Art. 2.
A decorrere dall'esercizio finanziario 1953-54, il contributo ordinario annuo all'Istituto universitario orientale di Napoli, previsto dal regio decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 , e successive modificazioni, e' aumentato di lire 3.200.000 per far fronte alla spesa inerente a due posti di professore di ruolo da istituire, ai sensi delle disposizioni vigenti, presso l'Istituto stesso, in aggiunta a quelli stabiliti dal relativo statuto.
A decorrere dall'esercizio finanziario 1953-54, il contributo ordinario annuo all'Istituto universitario orientale di Napoli, previsto dal regio decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 , e successive modificazioni, e' aumentato di lire 3.200.000 per far fronte alla spesa inerente a due posti di professore di ruolo da istituire, ai sensi delle disposizioni vigenti, presso l'Istituto stesso, in aggiunta a quelli stabiliti dal relativo statuto.