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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/05/2025, n. 2133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2133 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
4775/2023
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro , nella persona del Giudice
onorario Dott.ssa Laura Garofalo , all'esito dell'udienza del 07/05/2025 come sostituita dal deposi-
to di notescritte ex art. 127 ter c.p.c. , come da precedente decreto , ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 4775/2023 R.G. L, promosso
DA
, nato ad [...] il [...] c.f. , residente Parte_1 C.F._1
in Acicatena , via Tarelli n. 5 , in giudizio rappresentato e difeso dall'avv. Orazio Stefano Esposito,
come da procura alle liti in atti di giudizio depositata , domiciliato presso il suo studio in Catania ,
via Carmelo Patanè Romeo 28 ;
Ricorrente
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_1
p. t. c.f. , con Sede Centrale in Roma via Ciro il Grande 21 , in giudizio rappresentato P.IVA_1
e difeso dall'avv. Marco Luzi come da procura in atti di causa , domiciliato elettivamente in Catania
Piazza della Repubblica 26 presso Avvocatura Distrettuale INPS;
Resistente
Oggetto : opposizione ad ordinanze ingiunzione.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso del 25/04/2023 parte attrice proponeva opposizione a tre ordinanze ingiunzione , tutte notificate in data30/03/2023, con le quali l' odierno resistente ingiungeva il pagamento euro CP_1
30.000,00per la violazione dell'art. 2 , comma 1-bis del decreto legge 12 settembre 1983, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/1983 n. 638 e ss. mm. ii.
Premetteva in fatto che le ordinanze erano state tutte emesse per sanzionare l'omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali. Le ordinanze impugnate erano pertanto le seguenti :
OI-002514048 ; OI-002514009 ; OI- 0222142689.
Precisava altresì quanto segue :
1 ) L'Ordinanza ingiunzione OI-002514048 era riferita all'atto di accertamento recante numero di protocollo .2100.06/10/2022.0615769 notificato il 21/10/2022 , a sua volta collegato con CP_1
avviso di addebito n. 593 2023 0003678153 . In relazione a tale atto di accertamento il ricorrente odierno versava le quote richiesta a carico del lavoratore entro il termine di legge a mezzo bonifico eseguito in data 16/12/2022.
2 ) L'ordinanza ingiunzione OI-002514009 è riferita all'atto di accertamento recante protocollo n.
.2100.05/10/2022.0612649 , che risulta notificata il 21/10/2022, a sua volta collegato con CP_1
avvisi di addebito n. 593 20190002215966 , 593 20190007891592 , n. 59320190001146870.
In relazione a tale accertamento il ricorrente odierno versava la quota richiesta a carico del lavorato-
re con bonifico eseguito in data 16/12/2022.
3 ) Precisava infine che l'ordinanza ingiunzione OI-0222142689 non era stata mai preceduta da notifica di atto di accertamento.
A sostegno dell'opposizione proposta eccepiva e deduceva l'illegittimità delle Ordinanze , rispetto alle quali aveva eseguito in pagamenti previsti e richiesti a seguito degli accertamenti . Essendo i bonifici eseguiti nel rispetto dei termini previsti dalla legge , il ricorrente non si attendeva l'emissione delle ordinanze , specificamente quelle sopra indicate al n.1 e 2 , che definiva manifes tamente illegittime.
In riferimento all'ordinanza indicata al n. 3 eccepiva e deduceva l'omessa notifica di atti prodromici che avrebbe consentito al ricorrente odierno di conoscere le violazioni contestate ed i periodi e prov vedere al pagamento dei contributi richiesti entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dello atto di accertamento della violazione.
Sotto altro profilo eccepiva il difetto di motivazione dell'ordinanza , non preceduta da notifica di alcun atto di accertamento che rendeva difficoltoso per il ricorrente risalire e verificare la violazione contestata e la pretesa dell'EN , privando così parte attrice della possibilità di documentare eventuali pagamenti eseguiti o provvedere al pagamento delle somme richieste.
Sotto altro profilo deduceva l'illegittimità dell'ordinanza all'esame per la violazione dell'art. 14
della legge n. 689/1981 in quanto il provvedimento di contestazione e sanzionatorio era stato notifi-
cato oltre il termine di novanta giorni dall' accertamento.
