TRIB
Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/10/2025, n. 3335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3335 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 6951/2017 + 6978/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione III, in persona del G.U. Dr.ssa
TA NO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nelle cause civili riunite iscritte al R.G.A.C. n. 6951/2017 + 6978/2017 aventi ad oggetto Opposizione a decreto ingiuntivo, pendente
TRA
, (C.F. ) nato a [...], Parte_1 C.F._1 il 26.05.1937, , (C.F. ) nato a [...] Parte_2 C.F._2
Maria Capua Vetere, il 23.12.1960, (C.F. Parte_3
) nata a [...], il [...], , (C.F. C.F._3 Parte_2
) nato a [...], il [...], tutti elettivamente C.F._4 domiciliati in Santa Maria Capua Vetere al Corso Aldo Moro, n. 228, presso lo studio dell'Avv. Gaetano Cipullo che li rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
opponenti
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
(C.F./P.IVA ) società costituita ai sensi della L. 30.04.1999 n. 130, P.IVA_1 con sede legale in Milano, viale Luigi Majno, n. 45, iscritta nell'elenco delle società veicolo tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi dell'art. 4 del
Provvedimento della Banca d'Italia del 1.10.2014, nella qualità di mandataria di
(C.F./P.IVA ) Banca iscritta all'Albo delle Banche Controparte_2 P.IVA_2
e Capogruppo del Bancario con sede legale in Roma, via A. CP_3 CP_2
Specchi, n. 16, e direzione generale in Milano, piazza G. Aulenti, n. 3, Tower A, e
1 per essa, quale mandataria e procuratrice giusto atto del 6.06.2016 del Notaio
Dott. (rep. n. 35.945/16.620) in persona del legale Persona_1 Parte_4 rappresentante p.t. (C.F./P.IVA ) con sede legale in Verona, P.IVA_3
Piazzetta Monte, n. 1, elettivamente domiciliata in Salerno, via A. Lerro, n. 6, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Merola giusta procura alle liti conferita con atto per Notar del 23.09.2013, rep. 64574 e racc. Persona_2
19587, in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
opposta
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, nonché alle comparse depositate nei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 3.07.2017, , Pt_1 Parte_2
(classe 1960), e (quest'ultimo classe 1972), Pt_3 Parte_2 convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, la in qualità di mandataria di proponendo opposizione Parte_4 Controparte_2 avverso il decreto ingiuntivo n.1352/2017 emesso e depositato dal Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere, per l'importo di € 437.701,96 in virtù della fideiussione omnibus da essi prestata per i rapporti bancari sottoscritti dalla Pt_5
[...]
Con l'opposizione spiegata, gli attori deducevano la nullità ovvero l'inesistenza del decreto ingiuntivo in quanto concesso in favore di un soggetto giuridico –
– diverso da quello richiedente – o comunque Controparte_2 Parte_4
l'inesistenza del provvedimento monitorio posto che il difensore di Parte_4 difettava dello ius postulandi e cioè della procura ad agire in giudizio nell'interesse di Controparte_2
Nel merito, gli opponenti deducevano la nullità del decreto ingiuntivo opposto perchè la banca non aveva prodotto gli estratti conto giustificativi del saldo debitore dei rapporti e per carenza nell'estratto conto emesso ai sensi dell'art. 50
T.U.B. dei requisiti probatori del credito fatto valere dall'istituto di credito.
2 Con riferimento ai singoli rapporti presi in considerazione dal giudice del monitorio, poi, gli opponenti deducevano che il saldo debitore del rapporto di conto corrente n. 30078284 aperto il 15.02.2007 era viziato per effetto dell'addebito, attraverso il meccanismo del giroconto, di oneri illegittimamente maturati da altri due rapporti di conto anticipi (n. n. 4327851 (poi 41644) e conto n. 4329694 (poi 41645), aperti nel 2003 ed estinti nel 2009 con la CP_4
(poi , a loro volta viziati da una serie di clausole affette da
[...] Controparte_2 nullità per applicazione di interessi usurari, ultralegali, capitalizzazione trimestrale, commissione di massimo scoperto, giorni valuta e spese non pattuite in forma scritta;
deducevano che ai conti n. 4327851 e n. 4329694 sarebbero state applicate poste contabili per € 50.895,00 riconducibili ad altro conto non documentano n. 00676/0000300173, come esposto nella consulenza tecnica di parte depositata.
Con riferimento al saldo debitore del conto anticipi n. 30081123, aperto il
2.04.2007, gli opponenti ne contestavano la legittimità, in quanto derivante dall'addebito di finanziamenti per € 220.000,00 contabilmente non giustificati dalla corrispettiva precedente erogazione in conto dell'importo erogato e da competenze non pattuite per € 8.862,86. Quanto al conto corrente n. 102999533 aperto in data 8.01.2014, gli opponenti ne deducevano l'illegittimità in quanto aperto al solo scopo di addebitare ivi un finanziamento per € 100.000,00, finalizzato all'estinzione di parte del debito registrato sul conto anticipi n.
30081123, la cui illegittimità determina la nullità dell'operazione e l'inesistenza del saldo a debito del conto corrente aperto nel 2014.
Con riguardo a tutti i rapporti in contestazione, gli opponenti asserivano la nullità per difetto di forma, perché sottoscritti unicamente dalla in violazione Parte_5 dell'art. 117 Tub, per la mancata indicazione delle condizioni economiche applicate e comunque la nullità parziale per applicazione di interessi ultralegali, di interessi usurari, della capitalizzazione trimestrale e delle commissioni di massimo scoperto (poi commissione disponibilità fondi). Gli stessi ritenevano l'illegittimità delle somme ingiunte, non essendo stati resi edotti dall'istituto di credito sull'andamento dei rapporti intrattenuti con la debitrice principale, alla
3 quale avrebbe concesso nuovo credito senza l'autorizzazione dei fideiussori, determinando così un aggravamento dell'esposizione debitoria, ex art. 1956 c.c.
Sulla scorta di tali motivi, gli opponenti concludevano per la revoca del decreto ingiuntivo opposto e per l'accertamento di tutte le ragioni di nullità fatte valere. Il tutto con vittoria di spese di lite con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c. In via istruttoria, gli attori chiedevano disporsi CTU contabile volta alla ricostruzione dei conti e alla rideterminazione dei relativi saldi.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13.12.2017, si costituiva in giudizio e per essa la sua mandataria Controparte_1 la quale, in via preliminare, eccepiva Parte_4
l'inammissibilità/improcedibilità dell'opposizione per difetto di vocatio in jus.
