Art. 15. 1. Le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 non si applicano ai componenti del Consiglio superiore della magistratura in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.
Articolo 15 della Legge 12 aprile 1990, n. 74
Articolo 14Articolo 16
Articolo 15 della Legge 12 aprile 1990, n. 74
Versione
13 aprile 1990
13 aprile 1990