L'art. 14 sopra indicato, che fissa il termine di novanta giorni, prevede l'estinzione dell'obbligo di pagare la sanzione per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine pre-
scritto .
Sotto altro profilo eccepiva l'illegittimità della sanzione amministrativa irrogata per violazione del principio di proporzionalità.
Chiedeva pertanto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento degli atti impugnati , con vittoria di spese di giudizio e con distrazione in favore del procuratore antistatario che ne ha eseguito l'anticipazione.
Il Tribunale sospendeva l'esecutività degli atti impugnati e fissava l'udienza di discussione e successivamente si costituiva che chiedeva Il rigetto del ricorso , sostenendo la legittimità CP_1
delle ordinanze emesse, contestando le doglianze proposte dal ricorrente in ordine al pagamento delle ritenute entro i tre mesi dall'accertamento , contestando l'omessa motivazione degli atti impugnati e deducendo la legittimità di tutte le richieste dell'istituto che chiedeva di accogliere,
con la conferma di tutti gli atti all'esame di giudizio.
L' provvedeva a depositare in atti le rideterminazioni di sanzioni amministrative, irrogate CP_1
con le ordinanze all'esame di giudizio , come risulta da allegazione del 22 marzo 2024.
Successivamente delegata alla discussione e decisione del giudizio all'esame , sostituita l'udienza del 07/05/2025 dal deposito di note contenenti istanze e conclusioni , ricorrendo i presupposti dell'art. 127 ter c.p.c. , lette le conclusioni come in atti depositate , il giudizio viene definito dal presente provvedimento. ∗∗∗∗∗∗∗∗
In via preliminare deve essere dichiarata la tempestività del ricorso poiché l'atto introduttivo del giudizio risulta depositato il 26/04/2023 , mentre le ordinanze impugnate risultano notificate il
31/03/2023 pertanto entro il termine perentorio di cui all'art. 6 D.Lgs. 150/2011 a cui rimanda l'art. 22 L. 689/1981.
Nel merito il ricorso appare fondato in riferimento alle ordinanze ingiunzione per le quali il ricor –
rente documenta l'avvenuto pagamento di tutti i contributi accertati e richiesti , pagati con bonifico del 16.12.2022.
Risultano depositate in atti le quietanze di pagamento afferenti le somme richieste con atti di accertamento , sottesi alle ordinanze ingiunzione OI-002514048 , OI-002514009, risulta altresì
depositata la data di accredito delle somme versate per le causali portate in atti di accertamento .
pertanto le ordinanze sopra indicate , in quanto emesse nonostante il pagamento avvenuto il
16.12.2022 , devono essere annullate .
Il pagamento documentato è stato eseguito entro il termine di novanta giorni previsto dalla legge n. 638/1983. Gli atti di accertamento prodromici alle ordinanze OI-002514048 , OI-002514009
sono stati notificati in data 21/10/2022 , come documentato dalle stessa parte resistente.
La data di accredito della somma versata con bonifico , in riferimento alle somme richieste, come si evince dalla documentazione offerta dal ricorrente, in cui risultano specificate le causali di versamento , ( cfr. all.6 al ricorso principale ) è la data del 16/12/2022 , pertanto risulta rispettato il termine di legge di tre mesi dalla notifica dell'accertamento per evitare l'applicazione di sanzione.
Non risultano provate in atti di parte resistente i versamenti oltre il termine di tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento ( avvenuta per entrambi gli accertamenti in data 21/10/2022).
Risulta piuttosto provato l'accredito delle somme richiesta in pagamento in atto di accertamento in data 16/12/2022, pertanto l'avvenuto pagamento rende illegittime le ordinanze all'esame sopra specificate.
Il ricorso pertanto risulta fondato sotto tale profilo.
