ed alle spese mediche per la cura del suo pregiudicato stato di salute.
I debiti sopra riportati sono stati verificati dal professionista facente funzioni di OCC attraverso i documenti prodotti dal ricorrente, nonché mediante l'attività di circolarizzazione e l'accesso alla Centrale dei Rischi ed attraverso le altre attività di controllo meglio dettagliate nella relazione particolareggiata.
Nella stima dell'esposizione debitoria del ricorrente occorre inoltre tener conto delle lievi variazioni in aumento o diminuzione dovute al maturare, nel periodo intercorrente tra l'invio delle precisazioni da parte dei creditori ed il momento della effettiva predisposizione e deposito del piano, di ulteriori interessi passivi sulle somme scadute.
Pagina 2 di 9 Persona_2 Nella debitoria che il sovraindebitato dichiara di voler ristruttura non appare contemplato il mutuo fondiario per euro 8,56 e del mutuo fondiario con la CC di LE
(rep. 351 racc 287) del quale alla data del 23.07.2022 residuava dovuto l'importo di euro
61.207,38. La ragione dell'esclusione è dichiarata nella circostanza che tale mutuo è in regolare stato di pagamento da parte dei genitori della sovraindebitata, Sig.ri Parte_2
e , sul cui immobile di proprietà è iscritta la garanzia
[...] Parte_3
fondiaria, i quali si sarebbero impegnati ad adempiere integralmente il relativo pagamento. A seguito dei chiarimenti e delle integrazioni richieste da questo GD con provvedimento del 3/6/2024 il sovraindebitato il 28/8/2024 ha depositato formale atto
Contr d'impegno dei genitori ad onorare integralmente il mutuo fondiario e l' ha svolto una puntuale verifica dell'idoneità del patrimonio del reddito dei dichiaranti ad onorare regolarmente le rate del mutuo.
5. Il patrimonio del ricorrente, risulta composto esclusivamente dal suo reddito personale, essa difatti percepisce, quale dipendente della Allergy Therapeutics Italia srl, uno stipendio mensile netto pari ad € 2.513,6 mensili.
6. Il nucleo familiare della ricorrente, secondo quanto risulta dallo stato di famiglia allegato al ricorso, è composto, dalla medesima ricorrente. Le spese necessarie al fabbisogno del sovraindebitato vengono quantificate dal ricorrente in euro € 2.150. Tale importo deve perciò essere detratto dalle somme disponibili ai fini della presente procedura. La stima è stata giudicata congrua e ragionevole dall'OCC tenuto conto deli indici ISTAT applicati alla suindicata composizione del nucleo familiare, sul punto l'OCC dichiara “la ricorrente a seguito delle gravi condizioni di salute in cui versa, non è riuscita a definire la quota media mensile di cui necessita in quanto fortemente influenzata dalle visite specialistiche che deve sostenere e dalle prescrizioni mediche che deve seguire con assunzione di farmaci di diversa natura. Come ipotizzato dalla ricorrente sono state quindi prese a riferimento le tabelle di fabbisogno medio mensile a fonte ISTAT — FOI per l'anno 2021 rivalutate per i vari incrementi e arrotondate per difetto come dal prospetto allegato sotto la lettera E”.
7. Per far fronte al proprio indebitamento il ricorrente ha presentato un'istanza al
Tribunale di Pisa. Successivamente è stato nominato, con funzioni di OCC, il Dott.
[...]
[...]
Pagina 3 di 9 Persona_3 Conseguentemente, con ausilio del professionista direttamente nominato, è Per_1
stata elaborata la proposta di distribuzione del patrimonio disponibile.
8. La proposta formulata prevede la corresponsione della complessiva somma di €
13.596, comprensiva delle somme da destinarsi a copertura dei costi di procedura, mediante versamenti di una rata mensile dell'importo di € 363,26 per la durata di quattro anni. L'attivo disponibile è costituito da una quota del reddito mensile del ricorrente corrispondente, circa, alla differenza tra il loro reddito complessivo e l'importo necessario al mantenimento della sua famiglia.
9. Il piano su cui si fonda la proposta prevede la soddisfazione dilazionata e non integrale mediante il versamento a cadenza mensile della somma suindicata per la durata di quattro anni, che sarà ripartita mediante il pagamento integrale delle spese dell'OCC del
Geometra che ha redatto la perizia allegata al ricorso e del legale che (nonostante ciò, non fosse normativamente richiesto) ha cooperato nella redazione del ricorso introduttivo. Sul punto, a seguito delle osservazioni e chiarimenti formulate dal GD, il sovraindebitato ha dichiarato “Il piano, con le modifiche sopra indicate, prevede, quindi, allo stato una percentuale di soddisfacimento dei creditori pari al 9,14%. Si osservi, peraltro, che la reale percentuale di soddisfazione dei creditori è in realtà più alta, perché, nelle more della presente procedura (che è stata aperta, con la nomina dell'OCC, in data
17.5.2022 – quindi oltre due anni fa), la Sig.ra ha continuato, pur con estrema Parte_1
difficoltà, ad onorare molti dei debiti contratti: la sua complessiva esposizione debitoria
è stata, quindi, in parte ridotta nel corso del tempo. Si osservi, ad esempio, che il pignoramento azionato da e le cessioni del quinto dello stipendio in favore di CP_2
Con
e Compass hanno visto il loro regolare pagamento sino a giugno 2024 (data di concessione delle misure protettive) e, pertanto, l'importo attualmente dovuto a tali creditori è in realtà più basso rispetto a quello accertato ormai oltre due anni fa dall'OCC all'atto dell'apertura della presente procedura”.
10. Nella relazione ex art. 68 CCI il Gestore della Crisi ha espresso un giudizio di completezza e attendibilità in ordine alla documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta.
Pagina 4 di 9 Persona_2 11. Per quanto concerne la valutazione di fattibilità della proposta, l'O.C.C. attesta una prognosi positiva, alla luce della documentazione reperita e dei dati raccolti. Nella relazione ex art. 68 CCI l'OCC ha attestato che il piano, pur presentando l'alea normalmente associata ad ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fondatamente attendibile e ragionevolmente attuabile, potendosi ragionevolmente prevedere che il sovraindebitato mantenga costante il proprio reddito almeno per la durata del piano.
12. L'esecuzione del presente piano appare più conveniente dell'alternativa liquidatoria costituita dalla procedura di liquidazione controllata ex art. 268 e ss. CCI, atteso che il sovraindebitato non è titolare altro che del proprio reddito personale che nell'ambito di una procedura di liquidazione controllata potrebbe essere appreso per un massimo di 3 anni in luogo dei sei offerti con il presente piano. A ciò si aggiunga il maggior costo della liquidazione controllata nella quale occorrerebbe remunerare anche il Liquidatore qui assente.
13. Si dà atto del regolare svolgimento della procedura.
Atteso che la proposta appariva soddisfare i requisiti di cui agli artt. 67 e 68 CCI, il GD con decreto del 7/11/2024 ha stabilito la pubblicazione della proposta sul sito www.astegiudiziarie.it, la comunicazione a cura dell'OCC nel termine di 30 giorni nonché la trascrizione del decreto a cura dell'OCC presso gli uffici competenti ed è stato disposto che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, i creditori con titolo o causa anteriore non possano, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, disporre sequestri conservativi e acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore. Il Gd ha inoltre disposto che l'OCC ed il ricorrente riferissero nei giorni successivi alla scadenza del termine loro concesso sulle eventuali osservazioni presentate dai creditori.
L'OCC con memoria del 19/12/2024 ha attestato di aver svolto le comunicazioni prescritte e dando atto al contempo che e hanno proposto Controparte_4 Controparte_5
contestazioni avverso il piano di ristrutturazione che ora si passa ad esaminare.
