CA
Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/10/2025, n. 3248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3248 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
in persona dei signori magistrati:
dott.ssa Maria Antonia GARZIA Presidente dott.ssa Alessandra LUCARINO Consigliere dott.ssa Sara FODERARO Consigliere rel.
ha pronunciato all'udienza del 15 ottobre 2025, mediante lettura in aula di dispositivo e motivazione ai sensi dell'art. 437 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2999 Registro Generale Lavoro dell'anno 2022
TRA
, n.q. di erede di , rappresentato e Parte_1 Persona_1 difeso dagli avv.ti Camilla Panattoni e Alberto Rossotti, APPELLANTE E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Simona CP_1 Miglio,
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza Tribunale di Velletri n. 1007/2022 del 4.10.2022
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 15.7.2021, dichiarandosi erede della sorella Parte_1
deceduta in data 6.9.2010, ha chiesto annullarsi la nota di indebito del 31.1.2020 Persona_1 inviatagli dall' a mezzo raccomandata in data 5.2.2020 per il recupero della somma di € 6.445,04 CP_1 percepita dalla de cuius per il periodo dall'1.5.2000 al 31.5.2010 sulla pensione cat. VO n. 12938858, asseritamente non dovuta.
Ha eccepito a tal fine: l'intervenuta prescrizione del credito ex adverso azionato e, in ogni caso, l'insussistenza dei presupposti per la ripetibilità dell'indebito pensionistico ai sensi dell'art. 13,
l. n. 412/1991.
L' si è costituito in giudizio, eccependo in via preliminare l'improcedibilità del ricorso CP_1 per difetto di previo ricorso amministrativo, e chiedendone in ogni caso il rigetto nel merito, stante il 1 dolo della pensionata e, dunque, da un lato, la carenza nella fattispecie dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 13, l. n. 412/1991 e, dall'altro, l'intervenuta sospensione della prescrizione a mente dell'art. 2941, n. 8 c.c.
Il Tribunale ha dunque sospeso il giudizio ai sensi dell'art. 443 c.p.c. ed assegnato al ricorrente termine perentorio per la proposizione del ricorso amministrativo.
Proposto il ricorso amministrativo e riassunto dal il giudizio, con la sentenza Pt_1 impugnata il Tribunale ha respinto la domanda, condannando il ricorrente alla refusione delle spese di lite – liquidate in € 2.000,00, oltre accessori – in favore della controparte.
Ha infatti ritenuto che, al dolo dell'interessato, fosse parificata quoad effectum la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano già conosciuti dall'ente competente, come verificatasi nel caso di specie: di conseguenza, ha ritenuto l'indebito ripetibile e la prescrizione non maturata.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello il chiedendo dichiararsi cessata la Pt_1 materia del contendere e riformarsi la sentenza in punto di regolazione delle spese di lite, anche in virtù del principio di soccombenza virtuale, con vittoria di spese del doppio grado.
A tal fine ha dedotto: di aver presentato in data 2.1.2022 ricorso amministrativo, in ottemperanza al provvedimento ex art. 443 c.p.c. del Tribunale;
di aver depositato il ricorso in riassunzione, avendo inutilmente atteso il decorso del termine di 90 gg. assegnato all' per CP_1 provvedervi;
che, all'udienza cartolare di discussione del 4.10.2022, avendo l' insistito per il CP_1 rigetto del ricorso, il Tribunale aveva dunque definito il giudizio nel merito, respingendo la domanda e condannando il ricorrente alla refusione delle spese di lite, benché in realtà il medesimo , CP_2 con provvedimento del 20.9.2022 – non comunicato all'interessato –, avesse già annullato in via di autotutela la nota di indebito impugnata.
Ha resistito l' , aderendo all'avversa richiesta di declaratoria di cessata materia del CP_1 contendere ma invocando la compensazione delle spese di lite.
Ha precisato a tal fine che, alla data dell'udienza di discussione, gli uffici amministrativi non avevano comunicato all'ufficio legale dell' l'intervenuto annullamento in sede di autotutela CP_2 della nota di indebito;
e, ai fini della soccombenza virtuale, ha insistito sull'infondatezza del ricorso, evidenziando in ogni caso la sua originaria improponibilità.
La causa, matura per la decisione, è stata definita all'udienza del 15.10.2025 mediante lettura di dispositivo e motivazione.
2. Ebbene, va anzitutto dichiarata cessata la materia del contendere, essendo pacificamente intervenuto in data 20.9.2022 il provvedimento con cui l' , in sede di autotutela, ha annullato la CP_1
2 nota di indebito impugnata dall'odierno appellante, provvedimento non portato tempestivamente dall'Istituto a conoscenza del Tribunale, benché anteriore all'udienza di discussione.
In detto provvedimento si legge infatti che: “Esaminato il provvedimento in materia di
«prestazioni pensionistiche - indebiti da prestazioni pensionistiche» notificato in data 31/01/2020 Al destinatario dello stesso …; considerato che il summenzionato provvedimento Parte_1 deve essere annullato per la motivazione di seguito esposta: vista la documentazione prodotta si è ritenuto di accogliere il ricorso presentato in data 20/01/2022, volto ad ottenere l'annullamento dell'indebito di Euro 6.445,04 su pensione cat. VO n. 12938858, il periodo dal 01/05/2000 al
31/05/2010, in quanto i ratei indebitamente percepiti non sono dovuti e il ricalcolo debitorio non è basato su dolo della pensionata. … dispone l'annullamento del provvedimento in oggetto».
3. Quanto alla regolazione delle spese di lite, tuttavia, devono tenersi in considerazione le seguenti circostanze: da un lato, che il giudizio di primo grado era originariamente improcedibile e non avrebbe presumibilmente avuto corso ove il avesse proposto previamente il ricorso Pt_1 amministrativo;
dall'altro che, una volta proposto tale ricorso amministrativo, l' stesso l'ha CP_1 ritenuto fondato, annullando la nota di indebito con la motivazione sopra richiamata;
dall'altro ancora, tuttavia, che l' ha provveduto tardivamente, solo in data 20.9.2022, sul ricorso amministrativo CP_1 presentato dal il 20.1.2022, e ha altresì omesso di comunicare il provvedimento Pt_1 tempestivamente – cioè prima dell'udienza del 4.10.2022 – sia all'interessato che al proprio ufficio legale, così dando causa ingiustamente alla sentenza di rigetto del ricorso e di condanna del ricorrente alla refusione delle spese di lite del primo grado e, di conseguenza, al presente grado di giudizio, proposto dal per evitare la condanna alle spese. Pt_1
Alla luce di tutte tali considerazioni, complessivamente considerate, ritiene pertanto il
Collegio di compensare integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. compensa le spese di lite del giudizio di primo grado;
3. compensa le spese di lite del presente grado.
Così deciso in Roma, lì 15.10.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE dott.ssa Sara Foderaro LA PRESIDENTE
dott.ssa Maria Antonia Garzia
3