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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 24/11/2025, n. 1032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1032 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. 875/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente dott.ssa Anna Bonfilio Consigliere Relatore dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 875/2024 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. DE FRANCESCO STEFANIA, elettivamente domiciliato in VIA TOLMINO N. 7
10141 TORINO presso il difensore avv. DE FRANCESCO STEFANIA appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRIGNANI FEDERICO Controparte_1 P.IVA_2
ND e dell'avv. FUSCO FRANCESCO ( VIA CASALE, 61/B C.F._1
10090 CHIAVASSO, elettivamente domiciliato in VIA BLIGNY 15 10122 TORINO presso il difensore avv. FRIGNANI FEDERICO ND appellata
Udienza ex artt. 352 e 127ter c.p.c. in data 6.11.2025
OGGETTO: inadempimento contrattuale;
opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, ogni contraria istanza disattesa e reietta,
- PRELIMINARMENTE
- RIGETTARE l'eccezione avversaria di inammissibilità e di manifesta infondatezza pagina 1 di 15 dell'appello e per l'effetto DICHIARARE l'appello proposto ammissibile e manifestamente fondato.
- IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
- ACCOGLIERE per i motivi tutti dedotti nella narrativa dell'atto introduttivo del presente giudizio il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 3249/2024 emessa dal Tribunale di
Torino, Giudice Dott. Stefano De Montis nell'ambito del giudizio R.G. n. 4434/2022, in data
03.06.2024, pubblicata in data 03.06.2024.
RIGETTARE tutte le domande proposte dalla in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore nei confronti della Controparte_2
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
REVOCARE il decreto ingiuntivo opposto;
DICHIARARE infondate le pretese della società CP_1
DICHIARARE che nulla è dovuto alla società dalla società CP_1 CP_2
ACCERTARE E DICHIARARE l'inadempimento posto in essere dalla società Controparte_1
[...]
ACCERTARE E DICHIARARE la responsabilità contrattuale per inadempimento della
[...]
e per l'effetto Controparte_1
DICHIARARE fondata la proposta opposizione al decreto ingiuntivo e conseguentemente
REVOCARE e porre nel nulla il decreto ingiuntivo opposto;
RESPINGERE in ogni caso tutte le domande ed eccezione avverse, mandando assolta la concludente da qualsivoglia pretesa avversa;
DICHIARARE che nulla è dovuto alla societa' dalla Controparte_1 [...]
CP_2
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA per la sola denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni sopra formulate in via principale in subordine
REVOCARE il decreto ingiuntivo opposto;
RIGETTARE la richiesta della di pagamento di qualsivoglia somma CP_1
RIDURRE equamente l'entità della penale prevista in contratto e/o RIDURRE equamente le somme dovute dalla società alla società RA Pubblicità s.r.l.. Controparte_3
IN VIA ISTRUTTORIA
AMMETTERSI le istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico:
AMMETTERE le prove dedotte con la memoria ex art. 183 comma VI cpc n. 2 del 10.10.2022;
AMMETTERE l'opponente a prova contraria sugli eventuali capi di prova avversari pagina 2 di 15 ammessi con i testi già indicati;
AMMETTERE il capitolo di prova n. 11 indicato nella propria memoria ex art. 183 comma Vi c.p.c. n. 3.
Si riportano di seguito i capitoli di prova per testi, preceduti dalla locuzione “vero che” dei quali si chiede l'ammissione e contenuti nella memoria di primo grado ex art. 183 comma
VI c.p.c. n. 2 del 10.10.2022:
1. Tra le parti è intercorso il contratto sottoscritto in data 13.10.2015 in forza del quale la RA
Pubblicità srl si impegnava con la al noleggio di n. 2 spazi pubblicitari Controparte_3 monofacciali su transenna in Torino da posizionarsi all'indirizzo indicato in contratto (si rammostra al teste il documento n. 9 prodotto con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo).
2. Il corrispettivo veniva concordato in euro 1.000,00 oltre IVA per il primo anno e, per gli anni successivi al primo detto canone sarebbe stato aumentato rispetto all'anno precedente del 5%.
3. La RA Pubblicità s.r.l. provvedeva al posizionamento dei panelli pubblicitari con i dati della società che trovasi in Torino, corso Adriatico n. 24, e che venivano collocati, Controparte_2
come previsto in contratto, con la freccia direzionata verso il negozio della società Controparte_2
[...]
4. Nel mese di ottobre 2020 la società riferiva alla società Controparte_2 [...]
che da diversi mesi e più precisamente dal mese di giugno 2020 l'impianto Controparte_1
pubblicitario risultava inesistente e mai era stato riposizionato.
5. Nel mese di ottobre 2020 la società riferiva alla RA Pubblicità s.r.l. di voler Controparte_2
disdettare il contratto sottoscritto in data 13.10.2015 e quest'ultima comunicava l'accettazione di tale disdetta e richiedeva alla data CP_4 Parte_2
27.10.2020 (si rammostra al teste il doc.to n. 1 prodotto con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo).
6. Alla comunicazione del 27.10.2020 che la società inviava alla società RA Controparte_2
Pubblicità s.r.l. come indicato da quest'ultima rispondeva la medesima che il contratto era da intendersi rinnovato.
7. La società richiedeva spiegazioni alla società RA Pubblicità s.r.l. Controparte_2 dell'avvenuta asportazione dell'impianto pubblicitario senza ricevere risposta (si rammostra al teste il doc.to n. 2 prodotto con l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo).
8. A seguito delle numerose e ripetute rimostranze della circa Controparte_2
l'assenza degli impianti pubblicitari concordati la riferiva Controparte_1
pagina 3 di 15 d'averli rimossi e che avrebbe provveduto a reinstallarli (si rammostra al teste il doc.to n. 3 prodotto con l'atto ci citazione in opposizione a decreto ingiuntivo).
9. Dopo circa sei mesi dalla rimozione dell'impianto pubblicitario originario di cui ai capi che precedono nel mese di dicembre 2020 la società RA Pubblicità s.r.l. installava un pannello pubblicitario con i dati della che veniva collocato in Controparte_2
Largo NO all'angolo con la via Tripoli con la freccia direzionata verso la strada opposta rispetto a quella in cui trovasi la società ed in particolare indicando la direzione di altro Controparte_2
venditore di serramenti concorrente alla società (si rammostra al teste il doc.to n. Controparte_3
4 prodotto con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo).
10. La RA Pubblicità s.r.l. ometteva di comunicare alla società il posto e la Controparte_2 posizione in cui avrebbe collocato il pannello pubblicitario dell'esponente.
Si indica come testimone la sig.ra residente in [...]. Testimone_1
Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA, relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata:
“Voglia l'Ill. mo Collegio
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previe le declaratorie del caso
IN VIA PRELIMINARE
- dichiarare l'appello inammissibile e/o manifestamente infondata ex art. 348 bis c.p.c.;
IN VIA PRINCIPALE
- respingere il gravame avversario confermando la sentenza di primo grado;
IN SUBORDINE NEL MERITO
- accertato l'inadempimento contrattuale della attrice in opposizione;
- respingere la domanda formulata dalla Parte_1
quindi respingere l'opposizione, confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo;
[...]
IN VIA SUBORDINATA
- condannare la l pagamento della Parte_1 somma di € 9.256,13 ovvero quella accertanda in corso di causa dovuta a titolo di canoni maturati e maturandi (oltre canoni e ICP/Canone Unico);
- condannare la l pagamento degli Parte_1
interessi ex art. 5 del dlgs 231/2002;
IN OGNI CASO
pagina 4 di 15 - condannare la a corrispondere il Parte_1
corrispettivo per il noleggio degli impianti pubblicitari, maturati e maturandi, nella misura accertata in corso di causa o ritenuta da codesto Tribunale (oltre canoni di concessione e ICP/Canone Unico);
- respingere le domande avversarie;
Con vittoria di spese ed onorari, oltre IVA e CPA e rimborso forfetario”.
