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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 22/07/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro
– composta dalle Signore:
1) Dott. Monica SGARRO -Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO -Consigliere
3) Dott. Maria Filippa LEONE -Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in materia di previdenza in grado di appello iscritta al N. 106 del
Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021 discussa e decisa all'udienza del
9.7.2025 T R A
(c.f.: ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Taranto alla Via Polibio n.75, presso lo studio dell'avv. Fabrizio Del EC, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti,
- APPELLANTE -
E
(c.f.: , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Rita Battiato, Antonio Andrulli e Francesco Certomà, giusta procura generale alle liti in atti, con domicilio eletto in Taranto, presso l'Ufficio Legale della Sede Provinciale dell' , CP_1
- APPELLATO -
Oggetto: Fondo di Garanzia per credito di trattamento fine rapporto
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale dell'udienza di discussione del 9.7.2025
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n. 772/2021) il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro, dichiarava improponibile, con spese compensate, la domanda proposta da nei confronti dell' , quale gestore del Fondo di Garanzia, preceduta da Parte_1 CP_1
domanda amministrativa del 17.1.2017, volta al conseguimento del pagamento del TFR, pari a €. 3.709,01, maturato in virtù del rapporto di lavoro dal 24.9.2008 al 14.9.2016 alle dipendenze, con mansioni di operaia, della società ”, Controparte_2
dichiarata fallita dal Tribunale di Taranto con sentenza n. 58/2015.
Avverso tale decisione, proponeva appello lamentandone l'erroneità e Parte_1
chiedendone la riforma.
Resisteva l' concludendo per il rigetto dell'appello con conferma della sentenza CP_1
impugnata.
La causa era discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura del separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
CP_ Il primo giudice, condividendo l'eccezione formulata dall' in ordine alla incompletezza della domanda amministrativa del 17.1.2017, anche in esito alla richiesta dell'Istituto, in data 24.1.2017, di completamento della procedura amministrativa, e rilevato che parte ricorrente nel verbale d'udienza, a fronte delle specifiche ed analitiche
CP_ contestazioni dell' non aveva opposto alcunché, ha considerato come non presentata l'istanza amministrativa, ex art. 7 Legge 533/1973, con riflessi negativi sulla domanda giudiziale ritenuta improponibile.
Si duole l'appellante di tale decisione evidenziando l'errore del primo giudice per non aver valutato tutta la documentazione prodotta e le norme regolatrici in materia di
CP_ accesso al Fondo di Garanzia che prevedono, in caso di rifiuto del curatore del fallimento alla compilazione del modello SR52, nella specie avvenuto, l'allegazione alla domanda amministrativa del modello SR54 compilato dal lavoratore, della
2 dichiarazione del curatore di rifiuto della compilazione dell'SR52, dello stato passivo esecutivo e del titolo esecutivo, in atti.
CP_
L' dal suo canto, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 345 cpc., rilevando che la oltanto in appello ha dedotto di aver presentato rituale Pt_1
domanda amministrativa in data 3.5.2018, mentre nel ricorso introduttivo ha dedotto ed allegato di aver presentato unicamente la domanda in data 17.1.2017, così alterando i presupposti della domanda iniziale. Ha concluso per il rigetto dell'appello anche nel merito, evidenziando l'irrilevanza nel presente giudizio della domanda amministrativa del 3.5.2018.
L'appello è infondato.
Osserva la Corte che nel ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato il
7.5.2018, effettivamente, non vi è nessun riferimento alla richiesta dell' , CP_1
CP_ formulata con p.e.c., in data 24.1.2017, in atti di specifica documentazione necessaria a completamento della procedura amministrativa introdotta con la domanda amministrativa del 17.1.2017, da produrre entro e non oltre 30 giorni.
Visionando, poi, la documentazione di parte appellante, allegata telematicamente in questo grado di giudizio, compressa in unico file (di 66 pagine), relativa al suo fascicolo cartaceo di primo grado, ritirato ma non più depositato dalla stessa parte, oltre ad altra documentazione, si rileva per quanto qui interessa: “ricevuta di presentazione della domanda di intervento dei Fondi di Garanzia in modalità on-line” presentata in data
17/01/2017 (pag. 8-9), senza alcuna documentazione allegata;
“Ricorso
Amministrativo” datato 16.4.2018, “volto al pagamento delle esatte somme dovute”
(pag. 10-11); “Delega Avvocato” (all'avv. Fabio Del EC) datata 28.4.2018 (pag.
