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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/11/2025, n. 2753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2753 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 04/11/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13835/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. CARUSO CARMELO e l'avv. GASPARDONE GIANLUCA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. QUARTA ANTONELLA Controparte_1
Resistente
con gli avv.ti SPANO SALVATORE, VALENTINI MAURIZIO e SPANO CLAUDIO CP_2
Terzo convenuto
Oggetto: retribuzione
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il ricorrente ha chiesto: 1) Accertare e dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato full-time quale autista (parametro 140) tra il ricorrente e la Parte_1
Work e progress spa con carattere di continuità a far data dal 20.09.2021 al 09.06.2022;
2) Accertare e dichiarare le differenze retributive richieste per il lavoro straordinario prestato, le ferie non godute, i permessi non retribuiti e il t.f.r rivalutato non liquidato il tutto per la somma di
€.3853,98 lorda o di quell'altra somma sara' ritenuta di giustizia dal tribunale del lavoro adito;
3) Per l'effetto condannare l'azienda convenuta al pagamento della suddetta somma di €.3853,98o di quell'altra minor somma sara' ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione cosi' come per legge in favore del ricorrente . 4) Condannare l'azienda resistente ad aggiornare Parte_1 CP_ e/o integrare la contribuzione previdenziale in favore del ricorrente e dichiarare l' tenuta a vigilare su detto adempimento attivando in difetto le procedure di legge di riscossione dei contributi in relazione alle somme che saranno riconosciute in questa sede giudiziale al lavoratore.
ha chiesto: IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: respinta ogni contraria Controparte_1 istanza, eccezione e deduzione rigettare il ricorso in quanto improponibile, inammissibile e/o nel merito infondato sia in fatto che in diritto per i motivi meglio esposti nella narrativa.
1 NEL MERITO IN VIA SUBURDINATA E RICONVENZIONALE: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande di parte ricorrente, verificare l'esatto ammontare del credito delle ricorrenti nei limiti di quanto sarà eventualmente provato nel corso del giudizio e, conseguentemente, dichiarare quale unico soggetto tenuto a corrispondere l'importo riconosciuto la società - (P.I in Controparte_4 P.IVA_1 persona del legale rappresentante protempore, con sede in alla via L. Galvani snc, CP_4 rigettando ogni le domanda svolta nei confronti di;
Controparte_1
IN VIA RICONVENZIONALE, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande di parte ricorrente, verificare l'esatto ammontare del credito del ricorrente nei limiti di quanto sarà eventualmente provato nel corso del giudizio e, nell'ipotesi di condanna di
, anche eventualmente in solido con condannare Controparte_1 Controparte_2 Controparte_2
a tener indenne, garantire e manlevare per Controparte_5 qualsivoglia importo che l'Organo Giudicante dovesse ritenere dovuto in favore delle ricorrenti. ha chiesto: ➢ In rito, dichiarare la nullità dell'atto di sua chiamata in causa quale terzo CP_2 per le causali esposte in narrativa, con declaratoria di sua estromissione dal presente giudizio;
➢
Gradatamente, nel merito, rigettare qualsivoglia pretesa mossa nei propri confronti.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Infatti, il ricorrente non ha adempiuto in modo sufficiente all'onere ex art. 2697 c.c. di provare i fatti costitutivi del diritto azionato, ovvero lo svolgimento delle ore di lavoro straordinario dedotte in ricorso.