Eccepiva, in particolare, che gli opponenti avevano citato in giudizio Pt_4
e non quest'ultima costituente il soggetto passivamente
[...] Controparte_2 legittimato.
Ancora, l'intermediario eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione proposta dai garanti, non potendo questi muovere alcuna contestazione in ordine al quantum del credito posto a base del decreto ingiuntivo, dovendosi ritenere il contratto sottoscritto quale contratto autonomo di garanzia, rispetto al quale alcuna eccezione relativa al rapporto garantito può essere sollevata dai garanti.
Nel merito, la banca opposta deduceva l'infondatezza in fatto e in diritto della spiegata opposizione, eccependo la piena validità dei contratti monofirma di conto corrente, di conto ordinario e conto anticipi, redatti in forma scritta e riportanti le condizioni economiche sottoscritte in forma specifica dalla società correntista.
Dunque, la banca concludeva per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese di lite.
Conclusosi negativamente il procedimento di mediazione, disposta la riunione del procedimento iscritto al R.G. n. 6978/2017 al procedimento iscritto al R.G. n.
6951/2017, rigettata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, concessi i termini di cui all'art. 183 co 6 c.p.c., espletata CTU contabile, la causa subiva rinvii per l'avvicendarsi dei giudici sul ruolo ed è stata rinviata dalla scrivente al
14.11.2023 per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione con la
4 concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Con ordinanza depositata in data
29.04.2024, la causa era rimessa sul ruolo per l'integrazione della CTU, all'esito della quale, il procedimento veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. al 20.05.2025 e trattenuto in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1.Questioni preliminari.
In via preliminare, si dà atto che lo scrivente magistrato è subentrato al precedente magistrato titolare del ruolo in data 18.10.2019 giusto decreto del Presidente del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere di assegnazione alla III sezione civile – area concorsuale.
Sempre in via preliminare, si dà atto che la presente sentenza viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. che, come modificati dalla legge n.
69/2009, consentono una concisa esposizione delle questioni di fatto rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione.
Sempre in via preliminare va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione sollevata da per avere gli opponenti Controparte_1 citato in giudizio un soggetto giuridico – – diverso da quello che Parte_4 aveva ottenuto il decreto ingiuntivo, ossia Controparte_2
L'eccezione è infondata e deve essere rigettata per quanto di ragione.
Nel ricorso per decreto ingiuntivo viene indicata quale mandataria Parte_4 di in virtù di procura conferita il 6.06.2016 per atto del Notaio Controparte_2 di Milano, sicché risulta che abbia agito in nome e Persona_1 Parte_4 per conto di spendendone il nome. Con l'opposizione proposta, i Controparte_2 debitori – fideiussori hanno evocato in giudizio non in proprio ma Parte_4 quale mandataria con rappresentanza di con la conseguenza che Controparte_2 alcun difetto di instaurazione del contraddittorio può essere assunto nel caso di specie.
In senso simmetrico deve essere rigettata la dedotta nullità del decreto ingiuntivo pure rilevata dagli attori, in quanto il decreto ingiuntivo è stato concesso direttamente alla mandante come domiciliata in atti, onde l'atto ha Controparte_2 spiegato i propri effetti giuridici direttamente nella sfera giuridica del mandante.
2.Sul merito.
5 L'opposizione è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di cui in motivazione.
Va evidenziato che a differenza di quanto eccepito dalla Controparte_1
l'opposizione in questione è certamente ammissibile in quanto sollevata non
[...] da garanti autonomi ma da fideiussori.
Ed invero, diversamente da quanto sostenuto dalla parte opposta, quella sottoscritta dagli opponenti costituisce una fideiussione disciplinata dagli artt. 19 e ss. c.c. e non un contratto autonomo di garanzia.
Sul punto, la giurisprudenza più recente elaborata dalla Suprema Corte di
Cassazione ha evidenziato che l'apposizione della clausola di pagamento “ a prima richiesta” non necessariamente qualifica il rapporto come contratto autonomo di garanzia potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia, infine, a clausole il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c.
(ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria. Ne consegue che, non essendo la clausola di pagamento "a prima richiesta" incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957 c.c., spetta al giudice di merito accertare la volontà in concreto manifestata dalle parti con la sua stipulazione" (cfr. Cass. 27.12.2024, n. 34678).
In definitiva, per poter configurare un negozio fideiussorio come contratto autonomo di garanzia, è necessario che dal contratto emerga la volontà dei contraenti di rendere autonoma la garanzia, imponendo al garante non solo di pagare immediatamente, ma anche di non sollevare in modo assoluto, anche in un secondo momento, eccezioni.
Nella specie, l'inserimento all'art. 6 del contratto, rubricato “pagamento del fideiussore” della clausola “a semplice richiesta scritta” non vale a qualificare il negozio in termini di contratto autonomo di garanzia, non essendoci ulteriori elementi che consentano di concludere in tal senso. Il vincolo di accessorietà che lega l'obbligazione fideiussoria all'obbligazione principale permane integro, in
6 quanto la clausola determina non l'autonomia della garanzia dal rapporto principale.
Tanto premesso, occorre esaminare nel merito le ulteriori questioni proposte dagli opponenti.
2.1. Sulla prova scritta del credito.
Gli opponenti hanno eccepito l'assenza di prova scritta del credito, lamentando la nullità dei contratti per difetto di forma scritta ad substantiam, in mancanza della sottoscrizione da parte della banca.
L'eccezione è destituita di fondamento.
È notorio giudiziale che sulla validità dei contratti c.d. monofirma è intervenuta la pronuncia a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 898/18, seguita più di recente da Cass. 10.09.2019 n. 22640, che ha statuito il seguente principio di diritto: "In tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti".
