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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/10/2025, n. 3782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3782 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 10623/2023 R.G. avente ad oggetto: “separazione giudiziale”
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Anna Capone, presso il cui studio Parte_1
elett.mente domicilia in Napoli, al viale dello Zodiaco n. 4
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppina Grasso, presso il cui studio CP_1
elett.mente domicilia in Casandrino, alla via Andrea della Rossa n. 16
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 4.12.2023, deduceva: Parte_1
- di aver contratto matrimonio (in Casoria, il 20.6.2002) con dalla cui unione CP_1
nascevano le figlie (in data 2.5.2003) e (in data 15.7.2008); Per_1 Per_2
- che la prosecuzione della convivenza con il resistente era divenuta intollerabile, in conseguenza della violazione, da parte di quest'ultimo, dei doveri nascenti dal matrimonio, per aver esercitato nei suoi confronti violenza fisica e morale.
Per tali ragioni chiedeva pronunciarsi la separazione, con addebito al resistente, alle seguenti condizioni:
- disporre l'affido superesclusivo della minore alla madre, con residenza privilegiata presso Per_2
la stessa;
- obbligare il resistente al pagamento della somma mensile pari ad euro 600,00 a titolo di mantenimento della figlia minore e della figlia maggiorenne ma non Per_2 Per_1
economicamente autosufficiente, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
- con vittoria di spese e compensi di lite. si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta, a mezzo della CP_1
quale contestava in fatto e in diritto le avverse pretese, e chiedeva pronunciarsi la separazione dalla coniuge alle seguenti condizioni:
- disporre l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata Per_2
presso la madre e idonea regolamentazione del diritto di visita paterno;
- porre a proprio carico il pagamento dell'assegno pari ad euro 150,00 a titolo di mantenimento della figlia minore e della figlia maggiorenne ma non economicamente Per_2 Per_1
autosufficiente, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
- con vittoria di spese e compensi di lite.
Solo parte ricorrente compariva, in data 8.5.2024, innanzi al giudice istruttore, il quale, all'esito dell'udienza di prima comparizione delle parti, autorizzava i coniugi a vivere separatamente e adottava i provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'ordinanza depositata in pari data, qui da intendersi integralmente trascritti.
All'udienza del 15.10.2025 la causa era rimessa in decisione al Collegio.
Il Pubblico Ministero concludeva come in atti.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Quanto, in primo luogo, alla domanda di addebito formulata dalla ricorrente, va osservato che, secondo il pacifico orientamento della Corte di Cassazione, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (Cass. n. 14840/2006). Ai fini dell'accertamento del predetto nesso causale, il giudice deve valutare complessivamente il comportamento di entrambi i coniugi, nel senso che la violazione dei doveri matrimoniali deve essere la causa, e non l'effetto, della crisi del rapporto coniugale, restando in linea di principio irrilevanti, ai fini della pronuncia dell'addebito della separazione, i comportamenti successivi alla rottura del rapporto, e cioè quando sia provata l'esistenza di un'eventuale preesistente crisi già irrimediabilmente in atto.
Tanto premesso, nel caso di specie, dall'istruttoria compiuta è emerso che il resistente abbia maltrattato la coniuge, percuotendola fisicamente in diverse occasioni;
in questi termini cfr. sentenza penale n. 104/2024 del Tribunale di Napoli Nord di condanna del resistente per il reato di maltrattamenti, con l'aggravante di aver commesso i fatti alla presenza di minori, dove si legge:
“ricorre il reato di maltrattamenti commesso nei confronti della , aggravato dalla Parte_1
presenza delle sue figlie minori: dalle dichiarazioni accusatorie rese dalla persona offesa e dagli altri elementi dimostrativi in atti emerge l'esistenza di un clima di sistematica sopraffazione e umiliazione nei confronti della p.o., generato dalle ripetute minacce e aggressioni fisiche e verbali perpetrate da nei confronti di sua moglie … i comportamenti tenuti dall'imputato, lungi CP_1 dall'essere occasionali, costituiscono manifestazione di una continuativa condotta di realizzazione di una condizione di abituale umiliazione e sofferenza in danno della vittima, come dimostra il fatto la ha subito gravi conseguenze per via delle violenze subite e nutrito seria Parte_1 preoccupazione per la sua incolumità ”.
