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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 21/05/2025, n. 957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 957 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile - in persona del Giudice
Istruttore in funzione di giudice monocratico dott.ssa Laura Gigante ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3479/2018, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente
TRA
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, Parte_1 in virtù di procura in calce all'atto di opposizione, dall'avvocato Paolo Vanzari presso il cui studio elettivamente domicilia in Latina alla via Eugenio di Savoia
n.5
OPPONENTE
E
, in persona del legale rapp.t p.t., rapp.ta e difesa, in virtù AR
di procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'avv.to
Gigliola Turrini, presso il cui studio elettivamente domicilia in Latina alla via
Pio VI n. 36
OPPOSTO
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo n. r.g. 1292/2018, la
[...]
chiedeva al Tribunale di Latina di ingiungere a AR , il pagamento della somma complessiva di euro Parte_1
11.980,36 oltre interessi e spese.
Fondava il credito su fatture rimaste insolute ed emesse in esecuzione di contratto di fornitura e posa per manufatti in acciaio e alluminio per l'immobile sito in Latina, Largo Torre Acquedotto n. 7, angolo via Calatafimi.
Con d.i. 1306/2018, emesso in data 19.04.2018 il Tribunale adito ingiungeva il pagamento di quanto richiesto, oltre interessi come da domanda e spese processuali.
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo eccependo la mancanza di prova del credito azionato;
deduceva l'esistenza di vizi delle opere, chiedendo in via riconvenzionale di accertare tutti i danni subiti, da compensarsi con quanto eventualmente dovuto.
Si costituiva ritualmente in giudizio la deducendo la AR
fondatezza del credito, al netto di quanto già regolato tra le parto.
Prodotta documentazione, espletata prova testimoniale, la causa all'udienza del 21.1.2025 era decisa ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c..
L'opposizione è infondata nei termini di cui alla seguente motivazione.
Preliminarmente va osservato che il rapporto fondamentale intervenuto tra le parti del presente giudizio è qualificabile come contratto di appalto.
L'orientamento della Corte di Cassazione è pacifico nel ritenere che
“…la stipulazione del contratto d'appalto tra privati non richiede la forma scritta ad substantiam, né ad probationem, potendo lo stesso essere concluso anche per facta concludentia…” (Cass. n. 2303/2017; Cass. 16530/2016).”
Nel caso in esame, risulta pattuito tra le parti un contratto di fornitura e posa in opera per il punto vendita sito in Latina, Largo Torre Acquedotto n. 7, angolo via Calatafimi con data 1.3.2016 per un importo di € 22.000,00 oltre
IVA (allegato B fascicolo di parte opponente e allegato 2 fascicolo di parte opposta) nonché un successivo preventivo di spesa del 5.04.2016 per un
- 2 - importo di € 6.500,00 oltre IVA (allegato C fascicolo di parte opponente e allegato 3 fascicolo di parte opposta) documentazione, questa, che insieme agli elementi presenti in atti fan risultar pacifico che con riferimento alla realizzazione della posa in opera, progettazione e produzione di manufatti in acciaio e alluminio La avesse commissionato alla Parte_1 [...] la realizzazione della progettazione e dell'installazione del AR
suddetto impianto di manufatti con relativa esecuzione di specifiche opere di installazione.
Parte opposta ha fornito documentazione comprovante la sussistenza del credito derivante dal rapporto intercorso tra le parti costituita dalle fatture con allegato estratto notarile.
Le fatture e l'estratto autentico delle proprie scritture contabili, costituiscono prova scritta del credito idonea alla emissione del decreto, per gli imprenditori che esercitano attività commerciale ai sensi dell'art. 634 c.p.c.
In sede di opposizione, ove le fatture siano contestate, il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori comporta che incomba al preteso creditore allegare e provare il contratto ed allegare l'inadempimento e, ciò assolto, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto: (Cass. civ. SS.UU. 30.10.2001 n. 13533; nello stesso senso: Cass. civ. 25.10.2007 n. 22361; Cass. civ.
7.03.2006 n. 4867; Cass. civ.
1.12.2003 n.
18315; Cass. civ.
5.10.1999 n. 11629).
Parte opponente ha contestato il corretto svolgimento delle opere, chiedendo il via riconvenzionale la compensazione del risarcimento del danno con quanto ancora eventualmente dovuto.
