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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 05/06/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1178/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE – LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, Vincenzo Accardo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nei procedimenti civili riuniti iscritti ai nn. 1178/2024, 1184/2024, 1196/2024,
1198/2024 e 1330/2024 R.G.L., avente a oggetto “crediti da transazione stragiudiziale”,
PROMOSSA DA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, con gli avv.ti Giuseppe Impaglione e Parte_4 Parte_5
Pasquale Emiliano Messina;
- Ricorrenti -
CONTRO
in Controparte_1 persona del Commissario Straordinario pro-tempore, con l'avv. Paolo Starvaggi;
- Resistente –
**********
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con distinti ricorsi, depositati tra il 9 ottobre e il 4 novembre 2024, i ricorrenti in epigrafe, premettendo di avere lavorato alle dipendenze della
[...]
hanno convenuto in giudizio quest'ultima per Parte_6
sentire dichiarare i rispettivi diritti di credito sorti a seguito della sottoscrizione, in data
11.10.2019, di altrettanti accordi di transazione, con l'impegno per la convenuta di pagare le somme dovute entro la data del 31 dicembre 2022. In particolare, hanno esposto che gli accordi conciliativi sono stati assunti in seguito alla notifica di decreti ingiuntivi e relativi atti di precetto, aventi ad oggetto retribuzioni non corrisposte;
che le transazioni sono state sottoscritte, successivamente, nella deliberazione n. 23 del 5 dicembre 2019 del commissario straordinario dell' , CP_1 pubblicata all'albo pretorio del comune di Niscemi con n. 2077/2019 (cfr. all. 2); che, tuttavia, nessun pagamento è stato effettuato, per cui è stato fissato un ulteriore incontro in data 13 gennaio 2020, in occasione del quale il commissario straordinario dell' . CP_1
si è impegnato a effettuare i primi pagamenti entro la data del 28 febbraio 2020 (cfr. all.
3); che, dopo il versamento di un primo acconto in denaro, non è stato saldato il credito dovuto in loro favore.
Ciò premesso, in punto di diritto, i lavoratori affermano l'illegittima inadempienza rispetto agli accordi assunti con le transazioni stragiudiziali, con conseguente condanna al pagamento del residuo credito. Inoltre, chiedono la condanna della convenuta al pagamento delle spese legali sostenute per l'attività di assistenza stragiudiziale da liquidarsi sulla base delle previsioni del D.M. n. 55/14, nonché al
“risarcimento dei danni patrimoniali e non, patiti a causa dell'inadempimento della resistente”.
Si è costituita l' , nei distinti giudizi, chiedendo il rigetto dei ricorsi. CP_1
Segnatamente, sostiene che il pagamento degli acconti avrebbe estinto il credito dei lavoratori ricorrenti, in quanto solo quelle somme hanno avuto la necessaria copertura finanziaria, mentre la restante parte non è mai stata oggetto di impegno contabile nel programma di bilancio, siccome previsto dall'art. 191 del D.lgs. n. 267 del
2000, stante la propria natura di ente pubblico. Quanto alle ulteriori due pretese, afferma la mancanza di prova dell'esborso delle spese stragiudiziali richieste, nonché la mancanza di allegazione e prova del presunto danno non patrimoniale subito in seguito all'inadempienza lamentata.
Attesa l'identità delle questioni giuridiche e di fatto sottese ai giudizi intrapresi,
è stata disposta la riunione dei procedimenti.
La causa è stata istruita attraverso l'acquisizione di documentali.
L'udienza del 4 giugno 2025 è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte. Quindi, a seguito del loro deposito, la causa è decisa con la presente sentenza.
2
2. Merito.
2.1 Sulla validità dell'accordo stragiudiziale.
In termini sistematici, giova rammentare che in tema di inadempimento contrattuale, trova piena applicazione il consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (così le Sezioni Unite n.
13533/2001, e con esse la successiva giurisprudenza di legittimità: v. ex multis Cass. n.
13685/2019).
Nella specie, preme, anzitutto, osservare come non sia oggetto di discussione tra le parti né l'effettiva sottoscrizione degli accordi di transazione, né il loro contenuto.
Pertanto, il titolo azionato è da considerarsi incontroverso.
Invero, l' , come osservato in premessa, assume l'assenza di qualsiasi CP_1
vincolo ai negozi sottoscritti in ragione della mancata registrazione dei relativi impegni contabili nei programmi di bilancio di previsione e la relativa attestazione della copertura finanziaria, così come richiesto dal citato art. 191 TUEL.
