TRIB
Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 21/10/2025, n. 1562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1562 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 9899/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di IA in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
IA HE Presidente relatrice
AN IN GI
EA CH GI
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta n. 9899/2025 R.G. promosso da
(C.F. , con l'Avv. MANNATRIZIO ANNA Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con l'Avv. MANNATRIZIO ANNA CP_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 26.9.2025)
“1. Dichiarare la cessazione degli effetti vivili del matrimonio concordatario contratto in data
01/09/2017 nel Comune di Palazzolo sull'Oglio, con atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 21 P. II serie A anno 2017;
2. Ordinare, conseguentemente, le relative formalità di rito all'Ufficiale dello Stato Civile competente per il caso di specie;
3. Disporre l'affido condiviso di con collocamento prevalente e residenza presso la casa Per_1 coniugale con la madre. Le decisioni di maggior interesse per relative all'istruzione, Per_1 all'educazione ed alla salute ed i relativi costi verranno assunte di comune accordo tra i genitori
1 tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia e delle effettive possibilità economiche dei coniugi;
le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione verranno assunte disgiuntamente da ciascun genitore quando avrà con sé la minore.
4. Disporre che il IG. versi, sino all'indipendenza economica della figlia, alla IG.ra Parte_1 la somma di Euro 170,00 (centosettanta/00) mensili a titolo di contributo al CP_1 mantenimento ordinario per la minore, contributo che andrà versato entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario e sarà annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT (a decorrere dal mese dell'anno successivo a quello in cui i coniugi hanno sottoscritto le condizioni comuni del divorzio).
5. Disporre che il IG. rimborserà alla IG.ra , dietro presentazione di apposita Pt_1 CP_1 documentazione giustificativa e in ogni caso entro i 15 giorni successivi, il 50% delle spese straordinarie, mediche e scolastiche della figlia, secondo il Protocollo di intesa in uso al Tribunale di
IA (anche la mensa scolastica per volontà delle parti), vale a dire:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) per volontà delle parti anche mensa scolastica;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
c) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) corsi di lingua straniera;
c) viaggi e vacanze.
2 6. La casa familiare sita a Palazzolo sull'Oglio (BS) in Via Valle Calepio n. 33 è assegnata alla ricorrente, con tutti gli arredi, fino all'indipendenza economica della figlia.
7. Il IG. potrà vedere la figlia a settimane alternate come segue: per la prima settimana il Pt_1 martedì dall'orario di uscita da scuola al giovedì all'orario di ingresso a scuola (riaccompagnando la figlia a scuola nel periodo scolastico) e la seconda settimana il lunedì dalle 18:45 alle 21:00, dal mercoledì dall'orario di uscita da scuola al giovedì all'orario di ingresso a scuola (riaccompagnando la figlia a scuola nel periodo scolastico) ed il week-end dal venerdì dall'uscita da scuola alla domenica sera alle 18:00 riaccompagnando la minore alla casa materna;
altresì, per ciò che concerne le vacanze natalizie, la figlia trascorrerà con ciascun genitore ad anni alterni 7 giorni, dalla sera del 23 dicembre e sino al 30 dicembre con un genitore, e 7 giorni, dal 31 dicembre sino al 6 gennaio, con l'altro.
Similmente, per le feste pasquali, la figlia trascorrerà 3 giorni con ciascun genitore ad anni alterni, rispettivamente dal giovedì alla domenica di Pasqua in serata e dalla domenica di Pasqua sino al seguente mercoledì sera, salvo diverso rientro presso la scuola e nel rispetto dell'alternanza delle suddivisioni dei periodi festivi con l'altro coniuge. Per quanto riguarda le vacanze estive, le parti concordano che potrà trascorrere un periodo di due settimane, anche consecutive, con ciascuno Per_1 dei ricorrenti;
in tal senso, ogni genitore dovrà comunicare all'altro, con preavviso di due mesi, il periodo feriale prescelto, da individuarsi tra il 15 giugno ed il 15 di settembre, fatti salvi impegni scolastici della minore, comunicando altresì il luogo di villeggiatura scelto;
in ogni caso è fatta salva la facoltà di ciascun genitore di sentire telefonicamente allorquando questi si trovano con Per_1
l'altro genitore.