Orbene è pacificamente riconosciuto tra le parti che il rapporto obbligatorio intercorso tra le stesse risulti fondato sulla fornitura e posa in opera di infissi in alluminio da parte della Società in favore della AR
, come risultante da due contratti e precisamente: il Parte_1 contratto del 01.03.2016 per un importo di € 22.000,00 oltre IVA (allegato B fascicolo di parte opponente e allegato 2 fascicolo di parte opposta); ed il
- 3 - contratto del 05.04.2016 per un importo di € 6.500,00 oltre IVA (allegato C fascicolo di parte opponente e allegato 3 fascicolo di parte opposta).
L'importo della fornitura è, quindi, pari ad € 26.840,00 per il primo ed
€ 7.930,00 per il secondo per un ammontare complessivo di € 34.770,00.
A fronte delle prestazioni previste dal contratto del 01.03.2016 sono state emesse le seguenti fatture: a) Fattura n. 36 del 10.03.2016 di € 8.052,00;
b) Fattura n. 78 del 31.05.2016 di € 10.000,00; c) Fattura n. 95 del 20.06.2016 di € 8.788,00 (allegato 4 fascicolo di parte opposta) Totale complessivo importo: € 26.840,00
Per il contratto del 05.04.2016 è stata emessa la fattura n. 49 del
04.05.2017 dell'importo di € 8.586,36 (allegato 5 fascicolo di parte opposta).
Detta fattura comprende tutte le voci indicate nel contratto per l'importo di €
7.930,00 con i rispettivi DDT a cui si aggiunge a somma di € 561,20 (€ 460,00 più IVA) corrispettivo della fornitura del “fascio di coprifili in lamiera di alluminio di colore grigio” consegnati con DDT n. 166 del 02.08.2016.
A fronte dei suddetti crediti, la ha effettuato i Parte_1
seguenti pagamenti: - Bonifico del 18.03.2016 di € 8.052,00 a saldo della fattura sub. a) - Bonifico del 22.06.2016 di € 10.000,00 a saldo della fattura sub. b); - Bonifico del 13.09.2016 di € 4.394,00 in acconto della fattura sub. c);
- Bonifico del 21.12.2016 di € 1.000,00 in acconto della fattura sub. c). Totale pagamenti effettuati: € 23.446,00 .
Dall'analisi dei documenti depositati in atti è pacificamente acclarato come sia rimasto insoluto il corrispettivo del contratto del 01.03.2016 di €
26.840,00 per l'importo di € 3.394,00, (che equivale al saldo della fattura n. 95 del 20.06.2016), mentre nulla è stato corrisposto per il contratto di fornitura del
05.04.2016 risultante dalla fattura n. 49 del 04.05.2017 di € 8.586,36.
Pertanto, risulta provato che l'opponente sia debitrice dell'importo complessivo di € 11.980,36, ossia quello oggetto del decreto ingiuntivo n.
1306/2018 emesso dal Tribunale di Latina, non avendo il debitore su cui gravava l'onere fornito prova del fatto impeditivo, modificativo od estintivo.
- 4 - Risulta altresì provato dall'istruttoria espletata che i lavori sono stati effettuati e terminati nel novembre 2016.
In particolare è emerso che le lavorazioni a carico dell'opposta non hanno interessato le lavorazioni di carpenteria né le lavorazioni elettriche.
Sul punto tanto hanno riferito i testi escussi.
Il teste ha riferito “la parte di carpenteria è stata Testimone_1
affidata al marito della , artigiano e dopo sono stato interpellato CP_2
per verificare se intendevamo continuare il progetto anche con queste modifiche. Inizialmente il lavoro doveva essere affidato interamente a me, poi ho eseguito solo una parte dei lavori. I lavori sono cominciati ad aprile. La mia parte di lavori era successiva a quella di carpenteria … abbiamo fornito dei motori per l'apertura delle finestre. Ne abbiamo provato il funzionamento smontati e poi dovevano essere montati da un elettricista. Preciso che per il funzionamento sono necessari i collegamenti elettrici che devono essere effettuati da un elettricista. Nell'azienda non lavora un elettricista … La volta ed il soffitto non sono state fornite da noi”.
In ordine alle lamentate infiltrazioni, le testimonianze assunte nel corso del giudizio hanno confermato l'esistenza dei fenomeni infiltrativi, senza tuttavia che fosse possibile accertarne l'imputabilità.