In riferimento all'ordinanza ingiunzione OI-0222142689 risulta fondata l'eccepita decadenza di cui all'art. 14 legge n. 689/1981. Venendo alle ragioni della decisione , occorre rilevare che l'atto impugnato risulta emesso ai sensi dell'art. 2 , comma 1-bis , d.l.12.09.1983 n. 463 ( convertito in legge 11 novembre 1983 n. 638) ,
con il quale è stato previsto che “ L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1[ cioè le
ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori
dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20,21e 22 della legge 30
aprile le 1969, n. 153 ], per un importo superiore a euro 10.000 annui , è punito con la reclusione
fino a tre anni e con la multa fino ad euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro10.000
annui , si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di
lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versa –
mento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento
della violazione “. Tale comma risulta così formulato a seguito della modifica introdotta dall'art. 3
comma 6 del D.Lgs. 15 gennaio 2016 n. 8 , nell'ambito dell'intervento di depenalizzazione operato a norma dell'art. 2, comma 2 , della legge 28 aprile 2014 n. 67. Da ultimo il D.L. 48/2023 art. 23
rubricato “ Modifica alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento del le ritenute previdenziali “ ha stabilito che “ 1. All'articolo 2 , comma 1-bis, del decreto legge 12
settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 , le Pt_2
le” da euro 10.000 a euro 50.000” sono sostituite dalle parole : “ da una volta e mezza a quattro
volte l'importo omesso “.
2. Per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione
devono essere notificati , in deroga all'art. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689 , entro il 31 di-
cembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione “.L'art. 6 del D.
Lgs. N. 8 citato , prevede che “ Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative
previste dal presente decreto si osservano in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I II del
Capo I della legge 24 novembre 1981 , n. 689 “.
La materia è dunque regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della Legge n. 689/
1981, “in quanto applicabili “.
Ciò detto , deve evidenziarsi che , in riferimento alla assorbente eccezione di decadenza dell'ente previdenziale dal potere di irrogare la sanzione , il ricorso appare fondato . Al riguardo appare opportuno richiamare quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo Uffi-
cio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situa zione processuale , può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c. , recependole come di seguito ri portato in modo quasi testuale ( cfr. sentenze 02.03.2023 emesse nelle cause iscritte ai numeri
11984/2022 R.G. ; 12152/2022 R.G. ; 9543/2022 R.G. ; sent. n. 2939/2023 emessa nella causa iscrit ta al n. 10401/2022 ).
L'art. 14 l. 689/1981 prevede che : “la violazione , quando è possibile , deve essere contestata
immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia coobligata in solido al paga-
mento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata
per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente , gli estremi della violazione
devono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di
novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accer-
tamento . Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provve
dimento dell'autorità giudiziaria , i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della
ricezione . Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposi-
zioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità
previste dal codice di procedura civile , anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accer
tato la violazione . Quando la notificazione non può essere eseguita a mani proprie del destinatario
si osservano le modalità previste dall'art. 137, terzo comma , del medesimo codice. Per i residenti
all'estero, qualora la residenza , la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbli-
gatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine pre-
visto nel secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione. L'obbligazione di pagare la
somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la noti-
ficazione nel termine prescritto “.Per l'applicazione di tale disposizione , occorre poi ricordare che,
in forza dell'art. 103, comma 6-bis , D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito , con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 , il termine previsto dall'art. 14 l. 689/1981 è rimasto sospeso dal 23 feb braio2020 al 31 maggio 2020 ( 98 giorni ). Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, va ricordato come , secondo la giurisprudenza di legittimità , compete al giu- dice di merito, nel caso di contrasto sul punto , determinare il tempo ragionevolmente necessario all'amministrazione per giungere ad una completa conoscenza dell'illecito ( Cass. Civ. Sez. Un.
31/10/2019 n. 28210 ).
Nel caso di specie il termine può essere individuato all'epoca della data di scadenza dei contributi omessi , violazione facilmente rilevabile dall'istituto , che non implica particolari aggravi istruttori né sul punto sono stati introdotti argomenti tesi a fornire elementi di segno contrario.
Dagli atti non sono emersi altresì elementi che consentano di ritenere complessa o particolarmente laboriosa l'attività di verifica dell'omissione, trattandosi di omissioni contributive alla scadenza,
automaticamente rilevabili dall'istituto ( cfr. sentenze citate da questo ufficio ).