8. Le parti si dichiarano economicamente indipendenti.
9. Ciascun coniuge resta intestatario in via esclusiva del proprio conto corrente, dei propri investimenti in corso e del libretto di risparmio già aperto, senza nulla reciprocamente pretendere relativamente al saldo, e la IG.ra del veicolo alla medesima intestato, senza nulla CP_1 reciprocamente pretendere le parti, che si esonerano reciprocamente dal produrre estratti o documentazione attestante le giacenze o gli investimenti e in corso.
10. L'assegno unico per la figlia ed eventuali detrazioni fiscali per i figli a carico verranno goduti al
100% dalla IG.ra . CP_1
11. La IG.ra si impegna a manlevare il IG. dal pagamento delle CP_1 Parte_1 residue rate del finanziamento in corso con Rci Bank and service e in capo alla stessa resta il pagamento del finanziamento di data 12/10/2022 con Bibanca S.p.a. per rate mensili di Euro 156,11.
12. I coniugi si concedono reciprocamente nulla osta al rilascio e/o rinnovo del passaporto ed altri documenti validi per l'espatrio.
3 13. Attestare, altresì, che le parti hanno, in separata sede, sistemato ogni loro rapporto di debito/credito e di non avere null'altro a che pretendere reciprocamente;
14. Attestare che i ricorrenti rinunciano sin d'ora a comparire personalmente all'udienza presidenziale di cui all'art. 706 c.p.c.
15. le parti si impegnano a non impugnare l'emananda sentenza.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Palazzolo sull'Oglio (BS) in data 1.9.2017, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di PALAZZOLO SULL'OGLIO al n. 21, parte II, serie A, anno 2017.
Dall'unione è nata la figlia il 29.4.2019. Per_1
La separazione è stata pronunciata con sentenza del Tribunale di IA n. 833/2024 (R.G.
10299/2023), pubblicata in data 5.3.2024 e passata in giudicato.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate, anche rispetto alla figlia della coppia, che si è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione della sua tenera età, e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di IA in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Così deciso a IA, all'esito della camera di consiglio del giorno 2.10.2025.
4 La Presidente estensora
IA HE
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di IA in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
IA HE Presidente relatrice
AN IN GI
EA CH GI
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta n. 9899/2025 R.G. promosso da
(C.F. , con l'Avv. MANNATRIZIO ANNA Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con l'Avv. MANNATRIZIO ANNA CP_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 26.9.2025)
“1. Dichiarare la cessazione degli effetti vivili del matrimonio concordatario contratto in data
01/09/2017 nel Comune di Palazzolo sull'Oglio, con atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 21 P. II serie A anno 2017;
2. Ordinare, conseguentemente, le relative formalità di rito all'Ufficiale dello Stato Civile competente per il caso di specie;
3. Disporre l'affido condiviso di con collocamento prevalente e residenza presso la casa Per_1 coniugale con la madre. Le decisioni di maggior interesse per relative all'istruzione, Per_1 all'educazione ed alla salute ed i relativi costi verranno assunte di comune accordo tra i genitori
1 tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia e delle effettive possibilità economiche dei coniugi;
le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione verranno assunte disgiuntamente da ciascun genitore quando avrà con sé la minore.
4. Disporre che il IG. versi, sino all'indipendenza economica della figlia, alla IG.ra Parte_1 la somma di Euro 170,00 (centosettanta/00) mensili a titolo di contributo al CP_1 mantenimento ordinario per la minore, contributo che andrà versato entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario e sarà annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT (a decorrere dal mese dell'anno successivo a quello in cui i coniugi hanno sottoscritto le condizioni comuni del divorzio).
5. Disporre che il IG. rimborserà alla IG.ra , dietro presentazione di apposita Pt_1 CP_1 documentazione giustificativa e in ogni caso entro i 15 giorni successivi, il 50% delle spese straordinarie, mediche e scolastiche della figlia, secondo il Protocollo di intesa in uso al Tribunale di
IA (anche la mensa scolastica per volontà delle parti), vale a dire:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) per volontà delle parti anche mensa scolastica;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
c) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) corsi di lingua straniera;
c) viaggi e vacanze.
