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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 19/03/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 624/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate: dott. Giulio Adilardi PRESIDENTE;
dott.ssa Mariateresa Dieni GIUDICE rel. ; dott.ssa Giulia Paoli GIUDICE;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 624 del ruolo affari contenziosi dell'anno 2024 e promossa con ricorso depositato il 14.9.2024 da:
(c.f. rappresentato/a e difeso/a – giusta procura Parte_1 C.F._1 allegata/in calce all'atto introduttivo/a margine dell'atto introduttivo - dall'avv. CAGGIULA
WILLIAM ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in VIA PLATEJA, 55/C 74121
TARANTO;
PARTE RICORRENTE nei confronti di
(c.f. ) rappresentata e difesa – giusta procura Controparte_1 C.F._2 allegata/in calce all'atto di costituzione/a margine dell'atto di costituzione - dall'avv. ZUCCHELLI
DANIELA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore/dei difensori in VIA
BALLINO 22 RIVA DEL GARDA;
PARTE RESISTENTE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio
Conclusioni
Parte attrice e parte convenuta : come da accordo raggiunto dalle parti
Pubblico Ministero: accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti pagina1 di 3 Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato il 14.9.2024 ha chiesto la cessazione degli effetti Parte_1
civili del matrimonio concordatario celebrato il 29 agosto 1998 con Controparte_1
2. Con memoria di costituzione depositata il 10.1.2025, ha contestato in fatto Controparte_1
e in diritto le allegazioni della controparte, chiedendo il rigetto delle relative istanze, senza nulla opporre alla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
3. All'udienza del 12.2.2025, grazie alla mediazione della giudice, le parti hanno raggiunto un accordo formulando conclusioni congiunte.
3.1. La causa è stata quindi rimessa in decisione al Collegio previo invio degli atti al Pubblico
Ministero per le proprie conclusioni.
4. In data 25.2.2025 il Pubblico Ministero ha insistito per le conclusioni indicate in epigrafe.
5. Le conclusioni congiunte formulate dalle parti, non opposte dal Pubblico Ministero, sono meritevoli di accoglimento.
6. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento, sussistendo i presupposti di cui all'art.3 n. 2 lett. b della legge 01.12.1970 n. 898, come modificato dall'art. 5 della legge 6 marzo 1987 n.74 e dalla legge 55/2015.
6.1. È infatti incontestato che la separazione dei coniugi si sia protratta ininterrottamente per oltre sei mesi dalla comparizione degli stessi davanti al presidente del Tribunale di Rovereto nella procedura di separazione, conclusa con il provvedimento di omologa di data 26.5.2023 , e ciò lascia chiaramente presumere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia irreversibilmente venuta meno.
7. Quanto alle restanti domande versate in causa, la regolamentazione proposta dalle parti non appare pregiudizievole per gli interessi della figlia minore, né presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
le condizioni concordate dalle parti, inoltre, risultano adeguate a garantire l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54.
7.1. Quanto alle previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, anch'esse appaiono idonee a garantire alla minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
7.2. Ritenuto quindi che, in conformità agli interessi delle parti, l'istanza debba essere accolta così come formulata al fine di assecondare l'assestamento spontaneamente intervenuto e favorire le migliori condizioni di vita della minore.
8. Si fa presente che non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto della minore ai sensi dell'art. 473 bis 4, comma 3 c.p.c..
P.Q.M.
pagina2 di 3 Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visti gli artt. 473 bis 21, ultimo comma e 473 bis
51 c.p.c., definitivamente pronunciando così provvede :
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
in Dro il 29.8.1998 .
[...]
Dispone
l'invio di copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del predetto comune per le annotazioni e gli altri incombenti di legge .
Prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e di seguito trascritto:
Il padre provvederà integralmente al mantenimento ordinario e straordinario della figlia ancora minore .
Affidamento condiviso della figlia minore con collocamento prevalente della stessa presso il padre
(come già previsto in sede di separazione ).
La figlia minore potrà vedere la madre liberamente secondo accordi che prenderanno tra loro.
Assegnazione della casa coniugale al signor con cui convive la figlia minore . Pt_1
Spese di giudizio compensate .
Si dà atto che la signora rinuncia alla domanda di assegno divorzile e il convenuto accetta la CP_1 rinuncia.
Così deciso nella camera di consiglio del 13/03/2025.