Nella motivazione della pronuncia in oggetto, le Sezioni Unite hanno affermato che "la nullità per difetto di forma è posta nell'interesse del cliente, così come è a tutela di questi la previsione della consegna del contratto, il cui contenuto, previsto di base dall'art.30 del regolamento siccome prevedente le CP_5 modalità di svolgimento del rapporto, deve rimanere a disposizione dell'investitore. Si coglie quindi la chiara finalità della previsione della nullità, volta ad assicurare la piena indicazione al cliente degli specifici servizi forniti, della durata e delle modalità di rinnovo del contratto e di modifica dello stesso, delle modalità proprie con cui si svolgeranno le singole operazioni, della periodicità, contenuti e documentazione da fornire in sede di rendicontazione, ed altro come specificamente indicato, considerandosi che è l'investitore che abbisogna di conoscere e di potere all'occorrenza verificare nel corso del
7 rapporto il rispetto delle modalità di esecuzione e le regole che riguardano la vigenza del contratto, che è proprio dello specifico settore del mercato finanziario". Il principio enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in materia di contratti di intermediazione finanziaria, deve ritenersi altresì applicabile ai contratti di conto corrente, rispetto ai quali sussistono le medesime esigenze di tutela.
In tal senso si è orientata la giurisprudenza successiva, sia di merito che di legittimità (Cfr. Cass. Sez. I, Ord. n. 14243 del 04/06/2018, cfr. Cass. Sez. I Ord.
n. 14646 del 06/06/2018, Sez. 1 - , Ord. n. 16070 del 18/06/2018: "I contratti bancari soggetti alla disciplina di cui all'art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993, così come i contratti di intermediazione finanziaria, non esigono ai fini della valida stipula del contratto la sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca, il cui consenso si può desumere alla stregua di atti o comportamenti alla stessa riconducibili, sicché la conclusione del negozio non deve necessariamente farsi risalire al momento in cui la scrittura privata che lo documenta, recante la sottoscrizione del solo cliente, sia prodotta in giudizio da parte della banca stessa, potendo la certezza della data desumersi da uno dei fatti espressamente previsti dall'art. 2704 c.c. o da altro fatto che il giudice reputi significativo a tale fine, nulla impedendo che il negozio venga validamente ad esistenza prima della produzione in giudizio della relativa scrittura ed indipendentemente da tale evenienza").
Ciò posto, nella caso di specie, il contratto di accensione del conto corrente ordinario n. 30078284 del 15.02.2007, il contratto di conto anticipi su fatture n.
30081123 del 2.04.2007 e il contratto n. 102999533 del 16.01.2014, risultano regolarmente sottoscritti dalla società correntista in persona del legale Parte_5 rappresentante e che ne è stata consegnata loro una copia, con la Parte_2 conseguenza che il requisito della forma scritta richiesto dall'art. 117 T.U.B. è rispettato e che i contratti sono validi ed efficaci.
2.2. Sullo ius variandi
Lo ius variandi è il diritto potestativo delle banche di modificare mediante una manifestazione di volontà unilaterale in senso sfavorevole al cliente, le condizioni economiche, o regolamentari, dei contratti attinenti alle operazioni ed ai servizi
8 bancari e finanziari. Il procedimento di modifica attraverso il quale si esercita lo ius variandi è prescritto per le sole variazioni delle condizioni contrattuali in senso sfavorevole al cliente e non per le modifiche favorevoli allo stesso. La disciplina dello ius variandi ha seguito un articolato percorso, nato nell'ambito dell'autonomia negoziale delle banche, manifestandosi per la prima volta nelle
NUB (norme bancarie uniformi predisposte unilateralmente dall'ABI ed inserite dalle banche come condizioni generali all'interno dei singoli contratti per assicurare ad essi un trattamento uniforme), poi approdato al piano normativo, per la prima volta con la L. n. 154/1992, il cui contenuto è stato quindi trasfuso nel
T.U.B. (D. Lgs.
1.9.1993 n. 385), e poi con una serie di modifiche successive, la più importante delle quali è stata quella del D.L.
4.7.2006 n. 223 cosiddetto
Decreto Bersani) convertito nella L.
4.8.2006 n. 248.
Lo ius variandi nei contratti bancari è regolamentato attualmente dall'art. 118
TUB, il cui testo attuale prevede dei requisiti formali: a) l'inserimento nel contratto della clausola che attribuisce alla banca, o all'intermediario finanziario, la facoltà di apportare modifiche unilaterali sfavorevoli al cliente e che nei contratti a tempo indeterminato deve essere accompagnata dalla specifica approvazione per iscritto del cliente b) L'inserimento nella comunicazione di variazione unilaterale della condizione contrattuale da parte dell'intermediario dell'espressa formula “Proposta di modifica unilaterale del contratto” allo scopo di richiamare l'attenzione del cliente;
c) La comunicazione di variazione unilaterale della condizione contrattuale da parte dell'intermediario deve avvenire per iscritto,
o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente;
d) La comunicazione di modifica unilaterale sfavorevole delle condizioni contrattuali deve avvenire da parte dell'intermediario con un preavviso minimo di due mesi rispetto alla prevista operatività della modifica, e la modifica si intende approvata se il cliente entro il termine previsto per la sua operatività non recede dal contratto. Il mancato rispetto del termine di preavviso comporta l'inefficacia della modifica;
e) L'indicazione sufficientemente specifica nella comunicazione di variazione unilaterale sfavorevole al cliente del giustificato motivo. La modifica unilaterale delle condizioni contrattuali ed economiche praticata dalla banca in violazione delle modalità prescritte dal legislatore è inefficace.
9 Ciò posto, nella fattispecie in esame, il perito nominato ha evidenziato che nel documento “Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza ed i servizi connessi” è testualmente riportato che “Al verificarsi di un giustificato motivo, la banca potrà modificare le norme che disciplinano il presente rapporto, dandone comunicazione al correntista con preavviso di sette giorni. La banca si riserva la facoltà di modificare le condizioni economiche applicate ai rapporti regolati in conto corrente, dandone comunicazione al correntista. Le variazioni in senso sfavorevole per il correntista saranno rese note a quest'ultimo mediante apposita comunicazione, anche impersonale, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli
118 e 161 c.
2. Del D.Lgs. 385/93 e dalle relative disposizioni di attuazione. Entro
15 giorni dalla suddetta comunicazione il cliente ai sensi dell.art. 118 c.3 ha diritto di recedere dal rapporto senza penalità e di ottenere l'applicazione delle condizioni precedentemente applicate” e, ciononostante, la banca nel corso del rapporto ha effettuato modifiche unilaterali sfavorevoli alla correntista in misura dei tassi di interesse e condizioni economiche dandone comunicazione generica e successiva all'applicazione unicamente negli estratti conto trimestrali inviati al cliente (cfr. CTU, p. 20).