Risulta, in definitiva, raggiunta la prova di comportamenti gravi e significativi posti in essere dal resistente che hanno determinato la crisi del rapporto coniugale.
In questo senso, infatti, è pacifico l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse;
il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (Cass. n. 7321/2005;
Cass. n. 7388/2017; Cass. n. 3925/2018; Cass. n. 14465/2025).
La separazione va, dunque, pronunciata ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.c., con addebito al resistente. In merito ai provvedimenti accessori, in primo luogo, va evidenziato che secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione, in tema di affidamento dei figli minori, l'affidamento
“condiviso” (comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori e una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore) si pone non più (come nel precedente sistema) come evenienza residuale, bensì come regola, rispetto alla quale costituisce, invece, eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo. Pertanto, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sull'idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sull'inidoneità educativa del genitore, che in tal modo si escluda dal pari esercizio della responsabilità genitoriale, e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (Cass. n. 26587/2009; Cass. n.
24526/2010). Si è poi precisato che il criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice nel fissare le relative modalità di esercizio dell'affidamento è quello del superiore interesse della prole, atteso il diritto preminente dei figli a una crescita sana ed equilibrata (Cass. 12954/2018; Cass. 21916/2019).
Pertanto, la scelta dell'affidamento a uno solo dei genitori, da effettuarsi in base all'interesse prevalente morale e materiale della prole, deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità
o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche, e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà, nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli
(Cass. 21425/2022). All'esito di simili verifiche il perseguimento dell'obiettivo di assicurare l'esclusivo interesse morale e materiale della prole può comportare anche l'adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori (quale l'affidamento c.d. superesclusivo del figlio a un genitore, all'esito dell'accertamento dell'inidoneità genitoriale dell'altro), senza che occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi e l'interesse superiore del minore (Cass. 32876/2022; Cass. 4056/2023; Cass. n. 26517/2024).
Tanto premesso, nel caso di specie, nel presente procedimento è emersa una manifesta inidoneità ovvero carenza del resistente nei fondamentali compiti di cura, assistenza morale e materiale della figlia tale da pregiudicare l'interesse della minore, e da giustificare, dunque, l'affido Per_2
esclusivo alla madre.
Ed invero, sulla base della documentazione versata in atti e delle dichiarazioni rese dalla ricorrente,
è emerso che il padre non vede e non sente la minore oramai da diversi anni, ha completamente abbandonato la figlia disinteressandosi della sua crescita morale e materiale, non ha mai rilasciato le autorizzazioni richieste in favore della minore, anche con riguardo ai profili della salute e delle visite mediche, non ha mai contribuito al suo mantenimento, ed è stato altresì condannato in sede penale, come già detto, per maltrattamenti e violenze poste in essere nei confronti della ricorrente anche alla presenza della minore, vittima dunque di violenza assistita.
Alla luce delle suesposte ragioni, non può che disporsi l'affido della minore (il cui ascolto Per_2
non si è reso necessario alla luce della pacifica situazione come rappresentata e documentata in atti), tra l'altro prossima al compimento della maggiore età, alla madre, con residenza privilegiata presso la stessa, nella sua forma cd. “superesclusiva”, nel senso che anche le decisioni di maggior interesse per la minore (relative alla residenza/domicilio abituale, all'istruzione, all'educazione, alla salute) potranno essere prese unicamente dalla madre.
In ragione del quadro come prospettato non si ritengono sussistenti i presupposti per regolamentare il diritto/dovere di visita paterno, salve eventuali successive evoluzioni significative del rapporto tra la minore e il resistente, anche all'esito di un percorso di valutazione/rafforzamento delle capacità genitoriali da intraprendersi a cura dello stesso resistente.