A sostegno della domanda, viene dedotto che “1. il ricorrente ha svolto lavoro subordinato per la giusta contratto di lavoro a tempo determinato part time del 27.06.2021 poi Controparte_1 trasformato in full-time dal 20.09.2021 a 39 h settimanali (con contratto di lavoro operativo nella zona di S. Cesario di Lecce) quale operatore di esercizio – autista- con livello di parametro 140- al servizio della Seat srl autolinee extraurbane azienda utilizzatrice - dal 20.09.2021 al 09.06.2022 assicurato sotto il profilo previdenziale ed assicurativo ed inquadrato sulla scorta del CCNL autoferrotranvieri per l'anno di riferimento;
2. dai registri di servizio in uso al lavoratore ed allegati al presente ricorso lo stesso effettuava una frequenza-turni di lavoro che comportavano un orario di lavoro medio di 12 h ore giornaliere nell'orario compreso fra le 6.30/40 e le 18.30/18.45 e/o di 14 h giornaliere comprese fra le 6.30/40 e le 20.30/20.50; 3. pertanto le effettive ore lavorate ammontano a 53.50 settimanali con un picco piu' alto nel mese di marzo 2022 a 70 ore settimanali in luogo delle previste 39 h settimanali contrattuali;
4. gli intervalli di tempo concessi al lavoratore fra le varie corse di linea nel turno di servizio non consentivano al medesimo- stante la distanza chilometrica- di far rientro nella propria abitazione in Avetrana e quindi per tutta la giornata lavorativa il restava a disposizione dell'azienda nei locali aziendali”. Pt_1
2 Tanto premesso, l'assunto del ricorrente non ha trovato conferma all'esito della prova orale.
Il teste (padre del ricorrente) ha dichiarato: Testimone_1
A.D.R. sono a conoscenza dei fatti di causa perché mio figlio abitava con me, per cui so quando se ne andava di casa e quando ritornava;
se ne andava la mattina alle 05:30 e ritornava alle 21:45.
A.D.R. confermo che mio figlio non ha mai usufruito di ferie o permessi.
Aldilà dello stretto rapporto di parentela con il ricorrente, si tratta di dichiarazioni neutre ai fini della decisione, in quanto il teste è a conoscenza solo degli orari in cui il figlio usciva e rientrava a casa, ma egli non ha conoscenza diretta degli orari effettivi di lavoro del ricorrente.
L'altro teste di parte ricorrente ha dichiarato: Testimone_2
A.D.R. ho lavorato per da ottobre 2021 a gennaio 2022 con contratto di Controparte_6 somministrazione presso con mansioni di autista della rimessa, non ricordo se mi fecero CP_2 operatore di esercizio;
facevo la tratta da Veglie, no Veglie era il deposito, da un paesino vicino
Veglie che non ricordo, anzi era Leverano, fino a Lecce, passando da San Pietro Vernotico;
all'epoca Con seguivamo i bus di linea della;
eravamo in tre pullmann della stessa linea, ma gli altri toccavano altri paesi;
faceva tutt'altro, non ricordo cosa, ma lui se non sbaglio non iniziava Pt_1 da Veglie, lui aveva i pullmann più nuovi ed iniziava da Lecce, non so dove andasse;
ci raccontava spesso che iniziava come noi alle 06:30 ma finiva molto più tardi, alle 18:00 o alle 20:35, mentre noi finivamo alle 14:00-14:30; noi partivamo più o meno alle 06:45 dal deposito di Veglie, so che anche partiva più o meno allo stesso orario, ma aveva un altro deposito rispetto al mio, penso Pt_1
Lecce ma non ricordo di preciso;
appena scaricati tutti gli studenti, finivamo tutti al palazzetto qua a Lecce, circa alle 08:00, e questo era l'orario in cui incontravamo , che certe volte arrivava Pt_1 anche prima perché aveva altre mansioni;
rimanevamo al palazzetto dalle 08:00 alle 13:00 circa, si stava insieme agli altri autisti, parlavamo, ognuno andava a fare i propri servizi;
tale orario non era computato come orario di lavoro;
riprendevo alle 13:00 e finivo alle 14:30 circa;
la mia conoscenza dell'orario di lavoro di era basata su quello che lui stesso mi raccontava durante le pause al Pt_1 palazzetto;
la maggior parte delle volte la sua pausa era inferiore rispetto alla mia.
A.D.R. all'epoca vivevo a Surbo, ma non avevo la residenza, difficilmente tornavo a casa durante la pausa. A.D.R. non ho promosso alcuna vertenza nei confronti delle società resistenti.
A.D.R. non c'era nessun foglio di presenze da firmare, ci davano la linea.
Si tratta di dichiarazioni che, in primo luogo, coprono solo 3-4 mesi del periodo oggetto di causa
(per cui, rispetto al periodo 27.06.2021-09.06.2022, rimangono del tutto scoperti i mesi prima di ottobre 2021 e dopo gennaio 2022); in secondo luogo, il teste ha una conoscenza solo de relato actoris e non diretta degli orari di lavoro del ricorrente;
in terzo luogo, egli conferma che vi era una lunga pausa (nel suo caso, dalle 08:00 alle 13:00) durante la quale si restava inattivi, il che è peraltro logico, considerato che il ricorrente e il teste erano addetti alle linee scolastiche.