Il presidente dott. Giulio Adilardi
Il giudice est.
dott.ssa Mariateresa Dieni
pagina3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate: dott. Giulio Adilardi PRESIDENTE;
dott.ssa Mariateresa Dieni GIUDICE rel. ; dott.ssa Giulia Paoli GIUDICE;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 624 del ruolo affari contenziosi dell'anno 2024 e promossa con ricorso depositato il 14.9.2024 da:
(c.f. rappresentato/a e difeso/a – giusta procura Parte_1 C.F._1 allegata/in calce all'atto introduttivo/a margine dell'atto introduttivo - dall'avv. CAGGIULA
WILLIAM ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in VIA PLATEJA, 55/C 74121
TARANTO;
PARTE RICORRENTE nei confronti di
(c.f. ) rappresentata e difesa – giusta procura Controparte_1 C.F._2 allegata/in calce all'atto di costituzione/a margine dell'atto di costituzione - dall'avv. ZUCCHELLI
DANIELA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore/dei difensori in VIA
BALLINO 22 RIVA DEL GARDA;
PARTE RESISTENTE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio
Conclusioni
Parte attrice e parte convenuta : come da accordo raggiunto dalle parti
Pubblico Ministero: accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti pagina1 di 3 Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato il 14.9.2024 ha chiesto la cessazione degli effetti Parte_1
civili del matrimonio concordatario celebrato il 29 agosto 1998 con Controparte_1
2. Con memoria di costituzione depositata il 10.1.2025, ha contestato in fatto Controparte_1
e in diritto le allegazioni della controparte, chiedendo il rigetto delle relative istanze, senza nulla opporre alla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
3. All'udienza del 12.2.2025, grazie alla mediazione della giudice, le parti hanno raggiunto un accordo formulando conclusioni congiunte.
3.1. La causa è stata quindi rimessa in decisione al Collegio previo invio degli atti al Pubblico
Ministero per le proprie conclusioni.
4. In data 25.2.2025 il Pubblico Ministero ha insistito per le conclusioni indicate in epigrafe.
5. Le conclusioni congiunte formulate dalle parti, non opposte dal Pubblico Ministero, sono meritevoli di accoglimento.
6. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento, sussistendo i presupposti di cui all'art.3 n. 2 lett. b della legge 01.12.1970 n. 898, come modificato dall'art. 5 della legge 6 marzo 1987 n.74 e dalla legge 55/2015.
6.1. È infatti incontestato che la separazione dei coniugi si sia protratta ininterrottamente per oltre sei mesi dalla comparizione degli stessi davanti al presidente del Tribunale di Rovereto nella procedura di separazione, conclusa con il provvedimento di omologa di data 26.5.2023 , e ciò lascia chiaramente presumere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia irreversibilmente venuta meno.
7. Quanto alle restanti domande versate in causa, la regolamentazione proposta dalle parti non appare pregiudizievole per gli interessi della figlia minore, né presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
le condizioni concordate dalle parti, inoltre, risultano adeguate a garantire l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54.
7.1. Quanto alle previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, anch'esse appaiono idonee a garantire alla minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
7.2. Ritenuto quindi che, in conformità agli interessi delle parti, l'istanza debba essere accolta così come formulata al fine di assecondare l'assestamento spontaneamente intervenuto e favorire le migliori condizioni di vita della minore.
8. Si fa presente che non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto della minore ai sensi dell'art. 473 bis 4, comma 3 c.p.c..
P.Q.M.
pagina2 di 3 Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visti gli artt. 473 bis 21, ultimo comma e 473 bis
51 c.p.c., definitivamente pronunciando così provvede :
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
in Dro il 29.8.1998 .
[...]
Dispone
l'invio di copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del predetto comune per le annotazioni e gli altri incombenti di legge .
Prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e di seguito trascritto:
Il padre provvederà integralmente al mantenimento ordinario e straordinario della figlia ancora minore .
Affidamento condiviso della figlia minore con collocamento prevalente della stessa presso il padre
(come già previsto in sede di separazione ).
La figlia minore potrà vedere la madre liberamente secondo accordi che prenderanno tra loro.
Assegnazione della casa coniugale al signor con cui convive la figlia minore . Pt_1
Spese di giudizio compensate .
Si dà atto che la signora rinuncia alla domanda di assegno divorzile e il convenuto accetta la CP_1 rinuncia.
Così deciso nella camera di consiglio del 13/03/2025.
Il presidente dott. Giulio Adilardi
Il giudice est.
dott.ssa Mariateresa Dieni
pagina3 di 3