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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIV, sentenza 26/01/2026, n. 830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 830 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 830/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 14, riunita in udienza il
08/07/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
MINIO EMILIO, Relatore
D'ANDREA GIULIO, Giudice
in data 08/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7170/2024 depositato il 05/11/2024
proposto da
Comune di Sessa Aurunca - Via Xxi Luglio 81037 Sessa Aurunca CE
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2841/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
8 e pubblicata il 05/07/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820230012123291000 TARES 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4533/2025 depositato il
09/07/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti, Resistente_1 impugnava la cartella di pagamento di cui in epigrafe, notificata in data 13 settembre 2023 e avente ad oggetto la Tares per l'anno 2013, per un importo di euro 703,88.
All'uopo eccepiva l'intervenuta prescrizione e decadenza del credito riportato.
Si costituiva il Comune di Sessa Aurunca, che impugnava l'avverso dedotto, chiedendone il rigetto.
Non si costituiva, invece, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, pur regolarmente evocata in giudizio.
Il Giudice di prime cure accoglieva il ricorso ritenendo che, pur essendo stata depositata la prova della notifica del presupposto avviso di accertamento in data 15/11/2018 a mani della moglie del contribuente, non vi era tuttavia la prova della consegna della raccomandata informativa.
Avverso detta sentenza, propone appello il Comune di Sessa Aurunca.
Non si è costituito il Resistente_1, né l'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
All'esito dell'udienza dell'8.7.2025, la Corte decide la controversia come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e, pertanto, va accolto.
Invero, nel caso di specie la notifica dell'atto presupposto (che ha interrotto la prescrizione) è stata eseguita a mezzo posta direttamente dall'Ufficio finanziario, ai sensi dell'art. 14 della l. n. 890 del 1982.
Pertanto, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, non quelle di cui alla suddetta legge, concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., sicché non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione".
L'appello va quindi accolto.
Lo svolgimento complessivo del giudizio consiglia la compensazione delle spese del doppio grado.
P.Q.M.
Accoglie l'appello; Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 14, riunita in udienza il
08/07/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
MINIO EMILIO, Relatore
D'ANDREA GIULIO, Giudice
in data 08/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7170/2024 depositato il 05/11/2024
proposto da
Comune di Sessa Aurunca - Via Xxi Luglio 81037 Sessa Aurunca CE
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2841/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
8 e pubblicata il 05/07/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820230012123291000 TARES 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4533/2025 depositato il
09/07/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti, Resistente_1 impugnava la cartella di pagamento di cui in epigrafe, notificata in data 13 settembre 2023 e avente ad oggetto la Tares per l'anno 2013, per un importo di euro 703,88.
All'uopo eccepiva l'intervenuta prescrizione e decadenza del credito riportato.
Si costituiva il Comune di Sessa Aurunca, che impugnava l'avverso dedotto, chiedendone il rigetto.
Non si costituiva, invece, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, pur regolarmente evocata in giudizio.
Il Giudice di prime cure accoglieva il ricorso ritenendo che, pur essendo stata depositata la prova della notifica del presupposto avviso di accertamento in data 15/11/2018 a mani della moglie del contribuente, non vi era tuttavia la prova della consegna della raccomandata informativa.
Avverso detta sentenza, propone appello il Comune di Sessa Aurunca.
Non si è costituito il Resistente_1, né l'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
All'esito dell'udienza dell'8.7.2025, la Corte decide la controversia come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e, pertanto, va accolto.
Invero, nel caso di specie la notifica dell'atto presupposto (che ha interrotto la prescrizione) è stata eseguita a mezzo posta direttamente dall'Ufficio finanziario, ai sensi dell'art. 14 della l. n. 890 del 1982.
Pertanto, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, non quelle di cui alla suddetta legge, concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., sicché non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione".
L'appello va quindi accolto.
Lo svolgimento complessivo del giudizio consiglia la compensazione delle spese del doppio grado.
P.Q.M.
Accoglie l'appello; Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.