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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 04/12/2025, n. 2606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2606 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. TO RR Presidente
dott. Silvia Rizzuto Giudice
dott. IA DA RT Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1956/2024
avente ad oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)
promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. DE PAOLI BRUNO, con domicilio elettivo presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE
Contro
, C.F. ; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
1 Parte attrice ha precisato le conclusioni come da ricorso introduttivo, salvo che per l'istanza di disporsi in sede di divorzio l'affido superesclusivo (rafforzato) alla madre del figlio minore , nato l'[...] a [...]. Persona_1
Conclusioni del PM: “nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con ricorso cumulativo ha chiesto dapprima Parte_1
pronnciarsi la separazione personale e, poi, la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto con , oltre a formulare in ambo i Controparte_1
casi ulteriori domande, per lo più attinenti il figlio , nato Persona_1
l'11.12.2009 a Craiova (Romania).
Con sentenza del Tribunale di Verona n. 2359/2024 r. sent., pubblicata il
18.10.2024 e passata in giudicato, è stata pronunciata la separazione personale delle parti e si è disposto come segue quanto al figlio: “3) affida in via esclusiva il figlio
alla madre, presso cui va posta la sua residenza prevalente;
Persona_2
4) rimette le visite padre-figlio, come anche eventuali periodi di vacanza, ad
accordi tra loro;
5) pone a carico resistente, signor l'obbligo di Controparte_1
versare alla ricorrente, signora con decorrenza dal Parte_1
deposito del ricorso e successivamente entro il giorno 5 di ogni mese la somma
complessiva di € 300,00 per il mantenimento del figlio , con Persona_2
rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese come
specificamente elencate nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Verona;
6) i genitori si scambieranno le principali informazioni relative al figlio minore,
ex art. 473 bis. 50 c.p.c.;”
2 Il resistente/convenuto è rimasto contumace.
All'udienza del 6.11.2025, sentita la ricorrente, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con istanza di pronuncia di scioglimento del matrimonio e di conferma delle condizioni di separazione, fatto salvo che per la richiesta di prevedere, ora, l'affido superesclusivo del figlio in capo alla madre.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti di cui agli artt. 3 e 4 della legge n.
898/70 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
EN (v. allegato del fascicolo di parte ricorrente), atteso che, come risulta dagli atti di causa, la sentenza di separazione del è passata in giudicato (v. allegato in atti) e dalla data dell'udienza di comparizione in Tribunale nel corso di tale giudizio,
come si desume dal verbale, sono decorsi i termini di legge, le parti vivono separate,
senza che tale condizione si sia mai interrotta e che, come allegato e ricavabile dalla condotta delle stesse, è definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle stesse.
Quindi, ai sensi dell'art. 4 comma 12 della legge n. 898/70, può essere pronunciata sentenza di scioglimento del matrimonio.
Venendo alle altre domande, la ricorrente ha riferito del perdurante disinteresse del resistente/convenuto per il figlio: al massimo lo chiama una volta ogni due mesi e si vedono 4-5 volte all'anno. Nulla viene versato dal padre per il mantenimento di
[...]
. Oltre a tali gravi violazioni degli obblighi di assistenza morale e materiale, Per_2
persino l'attuale regime di affido esclusivo alla madre appare pregiudizievole per il figlio, posto che il padre, pur richiesto in tal senso dallo stesso minore, non ha nemmeno dato risposta alla sua domanda di poter partecipare con la scuola ad un viaggio all'estero. La ricorrente ha quindi riportato il suo timore, qualora si presentasse
3 nuovamente l'esigenza per ragioni scolastiche, opportunità di studio o persino sanitarie,
di non trovare alcuna collaborazione nel resistente/convenuto, che con lei rifiuta ha alcun contatto.
In un simile contesto l'ascolto di appare superfluo, posto che l'affido Persona_1
superesclusivo richiesto dalla madre da un lato non cambia in senso peggiorativo la già
compromessa relazione con il padre, ma, anzi, appare strumento utile ad evitare che il disinteresse paterno lo possa pregiudicare.