FATTO E DIRITTO
Su ricorso depositato dalla il Tribunale di Torino, con decreto n. Controparte_1
458/2022 del 18.01.2022, ingiungeva alla Parte_1
i pagare alla ricorrente la somma di € 9.256,13, oltre interessi come da domanda, ed
[...]
oltre alle spese della procedura monitoria e successive occorrende.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 28.02.2022, Parte_3
proponeva opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, allegando:
- di aver sottoscritto, in data 13.10.2015, contratto in forza del quale la RA Pubblicità srl si era impegnata con l'odierna attrice al noleggio di n. 2 spazi pubblicitari su transenna in Torino da posizionarsi all'indirizzo indicato in contratto, con corrispettivo concordato in euro 1.000,00 oltre IVA per il primo anno e con aumento del 5% per ogni anno successivo;
- nel mese di ottobre 2020 la società si era accorta, comunicandolo alla RA Controparte_2
Pubblicità, che da diversi mesi, e più precisamente, dal mese di giugno 2020, uno dei due impianti pubblicitari risultava inesistente e mai era stato riposizionato;
aveva quindi contestato la circostanza alla controparte dando disdetta dal contratto, ma aveva opposto che il contratto avrebbe CP_1
dovuto intendersi rinnovato per un ulteriore quinquennio, stante il mancato rispetto dei termini per la disdetta da parte dell'opponente;
- Al. aveva chiesto comunque spiegazioni alla società RA dell'avvenuta asportazione CP_2 dell'impianto pubblicitario, senza ricevere risposta e, solo a seguito delle numerose e ripetute rimostranze, parte opposta aveva riferito di averli rimossi e che avrebbe provveduto a reinstallarli;
- dopo circa sei mesi dalla rimozione dell'impianto pubblicitario originario, nel mese di dicembre 2020, la società RA aveva installato un pannello pubblicitario con i dati della in Largo NO Pt_1 all'angolo con la via Tripoli, ossia in un posto diverso rispetto a dove era posizionato quello previsto in contratto, con la freccia direzionata verso la strada opposta rispetto a quella in cui si trovava la società opponente;
- RA aveva chiesto quindi in sede monitoria il pagamento di tutti i canoni scaduti e a scadere fino al termine del secondo rinnovo del contratto, ossia fino al mese di ottobre 2025, ai sensi dell'art. 5, stante il mancato pagamento da parte dell'opponente di n. 2 fatture.
pagina 5 di 15 Parte opponente chiedeva dunque revocarsi il decreto ingiuntivo opposto e dichiararsi che essa nulla avrebbe dovuto corrispondere alla sia per i canoni scaduti, poiché relativi ai mesi da ottobre CP_1
2020 a dicembre 2021, periodo in cui la cartellonistica era stata rimossa e sia, per la restante somma indicata nel ricorso per decreto ingiuntivo a titolo di penale ex art. 5 del contratto, ritenendo tale somma non dovuta, assumendo la nullità della clausola n. 5 del contratto tra le parti che prevedeva la facoltà di sospendere l'erogazione del servizio in favore della sola RA, non prevedendo invece il diritto della stessa parte committente, in caso di inadempimento della società di noleggio, di sospendere il pagamento dei canoni;
in subordine, chiedeva comunque rideterminarsi la somma prevista a titolo di penale essendo la clausola così stabilita eccessiva.
Si costituiva in giudizio la RA Pubblicità srl precisando in ordine al proprio credito che la presenza dell'impianto pubblicitario era condizionata al beneplacito dell'Ente proprietario della strada, rilevando che il contratto prevedeva perciò che qualsiasi involontaria irregolarità, sospensione o interruzione dell'esecuzione dell'ordine non avrebbe dato diritto al committente ad indennità di sorta e tanto meno a sospendere i pagamenti contrattuali e/o richiedere la risoluzione dell'ordine, ma solo alla proroga gratuita per un periodo uguale a quello della mancata esposizione al termine del contratto o del suo automatico rinnovo” (art. 1 contratto); all'art. 20 del contratto era previsto inoltre che, in caso di revoca dell'autorizzazione alla esposizione di pubblicità stradale da parte delle autorità competenti, gli impianti installati sarebbero stati sostituiti da altri strumenti pubblicitari della RA S.r.l., da posizionarsi sulla medesima strada o entro un raggio di 7 Km se su strada diversa da quella originariamente indicata .
In forza di autorizzazione del 12.09.1996, essa aveva posizionato quindi la pubblicità su transenna nella rotonda di Largo NO, (doc. 5b parte convenuta) e, tuttavia, nel dicembre 2020, aveva dovuto
[... spostare l'impianto in Largo NO, angolo via Tripoli, per il mutato orientamento della Città
, che non aveva più permesso la presenza di transenne presso la suddetta rotonda (docc. 5 a e 10 CP_5
parte convenuta). Alla richiesta di chiarimenti circa la rimozione della pubblicità pervenutagli in data
27.10.2020 dalla l'esponente aveva quindi assicurato che l'impianto rimosso Parte_1
sarebbe stato ripristinato entro la prima settimana di dicembre, e che sarebbe stato comunicato il periodo da recuperarsi gratuitamente a scadenza per la mancata esposizione;
rilevava altresì, in merito alla disdetta comunicatale, che essa era da ritenersi tardiva essendo già maturato il rinnovo tacito del contratto, con scadenza ormai prevista al 31.12.2025.
Esponeva poi che l'impianto era stato correttamente ripristinato con indicazione della direzione dell'esercizio commerciale corretta e lamentava che la fosse rimasta tuttavia morosa nel Pt_1
pagina 6 di 15 pagamento della fattura n. 000176 del 25.01.2021 per € 433,89 e della fattura n. 000177 del 25.01.2021 per € 1.775,62 (doc. 2 parte convenuta).
In ordine all'art. 5 del contratto la ricorrente opposta evidenziava di non aver richiesto importi a titolo di penale, ma unicamente il pagamento anticipato dei canoni a scadere fino alla fine del 2025; chiedeva quindi rigettarsi l'opposizione.
La causa veniva istruita in via documentale e, con sentenza n. 3249/24 in data 3.06.2024, il Tribunale di Torino rigettava l'opposizione, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto e condannando l'opponente al pagamento delle spese del giudizio.
Riteneva infatti che l'opposta avesse documentalmente provato che la rimozione del pannello pubblicitario della situato in Largo NO, fronte via Tripoli, era da imputarsi unicamente al Pt_1 mancato rinnovo dell'autorizzazione all'installazione del relativo impianto pubblicitario nel medesimo punto da parte del , dimostrando altresì di essersi tempestivamente attivata per Controparte_6
ottenere autorizzazione al posizionamento in luogo molto vicino.
Rilevava come, ottenuta l'autorizzazione, la RA avesse poi effettivamente provveduto alla reinstallazione del pannello pubblicitario a pochi metri dal punto originariamente pattuito (L.go NO angolo via Tripoli) ed evidenziava che, nonostante la fotografia prodotta da parte attrice (doc. 4 parte attrice) datata 4.12.2020 rappresentasse un pannello pubblicitario riportante un'indicazione direzionale errata, era emerso comunque, dalla fotografia del pannello prodotta da parte convenuta e datata pochi giorni dopo, che il pannello era stato poi prontamente sostituito con quello riportante l'indicazione corretta.
Riteneva pertanto che la RA avesse operato in maniera conforme alle clausole di cui agli artt. 1 e 20 del contratto.
Rilevava peraltro il Tribunale che la clausola n. 5 del contratto non disciplinasse affatto una penale, non prevedendo una prestazione a carico del contraente inadempiente a titolo di risarcimento del danno, con facoltà della parte adempiente di domandare il risarcimento del “maggior danno”, ma valesse a cautelare invece l'appaltatore dal rischio di ulteriori inadempienze nel corso del rapporto, prevedendo infatti che, intervenuto il pagamento dell'intero corrispettivo dovuto, la prestazione dell'appaltatore sarebbe proseguita fino al termine del rapporto.
Rilevava infine che la disdetta di era stata comunicata oltre i termini previsti Controparte_7 dall'art. 8 del contratto (“almeno 9 mesi prima della scadenza, esclusa la frazione d'anno ed eventuali periodi gratuiti di recupero esposizione pubblicitaria”); non ravvisava quindi una condotta di CP_1
contraria a correttezza e buona fede nel respingerla, rigettando anche le eccezioni dell'opponente circa pagina 7 di 15 l'erronea determinazione della somma ingiunta, risultando i conteggi effettuati dalla convenuta opposta corretti.
Avverso la predetta sentenza ha promosso appello chiedendo Parte_1
preliminarmente ammettersi le prove orali dedotte in primo grado e non ammesse e lamentando in merito, con primo motivo di gravame che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto insussistente il grave inadempimento dell'odierna appellata. Rileva infatti come sia stato documentalmente provato che la società RA avesse rimosso uno dei due pannelli pubblicitari previsti contrattualmente senza darne comunicazione alla non avendo controparte, né prima della rimozione del Controparte_2
pannello, né durante la predetta rimozione e neppure dopo, informato la Società opponente del mancato rinnovo dell'autorizzazione all'installazione del relativo impianto pubblicitario nel medesimo punto da parte del . Controparte_6
Osserva difatti come sia stata la società ad aver comunicato alla RA, nel mese di ottobre 2020, CP_2
che il pannello pubblicitario risultava, già da almeno quattro mesi, ossia da almeno il mese di giugno
2020, rimosso.
Ritiene dunque che il giudice abbia errato a non considerare inadempiente la che già sapeva CP_1
dall'anno precedente (20.10.2019) che il Comune di Torino non aveva autorizzato il rinnovo dell'impianto in Largo NO 125 (doc. 10 di controparte) non avendo l'appellata mai informato la società di detta circostanza, né di aver richiesto altra autorizzazione in data 31.10.2019, CP_2
concessa poi in data 10.09.2020 (doc. 5A di controparte), né dell'avvenuta rimozione del pannello pubblicitario.
Contesta l'assunto accolto dal Tribunale secondo cui parte opposta, ricevuta la comunicazione da parte del (20.10.2019) di non autorizzazione al rinnovo dell'impianto, si sarebbe Controparte_6
tempestivamente (31.10.2019) attivata per ottenere autorizzazione al posizionamento in luogo molto vicino, risultando invece che, ottenuta l'autorizzazione da parte del in data Controparte_6
10.09.2020 all'installazione dell'impianto pubblicitario in altra sede, la aveva provveduto a CP_1
riposizionare il pannello pubblicitario solo a dicembre 2020.
Sottolinea inoltre come sia stato documentalmente provato (doc. 4 prodotto con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo) che la reinstallazione del pannello pubblicitario sia avvenuta riportando l'indicazione dell'attività della società opponente nella direzione opposta rispetto a dove si trovava.