13.1 Credito Veloce contesta sinteticamente che la debitrice non avrebbe impiegato la dovuta diligenza nell'assunzione delle sue obbligazioni dal momento che ha contratto il finanziamento con l'opponente allorquando non era più in grado di soddisfare la debitoria
Pagina 5 di 9 Persona_2 già maturata. Contesta inoltre la convenienza della proposta formulata atteso che dal patrimonio della ricorrente potrebbe ricavarsi una maggiore soddisfazione in una prospettiva di più lungo periodo. invece, in maniera non del tutto coerente, contesta che la Controparte_5
ricorrente non avrebbe dimostrato la sua condizione di sovraindebitamento per non aver chiarito quale sia stata la destinazione delle somme ricevute a prestito a mezzo dei numerosi finanziamenti sottoscritti con i vari istituti di credito. Aggiuntivamente anch'essa contesta la malafede o dolo o colpa grave della sovraindebitata, la quale avrebbe assunto le obbligazioni nella consapevolezza di non poterle adempiere. Vieppiù evidenzia la mala fede della sovraindebitata nella misura in cui questa avrebbe reso false dichiarazioni all'atto di sottoscrivere la modulistica per la valutazione del merito creditizio preliminare al rilascio del finanziamento.
13.2Per quanto concerne il profilo della lamentata carenza delle condizioni soggettive per l'esdebitazione preme sottolineare che a mente dell'art. 69 CCI è precluso l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti al sovraindebitato che abbia cagionato la sua situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
Preliminarmente occorre concordare con la tesi dell'Istituto di credito alla stregua della quale la valutazione della condizione soggettiva del sovraindebitato relativa al momento in cui ha determinato il suo sovraindebitamento rappresenta un prius, posto al vaglio del giudice, quale elemento di ammissibilità della domanda.
13.2.1 Sul piano sistematico merita sottolineare che, come già affermato, il Codice della
Crisi ha stabilito, da una parte ex art. 69, 1° co. CCI, che osta all'ammissibilità della domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore la causazione della situazione di sovraindebitato con colpa grave, malafede o frode, e, dall'altra ex art. 69, 2° co. CCI, ha escluso che il creditore che ha concorso a causare la situazione di sovraindebitamento, o che abbia omesso di valutare congruamente il merito creditizio del debitore, possa proporre opposizione all'omologa in punto di convenienza. Simmetricamente il CCI, da una parte, all'art. 68, 2° co., lett. a) e 3° co. stabilisce che nella sua relazione l'OCC debba indicare, gli elementi da cui desumere la diligenza del sovraindebitato nell'assumere le obbligazioni, e, dall'altra, al comma terzo del medesimo articolo, il medesimo OCC deve
Pagina 6 di 9 Persona_2 attestare se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita.
In una prospettiva diacronica, volta all'esegesi delle norme alla luce dell'evoluzione normativa, appare che il Codice della crisi non si è limitato a riproporre le disposizioni della previgente L. 3/2012, ratificandone l'approdo normativo, ma ha impresso un'ulteriore evoluzione normativa, riscrivendo ancora una volta il requisito della cd. meritevolezza.
Difatti, nel vigore della L. 3/2012, come modificata con D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, ai sensi dell'art. 7, 2°co, lett. (d-bis era stabilito che la proposta non era ammissibile quando il debitore, anche consumatore,
“limitatamente al piano del consumatore, ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”. Ed ai sensi dell'art. 12, comma
3° bis era altresì stabilito “Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore”. Inoltre, il legislatore della riforma aveva disposto l'abrogazione del previgente co. 3 dell'art. 12 bis nella parte in cui stabiliva che il giudice nell'approvare il piano “esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali”.
Già dal riformato impianto normativo della L. 3/2012 si desumeva che il legislatore aveva inteso rimeditare il requisito della “meritevolezza” del proponente, escludendola soltanto laddove egli abbia procurato il proprio sovraindebitamento con un contegno particolarmente biasimevole o finanche riprovevole, connotato da colpa grave, malafede o persino frode. Dall'altra parte il legislatore aveva voluto indicare, quale contraltare alla colpa del consumatore, quella del creditore, il quale abbia causalmente determinato od aggravato lo stato di sovraindebitamento e, laddove trattasi di intermediario creditizio,
Pagina 7 di 9 Persona_2 non abbia effettuato la doverosa valutazione del cd. merito creditizio. Nel qual caso risultava precluso al creditore opporsi all'approvazione del piano, eccependo la colpa del debitore, potendo egli stigmatizzare solo i più gravi comportamenti dolosi di quello.
Il Codice della Crisi porta ad ulteriore progresso quest'evoluzione normativa, riscrivendo ancora una volta i presupposti della cd. “im-meritevolezza”. Come detto, infatti, permane l'inammissibilità della domanda laddove il sovraindebitato abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, dolo o mala fede, ma l'esclusione della possibilità per il creditore di opporsi all'omologa, laddove abbia concorso a determinare il sovraindebitamento, è più netta, attesa l'eliminazione del riferimento alle condotte dolose del debitore. Il creditore che abbia concorso a determinare il sovraindebitamento non può in ogni caso proporre opposizioni in punto di convenienza della proposta, quale che sia il tenore del contegno tenuto dal debitore.
Appare evidente quindi che la riforma, prima della L. 3/2012 e poi del CCI, è ispirata ad un particolare favor debitoris, oltreché al favor per la positiva composizione delle crisi da sovraindebitamento mediante procedure concordate o giudizialmente assistite. Appare altresì evidente che il legislatore abbia inteso sostituire ad un giudizio di colpevolezza che verosimilmente abbracciava latitudini anche più lievi di colpa, una valutazione più stringente, intesa a stigmatizzare i soli contegni del debitore davvero preclusivi dell'ammissibilità della domanda, valorizzando ai fini della sua esclusione la sola dimensione della colpa grave del dolo o della malafede, pur nella consapevolezza che la dosimetria della colpa è affidata ad una valutazione necessariamente casuistica e che il confine tra i vari gradi di colpa si presenta a volte labile.
È ancora evidente che il legislatore, nel bilanciamento tra opposti contegni colposi, abbia ritenuto prevalente quello del creditore, specie se esso riveste la natura di operatore qualificato nel settore del credito, in considerazione non solo della posizione di asimmetria tra operatore commerciale e consumatore ma anche della diversa forza economica di entrambi. La nuova disposizione dell'art. 69, 2° co. CCI, appare ispirata ad una considerazione della colpa del creditore alla stregua del concorso di colpa del danneggiato di cui all'art. 1227 c.c. ed ad una estrema valorizzazione degli effetti causalistici della colpa concorrente del creditore il quale, violando il proprio dovere di
Pagina 8 di 9 Persona_2 diligenza qualificata ex art. 1176, 2° co. c.c., ha determinato esso stesso, o quanto meno concorso a determinare il sovraindebitamento in pregiudizio non solo di sé stesso ma anche degli altri creditori concorrenti. Per cui la colpa del creditore finisce per superare quella del sovraindebitato rendendola irrilevante od in ogni caso a ridurla sensibilmente.
Tanto spiega la sanzione di carattere processuale comminata dal legislatore tale da escludere, ove ricorrente, qualsiasi opposizione (almeno) in punto di convenienza. La giustapposizione normativa tra la colpa del debitore e quella del creditore, resa evidente anche dalla configurazione sistematica scelta dal legislatore che colloca la seconda subito a valle della prima, appare stabilire che il contributo causale nella determinazione od aggravamento del sovraindebitamento da parte del creditore interrompe, od in ogni caso sorpassa, la responsabilità deterministica del debitore. Non senza trascurare che l'attuale formulazione dell'art. 69, 2° co. CCI, evidenzia che la colpa del creditore ricorre sia nel caso della vera e propria causazione sia un quello del mero aggravamento del sovraindebitamento, e tale contegno colposo può consistere in, ma non si riduce alla sola omessa valutazione del merito creditizio. Tanto è dato desumere dalla disgiuntiva “o” posta tra la determinazione o l'aggravamento del sovraindebitamento e la violazione dei principi di cui all'art. 124-bis TUB, ciò da cui si desume che l'obbligo di diligenza qualificata imposto al creditore, innanzitutto, non si attaglia ai soli istituti di credito ma a tutte le categorie di creditori e comunque non si riduce alla sola valutazione del merito creditizio imponendo una più ampia sfera di obblighi di vigilanza nella erogazione del credito.