Va quindi accolta la domanda di affido super esclusivo alla madre.
Per il resto non constano elementi di novità tali da modificare le altre condizioni, come già stabilite nella sentenza di separazione.
Le spese di lite, sia della fase separativa che di quella divorzile, vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri vigenti, previa compensazione in ambo i casi per 1/3, in ragione della natura neutra delle pronunce sullo status e condanna per il residuo a carico del resistente/convenuto, in capo al quale si ravvisa la prevalente soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio, celebrato in Craiova (Romania) il
30.12.2011, tra e Parte_1 CP_1
, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di
[...]
EN (anno 2023, parte seconda, serie C, n. 58);
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del
Comune di EN perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
4 3) affida in via superesclusiva (o rafforzata) il figlio , nato Persona_1
l'11.12.2009 a Craiova (Romania), alla madre, che potrà assumere da sola anche le determinazioni più importanti che riguardano il figlio;
per il resto conferma le condizioni di separazione e, quindi:
4) la residenza prevalente del figlio presso la madre/ricorrente;
5) rimette le visite padre-figlio, come anche eventuali periodi di vacanza, ad accordi tra loro;
6) conferma a carico resistente, signor , l'obbligo di Controparte_1
versare alla ricorrente, signora con decorrenza Parte_1
dal deposito del ricorso e successivamente entro il giorno 5 di ogni mese la somma complessiva di € 300,00 per il mantenimento del figlio , con Persona_2
rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese come specificamente elencate nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Verona;
7) i genitori si scambieranno le principali informazioni relative al figlio minore, ex art. 473 bis. 50 c.p.c.;”
8) previa compensazione per 1/3, condanna il resistente/convenuto a rifondere per il residuo (al netto della compensazione) le spese di lite della ricorrente, che si liquidano in:
- euro 2.539,34 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA ed IVA,
per la separazione personale;
- euro 2.539,34 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA ed IVA,
per la fase divorzile.
Così deciso, in Verona, nella Camera di Consiglio del 18.11.2025
La Giudice est. La Presidente
IA DA RT TO RR
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. TO RR Presidente
dott. Silvia Rizzuto Giudice
dott. IA DA RT Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1956/2024
avente ad oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)
promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. DE PAOLI BRUNO, con domicilio elettivo presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE
Contro
, C.F. ; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
1 Parte attrice ha precisato le conclusioni come da ricorso introduttivo, salvo che per l'istanza di disporsi in sede di divorzio l'affido superesclusivo (rafforzato) alla madre del figlio minore , nato l'[...] a [...]. Persona_1
Conclusioni del PM: “nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con ricorso cumulativo ha chiesto dapprima Parte_1
pronnciarsi la separazione personale e, poi, la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto con , oltre a formulare in ambo i Controparte_1
casi ulteriori domande, per lo più attinenti il figlio , nato Persona_1
l'11.12.2009 a Craiova (Romania).
Con sentenza del Tribunale di Verona n. 2359/2024 r. sent., pubblicata il
18.10.2024 e passata in giudicato, è stata pronunciata la separazione personale delle parti e si è disposto come segue quanto al figlio: “3) affida in via esclusiva il figlio
alla madre, presso cui va posta la sua residenza prevalente;
Persona_2
4) rimette le visite padre-figlio, come anche eventuali periodi di vacanza, ad
accordi tra loro;
5) pone a carico resistente, signor l'obbligo di Controparte_1
versare alla ricorrente, signora con decorrenza dal Parte_1
deposito del ricorso e successivamente entro il giorno 5 di ogni mese la somma
complessiva di € 300,00 per il mantenimento del figlio , con Persona_2
rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese come
specificamente elencate nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Verona;
6) i genitori si scambieranno le principali informazioni relative al figlio minore,
ex art. 473 bis. 50 c.p.c.;”
2 Il resistente/convenuto è rimasto contumace.
All'udienza del 6.11.2025, sentita la ricorrente, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con istanza di pronuncia di scioglimento del matrimonio e di conferma delle condizioni di separazione, fatto salvo che per la richiesta di prevedere, ora, l'affido superesclusivo del figlio in capo alla madre.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti di cui agli artt. 3 e 4 della legge n.