2.3. Sulla capitalizzazione trimestrale.
Nella fattispecie in esame il contratto di conto corrente ordinario n. 30078284 è stato stipulato il 15.02.2007, il contratto di conto anticipi su fatture n. 30081123 in data 2.04.2007 e il contratto n. 102999533 in data 16.01.2014 e, dunque, successivamente all'entrata in vigore della delibera CICR del 2000.
Per i contratti sottoscritti successivamente alla adozione della delibera CICR del
20.04.2000, è previsto che la capitalizzazione trimestrale è legittima se nel contratto è indicata la pari periodicità (cd. clausola di reciprocità) per gli interessi attivi e passivi. L'art. 120 Tub è stato, poi, ulteriormente modificato dalla legge.
n. 147/2013 (ossia dalla legge finanziaria del 2014) che, con decorrenza dall'1.01.2014, modificava il comma 2 lettera b) della norma richiamata statuendo quanto segue: il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
10 a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale.
La norma ha così introdotto un divieto di capitalizzazione periodica degli interessi
(c.d. anatocismo), innovando rispetto alla norma originaria che disponeva invece la legittimità dell'anatocismo alla sola condizione che gli interessi attivi e passivi fossero capitalizzati con la stessa periodicità – solitamente trimestrale.
A seguito della novella dell'art. 120 T.U.B. era sorto poi il dubbio se il nuovo divieto fosse già entrato in vigore al 1° gennaio 2014 (data di entrata in vigore della legge di stabilità n. 147/2013) oppure se fosse necessario attendere l'emanazione di nuova delibera da parte del CICR. Nell'incertezza della giurisprudenza di merito, questo Tribunale ha ritenuto che la norma fosse autosufficiente, sicché ai fini dell'applicazione della novella non era necessario attendere l'emanazione della delibera da parte del CICR.
In sintesi, facendo applicazione del testo dell'art. 120 TUB come novellato dalla legge n. 147/2013, gli interessi venivano conteggiati con la periodicità pattuita tra il cliente e la banca, ma divenivano esigibili solo alla fine del rapporto, ossia alla chiusura di tutte le partite. La norma ha subito una ulteriore modifica nel 2016 innovando rispetto alla regola della pari periodicità per la quale viene fissato il termine minimo non inferiore ad un anno di conteggio degli interessi debitori e creditori, conteggio da effettuarsi il 31 dicembre di ciascun anno ed in ogni caso al termine del rapporto qualora intervenga anteriormente.
Ciò posto, con riferimento al rispetto della clausola di pari periodicità degli interessi attivi e passivi, la Suprema Corte di Cassazione ha evidenziato che la clausola di reciprocità non è rispettata ove il tasso effettivo creditore coincida con il tasso nominale, perché tale coincidenza rende per un verso priva di contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi — giacché sconfessa, nei fatti, che detti interessi siano soggetti a capitalizzazione — e non soddisfa, per altro verso, quanto esige il cit. art.
6. A tale ultimo proposito occorre infatti considerare che la previsione di un tasso di interesse effettivo corrispondente a
11 quello nominale equivale alla mancata indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione: anche ad ammettere che le parti abbiano realmente voluto quest'ultima (in una qualche misura numericamente apprezzabile), il contratto di conto corrente mancante della detta indicazione non soddisferebbe una delle condizioni cui è subordinata, secondo quanto si è detto, la pattuizione dell'anatocismo (cfr. Cass. n. 4321/2022).
Nel caso di specie, il CTU ha accertato la coincidenza tra il tasso nominale creditore e il tasso effettivo creditore, sicché correttamente è giunto alla conclusione di scorporare dal saldo finale di ogni rapporto, gli interessi addebitati dall'istituto bancario a titolo di capitalizzazione trimestrale.
2.4. Sulla commissione di massimo scoperto.
Quanto alla commissione di massimo scoperto, per la disamina del relativo regime giuridico, va individuato, in via preliminare, come la stessa debba essere intesa.
Sul punto, si sono date due diverse definizioni: la prima, secondo la quale tale commissione è un'obbligazione pecuniaria restitutoria aggiuntiva, dovuta dal cliente bancario proporzionalmente al massimo saldo-avere registrato nel periodo di liquidazione degli interessi;
la seconda, secondo la quale la commissione di massimo scoperto è una remunerazione dovuta per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma stessa;
parlandosi - nel primo caso - di commissione "sull'utilizzato", e - nel secondo caso - di commissione "sull'affidato”. Tale ultima tesi, secondo questo Giudice, appare la più corretta, non solo per l'autorevole “avallo” ricevuto dalla Corte di Cassazione (Cass., 18 gennaio 2006 n. 870); ma anche alla luce della circolare della Banca d'Italia del 1° ottobre 1996 e delle successive rilevazioni del c.d. tasso di soglia, in cui è stato puntualizzato che la commissione di massimo scoperto non deve esser computata ai fini della rilevazione dell'interesse globale di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108 (quindi, dovrebbe esser conteggiata alla chiusura definitiva del conto, cfr., in tal senso, Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 11772 del 06.08.2002). In ragione di tale definizione, la commissione di massimo scoperto è legittima solo se applicata in presenza di un'apertura di credito in conto corrente, con un computo sull'accordato e non sull'utilizzato.
Successivamente, il c.d. decreto «anticrisi» (d.l. 28 novembre 2008, n. 185,
12 convertito in l. 28 gennaio 2009) ha stabilito, all'art. 2 bis, co.1, le condizioni affinché la c.m.s. sia valida: 1) il saldo negativo del conto corrente deve avere una durata superiore a trenta giorni;
2) il conto deve essere "affidato" (non si applica più sugli sconfinamenti eventualmente tollerati dalla banca o su conti non affidati); infine, 3) va computata sull'utilizzato. Inoltre, tale decreto dispone che la commissione per la sola messa a disposizione dei fondi è legittima se il compenso sia 1) predeterminato con un patto scritto non rinnovabile tacitamente;
2) pattuito in maniera omnicomprensiva (tale, cioè, da assorbire tutte quelle voci di spesa sull'apertura di credito, comunque denominate, che non siano riconducibili al tasso o alla «nuova» c.m.s.); 3) in misura proporzionale all'importo ed alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente, di talché detto corrispettivo deve essere calcolato in termini percentuali o comunque proporzionali rispetto all'accordato;
4) evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale;
5) non superiore allo 0,5% per trimestre dell'importo dell'affidamento, a pena di nullità del patto di remunerazione. Il successivo comma 3 del menzionato D.L., poi, contiene una disciplina transitoria, prevedendo che «i contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centocinquanta giorni dalla medesima data. Tale obbligo di adeguamento costituisce giustificato motivo agli effetti dell'art. 118, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni».