Assume quindi che in osservanza dei comuni principi e doveri di correttezza la RA avrebbe dovuto non solo comunicare alla l'intervenuta rimozione del pannello, ma anche concordare con CP_2
pagina 8 di 15 la medesima il posto in cui la cartellonistica sarebbe stata riposizionata, provvedendo invece a collocarla in altra sede, in via Tripoli, all'imbocco di Largo NO, non visibile dagli automobilisti.
Contesta quindi la legittimità della richiesta di pagamento dei canoni relativi al periodo da ottobre 2020 fino a dicembre 2021, atteso che, peraltro, la aveva già pagato i canoni relativi Parte_1
al periodo da giugno a settembre 2020 per i quali non aveva fruito del pannello rimosso, rilevando come, ai sensi dell'art. 1460 c.c., nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti possa rifiutare di adempiere la sua obbligazione se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, ritenendo dunque corretta la mancata corresponsione delle somme illegittimamente pretese da controparte inoltre l'appellante, con secondo motivo di gravame, che erroneamente il Tribunale Pt_4
abbia ritenuto legittima l'avversa pretesa di pagamento di tutti i canoni fino alla scadenza del contratto nel 2025 ai sensi dell'art. 5 del medesimo. Assume infatti che la previsione di cui all'art. 5 del contratto valga a costituire una vera e propria "penale", laddove la pretesa di pagamento del canone contrattuale in unica soluzione anticipata costituirebbe in specie un ingiustificato vantaggio economico per la
RA, stante l'avvenuta perdita, nel frattempo, dell'interesse alla prestazione da parte della committente.
Assume comunque eccessiva tale pretesa, comportando per l'appellante un esborso gravoso ed un ingiusto ed esagerato arricchimento per controparte. Chiede perciò, in subordine, che la penale venga almeno ridotta.
Lamenta infine l'appellante, con terzo motivo di gravame, che il Tribunale abbia posto integralmente a suo carico le spese del giudizio pur in carenza di alcun inadempimento contrattuale a suo carico e chiede quindi, che, in riforma dell'impugnata sentenza, venga condannata la società CP_1
alla rifusione delle spese in suo favore.
[...]
Già nel contesto dell'atto di impugnazione e quindi con istanza ex art. 351 c.p.c. l'appellante ha chiesto peraltro disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza gravata.
Si è costituita nel gravame la Società appellata chiedendo confermarsi integralmente la sentenza impugnata, eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello avversario, ex art. 348 bis c.p.c., non essendo controparte entrata nel merito del procedimento logico effettuato dal Tribunale e non avendo censurato parti della sentenza di per sé sufficienti per il rigetto dell'opposizione avversaria.
Rileva infatti come l'opponente non abbia in alcun modo contestato talune parti fondamentali della sentenza sulle quali assume quindi intervenuto giudicato interno ed in specie le circostanze fondamentali riscontrate in fatto dal Tribunale a fondamento della pronuncia con cui ha escluso la sussistenza di alcun inadempimento della al contratto stipulato tra le parti. Assume quindi CP_1
pagina 9 di 15 l'inammissibilità dell'avverso appello, non avendo l'appellante preso posizione sulle motivazioni rese dal Tribunale a fondamento della sentenza gravata, non censurando la ricostruzione dei fatti offerta dal
Tribunale di Torino, tanto meno lamentando “l'applicazione di obbligazioni contrattuali”, posto che, allorché “la sentenza impugnata è fondata su una pluralità di rationes decidendi, una delle quali non risulta impugnata ed è idonea a stabilizzare la decisione impugnata quale autonoma ratio decidendi, il gravame priva di interesse l'appellante dall'esame della propria domanda in quanto detto esame non risulterebbe idoneo a determinare l'annullamento della sentenza impugnata, risultando comunque consolidata l'autonoma motivazione non oggetto di censura”.
Contesta in ogni caso la fondatezza dell'avverso appello, assumendo documentato che l'impianto in questione fosse stato autorizzato dalla con provvedimento del 12.09.1996, n. 1063, che Controparte_8
la rimozione abbia avuto quindi luogo per fatto non imputabile a suo carico, ma a seguito di diniego al rinnovo della Città di Torino, che essa abbia quindi spostato l'impianto appena ricevuta nuova autorizzazione all'installazione in posizione conforme all'ordine che indicava Largo NO, fronte via
Tripoli.
Eccepisce inoltre che l'opponente nel giudizio di primo grado non abbia neppure dimostrato l'elemento costitutivo di cui all'art. 1455 cc, ossia l'importanza del lamentato inadempimento.
In merito alla lamentata carenza informativa in ordine all'intervenuta rimozione dell'impianto, assume di essersi subito attivata per lo spostamento dell'impianto, rilevando come il mancato invio di una nota informativa in merito prima del 27.10.2020 non abbia comunque determinato alcun pregiudizio alla controparte.
Rileva infine, in merito all'asserita illegittimità della clausola di cui all'art. 5 del contratto, come il
Tribunale abbia escluso che la disposizione valga ad integrare clausola penale, in aderenza, peraltro, alla consolidata giurisprudenza del Tribunale di Torino in merito.
Chiede pertanto dichiararsi inammissibile o rigettarsi comunque l'avversa impugnazione, con vittoria delle spese dei due gradi.
Con ordinanza ex artt. 283 e 351 c.p.c. in data 8.08.2024 la Corte disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Esperito senza esito un tentativo di conciliazione fra le parti, il Consigliere istruttore disponeva quindi per la rimessione della causa in decisione.
Rileva preliminarmente la Corte , in relazione alle istanze istruttorie riproposte dall'odierna appellante in sede di gravame, che la deducente si è limitata a riproporre integralmente in questa sede la prova orale già dedotta in primo grado, senza specificarne in alcun modo la peculiare rilevanza in ordine ai motivi di impugnazione proposti.
pagina 10 di 15 E, tuttavia, “il più recente orientamento di questa Corte e ritiene che, in osservanza del principio di specificità dei motivi di gravame, la riproposizione delle istanze istruttorie in appello deve essere
“specifica”, dovendo la parte, laddove non sia necessario uno specifico mezzo di gravame, riprodurre nel suo atto di costituzione in appello le istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado, essendo inammissibile una riproposizione generica con rinvio agli atti del procedimento di primo grado (cfr. Cass., Sez. II, 23/3/2016, n. 5812). Sez. 3 - , Ordinanza n. 16420 del 09/06/2023 ).
Peraltro, “nel caso in cui il giudice di primo grado non accolga alcune richieste istruttorie, la parte che le ha formulate ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, in modo specifico, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, devono ritenersi abbandonate e non più riproponibili in sede di impugnazione;
tale presunzione può essere ritenuta, tuttavia, superata dal giudice di merito, qualora dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione della richiesta non riproposta con le conclusioni rassegnate e con la linea difensiva adottata nel processo, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta pretermessa, attraverso l'esame degli scritti difensivi” ( Cass. Civ. Sez. 2 - , Sentenza n.
33103 del 10/11/2021; Cass. Civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 12791 del 13/05/2025 ).
Comunque, “in osservanza del principio di specificità dei motivi di appello, anche la riproposizione delle istanze istruttorie, non accolte dal giudice di primo grado, deve essere specifica, sicché è inammissibile il mero rinvio agli atti del giudizio di primo grado” ( Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 5812 del 23/03/2016 ). Inoltre deve ritenersi, per le prove orali come per quelle documentali, “che, “in materia di prova documentale nel processo civile, il giudice d'appello ha il potere-dovere di esaminare un documento ritualmente prodotto in primo grado nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi (mediante richiamo di esso nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte) illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto del documento acquisito giustifichi le rispettive deduzioni” ( Cass. Civ. Sez. U - , Sentenza n. 4835 del 16/02/2023; Cass. Civ. Sez. 1 - , Sentenza n.
2461 del 29/01/2019 ).
In specie, dunque, le prove genericamente ribadite in sede di p.c. in primo grado dall'odierna appellata in riferimento alle memorie istruttorie depositate e riproposta integralmente in appello, senza specificazione della sua pregnanza a conforto dei motivi di gravame, risultano inammissibili in questa sede.
Nel merito, seppure emergano profili di condotta dell'appellata non pienamente conformi al canone di buona fede nell'esecuzione del contratto, l'impugnazione in esame non può ritenersi comunque fondata e non può trovare, perciò, accoglimento.
pagina 11 di 15 Ed infatti, in ordine al primo motivo di impugnazione, risulta ormai accertato, a fronte delle circostanze acclarate dal Tribunale, che “RA ha documentalmente provato come la rimozione del pannello pubblicitario della situato in L.go NO fronte via Tripoli sia da imputarsi unicamente al Pt_1 mancato rinnovo dell'autorizzazione all'installazione del relativo impianto pubblicitario nel medesimo punto da parte del ” ( v. sentenza impugnata, pag. 5 ). Controparte_6
Quanto ai tempi occorsi perché RA provvedesse quindi al riposizionamento del pannello pubblicitario rimosso, risulta in effetti che, ottenuta l'autorizzazione, essa ha poi operato la reinstallazione dell'impianto a pochi metri dal punto originariamente pattuito (L.go NO angolo via
Tripoli); inoltre, sebbene la fotografia prodotta da parte attrice (doc. 4 parte attrice) e dalla stessa datata 4.12.2020 rappresenti un pannello pubblicitario riportante un'indicazione direzionale apparentemente errata, risulta comunque dalla fotografia del pannello prodotta da parte convenuta e datata pochi giorni dopo quella di parte attrice (doc. 6b parte convenuta) che, benché il pannello fosse stato inizialmente posizionato con un'indicazione erronea, lo stesso sia stato poi prontamente sostituito con quello riportante l'indicazione corretta.
