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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 08/07/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
R.G. n. 3874/2024 V.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Julia Dorfmann - Presidente
Benedetta Pontara - Giudice relatore
Ivan Rauzi - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per scioglimento del matrimonio iscritto all'R.G. n. 3874/2024 V.G., promosso con domanda congiunta (art. 473 bis.51. c.p.c.) da
Parte_1
e
Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. KOFLER ANGELIKA giusta delega in atti;
- ricorrenti -
e
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
- parte intervenuta -
Il Tribunale di Bolzano, rilevato
pagina 1 di 3 che le parti hanno congiuntamente chiesto pronunzia di divorzio alle condizioni, come sotto riportate;
che dagli atti è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge
1.12.1970 n. 898, testo attuale, poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno più ripreso a convivere;
che é stata verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente, né l'interesse della prole;
che in data 04.12.2024 il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso congiunto delle parti;
P.Q.M.
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in San Candido (BZ) il 08/06/2011 da
, nata a [...] il [...]; Parte_1
e nato a [...] il [...] Parte_2 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Candido (BZ), dove il matrimonio risulta nel registro degli atti di matrimonio al n. 4, Parte I dell'anno 2011
l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
prende atto delle seguenti condizioni di divorzio formulate congiuntamente dalle parti nel ricorso introduttivo e riconfermate con note di trattazione scritta depositate in data 25.06.2025: Pers
1. Le figlie minori e rimangono affidate in modo condiviso ad entrambi i Per_1 genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre, presso la quale manterranno la loro residenza.
pagina 2 di 3 2. L'alloggio familiare a San Candido, Piazza San Michele n. 6, viene assegnato in uso esclusivo alla madre con le figlie.
3. Il padre manterrà contatti regolari con le figlie. In particolare verranno mantenute le visite settimanali del padre con le figlie attualmente praticate con un pernottamento a settimana dal padre.
Le ferie di Ognissanti le figlie trascorreranno ogni anno con la madre, mentre i periodi, che le figlie trascorreranno con il padre durante le altre ferie scolastiche, verranno concordati di volta in volta tra i genitori.
4. Il signor paga alla signora come contributo per Parte_2 Parte_1 il mantenimento delle figlie entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese l'importo di €
250,00 per ciascuna figlia, e così complessivamente € 500,00 al mese. Detto importo è soggetto ad automatica rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ASTAT per la Provincia Autonoma di Bolzano, con prima rivalutazione al 1° settembre 2025 e successivamente al 1° settembre di ogni anno.
5. Le spese straordinarie per le figlie verranno sostenute da entrambi i genitori nella misura di metà ciascuno. Per la definizione e la regolamentazione delle spese straordinarie le parti rinviano al relativo Protocollo d'Intesa del Tribunale di Bolzano vigente.
6. Gli assegni familiari ed eventuali altri contributi pubblici nell'interesse della famiglia e/o delle figlie, come l'assegno unico e universale ed i contributi pubblici locali, spettano alla signora . Parte_1
7. Le detrazioni e agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente sono al 100% a favore della signora Pt_1
8. Le spese di procedimento vengono assunte dalla signora Parte_1
Così deciso in Bolzano, il 04/07/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Benedetta Pontara Julia Dorfmann
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
R.G. n. 3874/2024 V.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Julia Dorfmann - Presidente
Benedetta Pontara - Giudice relatore
Ivan Rauzi - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per scioglimento del matrimonio iscritto all'R.G. n. 3874/2024 V.G., promosso con domanda congiunta (art. 473 bis.51. c.p.c.) da
Parte_1
e
Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. KOFLER ANGELIKA giusta delega in atti;
- ricorrenti -
e
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
- parte intervenuta -
Il Tribunale di Bolzano, rilevato
pagina 1 di 3 che le parti hanno congiuntamente chiesto pronunzia di divorzio alle condizioni, come sotto riportate;
che dagli atti è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge
1.12.1970 n. 898, testo attuale, poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno più ripreso a convivere;
che é stata verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente, né l'interesse della prole;
che in data 04.12.2024 il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso congiunto delle parti;
P.Q.M.
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in San Candido (BZ) il 08/06/2011 da
, nata a [...] il [...]; Parte_1
e nato a [...] il [...] Parte_2 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Candido (BZ), dove il matrimonio risulta nel registro degli atti di matrimonio al n. 4, Parte I dell'anno 2011
l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
prende atto delle seguenti condizioni di divorzio formulate congiuntamente dalle parti nel ricorso introduttivo e riconfermate con note di trattazione scritta depositate in data 25.06.2025: Pers
1. Le figlie minori e rimangono affidate in modo condiviso ad entrambi i Per_1 genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre, presso la quale manterranno la loro residenza.
pagina 2 di 3 2. L'alloggio familiare a San Candido, Piazza San Michele n. 6, viene assegnato in uso esclusivo alla madre con le figlie.
3. Il padre manterrà contatti regolari con le figlie. In particolare verranno mantenute le visite settimanali del padre con le figlie attualmente praticate con un pernottamento a settimana dal padre.
Le ferie di Ognissanti le figlie trascorreranno ogni anno con la madre, mentre i periodi, che le figlie trascorreranno con il padre durante le altre ferie scolastiche, verranno concordati di volta in volta tra i genitori.
4. Il signor paga alla signora come contributo per Parte_2 Parte_1 il mantenimento delle figlie entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese l'importo di €
250,00 per ciascuna figlia, e così complessivamente € 500,00 al mese. Detto importo è soggetto ad automatica rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ASTAT per la Provincia Autonoma di Bolzano, con prima rivalutazione al 1° settembre 2025 e successivamente al 1° settembre di ogni anno.
5. Le spese straordinarie per le figlie verranno sostenute da entrambi i genitori nella misura di metà ciascuno. Per la definizione e la regolamentazione delle spese straordinarie le parti rinviano al relativo Protocollo d'Intesa del Tribunale di Bolzano vigente.
6. Gli assegni familiari ed eventuali altri contributi pubblici nell'interesse della famiglia e/o delle figlie, come l'assegno unico e universale ed i contributi pubblici locali, spettano alla signora . Parte_1
7. Le detrazioni e agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente sono al 100% a favore della signora Pt_1
8. Le spese di procedimento vengono assunte dalla signora Parte_1
Così deciso in Bolzano, il 04/07/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Benedetta Pontara Julia Dorfmann
pagina 3 di 3