Ora, sulla natura delle , esiste in dottrina e in giurisprudenza uno storico CP_1
dibattito, via via alimentato e condizionato dalle modifiche normative succedutesi nella disciplina delle stesse. In particolare, la questione della natura giuridica degli enti di assistenza e beneficenza è stata diffusamente affrontata, con la sentenza 7 aprile 1988,
n. 396, dalla Corte costituzionale, la quale ha dichiarato l'illegittimità della L. 17 luglio
1890, n. 6972, art. 1, che definiva "pubbliche" le istituzioni regionali ed infraregionali di assistenza e beneficenza, osservando che la detta normativa appariva, ormai, contraria al principio pluralistico cui si ispira la Costituzione, oltre che alla nuova realtà sociale. In questo mutato contesto le istituzioni di assistenza e beneficenza non potevano che essere considerate pubbliche o private a seconda delle specifiche caratteristiche organizzative e strutturali in concreto sussistenti.
3 Muovendo da tale sentenza, la Corte di cassazione ha successivamente ritenuto:
a) che sia compito del giudice ordinario, chiamato a risolvere la questione di giurisdizione, l'accertamento della natura pubblica o privata dell'istituzione già appartenuta a quelle di assistenza disciplinate dalla L. n. 6972 del 1890: traendo di ciò conferma dalla motivazione della Corte Costituzionale e della sede -giudizio pendente davanti ad un giudice ordinario- in cui era intervenuta la pronuncia d'incostituzionalità, che il riconoscimento della natura pubblica o privata comporta il mero accertamento di un diritto, garantito dalla Costituzione;
b) che l'accertamento stesso debba essere compiuto tenendo conto delle concrete caratteristiche proprie delle istituzioni prese in considerazione e facendo ricorso ai criteri tradizionalmente indicati dalla giurisprudenza ai fini della distinzione tra enti pubblici e privati, a prescindere dalle denominazioni assunte e dalla stessa volontà degli organi direttivi (Cass. S.U. 18 novembre 1988 n.
6249; Cass. S.U. 29 marzo 1989 nn. 1543, 1544, 1545; Cass. S.U. 13 luglio 1989 n.
3283; Cass. 26 ottobre 1989 n. 4403; Cass. S.U. 19 dicembre 1989 nn. 5680 e 5681).
In questo contesto giurisprudenziale è poi intervenuto in data 16 febbraio 1990, il Presidente del Consiglio dei Ministri con un decreto contenente la direttiva alle
Regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale ed infraregionale
(G.U. n. 45 del 23.2.1990). Nel preambolo di tale decreto, si fa espresso riferimento non soltanto alla sentenza costituzionale 396 del 1988 ed al D.P.R. n. 616 del 1977, art. 14, riguardante la delega alle Regioni delle funzioni amministrative degli organi dello Stato concernenti le persone giuridiche di cui all'art. 12 c.c., operanti in materia di assistenza e beneficenza pubblica, ma anche all'esistenza di principi generali dell'ordinamento, che consentono di qualificare come pubblica o privata un'istituzione.
Enucleando da tali principi criteri specifici, il decreto in parola individua tre categorie di enti, di cui deve essere riconosciuto il carattere di istituzione privata: 1) gli enti a struttura associativa, per la cui sussistenza devono ricorrere congiuntamente i seguenti requisiti: a) costituzione dell'ente per iniziativa volontaria dei soci o di promotori privati;
b) esistenza di disposizioni statutarie che attribuiscano ai soci un ruolo qualificante nel governo e nell'amministrazione dell'ente, nel senso che i soci provvedano alla elezione di una quota significativa dei componenti dell'organo collegiale deliberante;
c) esplicazione dell'attività dell'ente anche sulla base delle
4 prestazioni volontarie dei soci;
2) quelli promossi ed amministrati da privati, anch'essi subordinati alla compresenza di tre requisiti: a) atto costitutivo o tavola di fondazione posti in essere da privati;
b) esistenza di disposizioni statutarie che prescrivano la designazione da parte di associazioni o di soggetti privati di una quota significativa dei componenti dell'organo deliberante;
c) che il patrimonio risulti prevalentemente costituito da beni risultanti dalla dotazione originaria o dagli incrementi e trasformazioni della stessa ovvero da beni conseguiti in forza dello svolgimento dell'attività istituzionale;
3) infine, gli enti d'ispirazione religiosa.