12); stato passivo dichiarato esecutivo in data 16.3.2016 con l'insinuazione n..7 riguardante ammessa in privilegio per €. 3.709,01 (pag. 13,14,15); pec del Parte_1
30.4.2018 trasmessa da , curatore del fallimento Donna s.r.l. Persona_1
all'avv. Fabrizio Del EC con dichiarazione di rifiuto alla compilazione dei modelli
3 SR52 per l'accesso al Fondo di Garanzia (pag. 16-17); dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà-Cod. SR54 del 17.1.2017 (da pag. 31 a pag. 33); “Riepilogo domanda on line del 3.5.2018 con dati relativi al Lavoratore Del EC Fabrizio e relativa ricevuta pure datata 3.5.2018 “per le domande presentate di Intervento del Fondo di Garanzia”
(da pag. 34 a pag. 36).
Ciò posto, ai fini della decisione, è preliminare e assorbente valutare la censura dell'appellante riferita all'omesso esame, ritenuto decisivo, costituito dall'avvenuta presentazione di una domanda amministrativa del 17.1.2017, così indicata nel ricorso introduttivo e della relativa documentazione allegata.
Al riguardo, deve premettersi che la previa proposizione della domanda amministrativa
è necessaria per il godimento della prestazione previdenziale o assistenziale e costituisce principio generale dell'ordinamento, che - oltre ad essere di norma positivamente stabilito nella legislazione che istituisce e regola le diverse provvidenze
- risulta in termini generali enunciato dall'art. 443 c.p.c., il quale, nel prevedere che la domanda relativa alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di cui all'art. 442 c.p.c. non è procedibile se non quando siano esauriti (o si debbano considerare esauriti) i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa, viene ormai costantemente interpretato dalla Corte di legittimità nel senso che la previa presentazione della domanda amministrativa è viceversa condizione di proponibilità dell'azione giudiziaria. Deve, pertanto, intendersi che la presentazione della domanda condiziona lo stesso sorgere del diritto del privato da tutelare eventualmente davanti all'autorità giudiziaria, diritto che non può ritenersi sorto
(unitamente allo speculare obbligo dell'ente previdenziale di provvedervi) anteriormente al perfezionamento della fattispecie a formazione progressiva che nella presentazione della domanda all'ente previdenziale trova appunto il suo incipit (cfr. in tal senso Cass.
n. 732/2007; Cass. n. 5318 del 2016).
4 Una volta interpretata negli anzidetti termini la funzione della domanda amministrativa, conferita nell'ambito del procedimento amministrativo per il riconoscimento del beneficio previdenziale o assistenziale, in relazione al suo precipuo effetto di determinare nell'ente previdenziale l'obbligo di provvedere su di essa e passando al caso di specie, osserva la Corte che del tutto correttamente il primo giudice ha tenuto conto soltanto della domanda amministrativa presentata il 17.1.2017, specificatamente indicata nel ricorso introduttivo, a cui è seguita la tempestiva richiesta dell' in CP_1
data 24.1.2017 di completamento della documentazione prevista per legge, con il termine di trenta giorni per provvedervi, rimasta inevasa.
Né il primo giudice poteva tenere conto della nuova domanda amministrativa del
3.5.2018 e della documentazione ivi allegata - ivi compreso il diniego del curatore alla compilazione redatto soltanto in data 30.4.2018 - nemmeno indicata nel ricorso introduttivo del giudizio, depositato in data 7.5.2018, ossia dopo appena 4 giorni da tale ultima domanda amministrativa.
Non può, infatti, considerarsi "preventiva" una domanda amministrativa proposta contestualmente alla domanda giudiziale (Cass. S.U. n. 8227/2019; Cass. n.
41571/2021).
Pertanto, l'appello va respinto non potendosi imputare alla sentenza impugnata alcun omesso esame di fatti decisivi, restando conseguentemente assorbite le doglianze dell'appellante che logicamente presuppongono la proponibilità della domanda giudiziale.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono il criterio della soccombenza.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello.