Orbene, non vi è dubbio che secondo correttezza e buona fede RA avrebbe dovuto almeno informare la delle circostanze occorse, tanto più che il contratto tra le parti prevedeva al riguardo Controparte_2
che: Art. 1 – “Qualsiasi involontaria irregolarità, sospensione o interruzione dell'ordine e/o effettuazione della manutenzione non darà diritto al Committente ad indennità di sorta e tanto meno a sospendere i pagamenti contrattuali e/o richiedere la risoluzione del presente ordine, ma solo alla proroga gratuita per un periodo uguale a quello della mancata esposizione al termine del contratto o del suo automatico rinnovo.”.
E, dunque, per consentire al committente di valutare i termini della necessaria proroga del contratto era da ritenersi dovuta, secondo correttezza e buona fede, tempestiva comunicazione della interruzione occorsa nella esposizione dell'impianto pubblicitario, pure imposta da provvedimento comunale.
Risulta invece, secondo quanto, come sopra, accertato in primo grado e non contestato nel gravame, che RA, pur consapevole che il Comune di Torino, con provvedimento in data 21.10.2019 aveva rigettato l'istanza di rinnovo dell'impianto pubblicitario in questione, nulla ha comunicato alla
[...]
che, avvedutasi nel giugno 2020 che detto impianto era stato rimosso, ha contestato la CP_2
circostanza con messaggio inviato in data 27.10.2020 alla RA, comunicando quindi in pari data di voler “chiedere disdetta” del contratto.
Risulta parimenti accertato che, ottenuta nuova autorizzazione al posizionamento dell'impianto in data
10.09.2020, RA ha provveduto in effetti a posizionarlo, pur nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 20 del contratto - “Qualora, per cause non imputabili alle proprie volontà, in caso di revoca pagina 12 di 15 dell'autorizzazione alla esposizione di pubblicità stradale da parte delle Autorità competenti, gli impianti installati verranno sostituiti da altri veicoli pubblicitari della da posizionare sulla CP_1 medesima strada, o entro un raggio di 7 Km se su strada diversa dall'originale.” – solo a dicembre
2020, dapprima, peraltro, in modo erroneo ( v. segnalazione inoltrata dall'odierna appellante al documento n. 4 ) e quindi, finalmente, in modo corretto. Tale condotta nondimeno, a fronte della chiara previsione di cui all'art. 1 del contratto, non integra all'evidenza inadempimento imputabile a
RA, valendo unicamente a giustificare ed imporre la proroga del contratto per tutto il periodo di mancata o non corretta esposizione dell'impianto. Tale condotta, del resto, “non darà diritto al
Committente ad indennità di sorta e tanto meno a sospendere i pagamenti contrattuali e/o richiedere la risoluzione del presente ordine” ( art. 1 del contratto richiamato ), secondo quanto convenuto tra le parti con clausola specificamente approvata con doppia sottoscrizione da , nel contesto Parte_1 peraltro di un contratto stipulato tra professionisti. Per le medesime ragioni l'odierna appellante non poteva quindi legittimamente opporre eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. in ragione dei suddetti comportamenti della controparte e sospendere quindi i pagamenti dei canoni dovuti.
Del resto RA, anche a seguito di comunicazione in data 27.10.2020 della committente di “disdetta” del contratto, ha trasmesso in risposta chiara missiva con cui confermava la prevista proroga del contratto per i periodi di mancata o non corretta esposizione dell'impianto, comunicando anche il referente competente ove avesse voluto rivedere e modificare la collocazione degli impianti CP_2
commessi ( v. documento n. 7 di parte ricorrente opposta ).
La stessa appellata non ha mai, peraltro, allegato e provato di aver subito un danno per l'omessa comunicazione da parte di RA dell'intervenuta rimozione di uno dei pannelli pubblicitari già posizionati per disposto del CP_6
Né, del resto, pare fondato il secondo motivo di gravame formulato dall'appellante, nel dolersi che il Tribunale abbia escluso possa qualificarsi come “penale” la previsione di cui all'art. 5 del contratto tra le parti, secondo cui “In ogni caso di inadempienza, anche parziale, del Committente, alla
è riconosciuta la facoltà di sospendere l'esposizione pubblicitaria e/o la manutenzione CP_1 degli impianti e richiedere l'integrale ed immediato pagamento di tutti i canoni contrattuali di noleggio e canoni di concessione […] dovuti dal Committente sino al termine del contratto, anche se non ancora fatturati (ex art. 1186 C.C.). A pagamento avvenuto la riprenderà le proprie CP_1 prestazioni pubblicitarie fino alla scadenza dell'ordine con contestuale addebito di tutte le spese per la rimozione e il ripristino Impianti. Il Committente non potrà inoltre chiedere alcuna proroga per il periodo di esposizione non goduta o di manutenzione non eseguita durante la morosità.”.
Ed, infatti, “la clausola penale, svolgendo la funzione di risarcimento forfettario di un danno
pagina 13 di 15 presunto, è intesa a rafforzare il vincolo contrattuale e a stabilire preventivamente la prestazione cui è tenuto uno dei contraenti qualora si renda inadempiente, con l'effetto di limitare a tale prestazione il risarcimento, indipendentemente dalla prova dell'esistenza e dell'entità del pregiudizio effettivamente sofferto, salvo che sia convenuta la risarcibilità del danno ulteriore, nel qual caso la clausola costituisce solo una liquidazione anticipata del danno, destinata a rimanere assorbita, ove sia provata la sussistenza di maggiori pregiudizi, nella liquidazione complessiva di questi, senza potersi con essi cumulare” ( Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21398 del 26/07/2021 ).
Anzi, “la clausola penale, quando è prevista la risarcibilità del danno ulteriore, costituisce solo una liquidazione anticipata del danno destinata a rimanere assorbita, nel caso di prova di ulteriori e maggiori danni, nella liquidazione complessiva di questi. Ne consegue che, qualora la parte adempiente non voglia limitare la propria richiesta alla penale pattuita, ma intenda richiedere la liquidazione del danno subito, deve dimostrarne l'effettiva entità, non potendo altrimenti risultare provato il danno "ulteriore", cioè superiore all'entità della penale” ( Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n.
12956 del 22/06/2016 ).
La pattuizione di cui alla clausola n. 5 del contratto tra le parti non reca, invece, previsione di liquidazione anticipata del danno in caso di inadempimento del committente e postula comunque la prosecuzione del rapporto sino al suo termine.
Detta clausola integra piuttosto previsione di decadenza del committente dal termine per il pagamento dei canoni convenuti in caso di sospensione dei pagamenti od inadempimento ( cfr. art. 1186 c.c. ), a garanzia della Società che eroga il servizio, imponendo unicamente il pagamento anticipato del compenso dovuto per l'intero svolgimento del rapporto per la durata prevista.
Non è applicabile perciò a detta pattuizione il disposto normativo ex art. 1384 c.c., mancando ogni analogia tra le due fattispecie esaminate.
Pare infine con ogni evidenza infondata la censura formulata dall'appellante per avere il
Tribunale posto a suo carico le spese di lite pur in carenza di alcun inadempimento imputabile all'opponente.
A norma del dettato ex art. 91 c.p.c. le spese del giudizio seguono la soccombenza, non l'inadempimento, e non vi è dubbio che, addivenendosi al rigetto dell'opposizione, venga a configurarsi piena soccombenza della parte opponente.
Parimenti in sede di gravame, pur potendosi ravvisare un comportamento della ricorrente opposta ed ora appellata in certa misura non conforme ai canoni di buona fede nell'esecuzione del contratto,
l'appellante risulta tuttavia comunque pienamente soccombente nel giudizio di impugnazione.
L'appellante peraltro ha respinto la proposta di conciliazione formulata dal Consigliere Istruttore che,
pagina 14 di 15 proprio in considerazione della mera scorrettezza commessa da RA nell'esecuzione del contratto, prevedeva una modesta riduzione della somma dovuta da in forza del decreto Controparte_2
ingiuntivo opposto, con integrale compensazione tra le parti delle spese del gravame.
