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Decreto 7 aprile 2025
Decreto 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, decreto 07/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANZARO
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Belcastro Presidente rel. dott.ssa Wanda Romanò Giudice dott. Pietro Carè Giudice
A scioglimento della riserva assunta all'udienza fissata ai sensi dell'art. 35-bis, comma 11, del D.lgs. 25/2008, sentito il giudice relatore ha pronunciato il seguente
DECRETO nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 4683/2022 promossa da nato il [...] in [...], C.F: Parte_1
- Codice CUI 06FTBV0, rappresentato e difeso C.F._1 dall'Avv. Francesco Giampà, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore.
- ricorrente -
Contro
[...]
Controparte_1
.
[...]
- resistente -
nonché con il Pubblico Ministero, interveniente necessario avente ad oggetto: ricorso in materia di protezione internazionale e umanitaria ex artt. 35 bis D.lgs. n. 25/2008 e 737 c.p.c.
1. In fatto
Con ricorso tempestivamente depositato in data 27.11.2022, Pt_1
ha proposto opposizione avverso il provvedimento N. CZ0005738
[...] emesso il 2.11.2022 e notificatogli in data 22.11.2022, con il quale la di Controparte_1 CP_1 rigettava la sua istanza di protezione internazionale per manifesta infondatezza negandogli, dunque, il riconoscimento dello status di rifugiato e di forme complementari di protezione.
Ha, quindi, chiesto al Tribunale il riconoscimento in suo favore: in via principale dello status di rifugiato, in via subordinata della protezione sussidiaria ed in via ulteriormente subordinata della protezione speciale.
Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del Controparte_1 ricorso.
Il Pubblico Ministero, interveniente necessario, nulla ha opposto.
In data 7 marzo 2025, si è costituito in giudizio, mediante deposito telematico del relativo atto, il nuovo difensore nella persona dell'Avv. Francesco Giampà, a seguito di revoca, da parte del ricorrente, del precedente procuratore Avv. Marta Monteleone.
All'udienza del 13.03.2025 si è svolta l'audizione del ricorrente, il quale ha dichiarato: “Sono arrivato in Italia nel 2022, in questi anni ho vissuto a IA e lavoro presso la Ditta Logistica Calabria, abito con amici in una casa in affitto. Sto frequentando la scuola per conseguire la licenza media, ho amici italiani e connazionali, gioco a calcio con una squadra ovvero la “EXCALIBUR” di Pianopoli. Voglio aggiungere che mi trovo molto bene e spero che un giorno la mia famiglia mi raggiunga”. All'esito il difensore ha chiesto la decisione della causa insistendo in via principale nella richiesta di protezione speciale, evidenziando che il ricorrente ha già avuto più di quattro proroghe del contratto di lavoro, sicché, per legge, deve intendersi a tempo indeterminato. Ha rappresentato, altresì, di aver depositato documentazione attestante il superamento della soglia di reddito per il gratuito patrocinio nell'anno 2024. Il Giudicante ha riservato la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Avendo il ricorrente insistito in via principale nella richiesta di protezione speciale, occorre partire dalla disamina di tale fattispecie.
Ad avviso del Collegio sussistono nella fattispecie le condizioni indicate dalla seconda parte del comma 1.1 dell'art. 19 TUI applicabile ratione
Pag. 2 di 9 temporis, secondo cui: “Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della
Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”.
Al riguardo, la sentenza n. 24413/21 delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione ha chiarito che “il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del 'radicamento' del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, 'di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute'
[…]. La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia […] le quali pure concorrono a comporre la 'vita privata' di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti 'sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”.