In questi termini d'altronde si era già espressa la giurisprudenza di merito formatasi nel vigore della L. 3/20212, secondo cui: “Con riferimento alla valutazione della meritevolezza del sovraindebitato ad accedere alla procedura di sovraindebitamento, è coerente con il favor debitoris, e con i fondamentali principi giuridici esistenti in materia di successione nel tempo di norme afflittive (ad esempio, quelle del diritto penale), un'applicazione anticipata dei parametri del Codice della Crisi, più favorevoli al debitore, quindi da preferire, tra i quali non compare più la colpa generica, quale requisito ad impediendum dell'accesso alla procedura, bensì la colpa grave. I finanziatori trovandosi in una situazione di conclamata dissimetria informativa a proprio vantaggio rispetto al
Pagina 9 di 9 Persona_2 finanziato, non si possono considerare immuni da responsabilità per la violazione del merito creditizio, essendo più loro in grado di valutare la futura solvibilità del debitore, che non lui stesso, i cui profili di colpa, quand'anche in astratto configurabili, verrebbero senz'altro assorbiti e superati da quelli del finanziatore” (Tribunale Vicenza,
24/09/2020). Nello stesso senso anche Tribunale Di Santa Maria Capua Vetere del
19/1/2024 secondo cui “Alla valutazione della gravità della colpa globalmente considerata non può inoltre che concorrere, quale elemento idoneo almeno ad attenuarla -in concorso con gli altri dati emergenti dalle allegazioni e asseverazioni delle parti e dell'OCC sulle cause dell'indebitamento e sull'elemento psicologico del sovraindebitato, oltreché sulla qualità e quantità delle obbligazioni assunte (come già sopra evidenziato) – la considerazione del comportamento del finanziatore, nella specie rappresentato da un soggetto professionale, altamente specializzato e qualificato nella valutazione del merito creditizio del debitore. Non può negligersi, infatti, la circostanza che l'ordinamento pone obblighi specifici sia a carico del finanziatore, sia a carico del consumatore. Con riferimento ai primi, l'art. 124 TUB prevede che il finanziatore debba fornire al consumatore informazioni adeguate ad assumere una decisione consapevole circa la conclusione del contratto, mentre l'art. 124 bis TUB prevede l'obbligo di adeguata verifica del merito creditizio, statuendo che prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente. Da una lettura sistematica delle norme si inferisce che entrambe le parti sono tenute al rispetto di regole di condotta che costituiscono espressione del generale principio di buona fede nelle trattative precontrattuali di cui all'art. 1337 c.c. – principio che evidentemente si applica al consumatore e al finanziatore
– nonché dell'obbligo di diligenza di cui all'art. 1176 codice civile. Nel giudizio sulla colpa grave del consumatore, dunque, non può che concorrere anche la valutazione del concorso del finanziatore nella causazione dello stato di sovraindebitamento, nella misura in cui egli concede il credito in un momento in cui l'ordinaria diligenza, secondo i parametri professionali, lo avrebbe sconsigliato”. Il Tribunale di Catania del 21/6/2024 aggiunge che “nel vigore del testo del codice, non si possano più richiamare i principi formatisi
Pagina 10 di 9 Persona_2 sotto la vigenza della L. 3/2012, in quanto abrogata;
conseguentemente non potrebbe più essere utilizzata la teoria dello shock esogeno né potrebbe essere dato rilievo determinante alla valutazione del rapporto rata/reddito al momento della contrazione dell'obbligazione. Ciò che assumerebbe maggiore rilievo è fondamentalmente la ragione per cui il consumatore ha contratto le obbligazioni che poi, in accumulo, hanno causato lo stato di sovraindebitamento. Sotto tale profilo il favore per l'esdebitazione (che può ricavarsi sia dalla relazione illustrativa al Codice che dalla normativa europea) imporrebbe una lettura molto ampia della legge, tale per cui non si potrebbe impedire al debitore di accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore sol perché si è indebitato in modo sproporzionato, perché questa sproporzione è l'essenza stessa del sovraindebitamento ed è proprio il presupposto per potervi accedere”.
13.2.2 Per quanto concerne le false dichiarazioni assuntamente rese da parte del sovraindebitato al momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento preme evidenziare che lo stesso opponente dichiara che il sovraindebitato ha dichiarato la sussistenza di debiti pregressi ma non l'interezza degli stessi, omettendo il riferimento ad alcuni soltanto dei prestiti precedentemente contratti. A ciò si aggiunga che il modulo non appare compilato di suo pugno dal sovraindebitato (bensì dal funzionario dell'Istituto di credito) ma da lui meramente sottoscritto.
Il ricorrente con le osservazioni fornite dall'OCC con memorie del 19/12/2024 evidenzia di aver sempre comunicato agli istituti di credito la sua situazione economico finanziaria e che, non avendo compilato in prima persona i moduli per la valutazione del merito creditizio, non ha avuto piena padronanza dei contenuti ivi riversati, non disponendo neppure della competenza sufficiente a comprendere il significato della dicitura ivi riportata: “in corso di scomputo”. Aggiunge anche di aver dovuto accettare la richiesta da parte dei vari istituti di credito di condizioni molto gravose per quanto attiene agli interessi od alle garanzie cambiarie od alle cessioni di quote dello stipendio richieste per ottenere il rilascio del finanziamento. Tale circostanza se, da una parte testimonia l'assenza di malafede della ricorrente, dall'altra parte evidenzia la piena conoscenza da parte degli istituti di credito della precaria condizione economico finanziaria della stessa.
Pagina 11 di 9 Persona_2 Le circostanze così enucleate portano ad escludere la sussistenza dello stato di mala fede o di dolo del sovraindebitato.
Dall'altra parte deve contrapporsi che le dichiarazioni rese da parte del sovraindebitato non esauriscono gli strumenti di valutazione del merito creditizio che l'istituto di credito avrebbe potuto e dovuto adoperare. Difatti ai sensi dell'art. 124 del Testo Unico Bancario
l'istituto di credito è tenuto a valutare il merito creditizio sulla base di informazioni adeguate, che prescindono dalle dichiarazioni rese dal sovraindebitato il quale presenta limiti culturali e professionali. A tacer d'altro l'Istituto di credito avrebbe dovuto accedere alla Centrale Rischi presso la Banca d'Italia per verificare motu proprio i rapporti di credito sussistenti in capo al soggetto che intendeva finanziare. Per quanto sopra enucleato la negligenza degli istituti di credito appare di per sé sufficiente ad escludere un contegno gravemente colposo del sovraindebitato.
13.3 L'opponente come prima riferito contesta altresì l'omessa Controparte_5
dimostrazione da parte del ricorrente della sua situazione di sovraindebitamento per non aver questi .
Di contrario avviso occorre sviare la confusione argomentativa ingenerata dall'opponente, il quale, nella sostanza non contesta la situazione di sovraindebitamento in sé – che pertanto può ritenersi pacifica - in quanto nulla obietta circa l'incapacità del debitore di far fronte alla mole delle obbligazioni contratte, bensì, si limita a revocare in dubbio l'utilizzo concretamente effettuato dalla sovraindebitata delle somme medio tempore ricevute con i diversi finanziamenti. Preme rimarcare che il profilo evidenziato non rientra tra i presupposti di ammissibilità della domanda di sovraindebitamento, la quale si fonda, invece, sull'oggettiva incapacità del debitore di far fronte alla debitoria accumula, e sulla soggettiva causazione del sovraindebitamento senza malafede, frode o colpa grave. Solo con riferimento a quest'ultimo profilo – e non certo a quello oggettivo del sovraindebitamento – potrebbe ritenersi astrattamente rilevante le ragioni per le quali il sovraindebitato aveva contratto i finanziamenti da cui è scaturita la debitoria.
Tali ragioni, infatti, che pur nella dinamica contrattuale sono attratte all'alveo dei meri motivi giuridicamente irrilevanti, potrebbero in tesi determinare secondo una certa opinione una condizione soggettiva ostativa all'ammissibilità della domanda.
Pagina 12 di 9 Persona_2 Nel caso di specie, ad ogni buon conto, il ricorrente con le già richiamate memorie del
19/12/2024 ha illustrato quali sono state le ragioni e gli impieghi delle somme prese a prestito, destinate alla cura della precaria salute della sovraindebitata ed alla ristrutturazione della debitoria pregressa.
13.4 Entrambe le Banche poi contestano la convenienza della proposta di risoluzione della crisi formulata dal sovraindebitato, affermando che in un lasso di tempo più lungo dell'arco di piano proposto, esse potrebbero ritrarre dal reddito della debitrice una soddisfazione maggiore.