In concreto per quanto riguarda le omissioni dell'accertamento del 02/03/2020 ( la data che figura nell'atto di accertamento prodromico protocollo .2100.02/03/2020.0105464 , notificato in CP_1
periodo covid ,29.03.2020 durante l'emergenza sanitaria , la scadenza delle ritenute omesse risale al 2018, come si evince da documentazione in atti versata dalla parte resistente .Pertanto risulta evidente che il termine di 90 giorni risulta violato già alla data di emissione della contestazione posteriore di due anni.
Anche laddove si volesse ritenere di accordare un ulteriore termine di 30, 60 o 90 giorni all'istituto per procedere alle attività propedeutiche alla rilevazione dell'omissione , e si ritenesse di differire il termine di decorrenza della decadenza per tale lasso di temporale , il risultato non muterebbe poiché
le contestazioni delle rilevate omissioni risulterebbero comunque emesse tardivamente .
Deve pertanto trovare applicazione l'ultimo comma dell'art. 14 della legge n. 689/1981 , secondo cui “ L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto “.
Peraltro si deve precisare che l'applicabilità dell'art. 14 L. 689/1981 trova riscontro anche nella
Circolare n. 32 del 25.02.2022 , secondo cui “ in particolare , il provvedimento di CP_1
archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze : […]
omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti entro i
termini indicati dall'art. 14 della legge n. 689/1981 ; - decorso del termine di prescrizione di
cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione ( cfr. art. 28 della legge 689/1981)”. Il ricorso pertanto deve trovare accoglimento , con assorbimento di ogni altra questione .
Le spese di lite seguono la soccombenza, sono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 , come modifica to dal D.M. 147/2022. Tenuto conto del valore della causa, considerata la rideterminazione della
CP_ sanzione operata dall' ai sensi dell'art. 23 del D.L. 48/2023 , come in atti documentata con allegazione del 22 marzo 2024.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro , definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 4775/2023 , promossa da con ricorso depositato il Parte_1
27.04.2023,
così provvede :
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla le ordinanze ingiunzione n. OI- 002514048, OI-0025140
09 , OI-0222142689;
CP_ Condanna a rifondere le spese di lite che liquida in € 884,5 , oltre rimborso spese generali al
15%, CPA e IVA come per legge , disponendo la distrazione in favore del procuratore antistatario avvocato Esposito Orazio Stefano.
Catania , 19.05.2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro , nella persona del Giudice
onorario Dott.ssa Laura Garofalo , all'esito dell'udienza del 07/05/2025 come sostituita dal deposi-
to di notescritte ex art. 127 ter c.p.c. , come da precedente decreto , ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 4775/2023 R.G. L, promosso
DA
, nato ad [...] il [...] c.f. , residente Parte_1 C.F._1
in Acicatena , via Tarelli n. 5 , in giudizio rappresentato e difeso dall'avv. Orazio Stefano Esposito,
come da procura alle liti in atti di giudizio depositata , domiciliato presso il suo studio in Catania ,
via Carmelo Patanè Romeo 28 ;
Ricorrente
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_1
p. t. c.f. , con Sede Centrale in Roma via Ciro il Grande 21 , in giudizio rappresentato P.IVA_1
e difeso dall'avv. Marco Luzi come da procura in atti di causa , domiciliato elettivamente in Catania
Piazza della Repubblica 26 presso Avvocatura Distrettuale INPS;
Resistente
Oggetto : opposizione ad ordinanze ingiunzione.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso del 25/04/2023 parte attrice proponeva opposizione a tre ordinanze ingiunzione , tutte notificate in data30/03/2023, con le quali l' odierno resistente ingiungeva il pagamento euro CP_1
30.000,00per la violazione dell'art. 2 , comma 1-bis del decreto legge 12 settembre 1983, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/1983 n. 638 e ss. mm. ii.
Premetteva in fatto che le ordinanze erano state tutte emesse per sanzionare l'omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali. Le ordinanze impugnate erano pertanto le seguenti :
OI-002514048 ; OI-002514009 ; OI- 0222142689.
Precisava altresì quanto segue :
1 ) L'Ordinanza ingiunzione OI-002514048 era riferita all'atto di accertamento recante numero di protocollo .2100.06/10/2022.0615769 notificato il 21/10/2022 , a sua volta collegato con CP_1
avviso di addebito n. 593 2023 0003678153 . In relazione a tale atto di accertamento il ricorrente odierno versava le quote richiesta a carico del lavoratore entro il termine di legge a mezzo bonifico eseguito in data 16/12/2022.