Vita privata - intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione - connotata da una pluralità di proiezioni, comprendenti certamente: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte EDU sentenza
16 dicembre 1992, Niemetz c. Germania); il diritto all'identità sociale e alla
Pag. 3 di 9 stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte EDU sentenza 29 aprile 2002, Pretty c. Regno Unito); il domicilio che designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte
EDU - sentenza 2 novembre 2006, c. Italia). Per_1
Nozione di “vita familiare”, alla quale va attribuito un significato più ampio di quello tradizionale, essendo riconosciuta agli Stati contraenti la facoltà di differenziare, in relazione ai diversi modelli della stessa, le varie forme di tutela e ritenendo, tra gli altri, l'applicabilità dell'art. 8 CEDU in presenza di un legame familiare anche solo “di fatto” e che “anche una 'vita familiare progettata' non debba essere per ciò solo totalmente esclusa dall'ambito di applicazione dell'articolo 8” (Corte EDU sentenza 4 luglio 2014, D. e al. c. Belgio). Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca il diritto soggettivo al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Tali principi sono stati di confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola
Pag. 4 di 9 irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale nuova forma di protezione complementare, è dunque necessaria la prova di un radicamento anche in una sola delle tre forme espresse dalla Corte di Cassazione.
Venendo al caso di specie, il ricorrente ha portato all'attenzione del
Collegio una situazione di solida vita privata e di effettiva integrazione sociale sul territorio italiano ed in particolare il proprio inserimento lavorativo a dimostrazione della sua raggiunta autonomia, producendo la seguente documentazione:
- Comunicazione : Contratto di lavoro a tempo determinato dal CP_2
22.02.2023 al 31.12.2023, qualifica raccoglitore a mano di prodotti agricoli presso Vivai Santacroce di Santacroce Domenico, sede di lavoro
UR (CZ);
- Comunicazione : Contratto di lavoro a tempo determinato dal CP_2
2.01.2024 al 31.12.2024, qualifica raccoglitore a mano di prodotti agricoli presso , sede di lavoro IA RM (CZ); Parte_2
- : Contratto di lavoro a tempo determinato dal Controparte_3
4.03.2024 al 31.03.2024, qualifica facchino addetto allo spostamento di merci presso Logistica sede legale Reggio Calabria e sede Controparte_4 di lavoro IZ (CZ) –PROROGA AL 30.04.2024 – PROROGA AL
30.06.2024 – PROROGA AL 31.07.2024 – PROROGA AL 30.09.2024 -
PROROGA AL 31.12.2024 – PROROGA AL 31.01.2025 – PROROGA
AL 28.02.2025 – PROROGA AL 31.03.2025;
- Buste paga anno 2024;
- Busta paga gennaio 2025;
- Certificazione Unica 2024;
- Ricevuta di pagamento iscrizione presso CPIA dell'11.11.2022;
- Attestato di conoscenza della lingua italiana livello A2 a.s. 2022/2023;
- Certificato di iscrizione presso CPIA, I livello a.s. 2024/2025.
Ebbene, il percorso di integrazione sociale in Italia del ricorrente è sufficientemente provato dalle dichiarazioni rese in sede di audizione giudiziale, il quale dichiara: “Sono arrivato in Italia nel 2022, in questi
Pag. 5 di 9 anni ho vissuto a IA e lavoro presso la Ditta Logistica Calabria, abito con amici in una casa in affitto. Sto frequentando la scuola per conseguire la licenza media, ho amici italiani e connazionali, gioco a calcio con una squadra ovvero la “EXCALIBUR” di Pianopoli. Voglio aggiungere che mi trovo molto bene e spero che un giorno la mia famiglia mi raggiunga” (verbale del 13.03.2025) e confermate dalla documentazione prodotta.
Dall'esame della suddetta è emerso come il ricorrente ha maturato dal suo ingresso in Italia, avvenuto nell'anno 2022, una costante e permanente integrazione lavorativa, difatti ha profuso particolare impegno nello svolgimento di attività di lavoro, come comprovato dal contratto stipulato con la società Logistica Calabria S.r.l., ove ad oggi lavora come facchino, che ha ottenuto ben otto proroghe e che, pertanto, come per legge, tale contratto deve intendersi trasformato a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga.
