Articolo 3 della Legge 13 febbraio 2001, n. 48
Articolo 2Articolo 4
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27 marzo 2001
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31 luglio 2007
Art. 3. (Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie). 1. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111)) .
2. Cessato l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i magistrati possono essere assegnati agli uffici giudiziari di provenienza, con le precedenti funzioni, anche in soprannumero che deve essere riassorbito con le successive vacanze.
3. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111)) .
Entrata in vigore il 31 luglio 2007
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