2 ) L'ordinanza ingiunzione OI-002514009 è riferita all'atto di accertamento recante protocollo n.
.2100.05/10/2022.0612649 , che risulta notificata il 21/10/2022, a sua volta collegato con CP_1
avvisi di addebito n. 593 20190002215966 , 593 20190007891592 , n. 59320190001146870.
In relazione a tale accertamento il ricorrente odierno versava la quota richiesta a carico del lavorato-
re con bonifico eseguito in data 16/12/2022.
3 ) Precisava infine che l'ordinanza ingiunzione OI-0222142689 non era stata mai preceduta da notifica di atto di accertamento.
A sostegno dell'opposizione proposta eccepiva e deduceva l'illegittimità delle Ordinanze , rispetto alle quali aveva eseguito in pagamenti previsti e richiesti a seguito degli accertamenti . Essendo i bonifici eseguiti nel rispetto dei termini previsti dalla legge , il ricorrente non si attendeva l'emissione delle ordinanze , specificamente quelle sopra indicate al n.1 e 2 , che definiva manifes tamente illegittime.
In riferimento all'ordinanza indicata al n. 3 eccepiva e deduceva l'omessa notifica di atti prodromici che avrebbe consentito al ricorrente odierno di conoscere le violazioni contestate ed i periodi e prov vedere al pagamento dei contributi richiesti entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dello atto di accertamento della violazione.
Sotto altro profilo eccepiva il difetto di motivazione dell'ordinanza , non preceduta da notifica di alcun atto di accertamento che rendeva difficoltoso per il ricorrente risalire e verificare la violazione contestata e la pretesa dell'EN , privando così parte attrice della possibilità di documentare eventuali pagamenti eseguiti o provvedere al pagamento delle somme richieste.
Sotto altro profilo deduceva l'illegittimità dell'ordinanza all'esame per la violazione dell'art. 14
della legge n. 689/1981 in quanto il provvedimento di contestazione e sanzionatorio era stato notifi-
cato oltre il termine di novanta giorni dall' accertamento.
L'art. 14 sopra indicato, che fissa il termine di novanta giorni, prevede l'estinzione dell'obbligo di pagare la sanzione per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine pre-
scritto .
Sotto altro profilo eccepiva l'illegittimità della sanzione amministrativa irrogata per violazione del principio di proporzionalità.
Chiedeva pertanto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento degli atti impugnati , con vittoria di spese di giudizio e con distrazione in favore del procuratore antistatario che ne ha eseguito l'anticipazione.
Il Tribunale sospendeva l'esecutività degli atti impugnati e fissava l'udienza di discussione e successivamente si costituiva che chiedeva Il rigetto del ricorso , sostenendo la legittimità CP_1
delle ordinanze emesse, contestando le doglianze proposte dal ricorrente in ordine al pagamento delle ritenute entro i tre mesi dall'accertamento , contestando l'omessa motivazione degli atti impugnati e deducendo la legittimità di tutte le richieste dell'istituto che chiedeva di accogliere,
con la conferma di tutti gli atti all'esame di giudizio.
L' provvedeva a depositare in atti le rideterminazioni di sanzioni amministrative, irrogate CP_1
con le ordinanze all'esame di giudizio , come risulta da allegazione del 22 marzo 2024.
Successivamente delegata alla discussione e decisione del giudizio all'esame , sostituita l'udienza del 07/05/2025 dal deposito di note contenenti istanze e conclusioni , ricorrendo i presupposti dell'art. 127 ter c.p.c. , lette le conclusioni come in atti depositate , il giudizio viene definito dal presente provvedimento. ∗∗∗∗∗∗∗∗
In via preliminare deve essere dichiarata la tempestività del ricorso poiché l'atto introduttivo del giudizio risulta depositato il 26/04/2023 , mentre le ordinanze impugnate risultano notificate il
31/03/2023 pertanto entro il termine perentorio di cui all'art. 6 D.Lgs. 150/2011 a cui rimanda l'art. 22 L. 689/1981.
Nel merito il ricorso appare fondato in riferimento alle ordinanze ingiunzione per le quali il ricor –
rente documenta l'avvenuto pagamento di tutti i contributi accertati e richiesti , pagati con bonifico del 16.12.2022.