Il richiedente, inoltre, ha dimostrato, altresì, la volontà di voler studiare ed apprendere la lingua al fine di meglio inserirsi nel tessuto sociale italiano, giusti certificati prodotti in atti.
Dedica, infine, il proprio tempo libero allo svolgimento di attività sportiva, difatti, risulta inserito all'interno di una squadra di calcio di nome
Excalibur di Pianopoli, instaurando, inevitabilmente una solida rete di rapporti amicali e sociali.
Tutto ciò costituisce indice di un concreto inserimento e di un effettivo radicamento socio-lavorativo.
Inoltre, l'istante ha condotto l'audizione giudiziale in italiano senza
l'ausilio dell'interprete. Indice quest'ultimo di acquisizione e padronanza della lingua italiana, giusta documentazione prodotta in atti.
Pertanto, è indubbio che negli anni trascorsi sul territorio italiano il ricorrente vi abbia costruito una propria identità sociale, per l'attività di lavoro sino ad oggi svolta e continua a svolgere, nonché, per le relazioni – affettive, sociali, economiche – da lui inevitabilmente intrecciate nel contesto lavorativo ed extra-lavorativo in cui ha vissuto.
Infatti, va considerato che è nel corso della vita lavorativa che la maggior parte delle persone ha una significativa, se non la più grande, opportunità di
Pag. 6 di 9 sviluppare relazioni con il mondo esterno (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, c. Germania, “There appears, furthermore, to be Per_2 no reason of principle why this understanding of the notion of 'private life' should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world”). Né può avere rilievo dirimente in senso negativo per il ricorrente la circostanza che egli percepisca un reddito esiguo.
Al riguardo, infatti, la Corte di Cassazione nella recente pronuncia n.
8373/2022 ha chiarito che “in tema di protezione speciale, con riferimento agli elementi da considerare per ritenere sussistente una violazione del diritto al rispetto della vita privata del richiedente, l'esiguità delle retribuzioni non costituisce un elemento dirimente al fine di escludere la sussistenza del diritto, atteso che la consistenza delle retribuzioni lavorative va apprezzata tenendo conto del graduale incremento delle stesse nel tempo, elemento che fornisce indicazioni utili in merito al consolidarsi del processo di integrazione in Italia”.
L'instaurazione di un rapporto di lavoro, di solidi rapporti sociali, sono indici di una sua consolidata vita privata in Italia, la cui lesione non è consentita, ai sensi dell'art. 8 CEDU e dell'art. 19 comma 1.1 TUI, in mancanza di pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica derivanti dalle condotte del ricorrente. Pericoli non sussistenti nella fattispecie, considerato che né la Commissione né il PM hanno rilevato condizioni ostative al riguardo.
Il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, lasciato anni addietro, porta a ritenere sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale. Infatti, è ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel paese d'origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprio di un
Pag. 7 di 9 reinserimento, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese.
Il Collegio, in conclusione, ritiene che sussistano le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.1 TUI. 2.
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19 commi 1 e 1.1 TUI nella formulazione precedente al DL 20/2023, convertito con modificazioni dalla L 50/2023; per altro verso, come l'art. 7 comma 2 DL 20/2023 preveda che “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto
l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”. Ne consegue che non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Il riconoscimento della protezione speciale rende superfluo l'esame delle altre richieste, a cui la parte non ha rinunciato ma le ha, sostanzialmente, subordinate al mancato accoglimento della prima.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale così dispone:
in accoglimento del ricorso, accerta in capo a , il diritto Parte_1 al rilascio di un permesso di soggiorno per “protezione speciale” ex artt. 32 comma 3 D.lgs. 25/2008 e 19 comma 1.1 TUI.
Spese compensate.
Si comunichi.