898/70 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
EN (v. allegato del fascicolo di parte ricorrente), atteso che, come risulta dagli atti di causa, la sentenza di separazione del è passata in giudicato (v. allegato in atti) e dalla data dell'udienza di comparizione in Tribunale nel corso di tale giudizio,
come si desume dal verbale, sono decorsi i termini di legge, le parti vivono separate,
senza che tale condizione si sia mai interrotta e che, come allegato e ricavabile dalla condotta delle stesse, è definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle stesse.
Quindi, ai sensi dell'art. 4 comma 12 della legge n. 898/70, può essere pronunciata sentenza di scioglimento del matrimonio.
Venendo alle altre domande, la ricorrente ha riferito del perdurante disinteresse del resistente/convenuto per il figlio: al massimo lo chiama una volta ogni due mesi e si vedono 4-5 volte all'anno. Nulla viene versato dal padre per il mantenimento di
[...]
. Oltre a tali gravi violazioni degli obblighi di assistenza morale e materiale, Per_2
persino l'attuale regime di affido esclusivo alla madre appare pregiudizievole per il figlio, posto che il padre, pur richiesto in tal senso dallo stesso minore, non ha nemmeno dato risposta alla sua domanda di poter partecipare con la scuola ad un viaggio all'estero. La ricorrente ha quindi riportato il suo timore, qualora si presentasse
3 nuovamente l'esigenza per ragioni scolastiche, opportunità di studio o persino sanitarie,
di non trovare alcuna collaborazione nel resistente/convenuto, che con lei rifiuta ha alcun contatto.
In un simile contesto l'ascolto di appare superfluo, posto che l'affido Persona_1
superesclusivo richiesto dalla madre da un lato non cambia in senso peggiorativo la già
compromessa relazione con il padre, ma, anzi, appare strumento utile ad evitare che il disinteresse paterno lo possa pregiudicare.
Va quindi accolta la domanda di affido super esclusivo alla madre.
Per il resto non constano elementi di novità tali da modificare le altre condizioni, come già stabilite nella sentenza di separazione.
Le spese di lite, sia della fase separativa che di quella divorzile, vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri vigenti, previa compensazione in ambo i casi per 1/3, in ragione della natura neutra delle pronunce sullo status e condanna per il residuo a carico del resistente/convenuto, in capo al quale si ravvisa la prevalente soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio, celebrato in Craiova (Romania) il
30.12.2011, tra e Parte_1 CP_1
, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di
[...]
EN (anno 2023, parte seconda, serie C, n. 58);
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del
Comune di EN perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
4 3) affida in via superesclusiva (o rafforzata) il figlio , nato Persona_1
l'11.12.2009 a Craiova (Romania), alla madre, che potrà assumere da sola anche le determinazioni più importanti che riguardano il figlio;
per il resto conferma le condizioni di separazione e, quindi:
4) la residenza prevalente del figlio presso la madre/ricorrente;
5) rimette le visite padre-figlio, come anche eventuali periodi di vacanza, ad accordi tra loro;
6) conferma a carico resistente, signor , l'obbligo di Controparte_1
versare alla ricorrente, signora con decorrenza Parte_1
dal deposito del ricorso e successivamente entro il giorno 5 di ogni mese la somma complessiva di € 300,00 per il mantenimento del figlio , con Persona_2
rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese come specificamente elencate nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Verona;
7) i genitori si scambieranno le principali informazioni relative al figlio minore, ex art. 473 bis. 50 c.p.c.;”
8) previa compensazione per 1/3, condanna il resistente/convenuto a rifondere per il residuo (al netto della compensazione) le spese di lite della ricorrente, che si liquidano in:
- euro 2.539,34 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA ed IVA,
per la separazione personale;
- euro 2.539,34 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA ed IVA,
per la fase divorzile.
Così deciso, in Verona, nella Camera di Consiglio del 18.11.2025
La Giudice est. La Presidente
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