Ed infatti non è emerso che gli stessi fossero imputabili a vizi nelle lavorazioni effettuate dall'opposta.
Invero il teste di parte opponente non è stato in grado Testimone_2
di precisare se le infiltrazioni derivassero da componenti installate dalla opposta “i motori sono stati forniti e montati. Mi riferisco ai motori per aprire
e chiudere le finestre. Preciso che erano funzionanti. Aprivano e chiudevano le finestre, ma persisteva sempre il problema delle infiltrazioni. … i difetti riscontrati (infiltrazioni) sono stati contestati a dicembre 2016 essendosi presentati per la prima volta in tale data… non so se i motori per le finestre
Co siano stati montati dalla . Quando sono rientrato nel negozio dopo i lavori era tutto montato e finito, ma non so riferire chi abbia fatto cosa. Non ero
- 5 - presente sul posto durante i lavori.”
Del pari il teste ha precisato di aver solo fornito i Testimone_1
motori per l'apertura delle finestre, ma che dovevano essere collegati da un elettricista estraneo alla ditta opposta.
In ordine alle infiltrazioni riferiva di aver visto “uscire delle gocce
d'acqua da una trave della struttura che non era infisso. Era al di sotto della copertura. Ho provato l'infisso e chiudeva e non era bagnato. In ogni caso
l'infisso ha delle canaline di scolo che fanno uscire l'acqua eventuale che quindi non penetra all'interno dell'immobile”.
Confermava l'estraneità della opposta alle lavorazioni relative alla struttura portante del tetto anche il teste il quale riferiva Testimone_3 che “ Ho visto l'acqua sul pavimento l'acqua scendeva dal tetto in particolare dalle finestre. … Il meccanismo di apertura degli infissi era collegato a motori elettrici. Il tetto ha un'unica pendenza con una parete di vetro costituita da più Co finestre. La struttura portante di acciaio l'ha fatto un'altra ditta la ha fatto gli infissi. Il vetro non so chi l'abbia fatto. … Preciso che non ho accertato le cause dell'infiltrazioni ho solo constato che l'acqua scendeva dal tetto che è composto da varie parti, struttura portante, manto di copertura e finestre con
i relativi infissi”.
Infine non appare dirimente ai fini dell'imputabilità delle infiltrazioni alle lavorazioni della opposta la testimonianza di il quale Testimone_4 riferiva “Io effettuato i lavori di carpenteria nell'immobile con la mia ditta.
Erano fenomeni di gocciolamento dagli infissi di alluminio. … ultimamente sono andato a mettere delle vaschette per convogliare l'acqua. Non ricordo
l'ultima volta che sono andato, credo fosse l'anno scorso. … quanto ai lavori preciso che la struttura portante è in ferro, poi ci sono state le tamponature in muratura e poi sui montanti hanno installato gli infissi. Ho fatto la struttura portante su cui vanno poggiati i vetri. I vetri non li ho installati io. C'era una ditta ma non so dire il suo nome. … sui motori mi è stato detto che non si aprivano, ma non ricordo quando. … l'acqua scende da dove è il vetro, anche
- 6 - dagli infissi”.
Non è pertanto risultato provato che le infiltrazioni provengano dagli infissi, essendo emerso dell'istruttoria che la provenienza è più largamente riconducibile al tetto ove, oltre agli infissi, installati dalla opposta, vi sono il vetro montato da altra ditta, nonché i motorini delle finestre, regolati da un elettricista estraneo alla ditta opposta, ovvero la struttura portante riconducibile ad altra ditta ancora.
L'opposizione, pertanto, va rigettata ed il d.i. opposto va confermato.
Va altresì rigettata la domanda riconvenzionale, non essendo emersa la responsabilità della opposta nelle lamentate infiltrazioni.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, seguono il criterio della soccombenza e si ispirano ai valori minimi dello scaglione di riferimento (scaglione tra 5.201,00 e 26.000,00), concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate nonché all'attività processuale e difensiva effettivamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile – definitivamente pronunziandosi, sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa così provvede:
a) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il d.i. 1306/2018, emesso dal Tribunale di Latina in data 19.04.2018, che dichiara esecutivo;
b) rigetta la domanda riconvenzionale formulata da parte opponente;
c) condanna parte opponente alla refusione delle spese di lite in favore dell'opposto che si liquidano in complessivi euro 2.540,00 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute come per legge.