Sul punto preme rimarcare che la ratio stessa della procedura di sovraindebitamento risiede proprio nel cd. fresh restart, ovvero nella possibilità per chi ha contratto debiti non più pagabili, di avere diritto ad un “nuovo inizio”. A livello normativo europeo i considendo n. 1 e ss. della cd. Direttiva Insolvency (Direttiva (UE) 2019/1023) evidenziano l'importanza dell'esdebitazione e della semplificazione dell'accesso dei debitori a tale procedura. In particolare, il considerando 21 sottolinea che “Il sovraindebitamento del consumatore è un problema di grande rilevanza economica e sociale ed è strettamente correlato alla riduzione dell'eccesso di debito”. Il legislatore del
Codice della Crisi, in attuazione della direttiva europea, ha voluto dunque offrire una occasione di riscatto sociale ed economico ai sovraindebitati, per garantire il loro reinserimento nel tessuto economico, per assicurare loro un tenere di vita dignitoso, per evitare che i soggetti sovraindebitati si trovino esposti ed invischiati in fenomeni usurari ed estorisivi.
I creditori, pertanto, non possono dolersi in via assoluta della falcidia loro imposta, lamentando che in un maggior arco temporale avrebbero potuto ricavare dal reddito del sovraindebitato una soddisfazione maggiore, perché tale prospettiva di rivalsa va esattamente in senso contrario alla ratio di redenzione offerta dall'istituto in esame.
Né i creditori possono dolersi che tale falcidia sarebbe eccessiva e che creerebbe una sproporzione tra la richiesta esdebitazione ed il pregiudizio inferto al ceto creditorio. Sul punto preme rimarcare che il Codice della Crisi non stabilisce alcuna percentuale di soddisfazione minima dei creditori. Il sovraindebitato è totalmente libero nella elaborazione della sua proposta di ristrutturazione dei debiti – che si connota per la
Pagina 13 di 9 Persona_2 natura atipica e l'assoluta variabilità del contenuto-, la quale andrà calibrata esclusivamente in funzione delle possibilità di adempimento del sovraindebitato medesimo. Il Codice della crisi, all'art. 70, 9° co, pone un unico limite all'omologazione, ovvero, che, in caso di contestazione da parte dei creditori la proposta presentata appaia non meno satisfattiva dell'alternativa liquidatoria, per tale intendendosi la liquidazione controllata. Il legislatore pertanto offre ai creditori solo un terreno sul quale spiegare contestazioni alla convenienza della proposta, quello del confronto con l'eventuale alternativa liquidatoria, rispetto alla quale la proposta di risoluzione della crisi di sovraindebitamento dev'essere non meno soddisfacente. E l'alternativa con la quale è consentito il paragone no è quella della esecuzione individuale, eventualmente anche presso terzi, bensì quella offerta dalla omogenea procedura di risoluzione dalla crisi di sovraindebitamento rappresentata dalla liquidazione controllata di cui agli artt. 268 e ss.
CCI
Nel caso di specie, senza voler qui tornare sull'inammissibilità dell'opposizione spiegata attesa la colpa dei creditori nell'elargizione del credito e l'omessa valutazione del merito creditorio, basti ricorda che al precedente punto 11 si è già vagliata positivamente la maggior capacità satisfattiva per i creditori della presente proposta di ristrutturazione formulata rispetto all'alternativa che si verificherebbe in caso di liquidazione controllata.
14. In merito alla tempistica del pagamento dei compensi dell'OCC, sulla quale pure il ricorrente riferisce un motivo di opposizione, preme segnalare che a mente del dettato normativo dell'art. 71, 3° co., CCI “Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, che è determinato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n.
202, e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento. In caso di esecuzione di un progetto di ripartizione parziale il giudice può accordare all'OCC un acconto sul compenso”. Alla stregua del chiaro dettato normativo, pertanto, la liquidazione dei compensi del Liquidatore e dell'OCC – come d'altronde avviene nelle procedure maggiori - avverrà al termine dell'esecuzione del piano od eventualmente per acconto nel caso della predisposizione di riparti parziali. Ciò
Pagina 14 di 9 Persona_2 d'altronde trova implicita conferma dal principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità a mente della quale ““In tema di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n. 3 del 2012, il giudice non può, in assenza di una specifica norma che lo consenta, imporre al debitore, a pena di inammissibilità, il deposito preventivo di una somma per le spese che si presumono necessarie ai fini della procedura, potendo semmai disporre acconti sul compenso finale spettante all'organismo di composizione della crisi, ai sensi dell'art. 15 D.M. 24 settembre 2014 n. 202, tenendo conto delle circostanze concrete e, in particolare, della consistenza dei beni e dei redditi del debitore in vista della fattibilità della proposta di accordo o piano del consumatore, anche ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge n. 3 del 2012” (Cass., sez. I, 19 dicembre
2019, n. 34105).”.
15. Conclusivamente appare sussistano i presupposti per procedere all'omologa della domanda di ristrutturazione. Per cui
OSSERVATO che:
Alla proposta sono stati allegati i documenti di cui all'art. 67 e 68 CCI, tra i quali l'attestazione sulla fattibilità del piano.
L'organismo di composizione della crisi nell'attestazione allegata alla proposta ha ritenuto il piano fattibile, previo esame di ciascuna posta dell'attivo e del passivo;
Il contenuto della proposta rispetta il modello legale di cui agli artt. 67 e ss. CCI e non sono stati accertati atti di frode;
Complessivamente sono stati eseguiti gli adempimenti previsti dalla legge e la procedura si è svolta secondo le modalità di cui agli artt. 12-bis e 12 in quanto richiamato;
RITENUTO che:
Il ricorrente ha la propria residenza nel circondario di questo Tribunale e non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle previste dal CCI;
Esso non ha beneficiato dell'esdebitazione nei cinque anni precedenti al deposito della presente domanda, né ha subito alcuno dei provvedimenti previsti dagli artt. 72 CCI o fornito documentazione che non consenta di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale
La fattibilità del piano è stata attestata dall'organismo di composizione della crisi
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P.Q.M.
OMOLOGA la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore per la composizione della crisi proposto dalla Sig.ra (C.F. , nata Parte_1 C.F._1
a Pisa il 30/6/1961, residente in [...]
DICHIARA la chiusura della procedura di sovraindebitamento.
DISPONE che l'organismo di composizione della crisi vigilerà sull'esatto adempimento della proposta, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità e risolvendo le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione del piano. Il medesimo dovrà riferire al giudice: 1) ogni circostanza suscettibile di determinare l'impossibilità di pervenire all'attuazione del piano 2) ogni circostanza che possa costituire grave e giustificato motivo per la sospensione degli atti di esecuzione del piano;
3) la mancata esecuzione, entro 90 gg. dalle scadenze previste, dei pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.
DISPONE che l'OCC comunichi la presente sentenza ai creditori e provveda, ove necessario, alla trascrizione del presente provvedimento presso gli uffici competenti.
DISPONE che sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti soggettivi e sulla sostituzione dell'OCC per giustificati motivi deciderà il giudice investito della procedura.
DISPONE che l'istante effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano omologato.
DISPONE che a cura dell'Organismo di Composizione della Crisi si provveda a dare pubblicità al presente decreto di omologa mediante pubblicazione sul sito del Tribunale.
Così deciso in Pisa, il 22/1/2025
Il giudice
Dott. Persona_2
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
Sezione Procedure Concorsuali
Ristrutturazione dei debiti del consumatore
Il Giudice Designato alla trattazione della procedura di sovraindebitamento iscritta al
R.G.P.U. n. 191-1/2023, esaminata la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositata il 28/11/2023 dalla Sig.ra
(C.F. , nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
AS (PI) alla Via di Borgo n. 91, rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dall'Avv. Francesca Bonaccorsi (C.F.: ) presso il cui studio e C.F._2
domicilio digitale è elettivamente domiciliato in Pisa alla Via Sant'Andrea n. 6 ed alla PEC:
Email_1
Ha emesso la seguente
SENTENZA
1. La ricorrente versa in una condizione di sovraindebitamento, così come definita dall'art. 2, co. 1, lett. c) CCI, norma applicabile ratione temporis stante il deposito del ricorso successivamente all'entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza. Avvalendosi dell'assistenza del Dott. in qualità di OCC, ha Persona_1
perciò depositato presso questo Tribunale una proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 66 e 67 e ss. CCI.
