Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 29/05/2025, n. 10344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10344 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 10344/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12605/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12605 del 2023, proposto da IO CI, rappresentato e difeso dagli avvocati Irene Giuseppa Bellavia e Gabriele Ragnini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via della Giuliana 32;
contro
il Comune di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Paolo Alaimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura Capitolina in via del Tempio di Giove, 21;
per l'annullamento
- della Determinazione Dirigenziale del Municipio VII di Roma Capitale, prot. n. CI/1858 del 15/06/2023 avente ad oggetto la demolizione d’ufficio delle opere pretesamente ritenute abusive e realizzate nell’immobile sito in via Amantea n. 5 (distinto in Catasto al foglio 968, part. n. 356, sub 1);
- della Determinazione Dirigenziale del Municipio VII di Roma Capitale, Ufficio Disciplina Edilizia n. 737 del 19/03/2019 con la quale è stata ingiunta la demolizione delle opere;
- della Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica – Direzione e Attuazione degli Strumenti Urbanistici – U.O. Condono Edilizio di Roma Capitale n. 531 del 2/04/2014 con la quale è stata respinta l'istanza di condono edilizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2025 il dott. Valentino Battiloro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, proprietario dell’immobile in oggetto indicato fino al 2005, con il presente gravame ha impugnato le determine con cui il Comune di Roma Capitale ha dapprima rigettato l’istanza di condono ex l. n. 326/03 e, successivamente, ha ingiunto la demolizione delle opere abusive realizzate con avvio della procedura d’ufficio di ripristino dello status quo ante .
2. A sostegno del ricorso vengono articolate le seguenti censure:
2.1. “ I - Violazione e falsa applicazione dell’art. 32 della Legge n. 326/2003 e degli artt. 2 e 3 della L.R. Lazio n. 12/2004. Eccesso di potere per errore dei presupposi, difetto assoluto di istruttoria ”, in quanto l’immobile sarebbe conforme alle norme urbanistiche vigenti;
2.2. “ II - In subordine, violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 33 della Legge n. 47/1985 e s.i.m., dell’art. 3 della L.R. Lazio n. 12/2004, in relazione alle previsioni del Piano Territoriale Paesistico Regionale n. 15/12 - Appia approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 70/2010 ed alla previsione degli artt. 134, 142 e 146 del Codice dei Beni Culturali approvato con D.Lgs. n. 42/2004 e s.i.m. Eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti ed illogicità manifesta. Difetto assoluto di istruttoria ”, in quanto il Comune non avrebbe considerato la natura relativa del vincolo imposto sull’area;
2.3. “ III - In via ancora più subordinata, violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 33 della Legge n. 47/1985 e s.i.m. e dell’art. 3 della L.R. Lazio n. 12/2004. Illegittimità costituzionale dell’art. 32, comma 27, della Legge n. 326/2003 e dell’art. 3 della Legge Regionale Lazio n. 12/2004 per contrasto con l’art. 3 Cost. ”, in quanto, in base a una lettura costituzionalmente orientata della disciplina del c.d. terzo condono edilizio, dovrebbe ritenersi ammessa la sanatoria in zona vincolata, previa acquisizione del parere dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo;
2.4. “ IV –Violazione e falsa applicazione degli artt. 24, 97 e 113 della Costituzione e dell’art 1 della Legge n. 241/1990. Eccesso di potere per irrazionalità ed illogicità manifeste. Difetto assoluto di pubblico interesse ”, in quanto l’ordinanza di demolizione sarebbe stata adottata in pendenza del ricorso avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di condono.
3. Il Comune di Roma Capitale, costituitosi in giudizio, dopo aver esposto in fatto che il rigetto dell’istanza di condono e l’ordinanza di demolizione erano già stati impugnati dall’avente causa dell’odierno ricorrente (ricorso n. R.G. n. 12133/2014 dichiarato perento con decreto presidenziale n. 5114/2022), ha eccepito in rito l’inammissibilità per tardività del ricorso avverso il diniego di condono e l’ordine di demolizione, nonché l’inammissibilità del gravame avverso la demolizione d’ufficio per omessa impugnazione tempestiva dei su menzionati atti presupposti, ed ha quindi chiesto il rigetto nel merito dell’impugnativa in ragione dell’insanabilità delle opere realizzate su area sottoposta a vincoli.