P. Q. M.
5 1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali di questo grado di giudizio, che si liquidano in € 1.300,00, oltre accessori di legge, in favore dell'appellato;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Taranto, 9.7.2025
Il Consigliere Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott. Maria Filippa LEONE Dott. Monica SGARRO
6
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro
– composta dalle Signore:
1) Dott. Monica SGARRO -Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO -Consigliere
3) Dott. Maria Filippa LEONE -Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in materia di previdenza in grado di appello iscritta al N. 106 del
Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021 discussa e decisa all'udienza del
9.7.2025 T R A
(c.f.: ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Taranto alla Via Polibio n.75, presso lo studio dell'avv. Fabrizio Del EC, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti,
- APPELLANTE -
E
(c.f.: , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Rita Battiato, Antonio Andrulli e Francesco Certomà, giusta procura generale alle liti in atti, con domicilio eletto in Taranto, presso l'Ufficio Legale della Sede Provinciale dell' , CP_1
- APPELLATO -
Oggetto: Fondo di Garanzia per credito di trattamento fine rapporto
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale dell'udienza di discussione del 9.7.2025
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n. 772/2021) il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro, dichiarava improponibile, con spese compensate, la domanda proposta da nei confronti dell' , quale gestore del Fondo di Garanzia, preceduta da Parte_1 CP_1
domanda amministrativa del 17.1.2017, volta al conseguimento del pagamento del TFR, pari a €. 3.709,01, maturato in virtù del rapporto di lavoro dal 24.9.2008 al 14.9.2016 alle dipendenze, con mansioni di operaia, della società ”, Controparte_2
dichiarata fallita dal Tribunale di Taranto con sentenza n. 58/2015.
Avverso tale decisione, proponeva appello lamentandone l'erroneità e Parte_1
chiedendone la riforma.
Resisteva l' concludendo per il rigetto dell'appello con conferma della sentenza CP_1
impugnata.
La causa era discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura del separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
CP_ Il primo giudice, condividendo l'eccezione formulata dall' in ordine alla incompletezza della domanda amministrativa del 17.1.2017, anche in esito alla richiesta dell'Istituto, in data 24.1.2017, di completamento della procedura amministrativa, e rilevato che parte ricorrente nel verbale d'udienza, a fronte delle specifiche ed analitiche
CP_ contestazioni dell' non aveva opposto alcunché, ha considerato come non presentata l'istanza amministrativa, ex art. 7 Legge 533/1973, con riflessi negativi sulla domanda giudiziale ritenuta improponibile.
Si duole l'appellante di tale decisione evidenziando l'errore del primo giudice per non aver valutato tutta la documentazione prodotta e le norme regolatrici in materia di
CP_ accesso al Fondo di Garanzia che prevedono, in caso di rifiuto del curatore del fallimento alla compilazione del modello SR52, nella specie avvenuto, l'allegazione alla domanda amministrativa del modello SR54 compilato dal lavoratore, della
2 dichiarazione del curatore di rifiuto della compilazione dell'SR52, dello stato passivo esecutivo e del titolo esecutivo, in atti.
CP_
L' dal suo canto, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 345 cpc., rilevando che la oltanto in appello ha dedotto di aver presentato rituale Pt_1
domanda amministrativa in data 3.5.2018, mentre nel ricorso introduttivo ha dedotto ed allegato di aver presentato unicamente la domanda in data 17.1.2017, così alterando i presupposti della domanda iniziale. Ha concluso per il rigetto dell'appello anche nel merito, evidenziando l'irrilevanza nel presente giudizio della domanda amministrativa del 3.5.2018.
L'appello è infondato.
Osserva la Corte che nel ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato il
7.5.2018, effettivamente, non vi è nessun riferimento alla richiesta dell' , CP_1
CP_ formulata con p.e.c., in data 24.1.2017, in atti di specifica documentazione necessaria a completamento della procedura amministrativa introdotta con la domanda amministrativa del 17.1.2017, da produrre entro e non oltre 30 giorni.
Visionando, poi, la documentazione di parte appellante, allegata telematicamente in questo grado di giudizio, compressa in unico file (di 66 pagine), relativa al suo fascicolo cartaceo di primo grado, ritirato ma non più depositato dalla stessa parte, oltre ad altra documentazione, si rileva per quanto qui interessa: “ricevuta di presentazione della domanda di intervento dei Fondi di Garanzia in modalità on-line” presentata in data
17/01/2017 (pag. 8-9), senza alcuna documentazione allegata;
“Ricorso
Amministrativo” datato 16.4.2018, “volto al pagamento delle esatte somme dovute”
(pag. 10-11); “Delega Avvocato” (all'avv. Fabio Del EC) datata 28.4.2018 (pag.