Da tali dichiarazioni non emerge pertanto la prova del lavoro straordinario dedotto in ricorso.
3 L'assunto di parte ricorrente si fonda esclusivamente sulle risultanze dei rapporti di servizio in atti, da cui risulta che tra l'orario in cui il ricorrente iniziava a prestare servizio (compreso in una fascia tra le 06:30 e le 06:50) e l'orario in cui cessava di prestare servizio (compreso a volte tra le 18:30 e le 18:45 e in altre occasioni tra le 20:30 e le 20:50) era pari a 12/14 ore.
Secondo l'azienda utilizzatrice le 12/14 ore indicate in ricorso e risultanti dai già citati CP_2 rapporti di servizio corrispondevano con il cd. nastro lavorativo e non con l'orario effettivo di lavoro, che era invece “sempre pari a 7 ore e 20 minuti ovvero a 6 ore e 50 minuti con riferimento, rispettivamente, ai nastri di 14 ore giornaliere e di 12 ore giornaliere”.
Nelle note scritte, il ricorrente ha dedotto di avere distinto tra orario effettivo di lavoro e nastro lavorativo, ma tale distinzione non si rinviene nel ricorso, in quanto al punto 2) viene indicato un orario di lavoro medio di 12 o 14 ore giornaliere (che corrisponde con il nastro lavorativo) e poi al punto 3) viene indicato un orario effettivo di 53,50 ore settimanali (con un picco di 70 ore settimanali nel mese di marzo 2022), senza alcuna precisazione circa le modalità di calcolo di tali ore e circa la loro distribuzione all'interno delle singole giornate e nell'arco della settimana.
Si tratta quindi di un orario indicato in modo forfetario, il che è incompatibile con la necessità che la prova dello svolgimento di lavoro straordinario sia fornita in modo rigoroso, non solo con riferimento all'an ma anche al quantum;
elementi più precisi sul punto non si ricavano neanche dai conteggi di parte allegati, che non sono analitici ma contengono solo l'indicazione delle somme finali rivendicate, senza distinzioni in relazione alle voci retributive cui esse si riferiscono ed ai mesi nei quali sarebbero state maturate (vi è solo una distinzione in base agli anni).
La necessità di distinzione tra orario effettivo di lavoro e nastro lavorativo ha trovato conferma nelle dichiarazioni del teste il quale ha riferito: “A.D.R. lavoro per da 18 Testimone_3 CP_2 anni con mansioni di autista;
non ho una tratta specifica, dipende. A.D.R. anche il ricorrente faceva l'autista, lui ha fatto la , lavorava sui servizi sostitutivi STP durante il Covid;
poi ha Parte_2 fatto qualche , ma non ricordo di preciso. A.D.R. sapevo che iniziava alle CP_8 Pt_1
07:20 di mattina, poi stava fermo su Lecce per fare i ritorni delle linee scolastiche;
si fermava al deposito STP dalle 08:15-08:30 fino alle 12:00-13:00, dipendeva dalla turnazione;
tutti abbiamo questa pausa, non so dire come vengono retribuite, forse soste inoperose;
io quando faccio la linea scolastica inizio alle 06:30 e finisco alle 08:00, poi riprendo alle 13:00 e finisco alle 15:00, faccio circa
3 ore di guida, dipendo dalle settimane;
io ho un contratto a tempo pieno, non so di preciso quante siano, mi vengono retribuite 6 ore e 50 minuti, anche se facciamo tre ore di guida. Non so dire con che frequenza andasse a Taranto, certe volte lo faceva per cinque giorni, anche io Pt_1 ogni tanto vado a Taranto ma parto da , non da Lecce. A.D.R. quando vado a Taranto CP_4 maturo ore di straordinario, diaria, agente unico, tutto quello che prevede il contratto;
in tali casi faccio quattro ore e mezzo di guida, parto alle 05:15 da e ritorno alle 18:15 sempre a . CP_4 CP_4
Ogni mattina vi erano quindi soste inoperose della durata di circa 4 ore, 4 ore e mezza.