A chiusura dell'evoluzione normativa che si è registrata al riguardo, è intervenuta la modifica dell'art. 117 bis T.U.B. (rubricato, appunto, “remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti”) ad opera dell'art. 6 bis, d.l.
6.12.2011 convertito – con modificazioni – dalla l. 22.12.2011 n. 214, secondo il quale la commissione di massimo scoperto deve essere calcolata sull'affidato (tanto che dovrebbe parlarsi di “commissione massimo affidato”), qualificandola - così - commissione omnicomprensiva calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente ed alla durata dell'affidamento, con un limite massimo percentuale sull'affidamento sempre pari allo 0,5 % (avendo come base di calcolo la somma massima messa a disposizione) a pena di nullità. In conclusione, posto che la esatta determinazione o determinabilità del criterio di
13 computo della c.m.s. è requisito indefettibile ai fini della validità della relativa clausola ai sensi dell'art. 1346 c.c., la stessa deve comunque CP_6 rispettare i parametri imposti dal legislatore in virtù delle richiamate disposizioni).
Nel caso in esame, l'ausiliario nominato ha osservato che, in relazione ai contratti n. 30078284 e n. 30081123, gli stessi risultavano privi di un formale affidamento e che per tutti i contratti, compreso il n. 102999533, comunque, la commissione di massimo scoperto non è stata pattuita per iscritto, onde essa non poteva che essere esclusa dal ricalcolo del saldo dei conti.
Con riferimento alla Commissione Disponibilità Fondi (CDF) l'ausiliario ha rappresentato che, in relazione al c/c n. 102999533, la stessa è stata pattuita per iscritto e determinata in misura fissa dello 0,50% per trimestre sull'importo e sulla durata dell'affidamento.
2.5. Sulla pattuizione degli interessi.
È oramai pacifico che il saggio degli interessi - ove ultralegale - deve essere previsto con apposita pattuizione scritta (come stabilito inizialmente dall'art. 1284
c. 3 c.c., e, successivamente, dagli artt. 3 e 4 della legge 154/1992 e, infine, dall'art. 117 D.Lgs. 385/1993). A tal proposito, l'ormai consolidato indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità ritiene che la valida pattuizione di interessi ultralegali debba avere un contenuto chiaro e univoco, con la puntuale specificazione del tasso applicato. Ove tale tasso sia variabile, ai fini della sua precisa individuazione può farsi riferimento a parametri "estrinseci", purché fissati su scala nazionale alla stregua di accordi interbancari, mentre non sono sufficienti generici rinvii dai quali non emerga con chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione. In altri termini, la nullità del richiamo agli interessi praticati sulla piazza è dovuta alla mancanza di criteri certi, univoci e predeterminati di individuazione delle condizioni abitualmente praticate dai singoli istituti di credito (cfr, ex multiis, Cass.14684/2003 e Cass.13823/2002).
Posto che non risultano agli atti documenti idonei a provare che le condizioni economiche applicate ai contratti n. 30078284 e n. 30081123 siano state pattuite per iscritto e specificamente approvate dalla correntista, anche in questo caso correttamente il consulente ha provveduto ad effettuare il ricalcolo dei rispettivi saldi provvedendo a sostituire gli interessi applicati dalla Banca con i tassi minimi
14 e massimi bot ex art. 117 co. 7 d. lgs. n. 385/93, ovverosia con i tassi sostitutivi rappresentati dal tasso nominale minimo e tasso nominale massimo dei Bot emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto rispettivamente, per le operazioni attive e per quelle passive. Per il contratto n. 10299533, invece, il tasso di interesse a debito intro ed extra fido e a credito è stato pattuito in forma scritta e, nel corso del rapporto, è stato applicato il tasso di interesse corrispondente a quello convenuto, sicché non si è verificata alcuna nullità della relativa clausola.
Svolta la verifica relativa alle clausole determinative di interessi ultralegali, il consulente ha poi analizzato l'eventuale superamento del tasso soglia e la ricorrenza di tassi usurari.
Va evidenziato che l'indagine è stata condotta dal perito esclusivamente con riguardo alla c.d. usura originaria e con esclusione della c.d. usura sopravvenuta, atteso l'intervento chiarificatore delle Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione del 19.10.2017, n. 24675, pronunciatesi in tema di mutuo e le cui conclusioni possono essere estese in via analogica ai contratti di conto corrente
(cfr. nello stesso senso cfr. Corte d'Appello Perugia, 25.07.2022, n. 392 secondo la quale: Le clausole contrattuali in cui vengono fissati gli interessi non sono nulle o inefficaci nel caso in cui il relativo tasso - pattuito anteriormente all'entrata in vigore della legge anti-usura o successivamente per un tasso non superiore a tale soglia, risultante al momento della stipula -, supera poi nel corso dello svolgimento del rapporto la soglia dell'usura; né la pretesa della banca di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento del tasso soglia, contraria al dovere di buonafede nell'esecuzione del contratto).
Orbene, il consulente nominato ha accertato il superamento del tasso soglia per alcuni trimestri e, quindi, in via sopravvenuta, in relazione ai contratti n.
30078284 e n. 30081123 mentre alcuna nullità è stata accertata per il contratto n.
102999533 (cfr. CTU, p. 24).
2.6. Sulle valute
Tra le varie condizioni bancarie solitamente presenti nei contratti vi sono le clausole inerenti ai c.d. “giorni banca” che costituiscono il lasso di tempo
15 intercorrente tra la data di effettuazione di un'operazione sul conto corrente “data contabile” e la data in cui le stesse operazioni diventano produttive di interessi
“data valuta”. Tali differenze sono facilmente riscontrabili dal raffronto tra estratto conto (nel quale le operazioni sono riepilogate in ordine cronologico per data contabile) e riassunto scalare (nel quale invece i saldi sono riepilogati in ordine cronologico per data valuta).