4. Alla pubblica udienza del 6 maggio 2025 la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione, come da verbale.
5. Le eccezioni di rito formulate da parte resistente sono fondate nei termini di seguito precisati.
5.1. Va in primo luogo evidenziato che parte resistente ha depositato in atti la prova dell’avvenuta notifica ( ex art. 139, comma 2, c.p.c., nelle mani del coniuge dell’odierno ricorrente), in data 8 maggio 2019, dell’ordinanza di demolizione n. 737/2019: ne deriva pertanto l’irricevibilità in parte qua del ricorso, in quanto notificato solo in data 11 settembre 2023.
5.2. Va inoltre aggiunto che in detta ordinanza si faceva esplicito riferimento al presupposto provvedimento di rigetto n. 531/2014 dell’istanza di condono n. 0/562390 e che, dunque, già alla data dell’8 maggio 2019 il ricorrente aveva la “ piena conoscenza ” ex art. 41, comma 2, c.p.a., del diniego di sanatoria.
È noto al riguardo che secondo la giurisprudenza ampiamente consolidata, formatasi proprio dopo l’entrata in vigore del codice del processo amministrativo, la “piena conoscenza” dell’atto lesivo non deve essere intesa come cognizione “piena ed integrale” dei provvedimenti che si intendono impugnare, nonché degli eventuali atti endoprocedimentali i cui vizi inficino, in via derivata, il provvedimento finale.
Invero, affinché sia integrato il predetto presupposto – il cui verificarsi determina il dies a quo per il computo del termine decadenziale per la proposizione del ricorso giurisdizionale – è sufficiente la percezione dell’esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente la lesività della sfera giuridica del potenziale ricorrente, in modo da rendere percepibile l’attualità e la concretezza dell’interesse ad agire contro di esso ( ex multis cfr. Cons. Stato, sez. II, 5 aprile 2024, n. 3147).
Va pertanto dichiarata l’irricevibilità per tardività anche dell’impugnativa avverso il provvedimento di reiezione dell’istanza di condono.
5.3. In considerazione dei menzionati profili di irricevibilità, va rilevata l’inammissibilità del gravame avverso la determina dirigenziale prot. n. CI/1858 del 15 giugno 2023, avente ad oggetto la demolizione d’ufficio delle opere.
Per costante giurisprudenza, infatti, in caso di omessa o tardiva impugnazione “ del provvedimento presupposto ed autonomamente lesivo, divenuto inoppugnabile, è inammissibile l'impugnazione dell'atto consequenziale per vizi riconducibili all'atto presupposto " (cfr, ex plurimis , Cons. Stato, sez. V, 16 febbraio 2015, n. 805; Tar Lazio-Roma, sez. IV, 20 settembre 2024, n. 14690).
In detta ipotesi il ricorso avverso l'atto presupponente è ammissibile solo nella misura in cui si facciano valere vizi propri ed autonomi di tale atto, mentre è inammissibile ove si intenda far valere con esso vizi dell'atto presupposto immediatamente lesivo e non impugnato tempestivamente (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 15 settembre 2020, n. 5461).
Nella fattispecie in esame, tuttavia, i motivi di ricorso sono tutti incentrati sulla dedotta illegittimità dei provvedimenti presupposti, mentre alcuna censura è stata mossa in relazione alla determina di demolizione d’ufficio.
6. In conclusione:
- il ricorso, limitatamente all’impugnazione del provvedimento n. 531/2014 di rigetto dell’istanza di condono e dell’ordinanza di demolizione n. 737/2019, va dichiarato irricevibile per tardività ex art. 35, comma 1, lett. a) c.p.a.;
- il ricorso avverso la determina di demolizione d’ufficio va invece dichiarato inammissibile per carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo dichiara irricevibile per tardività ex art. 35, comma 1, lett. a) c.p.a., limitatamente all’impugnazione del provvedimento n. 531/2014 di rigetto dell’istanza di condono e dell’ordinanza di demolizione n. 737/2019;
- lo dichiara inammissibile per carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a., in relazione al provvedimento di demolizione d’ufficio n. 1858/23;
- condanna parte ricorrente a rifondere all’Amministrazione resistente le spese di lite, che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00) per compensi oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rita Tricarico, Presidente
Monica Gallo, Referendario
Valentino Battiloro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valentino Battiloro | Rita Tricarico |
IL SEGRETARIO