4 Non vi sono motivi per dubitare dell'attendibilità di tali dichiarazioni, che trovano conferma nei rapporti di servizio allegati al ricorso, dai quali risulta che vi erano effettivamente delle lunghe Con pause tra il momento in cui il ricorrente faceva ritorno al deposito dopo le prime tratte da lui effettuate ( ) e il momento in cui ripartiva per le tratte successive (in Parte_3 molti casi verso Taranto); tali soste inoperose (di durata corrispondente a quella indicata dal teste ) non risultano escluse dall'orario di lavoro medio giornaliero indicato al punto 2) Tes_3 del ricorso, ma esse correttamente non sono state retribuite, in quanto non si trattava di ore dedicate né alla guida del mezzo, né alla riparazione dello stesso;
non risulta inoltre che CP_9 dovesse rimanere presso il deposito a disposizione dell'utilizzatore avendo anzi egli CP_2 stesso ammesso al punto 4) del ricorso che la distanza da Avetrana non gli consentiva di andare e tornare durante tali pause (pause che altri colleghi invece utilizzavano per svolgere i propri servizi, come riferito dal teste senza quindi restare a disposizione dell'azienda). Tes_2
Per quanto esposto, non vi è prova che (escluse le suddette soste inoperose) l'orario di lavoro effettivo del ricorrente fosse superiore a quello pari a circa 7,50/8 ore giornaliere risultante dai fogli di presenza in atti, trasmessi dalla Seat alla (e utilizzati da quest'ultima per CP_6 predisporre le buste paga, come confermato dai testi e ); Testimone_4 Testimone_5
è certamente possibile che, anche al netto delle soste inoperose, vi siano state comunque ore di lavoro straordinario non retribuite, ma la relativa prova deve essere fornita in modo rigoroso, mentre nel caso di specie mancano elementi utili ad una loro quantificazione.
Per quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.
Il tenore della pronuncia giustifica la compensazione delle spese di lite.
***
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data
07/12/2023 da nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese compensate.
Lecce, lì 10/11/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
5
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 04/11/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13835/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. CARUSO CARMELO e l'avv. GASPARDONE GIANLUCA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. QUARTA ANTONELLA Controparte_1
Resistente
con gli avv.ti SPANO SALVATORE, VALENTINI MAURIZIO e SPANO CLAUDIO CP_2
Terzo convenuto
Oggetto: retribuzione
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il ricorrente ha chiesto: 1) Accertare e dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato full-time quale autista (parametro 140) tra il ricorrente e la Parte_1
Work e progress spa con carattere di continuità a far data dal 20.09.2021 al 09.06.2022;
2) Accertare e dichiarare le differenze retributive richieste per il lavoro straordinario prestato, le ferie non godute, i permessi non retribuiti e il t.f.r rivalutato non liquidato il tutto per la somma di
€.3853,98 lorda o di quell'altra somma sara' ritenuta di giustizia dal tribunale del lavoro adito;
3) Per l'effetto condannare l'azienda convenuta al pagamento della suddetta somma di €.3853,98o di quell'altra minor somma sara' ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione cosi' come per legge in favore del ricorrente . 4) Condannare l'azienda resistente ad aggiornare Parte_1 CP_ e/o integrare la contribuzione previdenziale in favore del ricorrente e dichiarare l' tenuta a vigilare su detto adempimento attivando in difetto le procedure di legge di riscossione dei contributi in relazione alle somme che saranno riconosciute in questa sede giudiziale al lavoratore.
ha chiesto: IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: respinta ogni contraria Controparte_1 istanza, eccezione e deduzione rigettare il ricorso in quanto improponibile, inammissibile e/o nel merito infondato sia in fatto che in diritto per i motivi meglio esposti nella narrativa.