Il CTU ha proceduto, anche in tale caso per i contratti n. 30078284 e n. 30081123, al ricalcolo delle valute nel rispetto dell'art. 120 T.U.B. rideterminando l'importo dovuto. Per quanto riguarda il conto n. 102999533, non avendo riscontrato alcuna anomalia, l'esperto nominato ha applicato nel ricalcolo le valute pattuite in contratto.
In conclusione, il perito nominato, in ossequio ai quesiti sottoposti da Tribunale, ha provveduto al ricalcolo del saldo del rapporto n. 30078284, rideterminando i saldi dei conti correnti n. 4327951 e n. 4329694 che, in assenza di prova scritta della pattuizione delle condizioni economiche applicate, devono essere ricalcolati ordinando le operazioni di addebito e di accredito, secondo la data contabile, applicando il tasso debitore intra fido ed ultra-fido e tasso creditore ai minimi e massimi bot ex art. 117 co. 7 del D.Lgs. 385/93, non applicando interessi debitori nei periodi in cui siano stati praticati tassi usurari ed applicando il tasso creditore legale e stornando dal conteggio gli addebiti a titolo di cms, spese trimestrali
(eccetto dell'imposta di bollo), senza applicare alcuna capitalizzazione degli interessi, nonché stornando gli addebiti relativi ai finanziamenti n. 131830212267,
n. 306762180299, n. 306762224252, n. 068311495306, n. 306762180299 e n.
306762224252. Per il contratto n. 4327951, poi, ha provveduto a stornare gli addebiti di importi ingiustificati provenienti dal conto corrente n.
00676/0000300173.
Sulla scorta di tutte le esposte argomentazioni, nonché di tutte le illustrate ragioni di fatto e di diritto, il consulente del Tribunale, che si è attenuto ai criteri e ai quesiti indicati dal Giudice, nell'elaborato – scevro da vizi e da incongruenze logica, è stato appurato che la banca dovrà restituire competenze illegittime introitate per € 563.786,34, mentre la società correntista dovrà versare Parte_5 alla banca l'importo di € 434.485,58 girati a crediti risolti/scaduti in data
16 31.10.2014 (cfr. CTU, p. 36; CTU integrativa, p. 11), onde il saldo del rapporto è apri ad € 129.300,76 a debito della società correntista.
In definitiva, alla luce delle risultanze della consulenza tecnica depositata,
l'opposizione spiegata merita accoglimento e il decreto ingiuntivo opposto revocato e i fideiussori vanno condannati al pagamento di € 129.300,76 in favore della banca.
3.Sulle spese di lite.
In ragione del parziale accoglimento delle domande di nullità delle singole clausole, le spese di lite possono essere compensate per ½ mentre per la restante metà sono poste a carico della parte soccombente e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei valori medi di cui al D.M. n. 147/2022.
Parimenti le spese della compiuta CTU, già liquidate in € 7.103,90 con decreto del
17.08.2022 nonché in € 5.116,32 con decreto del 4.10.2025 per l'incarico integrativo, sono definitivamente poste a carico delle parti in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del G.U. Dr.ssa TA
NO, definitivamente pronunciando nelle cause civili riunite iscritte al
R.G.A.C. n. 6951/2017 + 6978/2017 aventi ad oggetto Opposizione a decreto ingiuntivo, pendente tra , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
–opponenti - e in persona del legale Parte_2 Controparte_1 rappresentante p.t. – opposta - ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
Accoglie parzialmente l'opposizione e
Per l'effetto
Revoca il decreto ingiuntivo n. 1352/2017, emesso e depositato il 16.05.2017 dal
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in persona del G.U. Dr.ssa Ida D'Onofrio;
Condanna gli opponenti , (classe 1960), Parte_1 Parte_2
e (classe 1972) al pagamento in favore di Parte_3 Parte_2 [...] in persona del legale rappresentante p.t. di € 129.300,76 oltre Controparte_1 interessi legali dalla domanda e fino al soddisfo;
Condanna gli opponenti , (classe 1960), Parte_1 Parte_2
e (classe 1972) al pagamento, in favore di Parte_3 Parte_2 in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di Controparte_1
17 lite che si liquidano nella misura già compensata di ½, ex D.M. n. 147/2022 in €
7.051,50 (settemilacinquantuno/50) per compenso professionale oltre il 15% rimborso spese generali, IVA e C.P.A. se dovute come per legge;
Pone le spese di CTU già liquidate in € 7.103,90 con decreto del 17.08.2022 e in €
5.116,32 con decreto del 4.10.2025 per l'incarico integrativo, definitivamente a carico delle parti in solido tra loro.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 26.10.2025
Il Giudice
TA NO
18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione III, in persona del G.U. Dr.ssa
TA NO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nelle cause civili riunite iscritte al R.G.A.C. n. 6951/2017 + 6978/2017 aventi ad oggetto Opposizione a decreto ingiuntivo, pendente
TRA
, (C.F. ) nato a [...], Parte_1 C.F._1 il 26.05.1937, , (C.F. ) nato a [...] Parte_2 C.F._2
Maria Capua Vetere, il 23.12.1960, (C.F. Parte_3
) nata a [...], il [...], , (C.F. C.F._3 Parte_2
) nato a [...], il [...], tutti elettivamente C.F._4 domiciliati in Santa Maria Capua Vetere al Corso Aldo Moro, n. 228, presso lo studio dell'Avv. Gaetano Cipullo che li rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
opponenti
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
(C.F./P.IVA ) società costituita ai sensi della L. 30.04.1999 n. 130, P.IVA_1 con sede legale in Milano, viale Luigi Majno, n. 45, iscritta nell'elenco delle società veicolo tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi dell'art. 4 del
Provvedimento della Banca d'Italia del 1.10.2014, nella qualità di mandataria di
(C.F./P.IVA ) Banca iscritta all'Albo delle Banche Controparte_2 P.IVA_2
e Capogruppo del Bancario con sede legale in Roma, via A. CP_3 CP_2
Specchi, n. 16, e direzione generale in Milano, piazza G. Aulenti, n. 3, Tower A, e
1 per essa, quale mandataria e procuratrice giusto atto del 6.06.2016 del Notaio
Dott. (rep. n. 35.945/16.620) in persona del legale Persona_1 Parte_4 rappresentante p.t. (C.F./P.IVA ) con sede legale in Verona, P.IVA_3
Piazzetta Monte, n. 1, elettivamente domiciliata in Salerno, via A. Lerro, n. 6, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Merola giusta procura alle liti conferita con atto per Notar del 23.09.2013, rep. 64574 e racc. Persona_2
19587, in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
opposta
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, nonché alle comparse depositate nei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 3.07.2017, , Pt_1 Parte_2
(classe 1960), e (quest'ultimo classe 1972), Pt_3 Parte_2 convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, la in qualità di mandataria di proponendo opposizione Parte_4 Controparte_2 avverso il decreto ingiuntivo n.1352/2017 emesso e depositato dal Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere, per l'importo di € 437.701,96 in virtù della fideiussione omnibus da essi prestata per i rapporti bancari sottoscritti dalla Pt_5
[...]