Avuto riguardo agli aspetti economici, comparate le rispettive situazioni economico-patrimoniali dei coniugi, come emergenti dalla documentazione versata in atti e dalle dichiarazioni e deduzioni delle parti, e valutati i criteri di cui all'art. 337ter 4co c.c., tenuto conto che parte ricorrente presta attività lavorativa come dipendente presso un'impresa di pulizie e che parte resistente ha prestato attività lavorativa come corriere e allo stato è in regime di detenzione domiciliare, si ritiene congruo determinare a carico del e in favore della l'assegno pari ad euro 350,00 mensili, CP_1 Parte_1
da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, a titolo di mantenimento della figlia minore (euro 200,00) e della figlia maggiorenne ma non economicamente Per_2 Per_1
autosufficiente (euro 150,00), oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie. L'assegno dovrà essere corrisposto entro il giorno cinque di ciascun mese presso il domicilio della ricorrente ovvero mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla stessa con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Le spese straordinarie vanno regolamentate sulla base delle condizioni di cui al Protocollo approvato d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord in data 25.10.2019, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite. L'assegno unico va riconosciuto al 100% in favore della ricorrente nella sua qualità di genitore collocatario dei figli, alla luce dei principi enunciati dalla Cass. n. 4672/2025.
Nulla va stabilito in favore dei coniugi, in assenza di domanda. Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014 e successive modifiche, seguono la regola della soccombenza, e pertanto vanno poste a carico della parte resistente.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia, ai sensi dell'art. 151 2° comma c.c., la separazione personale tra i coniugi
(nata in [...], il [...]) e (nato in [...], il Parte_1 CP_1
13.11.1969), con addebito al resistente;
- dispone l'affido superesclusivo della minore alla madre, con residenza privilegiata presso Per_2
la sua abitazione;
- nulla sul diritto di visita paterno;
- obbliga il Muto a corrispondere alla l'assegno mensile pari ad euro 350,00, da Parte_1
rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di mantenimento della figlia minore Per_2
(euro 200,00) e della figlia (euro 150,00), oltre al pagamento del 50% delle spese Per_1
straordinarie, nei termini di cui in parte motiva;
- rigetta nel resto le domande;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Casoria (atto n. 94, P. II, S. A, anno 2002), per gli adempimenti di legge;
- condanna al pagamento, in favore di , delle spese di lite del CP_1 Parte_1
presente giudizio, che si liquidano in euro 125,00 per esborsi ed euro 3.195,50 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 22.10.2025.
Il giudice estensore
Il Presidente dott. Fulvio Mastro dott.ssa Alessandra Tabarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 10623/2023 R.G. avente ad oggetto: “separazione giudiziale”
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Anna Capone, presso il cui studio Parte_1
elett.mente domicilia in Napoli, al viale dello Zodiaco n. 4
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppina Grasso, presso il cui studio CP_1
elett.mente domicilia in Casandrino, alla via Andrea della Rossa n. 16
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 4.12.2023, deduceva: Parte_1
- di aver contratto matrimonio (in Casoria, il 20.6.2002) con dalla cui unione CP_1
nascevano le figlie (in data 2.5.2003) e (in data 15.7.2008); Per_1 Per_2
- che la prosecuzione della convivenza con il resistente era divenuta intollerabile, in conseguenza della violazione, da parte di quest'ultimo, dei doveri nascenti dal matrimonio, per aver esercitato nei suoi confronti violenza fisica e morale.
Per tali ragioni chiedeva pronunciarsi la separazione, con addebito al resistente, alle seguenti condizioni:
- disporre l'affido superesclusivo della minore alla madre, con residenza privilegiata presso Per_2
la stessa;
- obbligare il resistente al pagamento della somma mensile pari ad euro 600,00 a titolo di mantenimento della figlia minore e della figlia maggiorenne ma non Per_2 Per_1
economicamente autosufficiente, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
- con vittoria di spese e compensi di lite. si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta, a mezzo della CP_1
quale contestava in fatto e in diritto le avverse pretese, e chiedeva pronunciarsi la separazione dalla coniuge alle seguenti condizioni:
- disporre l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata Per_2
presso la madre e idonea regolamentazione del diritto di visita paterno;
- porre a proprio carico il pagamento dell'assegno pari ad euro 150,00 a titolo di mantenimento della figlia minore e della figlia maggiorenne ma non economicamente Per_2 Per_1
autosufficiente, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
- con vittoria di spese e compensi di lite.
Solo parte ricorrente compariva, in data 8.5.2024, innanzi al giudice istruttore, il quale, all'esito dell'udienza di prima comparizione delle parti, autorizzava i coniugi a vivere separatamente e adottava i provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'ordinanza depositata in pari data, qui da intendersi integralmente trascritti.