1 NEL MERITO IN VIA SUBURDINATA E RICONVENZIONALE: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande di parte ricorrente, verificare l'esatto ammontare del credito delle ricorrenti nei limiti di quanto sarà eventualmente provato nel corso del giudizio e, conseguentemente, dichiarare quale unico soggetto tenuto a corrispondere l'importo riconosciuto la società - (P.I in Controparte_4 P.IVA_1 persona del legale rappresentante protempore, con sede in alla via L. Galvani snc, CP_4 rigettando ogni le domanda svolta nei confronti di;
Controparte_1
IN VIA RICONVENZIONALE, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande di parte ricorrente, verificare l'esatto ammontare del credito del ricorrente nei limiti di quanto sarà eventualmente provato nel corso del giudizio e, nell'ipotesi di condanna di
, anche eventualmente in solido con condannare Controparte_1 Controparte_2 Controparte_2
a tener indenne, garantire e manlevare per Controparte_5 qualsivoglia importo che l'Organo Giudicante dovesse ritenere dovuto in favore delle ricorrenti. ha chiesto: ➢ In rito, dichiarare la nullità dell'atto di sua chiamata in causa quale terzo CP_2 per le causali esposte in narrativa, con declaratoria di sua estromissione dal presente giudizio;
➢
Gradatamente, nel merito, rigettare qualsivoglia pretesa mossa nei propri confronti.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Infatti, il ricorrente non ha adempiuto in modo sufficiente all'onere ex art. 2697 c.c. di provare i fatti costitutivi del diritto azionato, ovvero lo svolgimento delle ore di lavoro straordinario dedotte in ricorso.
A sostegno della domanda, viene dedotto che “1. il ricorrente ha svolto lavoro subordinato per la giusta contratto di lavoro a tempo determinato part time del 27.06.2021 poi Controparte_1 trasformato in full-time dal 20.09.2021 a 39 h settimanali (con contratto di lavoro operativo nella zona di S. Cesario di Lecce) quale operatore di esercizio – autista- con livello di parametro 140- al servizio della Seat srl autolinee extraurbane azienda utilizzatrice - dal 20.09.2021 al 09.06.2022 assicurato sotto il profilo previdenziale ed assicurativo ed inquadrato sulla scorta del CCNL autoferrotranvieri per l'anno di riferimento;
2. dai registri di servizio in uso al lavoratore ed allegati al presente ricorso lo stesso effettuava una frequenza-turni di lavoro che comportavano un orario di lavoro medio di 12 h ore giornaliere nell'orario compreso fra le 6.30/40 e le 18.30/18.45 e/o di 14 h giornaliere comprese fra le 6.30/40 e le 20.30/20.50; 3. pertanto le effettive ore lavorate ammontano a 53.50 settimanali con un picco piu' alto nel mese di marzo 2022 a 70 ore settimanali in luogo delle previste 39 h settimanali contrattuali;
4. gli intervalli di tempo concessi al lavoratore fra le varie corse di linea nel turno di servizio non consentivano al medesimo- stante la distanza chilometrica- di far rientro nella propria abitazione in Avetrana e quindi per tutta la giornata lavorativa il restava a disposizione dell'azienda nei locali aziendali”. Pt_1
2 Tanto premesso, l'assunto del ricorrente non ha trovato conferma all'esito della prova orale.
Il teste (padre del ricorrente) ha dichiarato: Testimone_1
A.D.R. sono a conoscenza dei fatti di causa perché mio figlio abitava con me, per cui so quando se ne andava di casa e quando ritornava;
se ne andava la mattina alle 05:30 e ritornava alle 21:45.
A.D.R. confermo che mio figlio non ha mai usufruito di ferie o permessi.
Aldilà dello stretto rapporto di parentela con il ricorrente, si tratta di dichiarazioni neutre ai fini della decisione, in quanto il teste è a conoscenza solo degli orari in cui il figlio usciva e rientrava a casa, ma egli non ha conoscenza diretta degli orari effettivi di lavoro del ricorrente.