Con l'opposizione spiegata, gli attori deducevano la nullità ovvero l'inesistenza del decreto ingiuntivo in quanto concesso in favore di un soggetto giuridico –
– diverso da quello richiedente – o comunque Controparte_2 Parte_4
l'inesistenza del provvedimento monitorio posto che il difensore di Parte_4 difettava dello ius postulandi e cioè della procura ad agire in giudizio nell'interesse di Controparte_2
Nel merito, gli opponenti deducevano la nullità del decreto ingiuntivo opposto perchè la banca non aveva prodotto gli estratti conto giustificativi del saldo debitore dei rapporti e per carenza nell'estratto conto emesso ai sensi dell'art. 50
T.U.B. dei requisiti probatori del credito fatto valere dall'istituto di credito.
2 Con riferimento ai singoli rapporti presi in considerazione dal giudice del monitorio, poi, gli opponenti deducevano che il saldo debitore del rapporto di conto corrente n. 30078284 aperto il 15.02.2007 era viziato per effetto dell'addebito, attraverso il meccanismo del giroconto, di oneri illegittimamente maturati da altri due rapporti di conto anticipi (n. n. 4327851 (poi 41644) e conto n. 4329694 (poi 41645), aperti nel 2003 ed estinti nel 2009 con la CP_4
(poi , a loro volta viziati da una serie di clausole affette da
[...] Controparte_2 nullità per applicazione di interessi usurari, ultralegali, capitalizzazione trimestrale, commissione di massimo scoperto, giorni valuta e spese non pattuite in forma scritta;
deducevano che ai conti n. 4327851 e n. 4329694 sarebbero state applicate poste contabili per € 50.895,00 riconducibili ad altro conto non documentano n. 00676/0000300173, come esposto nella consulenza tecnica di parte depositata.
Con riferimento al saldo debitore del conto anticipi n. 30081123, aperto il
2.04.2007, gli opponenti ne contestavano la legittimità, in quanto derivante dall'addebito di finanziamenti per € 220.000,00 contabilmente non giustificati dalla corrispettiva precedente erogazione in conto dell'importo erogato e da competenze non pattuite per € 8.862,86. Quanto al conto corrente n. 102999533 aperto in data 8.01.2014, gli opponenti ne deducevano l'illegittimità in quanto aperto al solo scopo di addebitare ivi un finanziamento per € 100.000,00, finalizzato all'estinzione di parte del debito registrato sul conto anticipi n.
30081123, la cui illegittimità determina la nullità dell'operazione e l'inesistenza del saldo a debito del conto corrente aperto nel 2014.
Con riguardo a tutti i rapporti in contestazione, gli opponenti asserivano la nullità per difetto di forma, perché sottoscritti unicamente dalla in violazione Parte_5 dell'art. 117 Tub, per la mancata indicazione delle condizioni economiche applicate e comunque la nullità parziale per applicazione di interessi ultralegali, di interessi usurari, della capitalizzazione trimestrale e delle commissioni di massimo scoperto (poi commissione disponibilità fondi). Gli stessi ritenevano l'illegittimità delle somme ingiunte, non essendo stati resi edotti dall'istituto di credito sull'andamento dei rapporti intrattenuti con la debitrice principale, alla
3 quale avrebbe concesso nuovo credito senza l'autorizzazione dei fideiussori, determinando così un aggravamento dell'esposizione debitoria, ex art. 1956 c.c.
Sulla scorta di tali motivi, gli opponenti concludevano per la revoca del decreto ingiuntivo opposto e per l'accertamento di tutte le ragioni di nullità fatte valere. Il tutto con vittoria di spese di lite con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c. In via istruttoria, gli attori chiedevano disporsi CTU contabile volta alla ricostruzione dei conti e alla rideterminazione dei relativi saldi.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13.12.2017, si costituiva in giudizio e per essa la sua mandataria Controparte_1 la quale, in via preliminare, eccepiva Parte_4
l'inammissibilità/improcedibilità dell'opposizione per difetto di vocatio in jus.
Eccepiva, in particolare, che gli opponenti avevano citato in giudizio Pt_4
e non quest'ultima costituente il soggetto passivamente
[...] Controparte_2 legittimato.
Ancora, l'intermediario eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione proposta dai garanti, non potendo questi muovere alcuna contestazione in ordine al quantum del credito posto a base del decreto ingiuntivo, dovendosi ritenere il contratto sottoscritto quale contratto autonomo di garanzia, rispetto al quale alcuna eccezione relativa al rapporto garantito può essere sollevata dai garanti.
Nel merito, la banca opposta deduceva l'infondatezza in fatto e in diritto della spiegata opposizione, eccependo la piena validità dei contratti monofirma di conto corrente, di conto ordinario e conto anticipi, redatti in forma scritta e riportanti le condizioni economiche sottoscritte in forma specifica dalla società correntista.
Dunque, la banca concludeva per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese di lite.
Conclusosi negativamente il procedimento di mediazione, disposta la riunione del procedimento iscritto al R.G. n. 6978/2017 al procedimento iscritto al R.G. n.
6951/2017, rigettata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, concessi i termini di cui all'art. 183 co 6 c.p.c., espletata CTU contabile, la causa subiva rinvii per l'avvicendarsi dei giudici sul ruolo ed è stata rinviata dalla scrivente al
14.11.2023 per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione con la
4 concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Con ordinanza depositata in data
29.04.2024, la causa era rimessa sul ruolo per l'integrazione della CTU, all'esito della quale, il procedimento veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. al 20.05.2025 e trattenuto in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1.Questioni preliminari.