Le spese del gravame seguono, dunque, la soccombenza dell'appellante e si liquidano come da dispositivo in applicazione di valori medi dei parametri normativi in vigore e di cui al D.M. n. 55/2014 come attualmente in vigore, avuto riguardo al valore della controversia, alla sua media complessità ed all'attività difensiva concretamente svolta dalle parti nel giudizio, che ha comportato pieno svolgimento delle fasi di studio della controversia, introduttiva e di decisione.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata n. 3249/24 del
Tribunale di Torino in data 3.06.2024;
2) Condanna a rimborsare a RA Pubblicità s.r.l. Controparte_2 Parte_1
le spese del presente giudizio, che si liquidano in € 3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA come per legge;
3) Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di parte appellante.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 12/11/2025
Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Anna Bonfilio Dott.ssa Rossana Zappasodi
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente dott.ssa Anna Bonfilio Consigliere Relatore dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 875/2024 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. DE FRANCESCO STEFANIA, elettivamente domiciliato in VIA TOLMINO N. 7
10141 TORINO presso il difensore avv. DE FRANCESCO STEFANIA appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRIGNANI FEDERICO Controparte_1 P.IVA_2
ND e dell'avv. FUSCO FRANCESCO ( VIA CASALE, 61/B C.F._1
10090 CHIAVASSO, elettivamente domiciliato in VIA BLIGNY 15 10122 TORINO presso il difensore avv. FRIGNANI FEDERICO ND appellata
Udienza ex artt. 352 e 127ter c.p.c. in data 6.11.2025
OGGETTO: inadempimento contrattuale;
opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, ogni contraria istanza disattesa e reietta,
- PRELIMINARMENTE
- RIGETTARE l'eccezione avversaria di inammissibilità e di manifesta infondatezza pagina 1 di 15 dell'appello e per l'effetto DICHIARARE l'appello proposto ammissibile e manifestamente fondato.
- IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
- ACCOGLIERE per i motivi tutti dedotti nella narrativa dell'atto introduttivo del presente giudizio il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 3249/2024 emessa dal Tribunale di
Torino, Giudice Dott. Stefano De Montis nell'ambito del giudizio R.G. n. 4434/2022, in data
03.06.2024, pubblicata in data 03.06.2024.
RIGETTARE tutte le domande proposte dalla in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore nei confronti della Controparte_2
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
REVOCARE il decreto ingiuntivo opposto;
DICHIARARE infondate le pretese della società CP_1
DICHIARARE che nulla è dovuto alla società dalla società CP_1 CP_2
ACCERTARE E DICHIARARE l'inadempimento posto in essere dalla società Controparte_1
[...]
ACCERTARE E DICHIARARE la responsabilità contrattuale per inadempimento della
[...]
e per l'effetto Controparte_1
DICHIARARE fondata la proposta opposizione al decreto ingiuntivo e conseguentemente
REVOCARE e porre nel nulla il decreto ingiuntivo opposto;
RESPINGERE in ogni caso tutte le domande ed eccezione avverse, mandando assolta la concludente da qualsivoglia pretesa avversa;
DICHIARARE che nulla è dovuto alla societa' dalla Controparte_1 [...]
CP_2
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA per la sola denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni sopra formulate in via principale in subordine
REVOCARE il decreto ingiuntivo opposto;
RIGETTARE la richiesta della di pagamento di qualsivoglia somma CP_1
RIDURRE equamente l'entità della penale prevista in contratto e/o RIDURRE equamente le somme dovute dalla società alla società RA Pubblicità s.r.l.. Controparte_3
IN VIA ISTRUTTORIA
AMMETTERSI le istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico:
AMMETTERE le prove dedotte con la memoria ex art. 183 comma VI cpc n. 2 del 10.10.2022;
AMMETTERE l'opponente a prova contraria sugli eventuali capi di prova avversari pagina 2 di 15 ammessi con i testi già indicati;
AMMETTERE il capitolo di prova n. 11 indicato nella propria memoria ex art. 183 comma Vi c.p.c. n. 3.
Si riportano di seguito i capitoli di prova per testi, preceduti dalla locuzione “vero che” dei quali si chiede l'ammissione e contenuti nella memoria di primo grado ex art. 183 comma
VI c.p.c. n. 2 del 10.10.2022:
1. Tra le parti è intercorso il contratto sottoscritto in data 13.10.2015 in forza del quale la RA
Pubblicità srl si impegnava con la al noleggio di n. 2 spazi pubblicitari Controparte_3 monofacciali su transenna in Torino da posizionarsi all'indirizzo indicato in contratto (si rammostra al teste il documento n. 9 prodotto con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo).
2. Il corrispettivo veniva concordato in euro 1.000,00 oltre IVA per il primo anno e, per gli anni successivi al primo detto canone sarebbe stato aumentato rispetto all'anno precedente del 5%.
3. La RA Pubblicità s.r.l. provvedeva al posizionamento dei panelli pubblicitari con i dati della società che trovasi in Torino, corso Adriatico n. 24, e che venivano collocati, Controparte_2
come previsto in contratto, con la freccia direzionata verso il negozio della società Controparte_2
[...]
4. Nel mese di ottobre 2020 la società riferiva alla società Controparte_2 [...]
che da diversi mesi e più precisamente dal mese di giugno 2020 l'impianto Controparte_1
pubblicitario risultava inesistente e mai era stato riposizionato.
5. Nel mese di ottobre 2020 la società riferiva alla RA Pubblicità s.r.l. di voler Controparte_2
disdettare il contratto sottoscritto in data 13.10.2015 e quest'ultima comunicava l'accettazione di tale disdetta e richiedeva alla data CP_4 Parte_2
27.10.2020 (si rammostra al teste il doc.to n. 1 prodotto con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo).
6. Alla comunicazione del 27.10.2020 che la società inviava alla società RA Controparte_2
Pubblicità s.r.l. come indicato da quest'ultima rispondeva la medesima che il contratto era da intendersi rinnovato.
7. La società richiedeva spiegazioni alla società RA Pubblicità s.r.l. Controparte_2 dell'avvenuta asportazione dell'impianto pubblicitario senza ricevere risposta (si rammostra al teste il doc.to n. 2 prodotto con l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo).
8. A seguito delle numerose e ripetute rimostranze della circa Controparte_2
l'assenza degli impianti pubblicitari concordati la riferiva Controparte_1
pagina 3 di 15 d'averli rimossi e che avrebbe provveduto a reinstallarli (si rammostra al teste il doc.to n. 3 prodotto con l'atto ci citazione in opposizione a decreto ingiuntivo).
9. Dopo circa sei mesi dalla rimozione dell'impianto pubblicitario originario di cui ai capi che precedono nel mese di dicembre 2020 la società RA Pubblicità s.r.l. installava un pannello pubblicitario con i dati della che veniva collocato in Controparte_2
Largo NO all'angolo con la via Tripoli con la freccia direzionata verso la strada opposta rispetto a quella in cui trovasi la società ed in particolare indicando la direzione di altro Controparte_2
venditore di serramenti concorrente alla società (si rammostra al teste il doc.to n. Controparte_3
4 prodotto con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo).
10. La RA Pubblicità s.r.l. ometteva di comunicare alla società il posto e la Controparte_2 posizione in cui avrebbe collocato il pannello pubblicitario dell'esponente.
Si indica come testimone la sig.ra residente in [...]. Testimone_1
Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA, relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata:
“Voglia l'Ill. mo Collegio
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previe le declaratorie del caso
IN VIA PRELIMINARE
- dichiarare l'appello inammissibile e/o manifestamente infondata ex art. 348 bis c.p.c.;
IN VIA PRINCIPALE
- respingere il gravame avversario confermando la sentenza di primo grado;
IN SUBORDINE NEL MERITO
- accertato l'inadempimento contrattuale della attrice in opposizione;
- respingere la domanda formulata dalla Parte_1
quindi respingere l'opposizione, confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo;
[...]
IN VIA SUBORDINATA
- condannare la l pagamento della Parte_1 somma di € 9.256,13 ovvero quella accertanda in corso di causa dovuta a titolo di canoni maturati e maturandi (oltre canoni e ICP/Canone Unico);
- condannare la l pagamento degli Parte_1
interessi ex art. 5 del dlgs 231/2002;
IN OGNI CASO
pagina 4 di 15 - condannare la a corrispondere il Parte_1
corrispettivo per il noleggio degli impianti pubblicitari, maturati e maturandi, nella misura accertata in corso di causa o ritenuta da codesto Tribunale (oltre canoni di concessione e ICP/Canone Unico);
- respingere le domande avversarie;
Con vittoria di spese ed onorari, oltre IVA e CPA e rimborso forfetario”.
FATTO E DIRITTO
Su ricorso depositato dalla il Tribunale di Torino, con decreto n. Controparte_1
458/2022 del 18.01.2022, ingiungeva alla Parte_1
i pagare alla ricorrente la somma di € 9.256,13, oltre interessi come da domanda, ed
[...]
oltre alle spese della procedura monitoria e successive occorrende.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 28.02.2022, Parte_3
proponeva opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, allegando:
- di aver sottoscritto, in data 13.10.2015, contratto in forza del quale la RA Pubblicità srl si era impegnata con l'odierna attrice al noleggio di n. 2 spazi pubblicitari su transenna in Torino da posizionarsi all'indirizzo indicato in contratto, con corrispettivo concordato in euro 1.000,00 oltre IVA per il primo anno e con aumento del 5% per ogni anno successivo;
- nel mese di ottobre 2020 la società si era accorta, comunicandolo alla RA Controparte_2
Pubblicità, che da diversi mesi, e più precisamente, dal mese di giugno 2020, uno dei due impianti pubblicitari risultava inesistente e mai era stato riposizionato;
aveva quindi contestato la circostanza alla controparte dando disdetta dal contratto, ma aveva opposto che il contratto avrebbe CP_1
dovuto intendersi rinnovato per un ulteriore quinquennio, stante il mancato rispetto dei termini per la disdetta da parte dell'opponente;
- Al. aveva chiesto comunque spiegazioni alla società RA dell'avvenuta asportazione CP_2 dell'impianto pubblicitario, senza ricevere risposta e, solo a seguito delle numerose e ripetute rimostranze, parte opposta aveva riferito di averli rimossi e che avrebbe provveduto a reinstallarli;
- dopo circa sei mesi dalla rimozione dell'impianto pubblicitario originario, nel mese di dicembre 2020, la società RA aveva installato un pannello pubblicitario con i dati della in Largo NO Pt_1 all'angolo con la via Tripoli, ossia in un posto diverso rispetto a dove era posizionato quello previsto in contratto, con la freccia direzionata verso la strada opposta rispetto a quella in cui si trovava la società opponente;
- RA aveva chiesto quindi in sede monitoria il pagamento di tutti i canoni scaduti e a scadere fino al termine del secondo rinnovo del contratto, ossia fino al mese di ottobre 2025, ai sensi dell'art. 5, stante il mancato pagamento da parte dell'opponente di n. 2 fatture.