Il D.P.C.M. è stato impugnato davanti alla Corte Costituzionale, con denuncia di conflitto di attribuzioni dalle Regioni e ha superato il vaglio di costituzionalità, giusta sentenza 466 del 16 ottobre 1990. La Corte in tale pronuncia, dopo aver rilevato che gli enti di assistenza non erano dipendenti dalle Regioni e che le funzioni a queste ultime spettanti riguardo alle prime rientravano tra quelle delegate e non tra quelle loro trasferite dallo Stato - da qui la legittimità del decreto - ha ribadito, con ancor maggior chiarezza di quanto non avesse in precedenza fatto con la sentenza del 1988, che la qualificazione come privata di un'istituzione comporta un'attività di mera verifica di una situazione già esistente, senza esercizio alcuno di discrezionalità, tanto da poter essere compiuto in sede giudiziale.
E' stato così confermato e avallato l'orientamento delle Sezioni Unite, secondo il quale hanno ad oggetto diritti soggettivi non soltanto le controversie in cui sia in gioco l'esistenza di una situazione giuridicamente rilevante, ma anche quelle concernenti il modo dell'esistere dell'istituzione e cioè la sua natura pubblica o privata e, quindi, l'individuazione della disciplina in concreto applicabile (Cass. sez. un.
12377/2008; 4291/2008; 7843/2003; 13666/2002).
In definitiva, al fine di stabilire la natura giuridica pubblica o privata degli enti di assistenza pubblica deve farsi ricorso ai criteri indicati dal D.P.C.M. 16 febbraio 1990,
(ritenuto legittimo dalla sentenza della Corte costituzionale n. 466 del 1990): ciò a fini esemplificativi, in quanto tali criteri sono ricognitivi dei principi generali dell'ordinamento (Cass. Sez. U. 06/05/2009, n. 10365 ; Sez. U, Ord. n. 28537 del
02/12/2008).
Ebbene, posto tale excursus, osserva il Tribunale che le parti non hanno allegato elementi né prodotto documentazione tale da consentire di ritenere, in applicazione dei
5 criteri sopra enunciati, la natura o meno di soggetto di diritto pubblico dell' CP_1
convenuta.
Cionondimeno, la valutazione in questione è irrilevante ai fini del decidere, posto che, anche riconoscendo la sostenuta natura pubblicistica della resistente, non vi sarebbero i presupposti per l'applicazione dell'art. 191 TUEL.
Infatti, la Suprema Corte ha di recente rimarcato come l'art. 191 d.lg. n. 267 del
2000 riguardi esclusivamente gli enti locali, elencati nell'art. 2 del citato d.lgs. (tra cui non figurano le aziende di servizi alla persona) e che la disposizione non sia suscettibile di applicazione analogica perché di natura eccezionale (arg. Cassazione civile sez. I,
26/02/2020, n.5130).
Allo stesso modo, la giurisprudenza amministrativa, muovendo proprio dalla eccezionalità delle norme contenute nel TUEL, ha escluso l'applicazione delle stesse alle (cfr. TAR Umbia, 28 maggio 2014, n. 281). CP_1
Deve quindi dichiararsi la piena legittimità degli accordi transattivi conclusi fra le parti, pur in assenza di copertura finanziaria e specifico stanziamento nel bilancio previsionale, non applicandosi l'art. 191 del d. lgs. n. 267/2000.
Conseguentemente, la resistente va condannata al pagamento delle somme indicate nei rispettivi atti introduttivi e non contestate nell'ammontare (cfr. ex multis
Cassazione civile sez. lav., 9.8.2019, n. 21302).
2.2 Sul rimborso delle spese stragiudiziali.
Non può trovare accoglimento, invece, la domanda relativa al ristoro delle spese stragiudiziali di assistenza legale prestate in favore dei ricorrenti nella fese relativa alla predisposizione e sottoscrizione delle transazioni.
Come affermato dalla Corte di Cassazione, “Le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi,
è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali”(Cass. Sez. U - , Sentenza n. 16990 del 10107/2017 , preceduta da Cass. n.
997 del 2010 e Cass. n. 6422 del 2017).
Ai fini del riconoscimento di tale voce di danno è, dunque, necessaria una puntuale attività di allegazione e prova che, nel caso in esame, non può rinvenirsi in assenza di qualsiasi prova dei relativi pagamenti.
6 2.3 Danno non patrimoniale.