2. La situazione di sovraindebitamento che affligge il ricorrente deriva dal costante e progressivo ricorso a numerosi finanziamenti resi necessari, secondo le dichiarazioni della ricorrente, dalle cospicue spese mediche che ha dovuto sopportare per far fronte
Pagina 1 di 9 Persona_2 alla grave ed innata patologia ed al progressivo parziale aggravamento della sua condizione di salute. Nel tempo il ricorso al credito è stato motivato anche dalla necessità di estinguere e ristrutturare la pregressa esposizione debitoria medio tempore maturata.
3. Dall'esposizione che precede risulta con evidenza che il ricorrente è qualificabile come “consumatore” ai sensi dell'art. 2, co. 2, lett. c) del CCI, avendo contratto le suindicate obbligazioni per scopi totalmente estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta.
4. Sul ricorrente grava un'esposizione debitoria che può essere così sintetizzata:
La debitoria, come si evince dal prospetto sopra riportato nonché dalle osservazioni formulate sul punto dal Professionista attestatore (cfr. p. 7 e ss. della relazione), ammonta a complessivi € 129.254,61 ed è per la quasi totalità composta dai debiti per i finanziamenti richiesti dal sovraindebitato per far fronte alle spese sue personali, relative al suo mantenimento ed alle spese mediche per la cura del suo pregiudicato stato di salute.
I debiti sopra riportati sono stati verificati dal professionista facente funzioni di OCC attraverso i documenti prodotti dal ricorrente, nonché mediante l'attività di circolarizzazione e l'accesso alla Centrale dei Rischi ed attraverso le altre attività di controllo meglio dettagliate nella relazione particolareggiata.
Nella stima dell'esposizione debitoria del ricorrente occorre inoltre tener conto delle lievi variazioni in aumento o diminuzione dovute al maturare, nel periodo intercorrente tra l'invio delle precisazioni da parte dei creditori ed il momento della effettiva predisposizione e deposito del piano, di ulteriori interessi passivi sulle somme scadute.
Pagina 2 di 9 Persona_2 Nella debitoria che il sovraindebitato dichiara di voler ristruttura non appare contemplato il mutuo fondiario per euro 8,56 e del mutuo fondiario con la CC di LE
(rep. 351 racc 287) del quale alla data del 23.07.2022 residuava dovuto l'importo di euro
61.207,38. La ragione dell'esclusione è dichiarata nella circostanza che tale mutuo è in regolare stato di pagamento da parte dei genitori della sovraindebitata, Sig.ri Parte_2
e , sul cui immobile di proprietà è iscritta la garanzia
[...] Parte_3
fondiaria, i quali si sarebbero impegnati ad adempiere integralmente il relativo pagamento. A seguito dei chiarimenti e delle integrazioni richieste da questo GD con provvedimento del 3/6/2024 il sovraindebitato il 28/8/2024 ha depositato formale atto
Contr d'impegno dei genitori ad onorare integralmente il mutuo fondiario e l' ha svolto una puntuale verifica dell'idoneità del patrimonio del reddito dei dichiaranti ad onorare regolarmente le rate del mutuo.
5. Il patrimonio del ricorrente, risulta composto esclusivamente dal suo reddito personale, essa difatti percepisce, quale dipendente della Allergy Therapeutics Italia srl, uno stipendio mensile netto pari ad € 2.513,6 mensili.
6. Il nucleo familiare della ricorrente, secondo quanto risulta dallo stato di famiglia allegato al ricorso, è composto, dalla medesima ricorrente. Le spese necessarie al fabbisogno del sovraindebitato vengono quantificate dal ricorrente in euro € 2.150. Tale importo deve perciò essere detratto dalle somme disponibili ai fini della presente procedura. La stima è stata giudicata congrua e ragionevole dall'OCC tenuto conto deli indici ISTAT applicati alla suindicata composizione del nucleo familiare, sul punto l'OCC dichiara “la ricorrente a seguito delle gravi condizioni di salute in cui versa, non è riuscita a definire la quota media mensile di cui necessita in quanto fortemente influenzata dalle visite specialistiche che deve sostenere e dalle prescrizioni mediche che deve seguire con assunzione di farmaci di diversa natura. Come ipotizzato dalla ricorrente sono state quindi prese a riferimento le tabelle di fabbisogno medio mensile a fonte ISTAT — FOI per l'anno 2021 rivalutate per i vari incrementi e arrotondate per difetto come dal prospetto allegato sotto la lettera E”.
7. Per far fronte al proprio indebitamento il ricorrente ha presentato un'istanza al
Tribunale di Pisa. Successivamente è stato nominato, con funzioni di OCC, il Dott.
[...]
[...]
Pagina 3 di 9 Persona_3 Conseguentemente, con ausilio del professionista direttamente nominato, è Per_1
stata elaborata la proposta di distribuzione del patrimonio disponibile.
8. La proposta formulata prevede la corresponsione della complessiva somma di €
13.596, comprensiva delle somme da destinarsi a copertura dei costi di procedura, mediante versamenti di una rata mensile dell'importo di € 363,26 per la durata di quattro anni. L'attivo disponibile è costituito da una quota del reddito mensile del ricorrente corrispondente, circa, alla differenza tra il loro reddito complessivo e l'importo necessario al mantenimento della sua famiglia.
9. Il piano su cui si fonda la proposta prevede la soddisfazione dilazionata e non integrale mediante il versamento a cadenza mensile della somma suindicata per la durata di quattro anni, che sarà ripartita mediante il pagamento integrale delle spese dell'OCC del
Geometra che ha redatto la perizia allegata al ricorso e del legale che (nonostante ciò, non fosse normativamente richiesto) ha cooperato nella redazione del ricorso introduttivo. Sul punto, a seguito delle osservazioni e chiarimenti formulate dal GD, il sovraindebitato ha dichiarato “Il piano, con le modifiche sopra indicate, prevede, quindi, allo stato una percentuale di soddisfacimento dei creditori pari al 9,14%. Si osservi, peraltro, che la reale percentuale di soddisfazione dei creditori è in realtà più alta, perché, nelle more della presente procedura (che è stata aperta, con la nomina dell'OCC, in data
17.5.2022 – quindi oltre due anni fa), la Sig.ra ha continuato, pur con estrema Parte_1
difficoltà, ad onorare molti dei debiti contratti: la sua complessiva esposizione debitoria
è stata, quindi, in parte ridotta nel corso del tempo. Si osservi, ad esempio, che il pignoramento azionato da e le cessioni del quinto dello stipendio in favore di CP_2
Con
e Compass hanno visto il loro regolare pagamento sino a giugno 2024 (data di concessione delle misure protettive) e, pertanto, l'importo attualmente dovuto a tali creditori è in realtà più basso rispetto a quello accertato ormai oltre due anni fa dall'OCC all'atto dell'apertura della presente procedura”.
10. Nella relazione ex art. 68 CCI il Gestore della Crisi ha espresso un giudizio di completezza e attendibilità in ordine alla documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta.
Pagina 4 di 9 Persona_2 11. Per quanto concerne la valutazione di fattibilità della proposta, l'O.C.C. attesta una prognosi positiva, alla luce della documentazione reperita e dei dati raccolti. Nella relazione ex art. 68 CCI l'OCC ha attestato che il piano, pur presentando l'alea normalmente associata ad ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fondatamente attendibile e ragionevolmente attuabile, potendosi ragionevolmente prevedere che il sovraindebitato mantenga costante il proprio reddito almeno per la durata del piano.
12. L'esecuzione del presente piano appare più conveniente dell'alternativa liquidatoria costituita dalla procedura di liquidazione controllata ex art. 268 e ss. CCI, atteso che il sovraindebitato non è titolare altro che del proprio reddito personale che nell'ambito di una procedura di liquidazione controllata potrebbe essere appreso per un massimo di 3 anni in luogo dei sei offerti con il presente piano. A ciò si aggiunga il maggior costo della liquidazione controllata nella quale occorrerebbe remunerare anche il Liquidatore qui assente.
13. Si dà atto del regolare svolgimento della procedura.
Atteso che la proposta appariva soddisfare i requisiti di cui agli artt. 67 e 68 CCI, il GD con decreto del 7/11/2024 ha stabilito la pubblicazione della proposta sul sito www.astegiudiziarie.it, la comunicazione a cura dell'OCC nel termine di 30 giorni nonché la trascrizione del decreto a cura dell'OCC presso gli uffici competenti ed è stato disposto che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, i creditori con titolo o causa anteriore non possano, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, disporre sequestri conservativi e acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore. Il Gd ha inoltre disposto che l'OCC ed il ricorrente riferissero nei giorni successivi alla scadenza del termine loro concesso sulle eventuali osservazioni presentate dai creditori.