Così deciso in Latina il 19.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Gigante
- 7 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile - in persona del Giudice
Istruttore in funzione di giudice monocratico dott.ssa Laura Gigante ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3479/2018, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente
TRA
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, Parte_1 in virtù di procura in calce all'atto di opposizione, dall'avvocato Paolo Vanzari presso il cui studio elettivamente domicilia in Latina alla via Eugenio di Savoia
n.5
OPPONENTE
E
, in persona del legale rapp.t p.t., rapp.ta e difesa, in virtù AR
di procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'avv.to
Gigliola Turrini, presso il cui studio elettivamente domicilia in Latina alla via
Pio VI n. 36
OPPOSTO
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo n. r.g. 1292/2018, la
[...]
chiedeva al Tribunale di Latina di ingiungere a AR , il pagamento della somma complessiva di euro Parte_1
11.980,36 oltre interessi e spese.
Fondava il credito su fatture rimaste insolute ed emesse in esecuzione di contratto di fornitura e posa per manufatti in acciaio e alluminio per l'immobile sito in Latina, Largo Torre Acquedotto n. 7, angolo via Calatafimi.
Con d.i. 1306/2018, emesso in data 19.04.2018 il Tribunale adito ingiungeva il pagamento di quanto richiesto, oltre interessi come da domanda e spese processuali.
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo eccependo la mancanza di prova del credito azionato;
deduceva l'esistenza di vizi delle opere, chiedendo in via riconvenzionale di accertare tutti i danni subiti, da compensarsi con quanto eventualmente dovuto.
Si costituiva ritualmente in giudizio la deducendo la AR
fondatezza del credito, al netto di quanto già regolato tra le parto.
Prodotta documentazione, espletata prova testimoniale, la causa all'udienza del 21.1.2025 era decisa ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c..
L'opposizione è infondata nei termini di cui alla seguente motivazione.
Preliminarmente va osservato che il rapporto fondamentale intervenuto tra le parti del presente giudizio è qualificabile come contratto di appalto.
L'orientamento della Corte di Cassazione è pacifico nel ritenere che
“…la stipulazione del contratto d'appalto tra privati non richiede la forma scritta ad substantiam, né ad probationem, potendo lo stesso essere concluso anche per facta concludentia…” (Cass. n. 2303/2017; Cass. 16530/2016).”
Nel caso in esame, risulta pattuito tra le parti un contratto di fornitura e posa in opera per il punto vendita sito in Latina, Largo Torre Acquedotto n. 7, angolo via Calatafimi con data 1.3.2016 per un importo di € 22.000,00 oltre
IVA (allegato B fascicolo di parte opponente e allegato 2 fascicolo di parte opposta) nonché un successivo preventivo di spesa del 5.04.2016 per un
- 2 - importo di € 6.500,00 oltre IVA (allegato C fascicolo di parte opponente e allegato 3 fascicolo di parte opposta) documentazione, questa, che insieme agli elementi presenti in atti fan risultar pacifico che con riferimento alla realizzazione della posa in opera, progettazione e produzione di manufatti in acciaio e alluminio La avesse commissionato alla Parte_1 [...] la realizzazione della progettazione e dell'installazione del AR
suddetto impianto di manufatti con relativa esecuzione di specifiche opere di installazione.
Parte opposta ha fornito documentazione comprovante la sussistenza del credito derivante dal rapporto intercorso tra le parti costituita dalle fatture con allegato estratto notarile.
Le fatture e l'estratto autentico delle proprie scritture contabili, costituiscono prova scritta del credito idonea alla emissione del decreto, per gli imprenditori che esercitano attività commerciale ai sensi dell'art. 634 c.p.c.
In sede di opposizione, ove le fatture siano contestate, il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori comporta che incomba al preteso creditore allegare e provare il contratto ed allegare l'inadempimento e, ciò assolto, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto: (Cass. civ. SS.UU. 30.10.2001 n. 13533; nello stesso senso: Cass. civ. 25.10.2007 n. 22361; Cass. civ.
7.03.2006 n. 4867; Cass. civ.
1.12.2003 n.
18315; Cass. civ.
5.10.1999 n. 11629).
Parte opponente ha contestato il corretto svolgimento delle opere, chiedendo il via riconvenzionale la compensazione del risarcimento del danno con quanto ancora eventualmente dovuto.