L'altro teste di parte ricorrente ha dichiarato: Testimone_2
A.D.R. ho lavorato per da ottobre 2021 a gennaio 2022 con contratto di Controparte_6 somministrazione presso con mansioni di autista della rimessa, non ricordo se mi fecero CP_2 operatore di esercizio;
facevo la tratta da Veglie, no Veglie era il deposito, da un paesino vicino
Veglie che non ricordo, anzi era Leverano, fino a Lecce, passando da San Pietro Vernotico;
all'epoca Con seguivamo i bus di linea della;
eravamo in tre pullmann della stessa linea, ma gli altri toccavano altri paesi;
faceva tutt'altro, non ricordo cosa, ma lui se non sbaglio non iniziava Pt_1 da Veglie, lui aveva i pullmann più nuovi ed iniziava da Lecce, non so dove andasse;
ci raccontava spesso che iniziava come noi alle 06:30 ma finiva molto più tardi, alle 18:00 o alle 20:35, mentre noi finivamo alle 14:00-14:30; noi partivamo più o meno alle 06:45 dal deposito di Veglie, so che anche partiva più o meno allo stesso orario, ma aveva un altro deposito rispetto al mio, penso Pt_1
Lecce ma non ricordo di preciso;
appena scaricati tutti gli studenti, finivamo tutti al palazzetto qua a Lecce, circa alle 08:00, e questo era l'orario in cui incontravamo , che certe volte arrivava Pt_1 anche prima perché aveva altre mansioni;
rimanevamo al palazzetto dalle 08:00 alle 13:00 circa, si stava insieme agli altri autisti, parlavamo, ognuno andava a fare i propri servizi;
tale orario non era computato come orario di lavoro;
riprendevo alle 13:00 e finivo alle 14:30 circa;
la mia conoscenza dell'orario di lavoro di era basata su quello che lui stesso mi raccontava durante le pause al Pt_1 palazzetto;
la maggior parte delle volte la sua pausa era inferiore rispetto alla mia.
A.D.R. all'epoca vivevo a Surbo, ma non avevo la residenza, difficilmente tornavo a casa durante la pausa. A.D.R. non ho promosso alcuna vertenza nei confronti delle società resistenti.
A.D.R. non c'era nessun foglio di presenze da firmare, ci davano la linea.
Si tratta di dichiarazioni che, in primo luogo, coprono solo 3-4 mesi del periodo oggetto di causa
(per cui, rispetto al periodo 27.06.2021-09.06.2022, rimangono del tutto scoperti i mesi prima di ottobre 2021 e dopo gennaio 2022); in secondo luogo, il teste ha una conoscenza solo de relato actoris e non diretta degli orari di lavoro del ricorrente;
in terzo luogo, egli conferma che vi era una lunga pausa (nel suo caso, dalle 08:00 alle 13:00) durante la quale si restava inattivi, il che è peraltro logico, considerato che il ricorrente e il teste erano addetti alle linee scolastiche.
Da tali dichiarazioni non emerge pertanto la prova del lavoro straordinario dedotto in ricorso.
3 L'assunto di parte ricorrente si fonda esclusivamente sulle risultanze dei rapporti di servizio in atti, da cui risulta che tra l'orario in cui il ricorrente iniziava a prestare servizio (compreso in una fascia tra le 06:30 e le 06:50) e l'orario in cui cessava di prestare servizio (compreso a volte tra le 18:30 e le 18:45 e in altre occasioni tra le 20:30 e le 20:50) era pari a 12/14 ore.
Secondo l'azienda utilizzatrice le 12/14 ore indicate in ricorso e risultanti dai già citati CP_2 rapporti di servizio corrispondevano con il cd. nastro lavorativo e non con l'orario effettivo di lavoro, che era invece “sempre pari a 7 ore e 20 minuti ovvero a 6 ore e 50 minuti con riferimento, rispettivamente, ai nastri di 14 ore giornaliere e di 12 ore giornaliere”.
Nelle note scritte, il ricorrente ha dedotto di avere distinto tra orario effettivo di lavoro e nastro lavorativo, ma tale distinzione non si rinviene nel ricorso, in quanto al punto 2) viene indicato un orario di lavoro medio di 12 o 14 ore giornaliere (che corrisponde con il nastro lavorativo) e poi al punto 3) viene indicato un orario effettivo di 53,50 ore settimanali (con un picco di 70 ore settimanali nel mese di marzo 2022), senza alcuna precisazione circa le modalità di calcolo di tali ore e circa la loro distribuzione all'interno delle singole giornate e nell'arco della settimana.