Risultano depositate in atti le quietanze di pagamento afferenti le somme richieste con atti di accertamento , sottesi alle ordinanze ingiunzione OI-002514048 , OI-002514009, risulta altresì
depositata la data di accredito delle somme versate per le causali portate in atti di accertamento .
pertanto le ordinanze sopra indicate , in quanto emesse nonostante il pagamento avvenuto il
16.12.2022 , devono essere annullate .
Il pagamento documentato è stato eseguito entro il termine di novanta giorni previsto dalla legge n. 638/1983. Gli atti di accertamento prodromici alle ordinanze OI-002514048 , OI-002514009
sono stati notificati in data 21/10/2022 , come documentato dalle stessa parte resistente.
La data di accredito della somma versata con bonifico , in riferimento alle somme richieste, come si evince dalla documentazione offerta dal ricorrente, in cui risultano specificate le causali di versamento , ( cfr. all.6 al ricorso principale ) è la data del 16/12/2022 , pertanto risulta rispettato il termine di legge di tre mesi dalla notifica dell'accertamento per evitare l'applicazione di sanzione.
Non risultano provate in atti di parte resistente i versamenti oltre il termine di tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento ( avvenuta per entrambi gli accertamenti in data 21/10/2022).
Risulta piuttosto provato l'accredito delle somme richiesta in pagamento in atto di accertamento in data 16/12/2022, pertanto l'avvenuto pagamento rende illegittime le ordinanze all'esame sopra specificate.
Il ricorso pertanto risulta fondato sotto tale profilo.
In riferimento all'ordinanza ingiunzione OI-0222142689 risulta fondata l'eccepita decadenza di cui all'art. 14 legge n. 689/1981. Venendo alle ragioni della decisione , occorre rilevare che l'atto impugnato risulta emesso ai sensi dell'art. 2 , comma 1-bis , d.l.12.09.1983 n. 463 ( convertito in legge 11 novembre 1983 n. 638) ,
con il quale è stato previsto che “ L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1[ cioè le
ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori
dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20,21e 22 della legge 30
aprile le 1969, n. 153 ], per un importo superiore a euro 10.000 annui , è punito con la reclusione
fino a tre anni e con la multa fino ad euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro10.000
annui , si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di
lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versa –
mento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento
della violazione “. Tale comma risulta così formulato a seguito della modifica introdotta dall'art. 3
comma 6 del D.Lgs. 15 gennaio 2016 n. 8 , nell'ambito dell'intervento di depenalizzazione operato a norma dell'art. 2, comma 2 , della legge 28 aprile 2014 n. 67. Da ultimo il D.L. 48/2023 art. 23
rubricato “ Modifica alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento del le ritenute previdenziali “ ha stabilito che “ 1. All'articolo 2 , comma 1-bis, del decreto legge 12
settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 , le Pt_2
le” da euro 10.000 a euro 50.000” sono sostituite dalle parole : “ da una volta e mezza a quattro
volte l'importo omesso “.
2. Per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione
devono essere notificati , in deroga all'art. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689 , entro il 31 di-
cembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione “.L'art. 6 del D.
Lgs. N. 8 citato , prevede che “ Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative
previste dal presente decreto si osservano in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I II del
Capo I della legge 24 novembre 1981 , n. 689 “.
La materia è dunque regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della Legge n. 689/
1981, “in quanto applicabili “.
Ciò detto , deve evidenziarsi che , in riferimento alla assorbente eccezione di decadenza dell'ente previdenziale dal potere di irrogare la sanzione , il ricorso appare fondato . Al riguardo appare opportuno richiamare quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo Uffi-
cio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situa zione processuale , può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c. , recependole come di seguito ri portato in modo quasi testuale ( cfr. sentenze 02.03.2023 emesse nelle cause iscritte ai numeri
11984/2022 R.G. ; 12152/2022 R.G. ; 9543/2022 R.G. ; sent. n. 2939/2023 emessa nella causa iscrit ta al n. 10401/2022 ).