Pag. 8 di 9 Così deciso in Catanzaro, 7-04-2025
Il Presidente rel.
dott.ssa Maria Concetta Belcastro
Pag. 9 di 9
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Belcastro Presidente rel. dott.ssa Wanda Romanò Giudice dott. Pietro Carè Giudice
A scioglimento della riserva assunta all'udienza fissata ai sensi dell'art. 35-bis, comma 11, del D.lgs. 25/2008, sentito il giudice relatore ha pronunciato il seguente
DECRETO nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 4683/2022 promossa da nato il [...] in [...], C.F: Parte_1
- Codice CUI 06FTBV0, rappresentato e difeso C.F._1 dall'Avv. Francesco Giampà, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore.
- ricorrente -
Contro
[...]
Controparte_1
.
[...]
- resistente -
nonché con il Pubblico Ministero, interveniente necessario avente ad oggetto: ricorso in materia di protezione internazionale e umanitaria ex artt. 35 bis D.lgs. n. 25/2008 e 737 c.p.c.
1. In fatto
Con ricorso tempestivamente depositato in data 27.11.2022, Pt_1
ha proposto opposizione avverso il provvedimento N. CZ0005738
[...] emesso il 2.11.2022 e notificatogli in data 22.11.2022, con il quale la di Controparte_1 CP_1 rigettava la sua istanza di protezione internazionale per manifesta infondatezza negandogli, dunque, il riconoscimento dello status di rifugiato e di forme complementari di protezione.
Ha, quindi, chiesto al Tribunale il riconoscimento in suo favore: in via principale dello status di rifugiato, in via subordinata della protezione sussidiaria ed in via ulteriormente subordinata della protezione speciale.
Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del Controparte_1 ricorso.
Il Pubblico Ministero, interveniente necessario, nulla ha opposto.
In data 7 marzo 2025, si è costituito in giudizio, mediante deposito telematico del relativo atto, il nuovo difensore nella persona dell'Avv. Francesco Giampà, a seguito di revoca, da parte del ricorrente, del precedente procuratore Avv. Marta Monteleone.
All'udienza del 13.03.2025 si è svolta l'audizione del ricorrente, il quale ha dichiarato: “Sono arrivato in Italia nel 2022, in questi anni ho vissuto a IA e lavoro presso la Ditta Logistica Calabria, abito con amici in una casa in affitto. Sto frequentando la scuola per conseguire la licenza media, ho amici italiani e connazionali, gioco a calcio con una squadra ovvero la “EXCALIBUR” di Pianopoli. Voglio aggiungere che mi trovo molto bene e spero che un giorno la mia famiglia mi raggiunga”. All'esito il difensore ha chiesto la decisione della causa insistendo in via principale nella richiesta di protezione speciale, evidenziando che il ricorrente ha già avuto più di quattro proroghe del contratto di lavoro, sicché, per legge, deve intendersi a tempo indeterminato. Ha rappresentato, altresì, di aver depositato documentazione attestante il superamento della soglia di reddito per il gratuito patrocinio nell'anno 2024. Il Giudicante ha riservato la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Avendo il ricorrente insistito in via principale nella richiesta di protezione speciale, occorre partire dalla disamina di tale fattispecie.
Ad avviso del Collegio sussistono nella fattispecie le condizioni indicate dalla seconda parte del comma 1.1 dell'art. 19 TUI applicabile ratione
Pag. 2 di 9 temporis, secondo cui: “Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della
Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”.
Al riguardo, la sentenza n. 24413/21 delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione ha chiarito che “il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del 'radicamento' del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, 'di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute'
[…]. La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia […] le quali pure concorrono a comporre la 'vita privata' di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti 'sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”.