Si tratta quindi di un orario indicato in modo forfetario, il che è incompatibile con la necessità che la prova dello svolgimento di lavoro straordinario sia fornita in modo rigoroso, non solo con riferimento all'an ma anche al quantum;
elementi più precisi sul punto non si ricavano neanche dai conteggi di parte allegati, che non sono analitici ma contengono solo l'indicazione delle somme finali rivendicate, senza distinzioni in relazione alle voci retributive cui esse si riferiscono ed ai mesi nei quali sarebbero state maturate (vi è solo una distinzione in base agli anni).
La necessità di distinzione tra orario effettivo di lavoro e nastro lavorativo ha trovato conferma nelle dichiarazioni del teste il quale ha riferito: “A.D.R. lavoro per da 18 Testimone_3 CP_2 anni con mansioni di autista;
non ho una tratta specifica, dipende. A.D.R. anche il ricorrente faceva l'autista, lui ha fatto la , lavorava sui servizi sostitutivi STP durante il Covid;
poi ha Parte_2 fatto qualche , ma non ricordo di preciso. A.D.R. sapevo che iniziava alle CP_8 Pt_1
07:20 di mattina, poi stava fermo su Lecce per fare i ritorni delle linee scolastiche;
si fermava al deposito STP dalle 08:15-08:30 fino alle 12:00-13:00, dipendeva dalla turnazione;
tutti abbiamo questa pausa, non so dire come vengono retribuite, forse soste inoperose;
io quando faccio la linea scolastica inizio alle 06:30 e finisco alle 08:00, poi riprendo alle 13:00 e finisco alle 15:00, faccio circa
3 ore di guida, dipendo dalle settimane;
io ho un contratto a tempo pieno, non so di preciso quante siano, mi vengono retribuite 6 ore e 50 minuti, anche se facciamo tre ore di guida. Non so dire con che frequenza andasse a Taranto, certe volte lo faceva per cinque giorni, anche io Pt_1 ogni tanto vado a Taranto ma parto da , non da Lecce. A.D.R. quando vado a Taranto CP_4 maturo ore di straordinario, diaria, agente unico, tutto quello che prevede il contratto;
in tali casi faccio quattro ore e mezzo di guida, parto alle 05:15 da e ritorno alle 18:15 sempre a . CP_4 CP_4
Ogni mattina vi erano quindi soste inoperose della durata di circa 4 ore, 4 ore e mezza.
4 Non vi sono motivi per dubitare dell'attendibilità di tali dichiarazioni, che trovano conferma nei rapporti di servizio allegati al ricorso, dai quali risulta che vi erano effettivamente delle lunghe Con pause tra il momento in cui il ricorrente faceva ritorno al deposito dopo le prime tratte da lui effettuate ( ) e il momento in cui ripartiva per le tratte successive (in Parte_3 molti casi verso Taranto); tali soste inoperose (di durata corrispondente a quella indicata dal teste ) non risultano escluse dall'orario di lavoro medio giornaliero indicato al punto 2) Tes_3 del ricorso, ma esse correttamente non sono state retribuite, in quanto non si trattava di ore dedicate né alla guida del mezzo, né alla riparazione dello stesso;
non risulta inoltre che CP_9 dovesse rimanere presso il deposito a disposizione dell'utilizzatore avendo anzi egli CP_2 stesso ammesso al punto 4) del ricorso che la distanza da Avetrana non gli consentiva di andare e tornare durante tali pause (pause che altri colleghi invece utilizzavano per svolgere i propri servizi, come riferito dal teste senza quindi restare a disposizione dell'azienda). Tes_2
Per quanto esposto, non vi è prova che (escluse le suddette soste inoperose) l'orario di lavoro effettivo del ricorrente fosse superiore a quello pari a circa 7,50/8 ore giornaliere risultante dai fogli di presenza in atti, trasmessi dalla Seat alla (e utilizzati da quest'ultima per CP_6 predisporre le buste paga, come confermato dai testi e ); Testimone_4 Testimone_5
è certamente possibile che, anche al netto delle soste inoperose, vi siano state comunque ore di lavoro straordinario non retribuite, ma la relativa prova deve essere fornita in modo rigoroso, mentre nel caso di specie mancano elementi utili ad una loro quantificazione.
Per quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.
Il tenore della pronuncia giustifica la compensazione delle spese di lite.
***
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data
07/12/2023 da nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese compensate.
Lecce, lì 10/11/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
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