L'OCC con memoria del 19/12/2024 ha attestato di aver svolto le comunicazioni prescritte e dando atto al contempo che e hanno proposto Controparte_4 Controparte_5
contestazioni avverso il piano di ristrutturazione che ora si passa ad esaminare.
13.1 Credito Veloce contesta sinteticamente che la debitrice non avrebbe impiegato la dovuta diligenza nell'assunzione delle sue obbligazioni dal momento che ha contratto il finanziamento con l'opponente allorquando non era più in grado di soddisfare la debitoria
Pagina 5 di 9 Persona_2 già maturata. Contesta inoltre la convenienza della proposta formulata atteso che dal patrimonio della ricorrente potrebbe ricavarsi una maggiore soddisfazione in una prospettiva di più lungo periodo. invece, in maniera non del tutto coerente, contesta che la Controparte_5
ricorrente non avrebbe dimostrato la sua condizione di sovraindebitamento per non aver chiarito quale sia stata la destinazione delle somme ricevute a prestito a mezzo dei numerosi finanziamenti sottoscritti con i vari istituti di credito. Aggiuntivamente anch'essa contesta la malafede o dolo o colpa grave della sovraindebitata, la quale avrebbe assunto le obbligazioni nella consapevolezza di non poterle adempiere. Vieppiù evidenzia la mala fede della sovraindebitata nella misura in cui questa avrebbe reso false dichiarazioni all'atto di sottoscrivere la modulistica per la valutazione del merito creditizio preliminare al rilascio del finanziamento.
13.2Per quanto concerne il profilo della lamentata carenza delle condizioni soggettive per l'esdebitazione preme sottolineare che a mente dell'art. 69 CCI è precluso l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti al sovraindebitato che abbia cagionato la sua situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
Preliminarmente occorre concordare con la tesi dell'Istituto di credito alla stregua della quale la valutazione della condizione soggettiva del sovraindebitato relativa al momento in cui ha determinato il suo sovraindebitamento rappresenta un prius, posto al vaglio del giudice, quale elemento di ammissibilità della domanda.
13.2.1 Sul piano sistematico merita sottolineare che, come già affermato, il Codice della
Crisi ha stabilito, da una parte ex art. 69, 1° co. CCI, che osta all'ammissibilità della domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore la causazione della situazione di sovraindebitato con colpa grave, malafede o frode, e, dall'altra ex art. 69, 2° co. CCI, ha escluso che il creditore che ha concorso a causare la situazione di sovraindebitamento, o che abbia omesso di valutare congruamente il merito creditizio del debitore, possa proporre opposizione all'omologa in punto di convenienza. Simmetricamente il CCI, da una parte, all'art. 68, 2° co., lett. a) e 3° co. stabilisce che nella sua relazione l'OCC debba indicare, gli elementi da cui desumere la diligenza del sovraindebitato nell'assumere le obbligazioni, e, dall'altra, al comma terzo del medesimo articolo, il medesimo OCC deve
Pagina 6 di 9 Persona_2 attestare se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita.
In una prospettiva diacronica, volta all'esegesi delle norme alla luce dell'evoluzione normativa, appare che il Codice della crisi non si è limitato a riproporre le disposizioni della previgente L. 3/2012, ratificandone l'approdo normativo, ma ha impresso un'ulteriore evoluzione normativa, riscrivendo ancora una volta il requisito della cd. meritevolezza.
Difatti, nel vigore della L. 3/2012, come modificata con D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, ai sensi dell'art. 7, 2°co, lett. (d-bis era stabilito che la proposta non era ammissibile quando il debitore, anche consumatore,
“limitatamente al piano del consumatore, ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”. Ed ai sensi dell'art. 12, comma
3° bis era altresì stabilito “Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore”. Inoltre, il legislatore della riforma aveva disposto l'abrogazione del previgente co. 3 dell'art. 12 bis nella parte in cui stabiliva che il giudice nell'approvare il piano “esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali”.
Già dal riformato impianto normativo della L. 3/2012 si desumeva che il legislatore aveva inteso rimeditare il requisito della “meritevolezza” del proponente, escludendola soltanto laddove egli abbia procurato il proprio sovraindebitamento con un contegno particolarmente biasimevole o finanche riprovevole, connotato da colpa grave, malafede o persino frode. Dall'altra parte il legislatore aveva voluto indicare, quale contraltare alla colpa del consumatore, quella del creditore, il quale abbia causalmente determinato od aggravato lo stato di sovraindebitamento e, laddove trattasi di intermediario creditizio,
Pagina 7 di 9 Persona_2 non abbia effettuato la doverosa valutazione del cd. merito creditizio. Nel qual caso risultava precluso al creditore opporsi all'approvazione del piano, eccependo la colpa del debitore, potendo egli stigmatizzare solo i più gravi comportamenti dolosi di quello.
Il Codice della Crisi porta ad ulteriore progresso quest'evoluzione normativa, riscrivendo ancora una volta i presupposti della cd. “im-meritevolezza”. Come detto, infatti, permane l'inammissibilità della domanda laddove il sovraindebitato abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, dolo o mala fede, ma l'esclusione della possibilità per il creditore di opporsi all'omologa, laddove abbia concorso a determinare il sovraindebitamento, è più netta, attesa l'eliminazione del riferimento alle condotte dolose del debitore. Il creditore che abbia concorso a determinare il sovraindebitamento non può in ogni caso proporre opposizioni in punto di convenienza della proposta, quale che sia il tenore del contegno tenuto dal debitore.
Appare evidente quindi che la riforma, prima della L. 3/2012 e poi del CCI, è ispirata ad un particolare favor debitoris, oltreché al favor per la positiva composizione delle crisi da sovraindebitamento mediante procedure concordate o giudizialmente assistite. Appare altresì evidente che il legislatore abbia inteso sostituire ad un giudizio di colpevolezza che verosimilmente abbracciava latitudini anche più lievi di colpa, una valutazione più stringente, intesa a stigmatizzare i soli contegni del debitore davvero preclusivi dell'ammissibilità della domanda, valorizzando ai fini della sua esclusione la sola dimensione della colpa grave del dolo o della malafede, pur nella consapevolezza che la dosimetria della colpa è affidata ad una valutazione necessariamente casuistica e che il confine tra i vari gradi di colpa si presenta a volte labile.
È ancora evidente che il legislatore, nel bilanciamento tra opposti contegni colposi, abbia ritenuto prevalente quello del creditore, specie se esso riveste la natura di operatore qualificato nel settore del credito, in considerazione non solo della posizione di asimmetria tra operatore commerciale e consumatore ma anche della diversa forza economica di entrambi. La nuova disposizione dell'art. 69, 2° co. CCI, appare ispirata ad una considerazione della colpa del creditore alla stregua del concorso di colpa del danneggiato di cui all'art. 1227 c.c. ed ad una estrema valorizzazione degli effetti causalistici della colpa concorrente del creditore il quale, violando il proprio dovere di
Pagina 8 di 9 Persona_2 diligenza qualificata ex art. 1176, 2° co. c.c., ha determinato esso stesso, o quanto meno concorso a determinare il sovraindebitamento in pregiudizio non solo di sé stesso ma anche degli altri creditori concorrenti. Per cui la colpa del creditore finisce per superare quella del sovraindebitato rendendola irrilevante od in ogni caso a ridurla sensibilmente.
Tanto spiega la sanzione di carattere processuale comminata dal legislatore tale da escludere, ove ricorrente, qualsiasi opposizione (almeno) in punto di convenienza. La giustapposizione normativa tra la colpa del debitore e quella del creditore, resa evidente anche dalla configurazione sistematica scelta dal legislatore che colloca la seconda subito a valle della prima, appare stabilire che il contributo causale nella determinazione od aggravamento del sovraindebitamento da parte del creditore interrompe, od in ogni caso sorpassa, la responsabilità deterministica del debitore. Non senza trascurare che l'attuale formulazione dell'art. 69, 2° co. CCI, evidenzia che la colpa del creditore ricorre sia nel caso della vera e propria causazione sia un quello del mero aggravamento del sovraindebitamento, e tale contegno colposo può consistere in, ma non si riduce alla sola omessa valutazione del merito creditizio. Tanto è dato desumere dalla disgiuntiva “o” posta tra la determinazione o l'aggravamento del sovraindebitamento e la violazione dei principi di cui all'art. 124-bis TUB, ciò da cui si desume che l'obbligo di diligenza qualificata imposto al creditore, innanzitutto, non si attaglia ai soli istituti di credito ma a tutte le categorie di creditori e comunque non si riduce alla sola valutazione del merito creditizio imponendo una più ampia sfera di obblighi di vigilanza nella erogazione del credito.