Parimenti, del tutto priva di pregio è la domanda di condanna al risarcimento del danno non paracomunale, anch'esso nemmeno allegato (“Il danno non patrimoniale, anche nel caso di lesione di diritti inviolabili, non può mai ritenersi "in re ipsa", ma deve essere debitamente allegato e provato da chi lo invoca, anche attraverso il ricorso
a presunzioni semplici”, così Cass. civ. 19/02/2019, n.4815).
3. Spese.
Atteso il parziale accoglimento delle pretese attoree, le spese di lite vanno compensate per 1/3, mentre per i restanti 2/3 vanno poste a carico della resistente soccombente.
Le stesse sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 applicato l'art. 4, commi 2 e 4, d.mm. n. 55/2014, sì come interpretato dalla recente Corte cass. n. 10367/2024, che ha enunciato i seguenti principi di diritto:
«a) l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, d.m. n. 55/2014, anche quando le pretese dei suoi assistiti siano esattamente coincidenti;
la difesa di più parti, infatti, anche nel caso di identità di pretese comporta pur sempre l'onere di raccogliere plurime procure, fornire plurime informazioni, compilare plurime anagrafiche, ecc.;
b) la suddetta maggiorazione è obbligatoria per le prestazioni professionali concluse dopo il 23.10.2023, facoltativa per quelle concluse prima;
c) quel che cambia tra l'ipotesi in cui vi sia identità, e quella in cui vi sia differenza tra le pretese dei vari assistiti, è la misura del compenso standard su cui applicare la maggiorazioni previste dall'art. 4, comma 2, d.m. n. 55/2014;
d) se le pretese dei vari assistiti sono diverse, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti, e del 10% dall'undicesimo al trentesimo;
e) se le pretese dei vari assistiti sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato come indicato sopra, sub (c); tale ipotesi si identifica, come s'è detto, con la c.d. connessione impropria di cui all'art. 103, primo comma, inciso finale, c.p.c.;
7 g) sia ai fini dell'applicazione del comma 2 che del comma 4, il valore della causa da porre a base del calcolo sarà dato non dalla sommatoria delle domande, ma dal valore della domanda più elevata».
Ebbene, alla luce dei suesposti principi di diritto reputa il Tribunale che il caso di specie rientri nelle ipotesi di cui all'art. 103, primo comma, ultima parte, c.p.c. ossia di connessione impropria, avendo i ricorrenti proposto tutti domande che impongono la risoluzione di identiche questioni di diritto e di fatto, tra loro distinte solo quantitativamente.
Il valore della controversia va dunque individuato tenuto conto del maggiore importo riconosciuto alle parti (€ 5.544,00), il che consente di applicare lo scaglione tabellare delle controversie fino ad € 26.000,00, con valore dei compensi da rapportarsi ai medi, tenuto conto della natura della controversia e della concreta attività difensiva svolta. L'importo così ottenuto (pari ad € 4.216,00) deve essere ridotto del 30 % ai sensi dell'art. 4, comma 4, d.m. n. 55/2014, e poi aumentato ai sensi dell'art. 4, comma 2,
d.m. n. 55/2014, con maggiorazione del 30% per ciascuno dei due soggetti assistiti oltre il primo (aumento pari complessivi € 1.264,80).
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce:
accoglie i ricorsi riuniti, nei limiti di cui in parte motiva;
condanna parte resistente al pagamento in favore di della Parte_1 somma di € 5.255,20, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, sulla somma via via rivalutata, dalla data di maturazione di ciascun credito sino al soddisfo, come per legge;
condanna parte resistente al pagamento in favore di della Parte_2 somma di € 4.697,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, sulla somma via via rivalutata, dalla data di maturazione di ciascun credito sino al soddisfo, come per legge;
condanna parte resistente al pagamento in favore di della Controparte_2 somma di € 3.577,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, sulla somma via via rivalutata, dalla data di maturazione di ciascun credito sino al soddisfo, come per legge;
8 condanna parte resistente al pagamento in favore di della Parte_4 somma di € 5.544,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, sulla somma via via rivalutata, dalla data di maturazione di ciascun credito sino al soddisfo, come per legge;
condanna parte resistente al pagamento in favore di della somma di Parte_5
€ 4.433,51, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, sulla somma via via rivalutata, dalla data di maturazione di ciascun credito sino al soddisfo, come per legge;
rigetta le altre domande;
condanna parte resistente al pagamento, in favore delle parti ricorrenti, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 3.654,00 per compensi (somma già ridotta di 1/3), oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, disponendone la distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Gela, 5 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Vincenzo Accardo
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE – LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, Vincenzo Accardo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nei procedimenti civili riuniti iscritti ai nn. 1178/2024, 1184/2024, 1196/2024,
1198/2024 e 1330/2024 R.G.L., avente a oggetto “crediti da transazione stragiudiziale”,
PROMOSSA DA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, con gli avv.ti Giuseppe Impaglione e Parte_4 Parte_5
Pasquale Emiliano Messina;
- Ricorrenti -
CONTRO
in Controparte_1 persona del Commissario Straordinario pro-tempore, con l'avv. Paolo Starvaggi;
- Resistente –
**********
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con distinti ricorsi, depositati tra il 9 ottobre e il 4 novembre 2024, i ricorrenti in epigrafe, premettendo di avere lavorato alle dipendenze della
[...]