L'art. 14 l. 689/1981 prevede che : “la violazione , quando è possibile , deve essere contestata
immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia coobligata in solido al paga-
mento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata
per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente , gli estremi della violazione
devono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di
novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accer-
tamento . Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provve
dimento dell'autorità giudiziaria , i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della
ricezione . Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposi-
zioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità
previste dal codice di procedura civile , anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accer
tato la violazione . Quando la notificazione non può essere eseguita a mani proprie del destinatario
si osservano le modalità previste dall'art. 137, terzo comma , del medesimo codice. Per i residenti
all'estero, qualora la residenza , la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbli-
gatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine pre-
visto nel secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione. L'obbligazione di pagare la
somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la noti-
ficazione nel termine prescritto “.Per l'applicazione di tale disposizione , occorre poi ricordare che,
in forza dell'art. 103, comma 6-bis , D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito , con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 , il termine previsto dall'art. 14 l. 689/1981 è rimasto sospeso dal 23 feb braio2020 al 31 maggio 2020 ( 98 giorni ). Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, va ricordato come , secondo la giurisprudenza di legittimità , compete al giu- dice di merito, nel caso di contrasto sul punto , determinare il tempo ragionevolmente necessario all'amministrazione per giungere ad una completa conoscenza dell'illecito ( Cass. Civ. Sez. Un.
31/10/2019 n. 28210 ).
Nel caso di specie il termine può essere individuato all'epoca della data di scadenza dei contributi omessi , violazione facilmente rilevabile dall'istituto , che non implica particolari aggravi istruttori né sul punto sono stati introdotti argomenti tesi a fornire elementi di segno contrario.
Dagli atti non sono emersi altresì elementi che consentano di ritenere complessa o particolarmente laboriosa l'attività di verifica dell'omissione, trattandosi di omissioni contributive alla scadenza,
automaticamente rilevabili dall'istituto ( cfr. sentenze citate da questo ufficio ).
In concreto per quanto riguarda le omissioni dell'accertamento del 02/03/2020 ( la data che figura nell'atto di accertamento prodromico protocollo .2100.02/03/2020.0105464 , notificato in CP_1
periodo covid ,29.03.2020 durante l'emergenza sanitaria , la scadenza delle ritenute omesse risale al 2018, come si evince da documentazione in atti versata dalla parte resistente .Pertanto risulta evidente che il termine di 90 giorni risulta violato già alla data di emissione della contestazione posteriore di due anni.
Anche laddove si volesse ritenere di accordare un ulteriore termine di 30, 60 o 90 giorni all'istituto per procedere alle attività propedeutiche alla rilevazione dell'omissione , e si ritenesse di differire il termine di decorrenza della decadenza per tale lasso di temporale , il risultato non muterebbe poiché
le contestazioni delle rilevate omissioni risulterebbero comunque emesse tardivamente .
Deve pertanto trovare applicazione l'ultimo comma dell'art. 14 della legge n. 689/1981 , secondo cui “ L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto “.
Peraltro si deve precisare che l'applicabilità dell'art. 14 L. 689/1981 trova riscontro anche nella
Circolare n. 32 del 25.02.2022 , secondo cui “ in particolare , il provvedimento di CP_1
archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze : […]
omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti entro i
termini indicati dall'art. 14 della legge n. 689/1981 ; - decorso del termine di prescrizione di
cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione ( cfr. art. 28 della legge 689/1981)”. Il ricorso pertanto deve trovare accoglimento , con assorbimento di ogni altra questione .
Le spese di lite seguono la soccombenza, sono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 , come modifica to dal D.M. 147/2022. Tenuto conto del valore della causa, considerata la rideterminazione della
CP_ sanzione operata dall' ai sensi dell'art. 23 del D.L. 48/2023 , come in atti documentata con allegazione del 22 marzo 2024.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro , definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 4775/2023 , promossa da con ricorso depositato il Parte_1
27.04.2023,
così provvede :
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla le ordinanze ingiunzione n. OI- 002514048, OI-0025140
09 , OI-0222142689;
CP_ Condanna a rifondere le spese di lite che liquida in € 884,5 , oltre rimborso spese generali al
15%, CPA e IVA come per legge , disponendo la distrazione in favore del procuratore antistatario avvocato Esposito Orazio Stefano.
Catania , 19.05.2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo