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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 22/05/2025, n. 797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 797 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4105/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite di I Grado iscritta ai n. r.g.s.c. 4105/2023, 4106/2023 e 4107/2023 promosse da:
, C.F. , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, C.F. , e C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
, C.F. , rappresentati e difesi dall'Avv. Angelina Scala (C.F.
[...] C.F._4
), presso cui elettivamente domiciliano in Pratola Serra (AV) alla Via Giovanni C.F._5
de Pratola n. 2;
ATTORE-OPPONENTE contro
AVV. , C.F. , rappresentato e difeso da sé stesso ed Controparte_1 C.F._6
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Avellino alla Via F. Iannaccone n. 7.
CONVENUTO-OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
spiegavano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 939/2023, mediante il quale, Parte_4
su istanza dell'avv. , veniva ingiunto il pagamento di € 26.657,00, per l'omesso Controparte_1
pagamento di compensi professionali, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “- accogliere la spiegata opposizione e conseguentemente revocare il D.I. n. n.939/2023, R.G.N.3091/2023, emesso, ad istanza dell'avv. , dall' intestato Tribunale in data 02/11/2023 perché infondato in Controparte_1
fatto ed in diritto per i motivi indicati;
- in via subordinata, in ipotesi di accoglimento parziale, condannare i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento della somma di €7.000,00 oltre accessori,
pagina 1 di 7 quale compenso pro quota concordato e già corrisposto al prof. Avv. Claudio Clarizia. -condannare
l'opposto alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa oltre I.V.A. e C.P.A.”.
Con la spiegata domanda, gli odierni opponenti rappresentavano che, in data 20.01.2022, conferivano mandato agli avv. e a rappresentarli e difenderli, anche Controparte_2 Controparte_1
disgiuntamente, per l'impugnazione dinanzi al Consiglio di Stato della sentenza n. 66/2022 emessa dal
TAR Lazio – Roma - sez. I, il 05.01.2022, concordando verbalmente un compenso professionale per l'attività difensiva espletata dall'avv. pari ad € 7.000,00 oltre accessori, per un totale di Controparte_2
€ 10.213,84; mentre, l'avv. , in ragione di rapporti di amicizia con , Controparte_1 Parte_1
e , rinunciava alla sua parte di compenso Parte_2 Parte_3 Parte_4
professionale.
Dunque, con la spiegata domanda, veniva dedotta la mancata redazione di alcun preventivo da parte dell'avvocato opposto, avendo sin da subito rinunciato al suo compenso professionale con conseguente gratuità della prestazione presumibilmente resa, atteso che il dominus del giudizio svolto presso il
Consiglio di Stato sarebbe stato unicamente il prof. , il quale procedeva alla redazione e Controparte_2
sottoscrizione degli atti, oltre che alla discussione del ricorso, Concludevano, pertanto, per l'accoglimento della domanda, con conseguente revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, oppure, in subordine, l'applicazione dei minimi tariffari, in mancanza di preventivo scritto, ai fini della determinazione del compenso eventualmente spettante all'avv. ; il tutto, con vittoria di Controparte_1
spese e compensi professionali.
Si costituiva in giudizio l'avv. , il quale deduceva la tardività della proposta Controparte_1
opposizione, oltre che l'infondatezza di ogni eccezione e deduzione, chiedendone il rigetto, vinte le spese di lite.
All'udienza del 22.05.2024, denegata la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, atteso che “l'opposizione è fondata su prova scritta, quale il messaggio con il quale l'avv. opposto rinunciava al proprio compenso, senza che possa rilevare in senso contrario la scrittura privata sottoscritta da altre parti del giudizio amministrativo dal quale origina il credito in lite né comunicazioni successive”, veniva disposta la riunione del giudizio iscritto al n. rg. 4105/2023 ai procedimenti iscritti successivamente ai nn. Rg. 4106/2023 e 4107/2023, ed aventi identico contenuto, con rinvio all'udienza del 23.09.2026, per la rimessione della causa in decisione, con termine per note di cui all'art. 189 c.p.c. vigente.
Con istanza depositata il 23.05.2024, l'avv. chiedeva la revoca del provvedimento Controparte_1
emesso il 22.05.2024, insistendo per l'anticipazione della fissata udienza.
pagina 2 di 7 Con decreto del 07.06.2024, veniva fissata l'udienza del 03.07.2024, per sottoporre l'istanza formulata dall'avvocato opposto al contraddittorio tra le parti.
Con ordinanza del 01.08.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 03.07.2024, “atteso che si impone, alla luce delle eccezioni mosse, la verifica dell'autenticità del messaggio di whatsapp, pur dichiarato conforme da un'attestazione notarile”, ritenuto necessario, a tal fine, avvalersi dell'ausilio di un c.t.u., la scrivente nominava all'uopo l'ing. , rinviando all'udienza Persona_1
del 12.09.2024.
Con successive istanze del 05.08.2024 e del 20.08.2024, l'avv. Walter Aufiero chiedeva la revoca della disposta c.t.u., oltre che la trattazione in presenza della fissata udienza.
Con provvedimento del 23.08.2024, “ritenuto che l'istanza di trattazione in presenza sia meritevole di accoglimento e che invece quella sulla richiesta di revoca della disposta c.t.u. vada sottoposta al contraddittorio tra le parti”, la scrivente fissava la prossima udienza in presenza per il giorno
12.09.2024 alle ore 11.00 per sottoporre al contraddittorio tra le parti la questione del prosieguo dell'istruttoria, all'esito della quale, “visto lo stato del processo, rilevato che all'esito della discussione odierna sulla necessità di nomina di un consulente il giudizio risulti maturo per la decisione”, veniva revocata la precedente ordinanza nella parte in cui veniva nominato un c.t.u. e rinviata la causa per la remissione in decisione con i termini di cui all'art. 189 c.p.c. all'udienza del 23.04.2025, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione.
***
1. Preliminarmente, va ribadita la tempestività della spiegata opposizione, atteso che “Nei procedimenti disciplinati dal d.lgs. n. 150 del 2011, per i quali la domanda va proposta nelle forme del ricorso e che, al contrario siano introdotti con citazione, il giudizio è correttamente instaurato ove quest'ultima sia notificata tempestivamente, producendo gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte;
tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronunzia dell'ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, ex art. 4 del d.lgs. n. 150 cit., la quale opera solo "pro futuro", ossia ai fini del rito da seguire all'esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non di quella che avrebbe dovuto avere, avendo riguardo alla data di notifica della citazione, quando la legge prescrive il ricorso, o, viceversa, alla data di deposito del ricorso, quando la legge prescrive l'atto di citazione” (Cassazione Civile, Sez. U, Sentenza n. 758/2022).
Ed invero, l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio risulta notificato in data 18.12.2023, a fronte di un provvedimento monitorio del 02.11.2023, notificato in data 08.112023.
pagina 3 di 7 Dunque, l'opposizione risulta proposta tempestivamente, ossia entro il termine di quaranta giorni dalla notificazione del decreto ingiuntivo oggetto di impugnazione.
2. Nel merito, si osserva che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti, con la conseguenza che, sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione ed, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta, invece, all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi od impeditivi (ex multis, Cassazione civile, sentenza n. 12765/2007).
In particolare, nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito vantato da un professionista, relativamente al compenso dovutogli per le prestazioni professionali eseguite in favore del cliente, la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico e dell'effettivo espletamento dello stesso incombe al professionista, anche nel particolare caso in cui il giudizio si svolga a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo intimato da quest'ultimo (Cassazione Civile, ordinanza n. 21522/2019).
Come noto, a norma dell'art. 636 c.p.c., per la concessione del decreto ingiuntivo per crediti che riguardano onorari spettanti agli esercenti una libera professione, la domanda deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale.
Nel caso in lite, in fase monitoria, l'avv. ha sostenuto l'azionata pretesa creditoria Controparte_1
mediante il deposito della parcella vidimata dal competente Consiglio dell'Ordine e di alcuni documenti comprovanti l'incarico presumibilmente espletato.
Tuttavia, mentre ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo a norma dell'art. 636 c.p.c., la prova dell'espletamento dell'opera e dell'entità delle prestazioni può essere utilmente fornita con la produzione della parcella e del relativo parere della competente associazione professionale, tale documentazione non è più sufficiente nel giudizio di opposizione, il quale si svolge secondo le regole ordinarie della cognizione e impone, quindi, al professionista, nella sua qualità di attore (in senso sostanziale), di fornire gli elementi dimostrativi della pretesa, con la conseguenza che il giudice di merito non può assumere come base di calcolo per la determinazione del compenso le esposizioni di detta parcella contestate dal debitore (Cassazione Civile, ordinanza n. 22586/2020).
Nel caso di specie, non è in contestazione tra le parti il conferimento dell'incarico professionale né lo svolgimento dell'attività professionale, ma l'utilità dell'attività e la quantificazione del compenso, in quanto ritenuto non conforme agli accordi intercorsi con il professionista, il quale avrebbe rinunciato pagina 4 di 7 alla propria parte di competenze professionali, come emerso dalla messagistica depositata agli atti del giudizio ed intercorsa con . Parte_1
Tuttavia, a dire di parte opposta, tale documento non assurgerebbe a prova utilizzabile di una rinuncia totale del compenso, non risultando, peraltro, la prova della riferibilità allo stesso e la trasmissione del messaggio anche alle altre parti assistite ed odierne opponenti.
In materia, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la prestazione d'opera intellettuale, di regola onerosa, ai sensi dell'art. 2233 c.c., può anche essere gratuita, in tutto o in parte, per ragioni varie, oltre che di amicizia e parentela, anche di semplice convenienza (ex multis
Cassazione Civile, Sez. L., sentenza n. 20269/2010).
Nella vigenza del principio dell'inderogabilità dei minimi tariffari previsto dall'art. 24 della Legge n.
794/1942 erano ritenute lecite le convenzioni stipulate tra una parte ed il proprio legale, ove contemplassero una rinuncia totale o parziale ai suddetti minimi, e laddove sussistessero motivi di rinuncia meritevoli di tutela da accertare da parte del giudice di merito (in tal senso, Cassazione Civile, sentenza n. 8539/2018: in tema di liquidazione degli onorari di avvocato e procuratore in materia civile, qualora le prestazioni siano state svolte in epoca antecedente alla modifica dell'art. 2233 c.c. e del d.l. n. 1 del 2012, in applicazione del principio dell'inderogabilità dei minimi tariffari stabilito dall'art. 24 della l. n. 794 del 1942, sono nulle le convenzioni stipulate tra una parte ed il proprio legale, ove esse contemplino una rinuncia totale o parziale ai suddetti minimi, salvo che sussistano motivi di rinuncia meritevoli di tutela che devono essere oggetto di accertamento da parte del giudice di merito).
Con la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense di cui alla legge 31 dicembre 2012,
n. 247 è stato previsto, all'art. 13, che l'incarico può essere svolto da parte dell'avvocato anche a titolo gratuito laddove, peraltro, l'inderogabilità dei minimi tabellari prevista dall'art. 24, L. n. 794/1942, non era più in vigore a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 223/2006, conv. in L. n. 248/2006, ed in seguito all'abrogazione delle tariffe professionali ad opera dell'art. 9, D.L. n. 1/2012, conv. in L. n.
27/2012.
Dunque, in applicazione dei principi esposti, si deve ritenere che, ai fini della determinazione dei compensi spettanti all'avvocato per l'attività svolta in favore del proprio cliente, le parti possano, nell'esercizio dell'autonomia negoziale, accordarsi anche nel senso della gratuità della prestazione, sul presupposto che il compenso professionale è un diritto patrimoniale comunque disponibile.
Ciò premesso, ritenuto che l'onerosità rappresenta elemento normale ma non essenziale del contratto d'opera intellettuale del difensore, “per esigere il pagamento, il professionista deve provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso, e non anche la pattuizione di un corrispettivo,
pagina 5 di 7 mentre è onere del committente dimostrare l'eventuale accordo sulla gratuità della prestazione” (cfr.
Cassazione Civile, sentenza n. 23893/2016).
Nel caso in lite, le parti opponenti hanno depositato, fin dall'iscrizione al ruolo del giudizio, un messaggio “whatsapp”, non disconosciuto in punto di paternità dalla parte opposta, dal quale emerge la rinuncia al compenso professionale da parte dell'avv. , inoltrato il 26.07.2022 ad Controparte_1
. Parte_1
In materia, come già rilevato nell'ordinanza del 22.05.2024, “i messaggi "whatsapp" e gli sms conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale ex art. 234
c.p.p. e, dunque, possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica, non trovando applicazione né la disciplina delle intercettazioni, né quella relativa all'acquisizione di corrispondenza di cui all'art. 254 c.p.p.” (Cassazione Civile, Sez. U, Sentenza n. 11197/2023).
Peraltro, nella suddetta comunicazione veniva riferito alla odierna parte opponente: “vista la mia rinuncia alla parte relativa alla mia prestazione”.
Giova precisare che la confessione di cui all'art. 2730 c.c. è la “dichiarazione che una parte fa della verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all'altra parte”. La legge esige tre elementi essenziali: a) che la confessione abbia ad oggetto un “fatto giuridico”; b) che il fatto confessato sia sfavorevole al confitente;
c) che il fatto confessato sia favorevole alla “altra parte”. Il requisito sub (b) sussiste se la verità del fatto contestato nuoce ad un interesse giuridico vantato dal confitente nei confronti della controparte processuale. Il requisito sub (c) sussiste se la verità del fatto contestato giova a chi vanti un interesse giuridico nei confronti del confitente dalla controparte processuale.
Quando, infatti, la legge parla di fatto favorevole “all'altra parte” fa riferimento al contraddittore, attuale o potenziale, del confitente.
Se dunque il fatto dichiarato non nuocesse al confitente, ovvero al contempo non giovasse alla sua controparte processuale, non ci troveremmo al cospetto d'una “confessione”.
In conclusione, la dichiarazione di un fatto in tanto può dirsi “confessione”, in quanto nuoccia a chi la compia e giovi a chi la riceva, ma nell'ambito del rapporto obbligatorio che lega confitente e destinatario (in tal senso, Cassazione Civile, sentenza n. 16669/2024).
Nel caso di specie, la dichiarazione resa giova al ricevente ma in nocumento al confidente assumendo, dunque, la dichiarazione riportata valore di “confessione” circa la sussistenza di un accordo tra le parti in lite, in ordine alla gratuità della prestazione professionale.
La circostanza per la quale non sia stato specificato il numero di ruolo del giudizio nell'ambito della conversazione intervenuta tra le parti non è un elemento idoneo a far ritenere che il riferimento non fosse al giudizio del quale l'avv. chiede il pagamento, atteso che ivi si fa espressamente CP_1 pagina 6 di 7 riferimento al “Prof” e che nella specie il mandato risulta conferito congiuntamente all'opposto ed al
Prof. . CP_2
Invero, a fronte di tali risultanze istruttorie, l'avv. non ha offerto alcuna prova contraria, non CP_1
avendo neppure articolato istanze istruttorie sul punto, né potendo considerarsi tale la scrittura privata intervenuta tra (assistito anch'egli procedimento R.g.n. 2988/2022 del Consiglio di Parte_5
Stato) e la parte opposta, atteso che il pagamento eseguito dal primo concerne prestazioni professionali rese in molteplici giudizi riguardanti anche l'attività di azienda dallo stesso espletata.
Pertanto, seppur l'sms sia stato inviato soltanto ad , si ritiene, tuttavia, sia da ritenersi Parte_1
riferibile anche agli altri opponenti, che rivestivano nel giudizio ad quem posizioni processuali sostanzialmente unitarie, essendo unico l'atto predisposto nel loro interesse, con conseguente unitarietà del compenso professionale eventualmente spettante al professionista.
Ed infatti, l'art. 1301 c.c. in tema di solidarietà passiva dispone che la remissione del debito abbia effetto liberatorio pieno, nei confronti di tutti i debitori, salvo che il creditore rimettente abbia voluto limitare l'effetto estintivo ad un solo soggetto, evenienza non ricorrente nel caso di specie.
Per le argomentazioni esposte, si ritiene raggiunta la prova degli accordi stipulati tra le parti, nell'esercizio della loro autonomia negoziale, per cui nulla è dovuto dalle parti opponenti all'avvocato per l'attività professionale dal medesimo svolta nel procedimento R.g.n. 2988/2022 del Consiglio di
Stato.
Ne consegue l'accoglimento della spiegata opposizione, con revoca dell'opposto decreto ingiuntivo.
3. Le spese di lite vanno integralmente compensate, in ragione della prova del conferimento dell'incarico, nella rinnovata discrezionalità conseguente alla pronuncia n. 77/2018 della Corte
Costituzionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 939/2023 del Tribunale di
Avellino;
2. Compensa le spese.
AVELLINO, 22 maggio 2025 Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite di I Grado iscritta ai n. r.g.s.c. 4105/2023, 4106/2023 e 4107/2023 promosse da:
, C.F. , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, C.F. , e C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
, C.F. , rappresentati e difesi dall'Avv. Angelina Scala (C.F.
[...] C.F._4
), presso cui elettivamente domiciliano in Pratola Serra (AV) alla Via Giovanni C.F._5
de Pratola n. 2;
ATTORE-OPPONENTE contro
AVV. , C.F. , rappresentato e difeso da sé stesso ed Controparte_1 C.F._6
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Avellino alla Via F. Iannaccone n. 7.
CONVENUTO-OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
spiegavano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 939/2023, mediante il quale, Parte_4
su istanza dell'avv. , veniva ingiunto il pagamento di € 26.657,00, per l'omesso Controparte_1
pagamento di compensi professionali, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “- accogliere la spiegata opposizione e conseguentemente revocare il D.I. n. n.939/2023, R.G.N.3091/2023, emesso, ad istanza dell'avv. , dall' intestato Tribunale in data 02/11/2023 perché infondato in Controparte_1
fatto ed in diritto per i motivi indicati;
- in via subordinata, in ipotesi di accoglimento parziale, condannare i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento della somma di €7.000,00 oltre accessori,
pagina 1 di 7 quale compenso pro quota concordato e già corrisposto al prof. Avv. Claudio Clarizia. -condannare
l'opposto alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa oltre I.V.A. e C.P.A.”.
Con la spiegata domanda, gli odierni opponenti rappresentavano che, in data 20.01.2022, conferivano mandato agli avv. e a rappresentarli e difenderli, anche Controparte_2 Controparte_1
disgiuntamente, per l'impugnazione dinanzi al Consiglio di Stato della sentenza n. 66/2022 emessa dal
TAR Lazio – Roma - sez. I, il 05.01.2022, concordando verbalmente un compenso professionale per l'attività difensiva espletata dall'avv. pari ad € 7.000,00 oltre accessori, per un totale di Controparte_2
€ 10.213,84; mentre, l'avv. , in ragione di rapporti di amicizia con , Controparte_1 Parte_1
e , rinunciava alla sua parte di compenso Parte_2 Parte_3 Parte_4
professionale.
Dunque, con la spiegata domanda, veniva dedotta la mancata redazione di alcun preventivo da parte dell'avvocato opposto, avendo sin da subito rinunciato al suo compenso professionale con conseguente gratuità della prestazione presumibilmente resa, atteso che il dominus del giudizio svolto presso il
Consiglio di Stato sarebbe stato unicamente il prof. , il quale procedeva alla redazione e Controparte_2
sottoscrizione degli atti, oltre che alla discussione del ricorso, Concludevano, pertanto, per l'accoglimento della domanda, con conseguente revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, oppure, in subordine, l'applicazione dei minimi tariffari, in mancanza di preventivo scritto, ai fini della determinazione del compenso eventualmente spettante all'avv. ; il tutto, con vittoria di Controparte_1
spese e compensi professionali.
Si costituiva in giudizio l'avv. , il quale deduceva la tardività della proposta Controparte_1
opposizione, oltre che l'infondatezza di ogni eccezione e deduzione, chiedendone il rigetto, vinte le spese di lite.
All'udienza del 22.05.2024, denegata la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, atteso che “l'opposizione è fondata su prova scritta, quale il messaggio con il quale l'avv. opposto rinunciava al proprio compenso, senza che possa rilevare in senso contrario la scrittura privata sottoscritta da altre parti del giudizio amministrativo dal quale origina il credito in lite né comunicazioni successive”, veniva disposta la riunione del giudizio iscritto al n. rg. 4105/2023 ai procedimenti iscritti successivamente ai nn. Rg. 4106/2023 e 4107/2023, ed aventi identico contenuto, con rinvio all'udienza del 23.09.2026, per la rimessione della causa in decisione, con termine per note di cui all'art. 189 c.p.c. vigente.
Con istanza depositata il 23.05.2024, l'avv. chiedeva la revoca del provvedimento Controparte_1
emesso il 22.05.2024, insistendo per l'anticipazione della fissata udienza.
pagina 2 di 7 Con decreto del 07.06.2024, veniva fissata l'udienza del 03.07.2024, per sottoporre l'istanza formulata dall'avvocato opposto al contraddittorio tra le parti.
Con ordinanza del 01.08.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 03.07.2024, “atteso che si impone, alla luce delle eccezioni mosse, la verifica dell'autenticità del messaggio di whatsapp, pur dichiarato conforme da un'attestazione notarile”, ritenuto necessario, a tal fine, avvalersi dell'ausilio di un c.t.u., la scrivente nominava all'uopo l'ing. , rinviando all'udienza Persona_1
del 12.09.2024.
Con successive istanze del 05.08.2024 e del 20.08.2024, l'avv. Walter Aufiero chiedeva la revoca della disposta c.t.u., oltre che la trattazione in presenza della fissata udienza.
Con provvedimento del 23.08.2024, “ritenuto che l'istanza di trattazione in presenza sia meritevole di accoglimento e che invece quella sulla richiesta di revoca della disposta c.t.u. vada sottoposta al contraddittorio tra le parti”, la scrivente fissava la prossima udienza in presenza per il giorno
12.09.2024 alle ore 11.00 per sottoporre al contraddittorio tra le parti la questione del prosieguo dell'istruttoria, all'esito della quale, “visto lo stato del processo, rilevato che all'esito della discussione odierna sulla necessità di nomina di un consulente il giudizio risulti maturo per la decisione”, veniva revocata la precedente ordinanza nella parte in cui veniva nominato un c.t.u. e rinviata la causa per la remissione in decisione con i termini di cui all'art. 189 c.p.c. all'udienza del 23.04.2025, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione.
***
1. Preliminarmente, va ribadita la tempestività della spiegata opposizione, atteso che “Nei procedimenti disciplinati dal d.lgs. n. 150 del 2011, per i quali la domanda va proposta nelle forme del ricorso e che, al contrario siano introdotti con citazione, il giudizio è correttamente instaurato ove quest'ultima sia notificata tempestivamente, producendo gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte;
tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronunzia dell'ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, ex art. 4 del d.lgs. n. 150 cit., la quale opera solo "pro futuro", ossia ai fini del rito da seguire all'esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non di quella che avrebbe dovuto avere, avendo riguardo alla data di notifica della citazione, quando la legge prescrive il ricorso, o, viceversa, alla data di deposito del ricorso, quando la legge prescrive l'atto di citazione” (Cassazione Civile, Sez. U, Sentenza n. 758/2022).
Ed invero, l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio risulta notificato in data 18.12.2023, a fronte di un provvedimento monitorio del 02.11.2023, notificato in data 08.112023.
pagina 3 di 7 Dunque, l'opposizione risulta proposta tempestivamente, ossia entro il termine di quaranta giorni dalla notificazione del decreto ingiuntivo oggetto di impugnazione.
2. Nel merito, si osserva che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti, con la conseguenza che, sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione ed, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta, invece, all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi od impeditivi (ex multis, Cassazione civile, sentenza n. 12765/2007).
In particolare, nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito vantato da un professionista, relativamente al compenso dovutogli per le prestazioni professionali eseguite in favore del cliente, la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico e dell'effettivo espletamento dello stesso incombe al professionista, anche nel particolare caso in cui il giudizio si svolga a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo intimato da quest'ultimo (Cassazione Civile, ordinanza n. 21522/2019).
Come noto, a norma dell'art. 636 c.p.c., per la concessione del decreto ingiuntivo per crediti che riguardano onorari spettanti agli esercenti una libera professione, la domanda deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale.
Nel caso in lite, in fase monitoria, l'avv. ha sostenuto l'azionata pretesa creditoria Controparte_1
mediante il deposito della parcella vidimata dal competente Consiglio dell'Ordine e di alcuni documenti comprovanti l'incarico presumibilmente espletato.
Tuttavia, mentre ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo a norma dell'art. 636 c.p.c., la prova dell'espletamento dell'opera e dell'entità delle prestazioni può essere utilmente fornita con la produzione della parcella e del relativo parere della competente associazione professionale, tale documentazione non è più sufficiente nel giudizio di opposizione, il quale si svolge secondo le regole ordinarie della cognizione e impone, quindi, al professionista, nella sua qualità di attore (in senso sostanziale), di fornire gli elementi dimostrativi della pretesa, con la conseguenza che il giudice di merito non può assumere come base di calcolo per la determinazione del compenso le esposizioni di detta parcella contestate dal debitore (Cassazione Civile, ordinanza n. 22586/2020).