pagina 5 di 15 Parte opponente chiedeva dunque revocarsi il decreto ingiuntivo opposto e dichiararsi che essa nulla avrebbe dovuto corrispondere alla sia per i canoni scaduti, poiché relativi ai mesi da ottobre CP_1
2020 a dicembre 2021, periodo in cui la cartellonistica era stata rimossa e sia, per la restante somma indicata nel ricorso per decreto ingiuntivo a titolo di penale ex art. 5 del contratto, ritenendo tale somma non dovuta, assumendo la nullità della clausola n. 5 del contratto tra le parti che prevedeva la facoltà di sospendere l'erogazione del servizio in favore della sola RA, non prevedendo invece il diritto della stessa parte committente, in caso di inadempimento della società di noleggio, di sospendere il pagamento dei canoni;
in subordine, chiedeva comunque rideterminarsi la somma prevista a titolo di penale essendo la clausola così stabilita eccessiva.
Si costituiva in giudizio la RA Pubblicità srl precisando in ordine al proprio credito che la presenza dell'impianto pubblicitario era condizionata al beneplacito dell'Ente proprietario della strada, rilevando che il contratto prevedeva perciò che qualsiasi involontaria irregolarità, sospensione o interruzione dell'esecuzione dell'ordine non avrebbe dato diritto al committente ad indennità di sorta e tanto meno a sospendere i pagamenti contrattuali e/o richiedere la risoluzione dell'ordine, ma solo alla proroga gratuita per un periodo uguale a quello della mancata esposizione al termine del contratto o del suo automatico rinnovo” (art. 1 contratto); all'art. 20 del contratto era previsto inoltre che, in caso di revoca dell'autorizzazione alla esposizione di pubblicità stradale da parte delle autorità competenti, gli impianti installati sarebbero stati sostituiti da altri strumenti pubblicitari della RA S.r.l., da posizionarsi sulla medesima strada o entro un raggio di 7 Km se su strada diversa da quella originariamente indicata .
In forza di autorizzazione del 12.09.1996, essa aveva posizionato quindi la pubblicità su transenna nella rotonda di Largo NO, (doc. 5b parte convenuta) e, tuttavia, nel dicembre 2020, aveva dovuto
[... spostare l'impianto in Largo NO, angolo via Tripoli, per il mutato orientamento della Città
, che non aveva più permesso la presenza di transenne presso la suddetta rotonda (docc. 5 a e 10 CP_5
parte convenuta). Alla richiesta di chiarimenti circa la rimozione della pubblicità pervenutagli in data
27.10.2020 dalla l'esponente aveva quindi assicurato che l'impianto rimosso Parte_1
sarebbe stato ripristinato entro la prima settimana di dicembre, e che sarebbe stato comunicato il periodo da recuperarsi gratuitamente a scadenza per la mancata esposizione;
rilevava altresì, in merito alla disdetta comunicatale, che essa era da ritenersi tardiva essendo già maturato il rinnovo tacito del contratto, con scadenza ormai prevista al 31.12.2025.
Esponeva poi che l'impianto era stato correttamente ripristinato con indicazione della direzione dell'esercizio commerciale corretta e lamentava che la fosse rimasta tuttavia morosa nel Pt_1
pagina 6 di 15 pagamento della fattura n. 000176 del 25.01.2021 per € 433,89 e della fattura n. 000177 del 25.01.2021 per € 1.775,62 (doc. 2 parte convenuta).
In ordine all'art. 5 del contratto la ricorrente opposta evidenziava di non aver richiesto importi a titolo di penale, ma unicamente il pagamento anticipato dei canoni a scadere fino alla fine del 2025; chiedeva quindi rigettarsi l'opposizione.
La causa veniva istruita in via documentale e, con sentenza n. 3249/24 in data 3.06.2024, il Tribunale di Torino rigettava l'opposizione, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto e condannando l'opponente al pagamento delle spese del giudizio.
Riteneva infatti che l'opposta avesse documentalmente provato che la rimozione del pannello pubblicitario della situato in Largo NO, fronte via Tripoli, era da imputarsi unicamente al Pt_1 mancato rinnovo dell'autorizzazione all'installazione del relativo impianto pubblicitario nel medesimo punto da parte del , dimostrando altresì di essersi tempestivamente attivata per Controparte_6
ottenere autorizzazione al posizionamento in luogo molto vicino.
Rilevava come, ottenuta l'autorizzazione, la RA avesse poi effettivamente provveduto alla reinstallazione del pannello pubblicitario a pochi metri dal punto originariamente pattuito (L.go NO angolo via Tripoli) ed evidenziava che, nonostante la fotografia prodotta da parte attrice (doc. 4 parte attrice) datata 4.12.2020 rappresentasse un pannello pubblicitario riportante un'indicazione direzionale errata, era emerso comunque, dalla fotografia del pannello prodotta da parte convenuta e datata pochi giorni dopo, che il pannello era stato poi prontamente sostituito con quello riportante l'indicazione corretta.
Riteneva pertanto che la RA avesse operato in maniera conforme alle clausole di cui agli artt. 1 e 20 del contratto.
Rilevava peraltro il Tribunale che la clausola n. 5 del contratto non disciplinasse affatto una penale, non prevedendo una prestazione a carico del contraente inadempiente a titolo di risarcimento del danno, con facoltà della parte adempiente di domandare il risarcimento del “maggior danno”, ma valesse a cautelare invece l'appaltatore dal rischio di ulteriori inadempienze nel corso del rapporto, prevedendo infatti che, intervenuto il pagamento dell'intero corrispettivo dovuto, la prestazione dell'appaltatore sarebbe proseguita fino al termine del rapporto.
Rilevava infine che la disdetta di era stata comunicata oltre i termini previsti Controparte_7 dall'art. 8 del contratto (“almeno 9 mesi prima della scadenza, esclusa la frazione d'anno ed eventuali periodi gratuiti di recupero esposizione pubblicitaria”); non ravvisava quindi una condotta di CP_1
contraria a correttezza e buona fede nel respingerla, rigettando anche le eccezioni dell'opponente circa pagina 7 di 15 l'erronea determinazione della somma ingiunta, risultando i conteggi effettuati dalla convenuta opposta corretti.
Avverso la predetta sentenza ha promosso appello chiedendo Parte_1
preliminarmente ammettersi le prove orali dedotte in primo grado e non ammesse e lamentando in merito, con primo motivo di gravame che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto insussistente il grave inadempimento dell'odierna appellata. Rileva infatti come sia stato documentalmente provato che la società RA avesse rimosso uno dei due pannelli pubblicitari previsti contrattualmente senza darne comunicazione alla non avendo controparte, né prima della rimozione del Controparte_2
pannello, né durante la predetta rimozione e neppure dopo, informato la Società opponente del mancato rinnovo dell'autorizzazione all'installazione del relativo impianto pubblicitario nel medesimo punto da parte del . Controparte_6
Osserva difatti come sia stata la società ad aver comunicato alla RA, nel mese di ottobre 2020, CP_2
che il pannello pubblicitario risultava, già da almeno quattro mesi, ossia da almeno il mese di giugno
2020, rimosso.
Ritiene dunque che il giudice abbia errato a non considerare inadempiente la che già sapeva CP_1
dall'anno precedente (20.10.2019) che il Comune di Torino non aveva autorizzato il rinnovo dell'impianto in Largo NO 125 (doc. 10 di controparte) non avendo l'appellata mai informato la società di detta circostanza, né di aver richiesto altra autorizzazione in data 31.10.2019, CP_2
concessa poi in data 10.09.2020 (doc. 5A di controparte), né dell'avvenuta rimozione del pannello pubblicitario.
Contesta l'assunto accolto dal Tribunale secondo cui parte opposta, ricevuta la comunicazione da parte del (20.10.2019) di non autorizzazione al rinnovo dell'impianto, si sarebbe Controparte_6
tempestivamente (31.10.2019) attivata per ottenere autorizzazione al posizionamento in luogo molto vicino, risultando invece che, ottenuta l'autorizzazione da parte del in data Controparte_6
10.09.2020 all'installazione dell'impianto pubblicitario in altra sede, la aveva provveduto a CP_1
riposizionare il pannello pubblicitario solo a dicembre 2020.
Sottolinea inoltre come sia stato documentalmente provato (doc. 4 prodotto con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo) che la reinstallazione del pannello pubblicitario sia avvenuta riportando l'indicazione dell'attività della società opponente nella direzione opposta rispetto a dove si trovava.