12); stato passivo dichiarato esecutivo in data 16.3.2016 con l'insinuazione n..7 riguardante ammessa in privilegio per €. 3.709,01 (pag. 13,14,15); pec del Parte_1
30.4.2018 trasmessa da , curatore del fallimento Donna s.r.l. Persona_1
all'avv. Fabrizio Del EC con dichiarazione di rifiuto alla compilazione dei modelli
3 SR52 per l'accesso al Fondo di Garanzia (pag. 16-17); dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà-Cod. SR54 del 17.1.2017 (da pag. 31 a pag. 33); “Riepilogo domanda on line del 3.5.2018 con dati relativi al Lavoratore Del EC Fabrizio e relativa ricevuta pure datata 3.5.2018 “per le domande presentate di Intervento del Fondo di Garanzia”
(da pag. 34 a pag. 36).
Ciò posto, ai fini della decisione, è preliminare e assorbente valutare la censura dell'appellante riferita all'omesso esame, ritenuto decisivo, costituito dall'avvenuta presentazione di una domanda amministrativa del 17.1.2017, così indicata nel ricorso introduttivo e della relativa documentazione allegata.
Al riguardo, deve premettersi che la previa proposizione della domanda amministrativa
è necessaria per il godimento della prestazione previdenziale o assistenziale e costituisce principio generale dell'ordinamento, che - oltre ad essere di norma positivamente stabilito nella legislazione che istituisce e regola le diverse provvidenze
- risulta in termini generali enunciato dall'art. 443 c.p.c., il quale, nel prevedere che la domanda relativa alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di cui all'art. 442 c.p.c. non è procedibile se non quando siano esauriti (o si debbano considerare esauriti) i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa, viene ormai costantemente interpretato dalla Corte di legittimità nel senso che la previa presentazione della domanda amministrativa è viceversa condizione di proponibilità dell'azione giudiziaria. Deve, pertanto, intendersi che la presentazione della domanda condiziona lo stesso sorgere del diritto del privato da tutelare eventualmente davanti all'autorità giudiziaria, diritto che non può ritenersi sorto
(unitamente allo speculare obbligo dell'ente previdenziale di provvedervi) anteriormente al perfezionamento della fattispecie a formazione progressiva che nella presentazione della domanda all'ente previdenziale trova appunto il suo incipit (cfr. in tal senso Cass.
n. 732/2007; Cass. n. 5318 del 2016).
4 Una volta interpretata negli anzidetti termini la funzione della domanda amministrativa, conferita nell'ambito del procedimento amministrativo per il riconoscimento del beneficio previdenziale o assistenziale, in relazione al suo precipuo effetto di determinare nell'ente previdenziale l'obbligo di provvedere su di essa e passando al caso di specie, osserva la Corte che del tutto correttamente il primo giudice ha tenuto conto soltanto della domanda amministrativa presentata il 17.1.2017, specificatamente indicata nel ricorso introduttivo, a cui è seguita la tempestiva richiesta dell' in CP_1
data 24.1.2017 di completamento della documentazione prevista per legge, con il termine di trenta giorni per provvedervi, rimasta inevasa.
Né il primo giudice poteva tenere conto della nuova domanda amministrativa del
3.5.2018 e della documentazione ivi allegata - ivi compreso il diniego del curatore alla compilazione redatto soltanto in data 30.4.2018 - nemmeno indicata nel ricorso introduttivo del giudizio, depositato in data 7.5.2018, ossia dopo appena 4 giorni da tale ultima domanda amministrativa.
Non può, infatti, considerarsi "preventiva" una domanda amministrativa proposta contestualmente alla domanda giudiziale (Cass. S.U. n. 8227/2019; Cass. n.
41571/2021).
Pertanto, l'appello va respinto non potendosi imputare alla sentenza impugnata alcun omesso esame di fatti decisivi, restando conseguentemente assorbite le doglianze dell'appellante che logicamente presuppongono la proponibilità della domanda giudiziale.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono il criterio della soccombenza.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello.
P. Q. M.
5 1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali di questo grado di giudizio, che si liquidano in € 1.300,00, oltre accessori di legge, in favore dell'appellato;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Taranto, 9.7.2025
Il Consigliere Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott. Maria Filippa LEONE Dott. Monica SGARRO
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