Nel caso di specie, non è in contestazione tra le parti il conferimento dell'incarico professionale né lo svolgimento dell'attività professionale, ma l'utilità dell'attività e la quantificazione del compenso, in quanto ritenuto non conforme agli accordi intercorsi con il professionista, il quale avrebbe rinunciato pagina 4 di 7 alla propria parte di competenze professionali, come emerso dalla messagistica depositata agli atti del giudizio ed intercorsa con . Parte_1
Tuttavia, a dire di parte opposta, tale documento non assurgerebbe a prova utilizzabile di una rinuncia totale del compenso, non risultando, peraltro, la prova della riferibilità allo stesso e la trasmissione del messaggio anche alle altre parti assistite ed odierne opponenti.
In materia, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la prestazione d'opera intellettuale, di regola onerosa, ai sensi dell'art. 2233 c.c., può anche essere gratuita, in tutto o in parte, per ragioni varie, oltre che di amicizia e parentela, anche di semplice convenienza (ex multis
Cassazione Civile, Sez. L., sentenza n. 20269/2010).
Nella vigenza del principio dell'inderogabilità dei minimi tariffari previsto dall'art. 24 della Legge n.
794/1942 erano ritenute lecite le convenzioni stipulate tra una parte ed il proprio legale, ove contemplassero una rinuncia totale o parziale ai suddetti minimi, e laddove sussistessero motivi di rinuncia meritevoli di tutela da accertare da parte del giudice di merito (in tal senso, Cassazione Civile, sentenza n. 8539/2018: in tema di liquidazione degli onorari di avvocato e procuratore in materia civile, qualora le prestazioni siano state svolte in epoca antecedente alla modifica dell'art. 2233 c.c. e del d.l. n. 1 del 2012, in applicazione del principio dell'inderogabilità dei minimi tariffari stabilito dall'art. 24 della l. n. 794 del 1942, sono nulle le convenzioni stipulate tra una parte ed il proprio legale, ove esse contemplino una rinuncia totale o parziale ai suddetti minimi, salvo che sussistano motivi di rinuncia meritevoli di tutela che devono essere oggetto di accertamento da parte del giudice di merito).
Con la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense di cui alla legge 31 dicembre 2012,
n. 247 è stato previsto, all'art. 13, che l'incarico può essere svolto da parte dell'avvocato anche a titolo gratuito laddove, peraltro, l'inderogabilità dei minimi tabellari prevista dall'art. 24, L. n. 794/1942, non era più in vigore a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 223/2006, conv. in L. n. 248/2006, ed in seguito all'abrogazione delle tariffe professionali ad opera dell'art. 9, D.L. n. 1/2012, conv. in L. n.
27/2012.
Dunque, in applicazione dei principi esposti, si deve ritenere che, ai fini della determinazione dei compensi spettanti all'avvocato per l'attività svolta in favore del proprio cliente, le parti possano, nell'esercizio dell'autonomia negoziale, accordarsi anche nel senso della gratuità della prestazione, sul presupposto che il compenso professionale è un diritto patrimoniale comunque disponibile.
Ciò premesso, ritenuto che l'onerosità rappresenta elemento normale ma non essenziale del contratto d'opera intellettuale del difensore, “per esigere il pagamento, il professionista deve provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso, e non anche la pattuizione di un corrispettivo,
pagina 5 di 7 mentre è onere del committente dimostrare l'eventuale accordo sulla gratuità della prestazione” (cfr.
Cassazione Civile, sentenza n. 23893/2016).
Nel caso in lite, le parti opponenti hanno depositato, fin dall'iscrizione al ruolo del giudizio, un messaggio “whatsapp”, non disconosciuto in punto di paternità dalla parte opposta, dal quale emerge la rinuncia al compenso professionale da parte dell'avv. , inoltrato il 26.07.2022 ad Controparte_1
. Parte_1
In materia, come già rilevato nell'ordinanza del 22.05.2024, “i messaggi "whatsapp" e gli sms conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale ex art. 234
c.p.p. e, dunque, possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica, non trovando applicazione né la disciplina delle intercettazioni, né quella relativa all'acquisizione di corrispondenza di cui all'art. 254 c.p.p.” (Cassazione Civile, Sez. U, Sentenza n. 11197/2023).