Assume quindi che in osservanza dei comuni principi e doveri di correttezza la RA avrebbe dovuto non solo comunicare alla l'intervenuta rimozione del pannello, ma anche concordare con CP_2
pagina 8 di 15 la medesima il posto in cui la cartellonistica sarebbe stata riposizionata, provvedendo invece a collocarla in altra sede, in via Tripoli, all'imbocco di Largo NO, non visibile dagli automobilisti.
Contesta quindi la legittimità della richiesta di pagamento dei canoni relativi al periodo da ottobre 2020 fino a dicembre 2021, atteso che, peraltro, la aveva già pagato i canoni relativi Parte_1
al periodo da giugno a settembre 2020 per i quali non aveva fruito del pannello rimosso, rilevando come, ai sensi dell'art. 1460 c.c., nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti possa rifiutare di adempiere la sua obbligazione se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, ritenendo dunque corretta la mancata corresponsione delle somme illegittimamente pretese da controparte inoltre l'appellante, con secondo motivo di gravame, che erroneamente il Tribunale Pt_4
abbia ritenuto legittima l'avversa pretesa di pagamento di tutti i canoni fino alla scadenza del contratto nel 2025 ai sensi dell'art. 5 del medesimo. Assume infatti che la previsione di cui all'art. 5 del contratto valga a costituire una vera e propria "penale", laddove la pretesa di pagamento del canone contrattuale in unica soluzione anticipata costituirebbe in specie un ingiustificato vantaggio economico per la
RA, stante l'avvenuta perdita, nel frattempo, dell'interesse alla prestazione da parte della committente.
Assume comunque eccessiva tale pretesa, comportando per l'appellante un esborso gravoso ed un ingiusto ed esagerato arricchimento per controparte. Chiede perciò, in subordine, che la penale venga almeno ridotta.
Lamenta infine l'appellante, con terzo motivo di gravame, che il Tribunale abbia posto integralmente a suo carico le spese del giudizio pur in carenza di alcun inadempimento contrattuale a suo carico e chiede quindi, che, in riforma dell'impugnata sentenza, venga condannata la società CP_1
alla rifusione delle spese in suo favore.
[...]
Già nel contesto dell'atto di impugnazione e quindi con istanza ex art. 351 c.p.c. l'appellante ha chiesto peraltro disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza gravata.
Si è costituita nel gravame la Società appellata chiedendo confermarsi integralmente la sentenza impugnata, eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello avversario, ex art. 348 bis c.p.c., non essendo controparte entrata nel merito del procedimento logico effettuato dal Tribunale e non avendo censurato parti della sentenza di per sé sufficienti per il rigetto dell'opposizione avversaria.
Rileva infatti come l'opponente non abbia in alcun modo contestato talune parti fondamentali della sentenza sulle quali assume quindi intervenuto giudicato interno ed in specie le circostanze fondamentali riscontrate in fatto dal Tribunale a fondamento della pronuncia con cui ha escluso la sussistenza di alcun inadempimento della al contratto stipulato tra le parti. Assume quindi CP_1
pagina 9 di 15 l'inammissibilità dell'avverso appello, non avendo l'appellante preso posizione sulle motivazioni rese dal Tribunale a fondamento della sentenza gravata, non censurando la ricostruzione dei fatti offerta dal
Tribunale di Torino, tanto meno lamentando “l'applicazione di obbligazioni contrattuali”, posto che, allorché “la sentenza impugnata è fondata su una pluralità di rationes decidendi, una delle quali non risulta impugnata ed è idonea a stabilizzare la decisione impugnata quale autonoma ratio decidendi, il gravame priva di interesse l'appellante dall'esame della propria domanda in quanto detto esame non risulterebbe idoneo a determinare l'annullamento della sentenza impugnata, risultando comunque consolidata l'autonoma motivazione non oggetto di censura”.
Contesta in ogni caso la fondatezza dell'avverso appello, assumendo documentato che l'impianto in questione fosse stato autorizzato dalla con provvedimento del 12.09.1996, n. 1063, che Controparte_8
la rimozione abbia avuto quindi luogo per fatto non imputabile a suo carico, ma a seguito di diniego al rinnovo della Città di Torino, che essa abbia quindi spostato l'impianto appena ricevuta nuova autorizzazione all'installazione in posizione conforme all'ordine che indicava Largo NO, fronte via
Tripoli.
Eccepisce inoltre che l'opponente nel giudizio di primo grado non abbia neppure dimostrato l'elemento costitutivo di cui all'art. 1455 cc, ossia l'importanza del lamentato inadempimento.
In merito alla lamentata carenza informativa in ordine all'intervenuta rimozione dell'impianto, assume di essersi subito attivata per lo spostamento dell'impianto, rilevando come il mancato invio di una nota informativa in merito prima del 27.10.2020 non abbia comunque determinato alcun pregiudizio alla controparte.
Rileva infine, in merito all'asserita illegittimità della clausola di cui all'art. 5 del contratto, come il
Tribunale abbia escluso che la disposizione valga ad integrare clausola penale, in aderenza, peraltro, alla consolidata giurisprudenza del Tribunale di Torino in merito.
Chiede pertanto dichiararsi inammissibile o rigettarsi comunque l'avversa impugnazione, con vittoria delle spese dei due gradi.
Con ordinanza ex artt. 283 e 351 c.p.c. in data 8.08.2024 la Corte disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Esperito senza esito un tentativo di conciliazione fra le parti, il Consigliere istruttore disponeva quindi per la rimessione della causa in decisione.
Rileva preliminarmente la Corte , in relazione alle istanze istruttorie riproposte dall'odierna appellante in sede di gravame, che la deducente si è limitata a riproporre integralmente in questa sede la prova orale già dedotta in primo grado, senza specificarne in alcun modo la peculiare rilevanza in ordine ai motivi di impugnazione proposti.
pagina 10 di 15 E, tuttavia, “il più recente orientamento di questa Corte e ritiene che, in osservanza del principio di specificità dei motivi di gravame, la riproposizione delle istanze istruttorie in appello deve essere
“specifica”, dovendo la parte, laddove non sia necessario uno specifico mezzo di gravame, riprodurre nel suo atto di costituzione in appello le istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado, essendo inammissibile una riproposizione generica con rinvio agli atti del procedimento di primo grado (cfr. Cass., Sez. II, 23/3/2016, n. 5812). Sez. 3 - , Ordinanza n. 16420 del 09/06/2023 ).
Peraltro, “nel caso in cui il giudice di primo grado non accolga alcune richieste istruttorie, la parte che le ha formulate ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, in modo specifico, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, devono ritenersi abbandonate e non più riproponibili in sede di impugnazione;
tale presunzione può essere ritenuta, tuttavia, superata dal giudice di merito, qualora dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione della richiesta non riproposta con le conclusioni rassegnate e con la linea difensiva adottata nel processo, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta pretermessa, attraverso l'esame degli scritti difensivi” ( Cass. Civ. Sez. 2 - , Sentenza n.
33103 del 10/11/2021; Cass. Civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 12791 del 13/05/2025 ).
Comunque, “in osservanza del principio di specificità dei motivi di appello, anche la riproposizione delle istanze istruttorie, non accolte dal giudice di primo grado, deve essere specifica, sicché è inammissibile il mero rinvio agli atti del giudizio di primo grado” ( Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 5812 del 23/03/2016 ). Inoltre deve ritenersi, per le prove orali come per quelle documentali, “che, “in materia di prova documentale nel processo civile, il giudice d'appello ha il potere-dovere di esaminare un documento ritualmente prodotto in primo grado nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi (mediante richiamo di esso nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte) illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto del documento acquisito giustifichi le rispettive deduzioni” ( Cass. Civ. Sez. U - , Sentenza n. 4835 del 16/02/2023; Cass. Civ. Sez. 1 - , Sentenza n.
2461 del 29/01/2019 ).
In specie, dunque, le prove genericamente ribadite in sede di p.c. in primo grado dall'odierna appellata in riferimento alle memorie istruttorie depositate e riproposta integralmente in appello, senza specificazione della sua pregnanza a conforto dei motivi di gravame, risultano inammissibili in questa sede.
Nel merito, seppure emergano profili di condotta dell'appellata non pienamente conformi al canone di buona fede nell'esecuzione del contratto, l'impugnazione in esame non può ritenersi comunque fondata e non può trovare, perciò, accoglimento.
pagina 11 di 15 Ed infatti, in ordine al primo motivo di impugnazione, risulta ormai accertato, a fronte delle circostanze acclarate dal Tribunale, che “RA ha documentalmente provato come la rimozione del pannello pubblicitario della situato in L.go NO fronte via Tripoli sia da imputarsi unicamente al Pt_1 mancato rinnovo dell'autorizzazione all'installazione del relativo impianto pubblicitario nel medesimo punto da parte del ” ( v. sentenza impugnata, pag. 5 ). Controparte_6
Quanto ai tempi occorsi perché RA provvedesse quindi al riposizionamento del pannello pubblicitario rimosso, risulta in effetti che, ottenuta l'autorizzazione, essa ha poi operato la reinstallazione dell'impianto a pochi metri dal punto originariamente pattuito (L.go NO angolo via
Tripoli); inoltre, sebbene la fotografia prodotta da parte attrice (doc. 4 parte attrice) e dalla stessa datata 4.12.2020 rappresenti un pannello pubblicitario riportante un'indicazione direzionale apparentemente errata, risulta comunque dalla fotografia del pannello prodotta da parte convenuta e datata pochi giorni dopo quella di parte attrice (doc. 6b parte convenuta) che, benché il pannello fosse stato inizialmente posizionato con un'indicazione erronea, lo stesso sia stato poi prontamente sostituito con quello riportante l'indicazione corretta.