Vita privata - intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione - connotata da una pluralità di proiezioni, comprendenti certamente: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte EDU sentenza
16 dicembre 1992, Niemetz c. Germania); il diritto all'identità sociale e alla
Pag. 3 di 9 stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte EDU sentenza 29 aprile 2002, Pretty c. Regno Unito); il domicilio che designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte
EDU - sentenza 2 novembre 2006, c. Italia). Per_1
Nozione di “vita familiare”, alla quale va attribuito un significato più ampio di quello tradizionale, essendo riconosciuta agli Stati contraenti la facoltà di differenziare, in relazione ai diversi modelli della stessa, le varie forme di tutela e ritenendo, tra gli altri, l'applicabilità dell'art. 8 CEDU in presenza di un legame familiare anche solo “di fatto” e che “anche una 'vita familiare progettata' non debba essere per ciò solo totalmente esclusa dall'ambito di applicazione dell'articolo 8” (Corte EDU sentenza 4 luglio 2014, D. e al. c. Belgio). Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca il diritto soggettivo al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Tali principi sono stati di confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola
Pag. 4 di 9 irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale nuova forma di protezione complementare, è dunque necessaria la prova di un radicamento anche in una sola delle tre forme espresse dalla Corte di Cassazione.
Venendo al caso di specie, il ricorrente ha portato all'attenzione del
Collegio una situazione di solida vita privata e di effettiva integrazione sociale sul territorio italiano ed in particolare il proprio inserimento lavorativo a dimostrazione della sua raggiunta autonomia, producendo la seguente documentazione:
- Comunicazione : Contratto di lavoro a tempo determinato dal CP_2
22.02.2023 al 31.12.2023, qualifica raccoglitore a mano di prodotti agricoli presso Vivai Santacroce di Santacroce Domenico, sede di lavoro
UR (CZ);
- Comunicazione : Contratto di lavoro a tempo determinato dal CP_2
2.01.2024 al 31.12.2024, qualifica raccoglitore a mano di prodotti agricoli presso , sede di lavoro IA RM (CZ); Parte_2
- : Contratto di lavoro a tempo determinato dal Controparte_3
4.03.2024 al 31.03.2024, qualifica facchino addetto allo spostamento di merci presso Logistica sede legale Reggio Calabria e sede Controparte_4 di lavoro IZ (CZ) –PROROGA AL 30.04.2024 – PROROGA AL
30.06.2024 – PROROGA AL 31.07.2024 – PROROGA AL 30.09.2024 -
PROROGA AL 31.12.2024 – PROROGA AL 31.01.2025 – PROROGA
AL 28.02.2025 – PROROGA AL 31.03.2025;
- Buste paga anno 2024;
- Busta paga gennaio 2025;
- Certificazione Unica 2024;
- Ricevuta di pagamento iscrizione presso CPIA dell'11.11.2022;
- Attestato di conoscenza della lingua italiana livello A2 a.s. 2022/2023;
- Certificato di iscrizione presso CPIA, I livello a.s. 2024/2025.
Ebbene, il percorso di integrazione sociale in Italia del ricorrente è sufficientemente provato dalle dichiarazioni rese in sede di audizione giudiziale, il quale dichiara: “Sono arrivato in Italia nel 2022, in questi
Pag. 5 di 9 anni ho vissuto a IA e lavoro presso la Ditta Logistica Calabria, abito con amici in una casa in affitto. Sto frequentando la scuola per conseguire la licenza media, ho amici italiani e connazionali, gioco a calcio con una squadra ovvero la “EXCALIBUR” di Pianopoli. Voglio aggiungere che mi trovo molto bene e spero che un giorno la mia famiglia mi raggiunga” (verbale del 13.03.2025) e confermate dalla documentazione prodotta.
Dall'esame della suddetta è emerso come il ricorrente ha maturato dal suo ingresso in Italia, avvenuto nell'anno 2022, una costante e permanente integrazione lavorativa, difatti ha profuso particolare impegno nello svolgimento di attività di lavoro, come comprovato dal contratto stipulato con la società Logistica Calabria S.r.l., ove ad oggi lavora come facchino, che ha ottenuto ben otto proroghe e che, pertanto, come per legge, tale contratto deve intendersi trasformato a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga.