Peraltro, nella suddetta comunicazione veniva riferito alla odierna parte opponente: “vista la mia rinuncia alla parte relativa alla mia prestazione”.
Giova precisare che la confessione di cui all'art. 2730 c.c. è la “dichiarazione che una parte fa della verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all'altra parte”. La legge esige tre elementi essenziali: a) che la confessione abbia ad oggetto un “fatto giuridico”; b) che il fatto confessato sia sfavorevole al confitente;
c) che il fatto confessato sia favorevole alla “altra parte”. Il requisito sub (b) sussiste se la verità del fatto contestato nuoce ad un interesse giuridico vantato dal confitente nei confronti della controparte processuale. Il requisito sub (c) sussiste se la verità del fatto contestato giova a chi vanti un interesse giuridico nei confronti del confitente dalla controparte processuale.
Quando, infatti, la legge parla di fatto favorevole “all'altra parte” fa riferimento al contraddittore, attuale o potenziale, del confitente.
Se dunque il fatto dichiarato non nuocesse al confitente, ovvero al contempo non giovasse alla sua controparte processuale, non ci troveremmo al cospetto d'una “confessione”.
In conclusione, la dichiarazione di un fatto in tanto può dirsi “confessione”, in quanto nuoccia a chi la compia e giovi a chi la riceva, ma nell'ambito del rapporto obbligatorio che lega confitente e destinatario (in tal senso, Cassazione Civile, sentenza n. 16669/2024).
Nel caso di specie, la dichiarazione resa giova al ricevente ma in nocumento al confidente assumendo, dunque, la dichiarazione riportata valore di “confessione” circa la sussistenza di un accordo tra le parti in lite, in ordine alla gratuità della prestazione professionale.
La circostanza per la quale non sia stato specificato il numero di ruolo del giudizio nell'ambito della conversazione intervenuta tra le parti non è un elemento idoneo a far ritenere che il riferimento non fosse al giudizio del quale l'avv. chiede il pagamento, atteso che ivi si fa espressamente CP_1 pagina 6 di 7 riferimento al “Prof” e che nella specie il mandato risulta conferito congiuntamente all'opposto ed al
Prof. . CP_2
Invero, a fronte di tali risultanze istruttorie, l'avv. non ha offerto alcuna prova contraria, non CP_1
avendo neppure articolato istanze istruttorie sul punto, né potendo considerarsi tale la scrittura privata intervenuta tra (assistito anch'egli procedimento R.g.n. 2988/2022 del Consiglio di Parte_5
Stato) e la parte opposta, atteso che il pagamento eseguito dal primo concerne prestazioni professionali rese in molteplici giudizi riguardanti anche l'attività di azienda dallo stesso espletata.
Pertanto, seppur l'sms sia stato inviato soltanto ad , si ritiene, tuttavia, sia da ritenersi Parte_1
riferibile anche agli altri opponenti, che rivestivano nel giudizio ad quem posizioni processuali sostanzialmente unitarie, essendo unico l'atto predisposto nel loro interesse, con conseguente unitarietà del compenso professionale eventualmente spettante al professionista.
Ed infatti, l'art. 1301 c.c. in tema di solidarietà passiva dispone che la remissione del debito abbia effetto liberatorio pieno, nei confronti di tutti i debitori, salvo che il creditore rimettente abbia voluto limitare l'effetto estintivo ad un solo soggetto, evenienza non ricorrente nel caso di specie.
Per le argomentazioni esposte, si ritiene raggiunta la prova degli accordi stipulati tra le parti, nell'esercizio della loro autonomia negoziale, per cui nulla è dovuto dalle parti opponenti all'avvocato per l'attività professionale dal medesimo svolta nel procedimento R.g.n. 2988/2022 del Consiglio di
Stato.
Ne consegue l'accoglimento della spiegata opposizione, con revoca dell'opposto decreto ingiuntivo.
3. Le spese di lite vanno integralmente compensate, in ragione della prova del conferimento dell'incarico, nella rinnovata discrezionalità conseguente alla pronuncia n. 77/2018 della Corte
Costituzionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 939/2023 del Tribunale di
Avellino;
2. Compensa le spese.
AVELLINO, 22 maggio 2025 Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
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