Orbene, non vi è dubbio che secondo correttezza e buona fede RA avrebbe dovuto almeno informare la delle circostanze occorse, tanto più che il contratto tra le parti prevedeva al riguardo Controparte_2
che: Art. 1 – “Qualsiasi involontaria irregolarità, sospensione o interruzione dell'ordine e/o effettuazione della manutenzione non darà diritto al Committente ad indennità di sorta e tanto meno a sospendere i pagamenti contrattuali e/o richiedere la risoluzione del presente ordine, ma solo alla proroga gratuita per un periodo uguale a quello della mancata esposizione al termine del contratto o del suo automatico rinnovo.”.
E, dunque, per consentire al committente di valutare i termini della necessaria proroga del contratto era da ritenersi dovuta, secondo correttezza e buona fede, tempestiva comunicazione della interruzione occorsa nella esposizione dell'impianto pubblicitario, pure imposta da provvedimento comunale.
Risulta invece, secondo quanto, come sopra, accertato in primo grado e non contestato nel gravame, che RA, pur consapevole che il Comune di Torino, con provvedimento in data 21.10.2019 aveva rigettato l'istanza di rinnovo dell'impianto pubblicitario in questione, nulla ha comunicato alla
[...]
che, avvedutasi nel giugno 2020 che detto impianto era stato rimosso, ha contestato la CP_2
circostanza con messaggio inviato in data 27.10.2020 alla RA, comunicando quindi in pari data di voler “chiedere disdetta” del contratto.
Risulta parimenti accertato che, ottenuta nuova autorizzazione al posizionamento dell'impianto in data
10.09.2020, RA ha provveduto in effetti a posizionarlo, pur nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 20 del contratto - “Qualora, per cause non imputabili alle proprie volontà, in caso di revoca pagina 12 di 15 dell'autorizzazione alla esposizione di pubblicità stradale da parte delle Autorità competenti, gli impianti installati verranno sostituiti da altri veicoli pubblicitari della da posizionare sulla CP_1 medesima strada, o entro un raggio di 7 Km se su strada diversa dall'originale.” – solo a dicembre
2020, dapprima, peraltro, in modo erroneo ( v. segnalazione inoltrata dall'odierna appellante al documento n. 4 ) e quindi, finalmente, in modo corretto. Tale condotta nondimeno, a fronte della chiara previsione di cui all'art. 1 del contratto, non integra all'evidenza inadempimento imputabile a
RA, valendo unicamente a giustificare ed imporre la proroga del contratto per tutto il periodo di mancata o non corretta esposizione dell'impianto. Tale condotta, del resto, “non darà diritto al
Committente ad indennità di sorta e tanto meno a sospendere i pagamenti contrattuali e/o richiedere la risoluzione del presente ordine” ( art. 1 del contratto richiamato ), secondo quanto convenuto tra le parti con clausola specificamente approvata con doppia sottoscrizione da , nel contesto Parte_1 peraltro di un contratto stipulato tra professionisti. Per le medesime ragioni l'odierna appellante non poteva quindi legittimamente opporre eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. in ragione dei suddetti comportamenti della controparte e sospendere quindi i pagamenti dei canoni dovuti.
Del resto RA, anche a seguito di comunicazione in data 27.10.2020 della committente di “disdetta” del contratto, ha trasmesso in risposta chiara missiva con cui confermava la prevista proroga del contratto per i periodi di mancata o non corretta esposizione dell'impianto, comunicando anche il referente competente ove avesse voluto rivedere e modificare la collocazione degli impianti CP_2
commessi ( v. documento n. 7 di parte ricorrente opposta ).
La stessa appellata non ha mai, peraltro, allegato e provato di aver subito un danno per l'omessa comunicazione da parte di RA dell'intervenuta rimozione di uno dei pannelli pubblicitari già posizionati per disposto del CP_6
Né, del resto, pare fondato il secondo motivo di gravame formulato dall'appellante, nel dolersi che il Tribunale abbia escluso possa qualificarsi come “penale” la previsione di cui all'art. 5 del contratto tra le parti, secondo cui “In ogni caso di inadempienza, anche parziale, del Committente, alla
è riconosciuta la facoltà di sospendere l'esposizione pubblicitaria e/o la manutenzione CP_1 degli impianti e richiedere l'integrale ed immediato pagamento di tutti i canoni contrattuali di noleggio e canoni di concessione […] dovuti dal Committente sino al termine del contratto, anche se non ancora fatturati (ex art. 1186 C.C.). A pagamento avvenuto la riprenderà le proprie CP_1 prestazioni pubblicitarie fino alla scadenza dell'ordine con contestuale addebito di tutte le spese per la rimozione e il ripristino Impianti. Il Committente non potrà inoltre chiedere alcuna proroga per il periodo di esposizione non goduta o di manutenzione non eseguita durante la morosità.”.
Ed, infatti, “la clausola penale, svolgendo la funzione di risarcimento forfettario di un danno
pagina 13 di 15 presunto, è intesa a rafforzare il vincolo contrattuale e a stabilire preventivamente la prestazione cui è tenuto uno dei contraenti qualora si renda inadempiente, con l'effetto di limitare a tale prestazione il risarcimento, indipendentemente dalla prova dell'esistenza e dell'entità del pregiudizio effettivamente sofferto, salvo che sia convenuta la risarcibilità del danno ulteriore, nel qual caso la clausola costituisce solo una liquidazione anticipata del danno, destinata a rimanere assorbita, ove sia provata la sussistenza di maggiori pregiudizi, nella liquidazione complessiva di questi, senza potersi con essi cumulare” ( Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21398 del 26/07/2021 ).
Anzi, “la clausola penale, quando è prevista la risarcibilità del danno ulteriore, costituisce solo una liquidazione anticipata del danno destinata a rimanere assorbita, nel caso di prova di ulteriori e maggiori danni, nella liquidazione complessiva di questi. Ne consegue che, qualora la parte adempiente non voglia limitare la propria richiesta alla penale pattuita, ma intenda richiedere la liquidazione del danno subito, deve dimostrarne l'effettiva entità, non potendo altrimenti risultare provato il danno "ulteriore", cioè superiore all'entità della penale” ( Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n.
12956 del 22/06/2016 ).
La pattuizione di cui alla clausola n. 5 del contratto tra le parti non reca, invece, previsione di liquidazione anticipata del danno in caso di inadempimento del committente e postula comunque la prosecuzione del rapporto sino al suo termine.
Detta clausola integra piuttosto previsione di decadenza del committente dal termine per il pagamento dei canoni convenuti in caso di sospensione dei pagamenti od inadempimento ( cfr. art. 1186 c.c. ), a garanzia della Società che eroga il servizio, imponendo unicamente il pagamento anticipato del compenso dovuto per l'intero svolgimento del rapporto per la durata prevista.
Non è applicabile perciò a detta pattuizione il disposto normativo ex art. 1384 c.c., mancando ogni analogia tra le due fattispecie esaminate.
Pare infine con ogni evidenza infondata la censura formulata dall'appellante per avere il
Tribunale posto a suo carico le spese di lite pur in carenza di alcun inadempimento imputabile all'opponente.
A norma del dettato ex art. 91 c.p.c. le spese del giudizio seguono la soccombenza, non l'inadempimento, e non vi è dubbio che, addivenendosi al rigetto dell'opposizione, venga a configurarsi piena soccombenza della parte opponente.
Parimenti in sede di gravame, pur potendosi ravvisare un comportamento della ricorrente opposta ed ora appellata in certa misura non conforme ai canoni di buona fede nell'esecuzione del contratto,
l'appellante risulta tuttavia comunque pienamente soccombente nel giudizio di impugnazione.
L'appellante peraltro ha respinto la proposta di conciliazione formulata dal Consigliere Istruttore che,
pagina 14 di 15 proprio in considerazione della mera scorrettezza commessa da RA nell'esecuzione del contratto, prevedeva una modesta riduzione della somma dovuta da in forza del decreto Controparte_2
ingiuntivo opposto, con integrale compensazione tra le parti delle spese del gravame.
Le spese del gravame seguono, dunque, la soccombenza dell'appellante e si liquidano come da dispositivo in applicazione di valori medi dei parametri normativi in vigore e di cui al D.M. n. 55/2014 come attualmente in vigore, avuto riguardo al valore della controversia, alla sua media complessità ed all'attività difensiva concretamente svolta dalle parti nel giudizio, che ha comportato pieno svolgimento delle fasi di studio della controversia, introduttiva e di decisione.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata n. 3249/24 del
Tribunale di Torino in data 3.06.2024;
2) Condanna a rimborsare a RA Pubblicità s.r.l. Controparte_2 Parte_1
le spese del presente giudizio, che si liquidano in € 3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA come per legge;
3) Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di parte appellante.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 12/11/2025
Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Anna Bonfilio Dott.ssa Rossana Zappasodi
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