Orbene è pacificamente riconosciuto tra le parti che il rapporto obbligatorio intercorso tra le stesse risulti fondato sulla fornitura e posa in opera di infissi in alluminio da parte della Società in favore della AR
, come risultante da due contratti e precisamente: il Parte_1 contratto del 01.03.2016 per un importo di € 22.000,00 oltre IVA (allegato B fascicolo di parte opponente e allegato 2 fascicolo di parte opposta); ed il
- 3 - contratto del 05.04.2016 per un importo di € 6.500,00 oltre IVA (allegato C fascicolo di parte opponente e allegato 3 fascicolo di parte opposta).
L'importo della fornitura è, quindi, pari ad € 26.840,00 per il primo ed
€ 7.930,00 per il secondo per un ammontare complessivo di € 34.770,00.
A fronte delle prestazioni previste dal contratto del 01.03.2016 sono state emesse le seguenti fatture: a) Fattura n. 36 del 10.03.2016 di € 8.052,00;
b) Fattura n. 78 del 31.05.2016 di € 10.000,00; c) Fattura n. 95 del 20.06.2016 di € 8.788,00 (allegato 4 fascicolo di parte opposta) Totale complessivo importo: € 26.840,00
Per il contratto del 05.04.2016 è stata emessa la fattura n. 49 del
04.05.2017 dell'importo di € 8.586,36 (allegato 5 fascicolo di parte opposta).
Detta fattura comprende tutte le voci indicate nel contratto per l'importo di €
7.930,00 con i rispettivi DDT a cui si aggiunge a somma di € 561,20 (€ 460,00 più IVA) corrispettivo della fornitura del “fascio di coprifili in lamiera di alluminio di colore grigio” consegnati con DDT n. 166 del 02.08.2016.
A fronte dei suddetti crediti, la ha effettuato i Parte_1
seguenti pagamenti: - Bonifico del 18.03.2016 di € 8.052,00 a saldo della fattura sub. a) - Bonifico del 22.06.2016 di € 10.000,00 a saldo della fattura sub. b); - Bonifico del 13.09.2016 di € 4.394,00 in acconto della fattura sub. c);
- Bonifico del 21.12.2016 di € 1.000,00 in acconto della fattura sub. c). Totale pagamenti effettuati: € 23.446,00 .
Dall'analisi dei documenti depositati in atti è pacificamente acclarato come sia rimasto insoluto il corrispettivo del contratto del 01.03.2016 di €
26.840,00 per l'importo di € 3.394,00, (che equivale al saldo della fattura n. 95 del 20.06.2016), mentre nulla è stato corrisposto per il contratto di fornitura del
05.04.2016 risultante dalla fattura n. 49 del 04.05.2017 di € 8.586,36.
Pertanto, risulta provato che l'opponente sia debitrice dell'importo complessivo di € 11.980,36, ossia quello oggetto del decreto ingiuntivo n.
1306/2018 emesso dal Tribunale di Latina, non avendo il debitore su cui gravava l'onere fornito prova del fatto impeditivo, modificativo od estintivo.
- 4 - Risulta altresì provato dall'istruttoria espletata che i lavori sono stati effettuati e terminati nel novembre 2016.
In particolare è emerso che le lavorazioni a carico dell'opposta non hanno interessato le lavorazioni di carpenteria né le lavorazioni elettriche.
Sul punto tanto hanno riferito i testi escussi.
Il teste ha riferito “la parte di carpenteria è stata Testimone_1
affidata al marito della , artigiano e dopo sono stato interpellato CP_2
per verificare se intendevamo continuare il progetto anche con queste modifiche. Inizialmente il lavoro doveva essere affidato interamente a me, poi ho eseguito solo una parte dei lavori. I lavori sono cominciati ad aprile. La mia parte di lavori era successiva a quella di carpenteria … abbiamo fornito dei motori per l'apertura delle finestre. Ne abbiamo provato il funzionamento smontati e poi dovevano essere montati da un elettricista. Preciso che per il funzionamento sono necessari i collegamenti elettrici che devono essere effettuati da un elettricista. Nell'azienda non lavora un elettricista … La volta ed il soffitto non sono state fornite da noi”.
In ordine alle lamentate infiltrazioni, le testimonianze assunte nel corso del giudizio hanno confermato l'esistenza dei fenomeni infiltrativi, senza tuttavia che fosse possibile accertarne l'imputabilità.