All'udienza del 15.10.2025 la causa era rimessa in decisione al Collegio.
Il Pubblico Ministero concludeva come in atti.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Quanto, in primo luogo, alla domanda di addebito formulata dalla ricorrente, va osservato che, secondo il pacifico orientamento della Corte di Cassazione, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (Cass. n. 14840/2006). Ai fini dell'accertamento del predetto nesso causale, il giudice deve valutare complessivamente il comportamento di entrambi i coniugi, nel senso che la violazione dei doveri matrimoniali deve essere la causa, e non l'effetto, della crisi del rapporto coniugale, restando in linea di principio irrilevanti, ai fini della pronuncia dell'addebito della separazione, i comportamenti successivi alla rottura del rapporto, e cioè quando sia provata l'esistenza di un'eventuale preesistente crisi già irrimediabilmente in atto.
Tanto premesso, nel caso di specie, dall'istruttoria compiuta è emerso che il resistente abbia maltrattato la coniuge, percuotendola fisicamente in diverse occasioni;
in questi termini cfr. sentenza penale n. 104/2024 del Tribunale di Napoli Nord di condanna del resistente per il reato di maltrattamenti, con l'aggravante di aver commesso i fatti alla presenza di minori, dove si legge:
“ricorre il reato di maltrattamenti commesso nei confronti della , aggravato dalla Parte_1
presenza delle sue figlie minori: dalle dichiarazioni accusatorie rese dalla persona offesa e dagli altri elementi dimostrativi in atti emerge l'esistenza di un clima di sistematica sopraffazione e umiliazione nei confronti della p.o., generato dalle ripetute minacce e aggressioni fisiche e verbali perpetrate da nei confronti di sua moglie … i comportamenti tenuti dall'imputato, lungi CP_1 dall'essere occasionali, costituiscono manifestazione di una continuativa condotta di realizzazione di una condizione di abituale umiliazione e sofferenza in danno della vittima, come dimostra il fatto la ha subito gravi conseguenze per via delle violenze subite e nutrito seria Parte_1 preoccupazione per la sua incolumità ”.
Risulta, in definitiva, raggiunta la prova di comportamenti gravi e significativi posti in essere dal resistente che hanno determinato la crisi del rapporto coniugale.
In questo senso, infatti, è pacifico l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse;
il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (Cass. n. 7321/2005;
Cass. n. 7388/2017; Cass. n. 3925/2018; Cass. n. 14465/2025).
La separazione va, dunque, pronunciata ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.c., con addebito al resistente. In merito ai provvedimenti accessori, in primo luogo, va evidenziato che secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione, in tema di affidamento dei figli minori, l'affidamento
“condiviso” (comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori e una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore) si pone non più (come nel precedente sistema) come evenienza residuale, bensì come regola, rispetto alla quale costituisce, invece, eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo. Pertanto, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sull'idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sull'inidoneità educativa del genitore, che in tal modo si escluda dal pari esercizio della responsabilità genitoriale, e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (Cass. n. 26587/2009; Cass. n.
24526/2010). Si è poi precisato che il criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice nel fissare le relative modalità di esercizio dell'affidamento è quello del superiore interesse della prole, atteso il diritto preminente dei figli a una crescita sana ed equilibrata (Cass. 12954/2018; Cass. 21916/2019).
Pertanto, la scelta dell'affidamento a uno solo dei genitori, da effettuarsi in base all'interesse prevalente morale e materiale della prole, deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità
o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche, e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà, nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli
(Cass. 21425/2022). All'esito di simili verifiche il perseguimento dell'obiettivo di assicurare l'esclusivo interesse morale e materiale della prole può comportare anche l'adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori (quale l'affidamento c.d. superesclusivo del figlio a un genitore, all'esito dell'accertamento dell'inidoneità genitoriale dell'altro), senza che occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi e l'interesse superiore del minore (Cass. 32876/2022; Cass. 4056/2023; Cass. n. 26517/2024).
Tanto premesso, nel caso di specie, nel presente procedimento è emersa una manifesta inidoneità ovvero carenza del resistente nei fondamentali compiti di cura, assistenza morale e materiale della figlia tale da pregiudicare l'interesse della minore, e da giustificare, dunque, l'affido Per_2
esclusivo alla madre.