In questi termini d'altronde si era già espressa la giurisprudenza di merito formatasi nel vigore della L. 3/20212, secondo cui: “Con riferimento alla valutazione della meritevolezza del sovraindebitato ad accedere alla procedura di sovraindebitamento, è coerente con il favor debitoris, e con i fondamentali principi giuridici esistenti in materia di successione nel tempo di norme afflittive (ad esempio, quelle del diritto penale), un'applicazione anticipata dei parametri del Codice della Crisi, più favorevoli al debitore, quindi da preferire, tra i quali non compare più la colpa generica, quale requisito ad impediendum dell'accesso alla procedura, bensì la colpa grave. I finanziatori trovandosi in una situazione di conclamata dissimetria informativa a proprio vantaggio rispetto al
Pagina 9 di 9 Persona_2 finanziato, non si possono considerare immuni da responsabilità per la violazione del merito creditizio, essendo più loro in grado di valutare la futura solvibilità del debitore, che non lui stesso, i cui profili di colpa, quand'anche in astratto configurabili, verrebbero senz'altro assorbiti e superati da quelli del finanziatore” (Tribunale Vicenza,
24/09/2020). Nello stesso senso anche Tribunale Di Santa Maria Capua Vetere del
19/1/2024 secondo cui “Alla valutazione della gravità della colpa globalmente considerata non può inoltre che concorrere, quale elemento idoneo almeno ad attenuarla -in concorso con gli altri dati emergenti dalle allegazioni e asseverazioni delle parti e dell'OCC sulle cause dell'indebitamento e sull'elemento psicologico del sovraindebitato, oltreché sulla qualità e quantità delle obbligazioni assunte (come già sopra evidenziato) – la considerazione del comportamento del finanziatore, nella specie rappresentato da un soggetto professionale, altamente specializzato e qualificato nella valutazione del merito creditizio del debitore. Non può negligersi, infatti, la circostanza che l'ordinamento pone obblighi specifici sia a carico del finanziatore, sia a carico del consumatore. Con riferimento ai primi, l'art. 124 TUB prevede che il finanziatore debba fornire al consumatore informazioni adeguate ad assumere una decisione consapevole circa la conclusione del contratto, mentre l'art. 124 bis TUB prevede l'obbligo di adeguata verifica del merito creditizio, statuendo che prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente. Da una lettura sistematica delle norme si inferisce che entrambe le parti sono tenute al rispetto di regole di condotta che costituiscono espressione del generale principio di buona fede nelle trattative precontrattuali di cui all'art. 1337 c.c. – principio che evidentemente si applica al consumatore e al finanziatore
– nonché dell'obbligo di diligenza di cui all'art. 1176 codice civile. Nel giudizio sulla colpa grave del consumatore, dunque, non può che concorrere anche la valutazione del concorso del finanziatore nella causazione dello stato di sovraindebitamento, nella misura in cui egli concede il credito in un momento in cui l'ordinaria diligenza, secondo i parametri professionali, lo avrebbe sconsigliato”. Il Tribunale di Catania del 21/6/2024 aggiunge che “nel vigore del testo del codice, non si possano più richiamare i principi formatisi
Pagina 10 di 9 Persona_2 sotto la vigenza della L. 3/2012, in quanto abrogata;
conseguentemente non potrebbe più essere utilizzata la teoria dello shock esogeno né potrebbe essere dato rilievo determinante alla valutazione del rapporto rata/reddito al momento della contrazione dell'obbligazione. Ciò che assumerebbe maggiore rilievo è fondamentalmente la ragione per cui il consumatore ha contratto le obbligazioni che poi, in accumulo, hanno causato lo stato di sovraindebitamento. Sotto tale profilo il favore per l'esdebitazione (che può ricavarsi sia dalla relazione illustrativa al Codice che dalla normativa europea) imporrebbe una lettura molto ampia della legge, tale per cui non si potrebbe impedire al debitore di accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore sol perché si è indebitato in modo sproporzionato, perché questa sproporzione è l'essenza stessa del sovraindebitamento ed è proprio il presupposto per potervi accedere”.
13.2.2 Per quanto concerne le false dichiarazioni assuntamente rese da parte del sovraindebitato al momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento preme evidenziare che lo stesso opponente dichiara che il sovraindebitato ha dichiarato la sussistenza di debiti pregressi ma non l'interezza degli stessi, omettendo il riferimento ad alcuni soltanto dei prestiti precedentemente contratti. A ciò si aggiunga che il modulo non appare compilato di suo pugno dal sovraindebitato (bensì dal funzionario dell'Istituto di credito) ma da lui meramente sottoscritto.
Il ricorrente con le osservazioni fornite dall'OCC con memorie del 19/12/2024 evidenzia di aver sempre comunicato agli istituti di credito la sua situazione economico finanziaria e che, non avendo compilato in prima persona i moduli per la valutazione del merito creditizio, non ha avuto piena padronanza dei contenuti ivi riversati, non disponendo neppure della competenza sufficiente a comprendere il significato della dicitura ivi riportata: “in corso di scomputo”. Aggiunge anche di aver dovuto accettare la richiesta da parte dei vari istituti di credito di condizioni molto gravose per quanto attiene agli interessi od alle garanzie cambiarie od alle cessioni di quote dello stipendio richieste per ottenere il rilascio del finanziamento. Tale circostanza se, da una parte testimonia l'assenza di malafede della ricorrente, dall'altra parte evidenzia la piena conoscenza da parte degli istituti di credito della precaria condizione economico finanziaria della stessa.
Pagina 11 di 9 Persona_2 Le circostanze così enucleate portano ad escludere la sussistenza dello stato di mala fede o di dolo del sovraindebitato.
Dall'altra parte deve contrapporsi che le dichiarazioni rese da parte del sovraindebitato non esauriscono gli strumenti di valutazione del merito creditizio che l'istituto di credito avrebbe potuto e dovuto adoperare. Difatti ai sensi dell'art. 124 del Testo Unico Bancario
l'istituto di credito è tenuto a valutare il merito creditizio sulla base di informazioni adeguate, che prescindono dalle dichiarazioni rese dal sovraindebitato il quale presenta limiti culturali e professionali. A tacer d'altro l'Istituto di credito avrebbe dovuto accedere alla Centrale Rischi presso la Banca d'Italia per verificare motu proprio i rapporti di credito sussistenti in capo al soggetto che intendeva finanziare. Per quanto sopra enucleato la negligenza degli istituti di credito appare di per sé sufficiente ad escludere un contegno gravemente colposo del sovraindebitato.
13.3 L'opponente come prima riferito contesta altresì l'omessa Controparte_5
dimostrazione da parte del ricorrente della sua situazione di sovraindebitamento per non aver questi .
Di contrario avviso occorre sviare la confusione argomentativa ingenerata dall'opponente, il quale, nella sostanza non contesta la situazione di sovraindebitamento in sé – che pertanto può ritenersi pacifica - in quanto nulla obietta circa l'incapacità del debitore di far fronte alla mole delle obbligazioni contratte, bensì, si limita a revocare in dubbio l'utilizzo concretamente effettuato dalla sovraindebitata delle somme medio tempore ricevute con i diversi finanziamenti. Preme rimarcare che il profilo evidenziato non rientra tra i presupposti di ammissibilità della domanda di sovraindebitamento, la quale si fonda, invece, sull'oggettiva incapacità del debitore di far fronte alla debitoria accumula, e sulla soggettiva causazione del sovraindebitamento senza malafede, frode o colpa grave. Solo con riferimento a quest'ultimo profilo – e non certo a quello oggettivo del sovraindebitamento – potrebbe ritenersi astrattamente rilevante le ragioni per le quali il sovraindebitato aveva contratto i finanziamenti da cui è scaturita la debitoria.