hanno convenuto in giudizio quest'ultima per Parte_6
sentire dichiarare i rispettivi diritti di credito sorti a seguito della sottoscrizione, in data
11.10.2019, di altrettanti accordi di transazione, con l'impegno per la convenuta di pagare le somme dovute entro la data del 31 dicembre 2022. In particolare, hanno esposto che gli accordi conciliativi sono stati assunti in seguito alla notifica di decreti ingiuntivi e relativi atti di precetto, aventi ad oggetto retribuzioni non corrisposte;
che le transazioni sono state sottoscritte, successivamente, nella deliberazione n. 23 del 5 dicembre 2019 del commissario straordinario dell' , CP_1 pubblicata all'albo pretorio del comune di Niscemi con n. 2077/2019 (cfr. all. 2); che, tuttavia, nessun pagamento è stato effettuato, per cui è stato fissato un ulteriore incontro in data 13 gennaio 2020, in occasione del quale il commissario straordinario dell' . CP_1
si è impegnato a effettuare i primi pagamenti entro la data del 28 febbraio 2020 (cfr. all.
3); che, dopo il versamento di un primo acconto in denaro, non è stato saldato il credito dovuto in loro favore.
Ciò premesso, in punto di diritto, i lavoratori affermano l'illegittima inadempienza rispetto agli accordi assunti con le transazioni stragiudiziali, con conseguente condanna al pagamento del residuo credito. Inoltre, chiedono la condanna della convenuta al pagamento delle spese legali sostenute per l'attività di assistenza stragiudiziale da liquidarsi sulla base delle previsioni del D.M. n. 55/14, nonché al
“risarcimento dei danni patrimoniali e non, patiti a causa dell'inadempimento della resistente”.
Si è costituita l' , nei distinti giudizi, chiedendo il rigetto dei ricorsi. CP_1
Segnatamente, sostiene che il pagamento degli acconti avrebbe estinto il credito dei lavoratori ricorrenti, in quanto solo quelle somme hanno avuto la necessaria copertura finanziaria, mentre la restante parte non è mai stata oggetto di impegno contabile nel programma di bilancio, siccome previsto dall'art. 191 del D.lgs. n. 267 del
2000, stante la propria natura di ente pubblico. Quanto alle ulteriori due pretese, afferma la mancanza di prova dell'esborso delle spese stragiudiziali richieste, nonché la mancanza di allegazione e prova del presunto danno non patrimoniale subito in seguito all'inadempienza lamentata.
Attesa l'identità delle questioni giuridiche e di fatto sottese ai giudizi intrapresi,
è stata disposta la riunione dei procedimenti.
La causa è stata istruita attraverso l'acquisizione di documentali.
L'udienza del 4 giugno 2025 è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte. Quindi, a seguito del loro deposito, la causa è decisa con la presente sentenza.
2
2. Merito.
2.1 Sulla validità dell'accordo stragiudiziale.
In termini sistematici, giova rammentare che in tema di inadempimento contrattuale, trova piena applicazione il consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (così le Sezioni Unite n.
13533/2001, e con esse la successiva giurisprudenza di legittimità: v. ex multis Cass. n.
13685/2019).
Nella specie, preme, anzitutto, osservare come non sia oggetto di discussione tra le parti né l'effettiva sottoscrizione degli accordi di transazione, né il loro contenuto.
Pertanto, il titolo azionato è da considerarsi incontroverso.
Invero, l' , come osservato in premessa, assume l'assenza di qualsiasi CP_1
vincolo ai negozi sottoscritti in ragione della mancata registrazione dei relativi impegni contabili nei programmi di bilancio di previsione e la relativa attestazione della copertura finanziaria, così come richiesto dal citato art. 191 TUEL.