Ed invero, sulla base della documentazione versata in atti e delle dichiarazioni rese dalla ricorrente,
è emerso che il padre non vede e non sente la minore oramai da diversi anni, ha completamente abbandonato la figlia disinteressandosi della sua crescita morale e materiale, non ha mai rilasciato le autorizzazioni richieste in favore della minore, anche con riguardo ai profili della salute e delle visite mediche, non ha mai contribuito al suo mantenimento, ed è stato altresì condannato in sede penale, come già detto, per maltrattamenti e violenze poste in essere nei confronti della ricorrente anche alla presenza della minore, vittima dunque di violenza assistita.
Alla luce delle suesposte ragioni, non può che disporsi l'affido della minore (il cui ascolto Per_2
non si è reso necessario alla luce della pacifica situazione come rappresentata e documentata in atti), tra l'altro prossima al compimento della maggiore età, alla madre, con residenza privilegiata presso la stessa, nella sua forma cd. “superesclusiva”, nel senso che anche le decisioni di maggior interesse per la minore (relative alla residenza/domicilio abituale, all'istruzione, all'educazione, alla salute) potranno essere prese unicamente dalla madre.
In ragione del quadro come prospettato non si ritengono sussistenti i presupposti per regolamentare il diritto/dovere di visita paterno, salve eventuali successive evoluzioni significative del rapporto tra la minore e il resistente, anche all'esito di un percorso di valutazione/rafforzamento delle capacità genitoriali da intraprendersi a cura dello stesso resistente.
Avuto riguardo agli aspetti economici, comparate le rispettive situazioni economico-patrimoniali dei coniugi, come emergenti dalla documentazione versata in atti e dalle dichiarazioni e deduzioni delle parti, e valutati i criteri di cui all'art. 337ter 4co c.c., tenuto conto che parte ricorrente presta attività lavorativa come dipendente presso un'impresa di pulizie e che parte resistente ha prestato attività lavorativa come corriere e allo stato è in regime di detenzione domiciliare, si ritiene congruo determinare a carico del e in favore della l'assegno pari ad euro 350,00 mensili, CP_1 Parte_1
da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, a titolo di mantenimento della figlia minore (euro 200,00) e della figlia maggiorenne ma non economicamente Per_2 Per_1
autosufficiente (euro 150,00), oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie. L'assegno dovrà essere corrisposto entro il giorno cinque di ciascun mese presso il domicilio della ricorrente ovvero mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla stessa con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Le spese straordinarie vanno regolamentate sulla base delle condizioni di cui al Protocollo approvato d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord in data 25.10.2019, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite. L'assegno unico va riconosciuto al 100% in favore della ricorrente nella sua qualità di genitore collocatario dei figli, alla luce dei principi enunciati dalla Cass. n. 4672/2025.
Nulla va stabilito in favore dei coniugi, in assenza di domanda. Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014 e successive modifiche, seguono la regola della soccombenza, e pertanto vanno poste a carico della parte resistente.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia, ai sensi dell'art. 151 2° comma c.c., la separazione personale tra i coniugi
(nata in [...], il [...]) e (nato in [...], il Parte_1 CP_1
13.11.1969), con addebito al resistente;
- dispone l'affido superesclusivo della minore alla madre, con residenza privilegiata presso Per_2
la sua abitazione;
- nulla sul diritto di visita paterno;
- obbliga il Muto a corrispondere alla l'assegno mensile pari ad euro 350,00, da Parte_1
rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di mantenimento della figlia minore Per_2
(euro 200,00) e della figlia (euro 150,00), oltre al pagamento del 50% delle spese Per_1
straordinarie, nei termini di cui in parte motiva;
- rigetta nel resto le domande;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Casoria (atto n. 94, P. II, S. A, anno 2002), per gli adempimenti di legge;
- condanna al pagamento, in favore di , delle spese di lite del CP_1 Parte_1
presente giudizio, che si liquidano in euro 125,00 per esborsi ed euro 3.195,50 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 22.10.2025.
Il giudice estensore
Il Presidente dott. Fulvio Mastro dott.ssa Alessandra Tabarro