Tali ragioni, infatti, che pur nella dinamica contrattuale sono attratte all'alveo dei meri motivi giuridicamente irrilevanti, potrebbero in tesi determinare secondo una certa opinione una condizione soggettiva ostativa all'ammissibilità della domanda.
Pagina 12 di 9 Persona_2 Nel caso di specie, ad ogni buon conto, il ricorrente con le già richiamate memorie del
19/12/2024 ha illustrato quali sono state le ragioni e gli impieghi delle somme prese a prestito, destinate alla cura della precaria salute della sovraindebitata ed alla ristrutturazione della debitoria pregressa.
13.4 Entrambe le Banche poi contestano la convenienza della proposta di risoluzione della crisi formulata dal sovraindebitato, affermando che in un lasso di tempo più lungo dell'arco di piano proposto, esse potrebbero ritrarre dal reddito della debitrice una soddisfazione maggiore.
Sul punto preme rimarcare che la ratio stessa della procedura di sovraindebitamento risiede proprio nel cd. fresh restart, ovvero nella possibilità per chi ha contratto debiti non più pagabili, di avere diritto ad un “nuovo inizio”. A livello normativo europeo i considendo n. 1 e ss. della cd. Direttiva Insolvency (Direttiva (UE) 2019/1023) evidenziano l'importanza dell'esdebitazione e della semplificazione dell'accesso dei debitori a tale procedura. In particolare, il considerando 21 sottolinea che “Il sovraindebitamento del consumatore è un problema di grande rilevanza economica e sociale ed è strettamente correlato alla riduzione dell'eccesso di debito”. Il legislatore del
Codice della Crisi, in attuazione della direttiva europea, ha voluto dunque offrire una occasione di riscatto sociale ed economico ai sovraindebitati, per garantire il loro reinserimento nel tessuto economico, per assicurare loro un tenere di vita dignitoso, per evitare che i soggetti sovraindebitati si trovino esposti ed invischiati in fenomeni usurari ed estorisivi.
I creditori, pertanto, non possono dolersi in via assoluta della falcidia loro imposta, lamentando che in un maggior arco temporale avrebbero potuto ricavare dal reddito del sovraindebitato una soddisfazione maggiore, perché tale prospettiva di rivalsa va esattamente in senso contrario alla ratio di redenzione offerta dall'istituto in esame.
Né i creditori possono dolersi che tale falcidia sarebbe eccessiva e che creerebbe una sproporzione tra la richiesta esdebitazione ed il pregiudizio inferto al ceto creditorio. Sul punto preme rimarcare che il Codice della Crisi non stabilisce alcuna percentuale di soddisfazione minima dei creditori. Il sovraindebitato è totalmente libero nella elaborazione della sua proposta di ristrutturazione dei debiti – che si connota per la
Pagina 13 di 9 Persona_2 natura atipica e l'assoluta variabilità del contenuto-, la quale andrà calibrata esclusivamente in funzione delle possibilità di adempimento del sovraindebitato medesimo. Il Codice della crisi, all'art. 70, 9° co, pone un unico limite all'omologazione, ovvero, che, in caso di contestazione da parte dei creditori la proposta presentata appaia non meno satisfattiva dell'alternativa liquidatoria, per tale intendendosi la liquidazione controllata. Il legislatore pertanto offre ai creditori solo un terreno sul quale spiegare contestazioni alla convenienza della proposta, quello del confronto con l'eventuale alternativa liquidatoria, rispetto alla quale la proposta di risoluzione della crisi di sovraindebitamento dev'essere non meno soddisfacente. E l'alternativa con la quale è consentito il paragone no è quella della esecuzione individuale, eventualmente anche presso terzi, bensì quella offerta dalla omogenea procedura di risoluzione dalla crisi di sovraindebitamento rappresentata dalla liquidazione controllata di cui agli artt. 268 e ss.
CCI
Nel caso di specie, senza voler qui tornare sull'inammissibilità dell'opposizione spiegata attesa la colpa dei creditori nell'elargizione del credito e l'omessa valutazione del merito creditorio, basti ricorda che al precedente punto 11 si è già vagliata positivamente la maggior capacità satisfattiva per i creditori della presente proposta di ristrutturazione formulata rispetto all'alternativa che si verificherebbe in caso di liquidazione controllata.
14. In merito alla tempistica del pagamento dei compensi dell'OCC, sulla quale pure il ricorrente riferisce un motivo di opposizione, preme segnalare che a mente del dettato normativo dell'art. 71, 3° co., CCI “Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, che è determinato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n.
202, e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento. In caso di esecuzione di un progetto di ripartizione parziale il giudice può accordare all'OCC un acconto sul compenso”. Alla stregua del chiaro dettato normativo, pertanto, la liquidazione dei compensi del Liquidatore e dell'OCC – come d'altronde avviene nelle procedure maggiori - avverrà al termine dell'esecuzione del piano od eventualmente per acconto nel caso della predisposizione di riparti parziali. Ciò
Pagina 14 di 9 Persona_2 d'altronde trova implicita conferma dal principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità a mente della quale ““In tema di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n. 3 del 2012, il giudice non può, in assenza di una specifica norma che lo consenta, imporre al debitore, a pena di inammissibilità, il deposito preventivo di una somma per le spese che si presumono necessarie ai fini della procedura, potendo semmai disporre acconti sul compenso finale spettante all'organismo di composizione della crisi, ai sensi dell'art. 15 D.M. 24 settembre 2014 n. 202, tenendo conto delle circostanze concrete e, in particolare, della consistenza dei beni e dei redditi del debitore in vista della fattibilità della proposta di accordo o piano del consumatore, anche ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge n. 3 del 2012” (Cass., sez. I, 19 dicembre
2019, n. 34105).”.
15. Conclusivamente appare sussistano i presupposti per procedere all'omologa della domanda di ristrutturazione. Per cui
OSSERVATO che:
Alla proposta sono stati allegati i documenti di cui all'art. 67 e 68 CCI, tra i quali l'attestazione sulla fattibilità del piano.
L'organismo di composizione della crisi nell'attestazione allegata alla proposta ha ritenuto il piano fattibile, previo esame di ciascuna posta dell'attivo e del passivo;
Il contenuto della proposta rispetta il modello legale di cui agli artt. 67 e ss. CCI e non sono stati accertati atti di frode;
Complessivamente sono stati eseguiti gli adempimenti previsti dalla legge e la procedura si è svolta secondo le modalità di cui agli artt. 12-bis e 12 in quanto richiamato;
RITENUTO che:
Il ricorrente ha la propria residenza nel circondario di questo Tribunale e non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle previste dal CCI;
Esso non ha beneficiato dell'esdebitazione nei cinque anni precedenti al deposito della presente domanda, né ha subito alcuno dei provvedimenti previsti dagli artt. 72 CCI o fornito documentazione che non consenta di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale
La fattibilità del piano è stata attestata dall'organismo di composizione della crisi
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P.Q.M.
OMOLOGA la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore per la composizione della crisi proposto dalla Sig.ra (C.F. , nata Parte_1 C.F._1
a Pisa il 30/6/1961, residente in [...]
DICHIARA la chiusura della procedura di sovraindebitamento.
DISPONE che l'organismo di composizione della crisi vigilerà sull'esatto adempimento della proposta, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità e risolvendo le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione del piano. Il medesimo dovrà riferire al giudice: 1) ogni circostanza suscettibile di determinare l'impossibilità di pervenire all'attuazione del piano 2) ogni circostanza che possa costituire grave e giustificato motivo per la sospensione degli atti di esecuzione del piano;
3) la mancata esecuzione, entro 90 gg. dalle scadenze previste, dei pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.
DISPONE che l'OCC comunichi la presente sentenza ai creditori e provveda, ove necessario, alla trascrizione del presente provvedimento presso gli uffici competenti.
DISPONE che sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti soggettivi e sulla sostituzione dell'OCC per giustificati motivi deciderà il giudice investito della procedura.
DISPONE che l'istante effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano omologato.
DISPONE che a cura dell'Organismo di Composizione della Crisi si provveda a dare pubblicità al presente decreto di omologa mediante pubblicazione sul sito del Tribunale.
Così deciso in Pisa, il 22/1/2025
Il giudice
Dott. Persona_2
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