Il richiedente, inoltre, ha dimostrato, altresì, la volontà di voler studiare ed apprendere la lingua al fine di meglio inserirsi nel tessuto sociale italiano, giusti certificati prodotti in atti.
Dedica, infine, il proprio tempo libero allo svolgimento di attività sportiva, difatti, risulta inserito all'interno di una squadra di calcio di nome
Excalibur di Pianopoli, instaurando, inevitabilmente una solida rete di rapporti amicali e sociali.
Tutto ciò costituisce indice di un concreto inserimento e di un effettivo radicamento socio-lavorativo.
Inoltre, l'istante ha condotto l'audizione giudiziale in italiano senza
l'ausilio dell'interprete. Indice quest'ultimo di acquisizione e padronanza della lingua italiana, giusta documentazione prodotta in atti.
Pertanto, è indubbio che negli anni trascorsi sul territorio italiano il ricorrente vi abbia costruito una propria identità sociale, per l'attività di lavoro sino ad oggi svolta e continua a svolgere, nonché, per le relazioni – affettive, sociali, economiche – da lui inevitabilmente intrecciate nel contesto lavorativo ed extra-lavorativo in cui ha vissuto.
Infatti, va considerato che è nel corso della vita lavorativa che la maggior parte delle persone ha una significativa, se non la più grande, opportunità di
Pag. 6 di 9 sviluppare relazioni con il mondo esterno (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, c. Germania, “There appears, furthermore, to be Per_2 no reason of principle why this understanding of the notion of 'private life' should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world”). Né può avere rilievo dirimente in senso negativo per il ricorrente la circostanza che egli percepisca un reddito esiguo.
Al riguardo, infatti, la Corte di Cassazione nella recente pronuncia n.
8373/2022 ha chiarito che “in tema di protezione speciale, con riferimento agli elementi da considerare per ritenere sussistente una violazione del diritto al rispetto della vita privata del richiedente, l'esiguità delle retribuzioni non costituisce un elemento dirimente al fine di escludere la sussistenza del diritto, atteso che la consistenza delle retribuzioni lavorative va apprezzata tenendo conto del graduale incremento delle stesse nel tempo, elemento che fornisce indicazioni utili in merito al consolidarsi del processo di integrazione in Italia”.
L'instaurazione di un rapporto di lavoro, di solidi rapporti sociali, sono indici di una sua consolidata vita privata in Italia, la cui lesione non è consentita, ai sensi dell'art. 8 CEDU e dell'art. 19 comma 1.1 TUI, in mancanza di pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica derivanti dalle condotte del ricorrente. Pericoli non sussistenti nella fattispecie, considerato che né la Commissione né il PM hanno rilevato condizioni ostative al riguardo.
Il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, lasciato anni addietro, porta a ritenere sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale. Infatti, è ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel paese d'origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprio di un
Pag. 7 di 9 reinserimento, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese.
Il Collegio, in conclusione, ritiene che sussistano le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.1 TUI. 2.
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19 commi 1 e 1.1 TUI nella formulazione precedente al DL 20/2023, convertito con modificazioni dalla L 50/2023; per altro verso, come l'art. 7 comma 2 DL 20/2023 preveda che “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto
l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”. Ne consegue che non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Il riconoscimento della protezione speciale rende superfluo l'esame delle altre richieste, a cui la parte non ha rinunciato ma le ha, sostanzialmente, subordinate al mancato accoglimento della prima.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale così dispone:
in accoglimento del ricorso, accerta in capo a , il diritto Parte_1 al rilascio di un permesso di soggiorno per “protezione speciale” ex artt. 32 comma 3 D.lgs. 25/2008 e 19 comma 1.1 TUI.
Spese compensate.
Si comunichi.
Pag. 8 di 9 Così deciso in Catanzaro, 7-04-2025
Il Presidente rel.
dott.ssa Maria Concetta Belcastro
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