2 6. La casa familiare sita a Palazzolo sull'Oglio (BS) in Via Valle Calepio n. 33 è assegnata alla ricorrente, con tutti gli arredi, fino all'indipendenza economica della figlia.
7. Il IG. potrà vedere la figlia a settimane alternate come segue: per la prima settimana il Pt_1 martedì dall'orario di uscita da scuola al giovedì all'orario di ingresso a scuola (riaccompagnando la figlia a scuola nel periodo scolastico) e la seconda settimana il lunedì dalle 18:45 alle 21:00, dal mercoledì dall'orario di uscita da scuola al giovedì all'orario di ingresso a scuola (riaccompagnando la figlia a scuola nel periodo scolastico) ed il week-end dal venerdì dall'uscita da scuola alla domenica sera alle 18:00 riaccompagnando la minore alla casa materna;
altresì, per ciò che concerne le vacanze natalizie, la figlia trascorrerà con ciascun genitore ad anni alterni 7 giorni, dalla sera del 23 dicembre e sino al 30 dicembre con un genitore, e 7 giorni, dal 31 dicembre sino al 6 gennaio, con l'altro.
Similmente, per le feste pasquali, la figlia trascorrerà 3 giorni con ciascun genitore ad anni alterni, rispettivamente dal giovedì alla domenica di Pasqua in serata e dalla domenica di Pasqua sino al seguente mercoledì sera, salvo diverso rientro presso la scuola e nel rispetto dell'alternanza delle suddivisioni dei periodi festivi con l'altro coniuge. Per quanto riguarda le vacanze estive, le parti concordano che potrà trascorrere un periodo di due settimane, anche consecutive, con ciascuno Per_1 dei ricorrenti;
in tal senso, ogni genitore dovrà comunicare all'altro, con preavviso di due mesi, il periodo feriale prescelto, da individuarsi tra il 15 giugno ed il 15 di settembre, fatti salvi impegni scolastici della minore, comunicando altresì il luogo di villeggiatura scelto;
in ogni caso è fatta salva la facoltà di ciascun genitore di sentire telefonicamente allorquando questi si trovano con Per_1
l'altro genitore.
8. Le parti si dichiarano economicamente indipendenti.
9. Ciascun coniuge resta intestatario in via esclusiva del proprio conto corrente, dei propri investimenti in corso e del libretto di risparmio già aperto, senza nulla reciprocamente pretendere relativamente al saldo, e la IG.ra del veicolo alla medesima intestato, senza nulla CP_1 reciprocamente pretendere le parti, che si esonerano reciprocamente dal produrre estratti o documentazione attestante le giacenze o gli investimenti e in corso.
10. L'assegno unico per la figlia ed eventuali detrazioni fiscali per i figli a carico verranno goduti al
100% dalla IG.ra . CP_1
11. La IG.ra si impegna a manlevare il IG. dal pagamento delle CP_1 Parte_1 residue rate del finanziamento in corso con Rci Bank and service e in capo alla stessa resta il pagamento del finanziamento di data 12/10/2022 con Bibanca S.p.a. per rate mensili di Euro 156,11.
12. I coniugi si concedono reciprocamente nulla osta al rilascio e/o rinnovo del passaporto ed altri documenti validi per l'espatrio.
3 13. Attestare, altresì, che le parti hanno, in separata sede, sistemato ogni loro rapporto di debito/credito e di non avere null'altro a che pretendere reciprocamente;
14. Attestare che i ricorrenti rinunciano sin d'ora a comparire personalmente all'udienza presidenziale di cui all'art. 706 c.p.c.
15. le parti si impegnano a non impugnare l'emananda sentenza.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Palazzolo sull'Oglio (BS) in data 1.9.2017, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di PALAZZOLO SULL'OGLIO al n. 21, parte II, serie A, anno 2017.
Dall'unione è nata la figlia il 29.4.2019. Per_1
La separazione è stata pronunciata con sentenza del Tribunale di IA n. 833/2024 (R.G.
10299/2023), pubblicata in data 5.3.2024 e passata in giudicato.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate, anche rispetto alla figlia della coppia, che si è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione della sua tenera età, e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di IA in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Così deciso a IA, all'esito della camera di consiglio del giorno 2.10.2025.
4 La Presidente estensora
IA HE
5