Ora, sulla natura delle , esiste in dottrina e in giurisprudenza uno storico CP_1
dibattito, via via alimentato e condizionato dalle modifiche normative succedutesi nella disciplina delle stesse. In particolare, la questione della natura giuridica degli enti di assistenza e beneficenza è stata diffusamente affrontata, con la sentenza 7 aprile 1988,
n. 396, dalla Corte costituzionale, la quale ha dichiarato l'illegittimità della L. 17 luglio
1890, n. 6972, art. 1, che definiva "pubbliche" le istituzioni regionali ed infraregionali di assistenza e beneficenza, osservando che la detta normativa appariva, ormai, contraria al principio pluralistico cui si ispira la Costituzione, oltre che alla nuova realtà sociale. In questo mutato contesto le istituzioni di assistenza e beneficenza non potevano che essere considerate pubbliche o private a seconda delle specifiche caratteristiche organizzative e strutturali in concreto sussistenti.
3 Muovendo da tale sentenza, la Corte di cassazione ha successivamente ritenuto:
a) che sia compito del giudice ordinario, chiamato a risolvere la questione di giurisdizione, l'accertamento della natura pubblica o privata dell'istituzione già appartenuta a quelle di assistenza disciplinate dalla L. n. 6972 del 1890: traendo di ciò conferma dalla motivazione della Corte Costituzionale e della sede -giudizio pendente davanti ad un giudice ordinario- in cui era intervenuta la pronuncia d'incostituzionalità, che il riconoscimento della natura pubblica o privata comporta il mero accertamento di un diritto, garantito dalla Costituzione;
b) che l'accertamento stesso debba essere compiuto tenendo conto delle concrete caratteristiche proprie delle istituzioni prese in considerazione e facendo ricorso ai criteri tradizionalmente indicati dalla giurisprudenza ai fini della distinzione tra enti pubblici e privati, a prescindere dalle denominazioni assunte e dalla stessa volontà degli organi direttivi (Cass. S.U. 18 novembre 1988 n.
6249; Cass. S.U. 29 marzo 1989 nn. 1543, 1544, 1545; Cass. S.U. 13 luglio 1989 n.
3283; Cass. 26 ottobre 1989 n. 4403; Cass. S.U. 19 dicembre 1989 nn. 5680 e 5681).
In questo contesto giurisprudenziale è poi intervenuto in data 16 febbraio 1990, il Presidente del Consiglio dei Ministri con un decreto contenente la direttiva alle
Regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale ed infraregionale
(G.U. n. 45 del 23.2.1990). Nel preambolo di tale decreto, si fa espresso riferimento non soltanto alla sentenza costituzionale 396 del 1988 ed al D.P.R. n. 616 del 1977, art. 14, riguardante la delega alle Regioni delle funzioni amministrative degli organi dello Stato concernenti le persone giuridiche di cui all'art. 12 c.c., operanti in materia di assistenza e beneficenza pubblica, ma anche all'esistenza di principi generali dell'ordinamento, che consentono di qualificare come pubblica o privata un'istituzione.
Enucleando da tali principi criteri specifici, il decreto in parola individua tre categorie di enti, di cui deve essere riconosciuto il carattere di istituzione privata: 1) gli enti a struttura associativa, per la cui sussistenza devono ricorrere congiuntamente i seguenti requisiti: a) costituzione dell'ente per iniziativa volontaria dei soci o di promotori privati;
b) esistenza di disposizioni statutarie che attribuiscano ai soci un ruolo qualificante nel governo e nell'amministrazione dell'ente, nel senso che i soci provvedano alla elezione di una quota significativa dei componenti dell'organo collegiale deliberante;
c) esplicazione dell'attività dell'ente anche sulla base delle
4 prestazioni volontarie dei soci;
2) quelli promossi ed amministrati da privati, anch'essi subordinati alla compresenza di tre requisiti: a) atto costitutivo o tavola di fondazione posti in essere da privati;
b) esistenza di disposizioni statutarie che prescrivano la designazione da parte di associazioni o di soggetti privati di una quota significativa dei componenti dell'organo deliberante;
c) che il patrimonio risulti prevalentemente costituito da beni risultanti dalla dotazione originaria o dagli incrementi e trasformazioni della stessa ovvero da beni conseguiti in forza dello svolgimento dell'attività istituzionale;
3) infine, gli enti d'ispirazione religiosa.
Il D.P.C.M. è stato impugnato davanti alla Corte Costituzionale, con denuncia di conflitto di attribuzioni dalle Regioni e ha superato il vaglio di costituzionalità, giusta sentenza 466 del 16 ottobre 1990. La Corte in tale pronuncia, dopo aver rilevato che gli enti di assistenza non erano dipendenti dalle Regioni e che le funzioni a queste ultime spettanti riguardo alle prime rientravano tra quelle delegate e non tra quelle loro trasferite dallo Stato - da qui la legittimità del decreto - ha ribadito, con ancor maggior chiarezza di quanto non avesse in precedenza fatto con la sentenza del 1988, che la qualificazione come privata di un'istituzione comporta un'attività di mera verifica di una situazione già esistente, senza esercizio alcuno di discrezionalità, tanto da poter essere compiuto in sede giudiziale.
E' stato così confermato e avallato l'orientamento delle Sezioni Unite, secondo il quale hanno ad oggetto diritti soggettivi non soltanto le controversie in cui sia in gioco l'esistenza di una situazione giuridicamente rilevante, ma anche quelle concernenti il modo dell'esistere dell'istituzione e cioè la sua natura pubblica o privata e, quindi, l'individuazione della disciplina in concreto applicabile (Cass. sez. un.
12377/2008; 4291/2008; 7843/2003; 13666/2002).
In definitiva, al fine di stabilire la natura giuridica pubblica o privata degli enti di assistenza pubblica deve farsi ricorso ai criteri indicati dal D.P.C.M. 16 febbraio 1990,
(ritenuto legittimo dalla sentenza della Corte costituzionale n. 466 del 1990): ciò a fini esemplificativi, in quanto tali criteri sono ricognitivi dei principi generali dell'ordinamento (Cass. Sez. U. 06/05/2009, n. 10365 ; Sez. U, Ord. n. 28537 del
02/12/2008).
Ebbene, posto tale excursus, osserva il Tribunale che le parti non hanno allegato elementi né prodotto documentazione tale da consentire di ritenere, in applicazione dei
5 criteri sopra enunciati, la natura o meno di soggetto di diritto pubblico dell' CP_1
convenuta.
Cionondimeno, la valutazione in questione è irrilevante ai fini del decidere, posto che, anche riconoscendo la sostenuta natura pubblicistica della resistente, non vi sarebbero i presupposti per l'applicazione dell'art. 191 TUEL.
Infatti, la Suprema Corte ha di recente rimarcato come l'art. 191 d.lg. n. 267 del
2000 riguardi esclusivamente gli enti locali, elencati nell'art. 2 del citato d.lgs. (tra cui non figurano le aziende di servizi alla persona) e che la disposizione non sia suscettibile di applicazione analogica perché di natura eccezionale (arg. Cassazione civile sez. I,
26/02/2020, n.5130).
Allo stesso modo, la giurisprudenza amministrativa, muovendo proprio dalla eccezionalità delle norme contenute nel TUEL, ha escluso l'applicazione delle stesse alle (cfr. TAR Umbia, 28 maggio 2014, n. 281). CP_1
Deve quindi dichiararsi la piena legittimità degli accordi transattivi conclusi fra le parti, pur in assenza di copertura finanziaria e specifico stanziamento nel bilancio previsionale, non applicandosi l'art. 191 del d. lgs. n. 267/2000.
Conseguentemente, la resistente va condannata al pagamento delle somme indicate nei rispettivi atti introduttivi e non contestate nell'ammontare (cfr. ex multis
Cassazione civile sez. lav., 9.8.2019, n. 21302).
2.2 Sul rimborso delle spese stragiudiziali.
Non può trovare accoglimento, invece, la domanda relativa al ristoro delle spese stragiudiziali di assistenza legale prestate in favore dei ricorrenti nella fese relativa alla predisposizione e sottoscrizione delle transazioni.
Come affermato dalla Corte di Cassazione, “Le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi,
è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali”(Cass. Sez. U - , Sentenza n. 16990 del 10107/2017 , preceduta da Cass. n.
997 del 2010 e Cass. n. 6422 del 2017).
Ai fini del riconoscimento di tale voce di danno è, dunque, necessaria una puntuale attività di allegazione e prova che, nel caso in esame, non può rinvenirsi in assenza di qualsiasi prova dei relativi pagamenti.
6 2.3 Danno non patrimoniale.
Parimenti, del tutto priva di pregio è la domanda di condanna al risarcimento del danno non paracomunale, anch'esso nemmeno allegato (“Il danno non patrimoniale, anche nel caso di lesione di diritti inviolabili, non può mai ritenersi "in re ipsa", ma deve essere debitamente allegato e provato da chi lo invoca, anche attraverso il ricorso
a presunzioni semplici”, così Cass. civ. 19/02/2019, n.4815).
3. Spese.
Atteso il parziale accoglimento delle pretese attoree, le spese di lite vanno compensate per 1/3, mentre per i restanti 2/3 vanno poste a carico della resistente soccombente.
Le stesse sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 applicato l'art. 4, commi 2 e 4, d.mm. n. 55/2014, sì come interpretato dalla recente Corte cass. n. 10367/2024, che ha enunciato i seguenti principi di diritto:
«a) l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, d.m. n. 55/2014, anche quando le pretese dei suoi assistiti siano esattamente coincidenti;
la difesa di più parti, infatti, anche nel caso di identità di pretese comporta pur sempre l'onere di raccogliere plurime procure, fornire plurime informazioni, compilare plurime anagrafiche, ecc.;
b) la suddetta maggiorazione è obbligatoria per le prestazioni professionali concluse dopo il 23.10.2023, facoltativa per quelle concluse prima;
c) quel che cambia tra l'ipotesi in cui vi sia identità, e quella in cui vi sia differenza tra le pretese dei vari assistiti, è la misura del compenso standard su cui applicare la maggiorazioni previste dall'art. 4, comma 2, d.m. n. 55/2014;
d) se le pretese dei vari assistiti sono diverse, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti, e del 10% dall'undicesimo al trentesimo;
e) se le pretese dei vari assistiti sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato come indicato sopra, sub (c); tale ipotesi si identifica, come s'è detto, con la c.d. connessione impropria di cui all'art. 103, primo comma, inciso finale, c.p.c.;
7 g) sia ai fini dell'applicazione del comma 2 che del comma 4, il valore della causa da porre a base del calcolo sarà dato non dalla sommatoria delle domande, ma dal valore della domanda più elevata».
Ebbene, alla luce dei suesposti principi di diritto reputa il Tribunale che il caso di specie rientri nelle ipotesi di cui all'art. 103, primo comma, ultima parte, c.p.c. ossia di connessione impropria, avendo i ricorrenti proposto tutti domande che impongono la risoluzione di identiche questioni di diritto e di fatto, tra loro distinte solo quantitativamente.
Il valore della controversia va dunque individuato tenuto conto del maggiore importo riconosciuto alle parti (€ 5.544,00), il che consente di applicare lo scaglione tabellare delle controversie fino ad € 26.000,00, con valore dei compensi da rapportarsi ai medi, tenuto conto della natura della controversia e della concreta attività difensiva svolta. L'importo così ottenuto (pari ad € 4.216,00) deve essere ridotto del 30 % ai sensi dell'art. 4, comma 4, d.m. n. 55/2014, e poi aumentato ai sensi dell'art. 4, comma 2,
d.m. n. 55/2014, con maggiorazione del 30% per ciascuno dei due soggetti assistiti oltre il primo (aumento pari complessivi € 1.264,80).
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce:
accoglie i ricorsi riuniti, nei limiti di cui in parte motiva;
condanna parte resistente al pagamento in favore di della Parte_1 somma di € 5.255,20, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, sulla somma via via rivalutata, dalla data di maturazione di ciascun credito sino al soddisfo, come per legge;
condanna parte resistente al pagamento in favore di della Parte_2 somma di € 4.697,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, sulla somma via via rivalutata, dalla data di maturazione di ciascun credito sino al soddisfo, come per legge;
condanna parte resistente al pagamento in favore di della Controparte_2 somma di € 3.577,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, sulla somma via via rivalutata, dalla data di maturazione di ciascun credito sino al soddisfo, come per legge;
8 condanna parte resistente al pagamento in favore di della Parte_4 somma di € 5.544,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, sulla somma via via rivalutata, dalla data di maturazione di ciascun credito sino al soddisfo, come per legge;
condanna parte resistente al pagamento in favore di della somma di Parte_5
€ 4.433,51, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, sulla somma via via rivalutata, dalla data di maturazione di ciascun credito sino al soddisfo, come per legge;
rigetta le altre domande;
condanna parte resistente al pagamento, in favore delle parti ricorrenti, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 3.654,00 per compensi (somma già ridotta di 1/3), oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, disponendone la distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Gela, 5 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Vincenzo Accardo
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