Ed infatti non è emerso che gli stessi fossero imputabili a vizi nelle lavorazioni effettuate dall'opposta.
Invero il teste di parte opponente non è stato in grado Testimone_2
di precisare se le infiltrazioni derivassero da componenti installate dalla opposta “i motori sono stati forniti e montati. Mi riferisco ai motori per aprire
e chiudere le finestre. Preciso che erano funzionanti. Aprivano e chiudevano le finestre, ma persisteva sempre il problema delle infiltrazioni. … i difetti riscontrati (infiltrazioni) sono stati contestati a dicembre 2016 essendosi presentati per la prima volta in tale data… non so se i motori per le finestre
Co siano stati montati dalla . Quando sono rientrato nel negozio dopo i lavori era tutto montato e finito, ma non so riferire chi abbia fatto cosa. Non ero
- 5 - presente sul posto durante i lavori.”
Del pari il teste ha precisato di aver solo fornito i Testimone_1
motori per l'apertura delle finestre, ma che dovevano essere collegati da un elettricista estraneo alla ditta opposta.
In ordine alle infiltrazioni riferiva di aver visto “uscire delle gocce
d'acqua da una trave della struttura che non era infisso. Era al di sotto della copertura. Ho provato l'infisso e chiudeva e non era bagnato. In ogni caso
l'infisso ha delle canaline di scolo che fanno uscire l'acqua eventuale che quindi non penetra all'interno dell'immobile”.
Confermava l'estraneità della opposta alle lavorazioni relative alla struttura portante del tetto anche il teste il quale riferiva Testimone_3 che “ Ho visto l'acqua sul pavimento l'acqua scendeva dal tetto in particolare dalle finestre. … Il meccanismo di apertura degli infissi era collegato a motori elettrici. Il tetto ha un'unica pendenza con una parete di vetro costituita da più Co finestre. La struttura portante di acciaio l'ha fatto un'altra ditta la ha fatto gli infissi. Il vetro non so chi l'abbia fatto. … Preciso che non ho accertato le cause dell'infiltrazioni ho solo constato che l'acqua scendeva dal tetto che è composto da varie parti, struttura portante, manto di copertura e finestre con
i relativi infissi”.
Infine non appare dirimente ai fini dell'imputabilità delle infiltrazioni alle lavorazioni della opposta la testimonianza di il quale Testimone_4 riferiva “Io effettuato i lavori di carpenteria nell'immobile con la mia ditta.
Erano fenomeni di gocciolamento dagli infissi di alluminio. … ultimamente sono andato a mettere delle vaschette per convogliare l'acqua. Non ricordo
l'ultima volta che sono andato, credo fosse l'anno scorso. … quanto ai lavori preciso che la struttura portante è in ferro, poi ci sono state le tamponature in muratura e poi sui montanti hanno installato gli infissi. Ho fatto la struttura portante su cui vanno poggiati i vetri. I vetri non li ho installati io. C'era una ditta ma non so dire il suo nome. … sui motori mi è stato detto che non si aprivano, ma non ricordo quando. … l'acqua scende da dove è il vetro, anche
- 6 - dagli infissi”.
Non è pertanto risultato provato che le infiltrazioni provengano dagli infissi, essendo emerso dell'istruttoria che la provenienza è più largamente riconducibile al tetto ove, oltre agli infissi, installati dalla opposta, vi sono il vetro montato da altra ditta, nonché i motorini delle finestre, regolati da un elettricista estraneo alla ditta opposta, ovvero la struttura portante riconducibile ad altra ditta ancora.
L'opposizione, pertanto, va rigettata ed il d.i. opposto va confermato.
Va altresì rigettata la domanda riconvenzionale, non essendo emersa la responsabilità della opposta nelle lamentate infiltrazioni.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, seguono il criterio della soccombenza e si ispirano ai valori minimi dello scaglione di riferimento (scaglione tra 5.201,00 e 26.000,00), concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate nonché all'attività processuale e difensiva effettivamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile – definitivamente pronunziandosi, sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa così provvede:
a) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il d.i. 1306/2018, emesso dal Tribunale di Latina in data 19.04.2018, che dichiara esecutivo;
b) rigetta la domanda riconvenzionale formulata da parte opponente;
c) condanna parte opponente alla refusione delle spese di lite in favore dell'opposto che si liquidano in complessivi euro 2.540,00 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute come per legge.
Così deciso in Latina il 19.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Gigante
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