In via preliminare, si dà atto che lo scrivente magistrato è subentrato al precedente magistrato titolare del ruolo in data 18.10.2019 giusto decreto del Presidente del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere di assegnazione alla III sezione civile – area concorsuale.
Sempre in via preliminare, si dà atto che la presente sentenza viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. che, come modificati dalla legge n.
69/2009, consentono una concisa esposizione delle questioni di fatto rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione.
Sempre in via preliminare va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione sollevata da per avere gli opponenti Controparte_1 citato in giudizio un soggetto giuridico – – diverso da quello che Parte_4 aveva ottenuto il decreto ingiuntivo, ossia Controparte_2
L'eccezione è infondata e deve essere rigettata per quanto di ragione.
Nel ricorso per decreto ingiuntivo viene indicata quale mandataria Parte_4 di in virtù di procura conferita il 6.06.2016 per atto del Notaio Controparte_2 di Milano, sicché risulta che abbia agito in nome e Persona_1 Parte_4 per conto di spendendone il nome. Con l'opposizione proposta, i Controparte_2 debitori – fideiussori hanno evocato in giudizio non in proprio ma Parte_4 quale mandataria con rappresentanza di con la conseguenza che Controparte_2 alcun difetto di instaurazione del contraddittorio può essere assunto nel caso di specie.
In senso simmetrico deve essere rigettata la dedotta nullità del decreto ingiuntivo pure rilevata dagli attori, in quanto il decreto ingiuntivo è stato concesso direttamente alla mandante come domiciliata in atti, onde l'atto ha Controparte_2 spiegato i propri effetti giuridici direttamente nella sfera giuridica del mandante.
2.Sul merito.
5 L'opposizione è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di cui in motivazione.
Va evidenziato che a differenza di quanto eccepito dalla Controparte_1
l'opposizione in questione è certamente ammissibile in quanto sollevata non
[...] da garanti autonomi ma da fideiussori.
Ed invero, diversamente da quanto sostenuto dalla parte opposta, quella sottoscritta dagli opponenti costituisce una fideiussione disciplinata dagli artt. 19 e ss. c.c. e non un contratto autonomo di garanzia.
Sul punto, la giurisprudenza più recente elaborata dalla Suprema Corte di
Cassazione ha evidenziato che l'apposizione della clausola di pagamento “ a prima richiesta” non necessariamente qualifica il rapporto come contratto autonomo di garanzia potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia, infine, a clausole il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c.
(ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria. Ne consegue che, non essendo la clausola di pagamento "a prima richiesta" incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957 c.c., spetta al giudice di merito accertare la volontà in concreto manifestata dalle parti con la sua stipulazione" (cfr. Cass. 27.12.2024, n. 34678).
In definitiva, per poter configurare un negozio fideiussorio come contratto autonomo di garanzia, è necessario che dal contratto emerga la volontà dei contraenti di rendere autonoma la garanzia, imponendo al garante non solo di pagare immediatamente, ma anche di non sollevare in modo assoluto, anche in un secondo momento, eccezioni.
Nella specie, l'inserimento all'art. 6 del contratto, rubricato “pagamento del fideiussore” della clausola “a semplice richiesta scritta” non vale a qualificare il negozio in termini di contratto autonomo di garanzia, non essendoci ulteriori elementi che consentano di concludere in tal senso. Il vincolo di accessorietà che lega l'obbligazione fideiussoria all'obbligazione principale permane integro, in
6 quanto la clausola determina non l'autonomia della garanzia dal rapporto principale.
Tanto premesso, occorre esaminare nel merito le ulteriori questioni proposte dagli opponenti.
2.1. Sulla prova scritta del credito.
Gli opponenti hanno eccepito l'assenza di prova scritta del credito, lamentando la nullità dei contratti per difetto di forma scritta ad substantiam, in mancanza della sottoscrizione da parte della banca.
L'eccezione è destituita di fondamento.
È notorio giudiziale che sulla validità dei contratti c.d. monofirma è intervenuta la pronuncia a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 898/18, seguita più di recente da Cass. 10.09.2019 n. 22640, che ha statuito il seguente principio di diritto: "In tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti".
Nella motivazione della pronuncia in oggetto, le Sezioni Unite hanno affermato che "la nullità per difetto di forma è posta nell'interesse del cliente, così come è a tutela di questi la previsione della consegna del contratto, il cui contenuto, previsto di base dall'art.30 del regolamento siccome prevedente le CP_5 modalità di svolgimento del rapporto, deve rimanere a disposizione dell'investitore. Si coglie quindi la chiara finalità della previsione della nullità, volta ad assicurare la piena indicazione al cliente degli specifici servizi forniti, della durata e delle modalità di rinnovo del contratto e di modifica dello stesso, delle modalità proprie con cui si svolgeranno le singole operazioni, della periodicità, contenuti e documentazione da fornire in sede di rendicontazione, ed altro come specificamente indicato, considerandosi che è l'investitore che abbisogna di conoscere e di potere all'occorrenza verificare nel corso del
7 rapporto il rispetto delle modalità di esecuzione e le regole che riguardano la vigenza del contratto, che è proprio dello specifico settore del mercato finanziario". Il principio enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in materia di contratti di intermediazione finanziaria, deve ritenersi altresì applicabile ai contratti di conto corrente, rispetto ai quali sussistono le medesime esigenze di tutela.
In tal senso si è orientata la giurisprudenza successiva, sia di merito che di legittimità (Cfr. Cass. Sez. I, Ord. n. 14243 del 04/06/2018, cfr. Cass. Sez. I Ord.
n. 14646 del 06/06/2018, Sez. 1 - , Ord. n. 16070 del 18/06/2018: "I contratti bancari soggetti alla disciplina di cui all'art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993, così come i contratti di intermediazione finanziaria, non esigono ai fini della valida stipula del contratto la sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca, il cui consenso si può desumere alla stregua di atti o comportamenti alla stessa riconducibili, sicché la conclusione del negozio non deve necessariamente farsi risalire al momento in cui la scrittura privata che lo documenta, recante la sottoscrizione del solo cliente, sia prodotta in giudizio da parte della banca stessa, potendo la certezza della data desumersi da uno dei fatti espressamente previsti dall'art. 2704 c.c. o da altro fatto che il giudice reputi significativo a tale fine, nulla impedendo che il negozio venga validamente ad esistenza prima della produzione in giudizio della relativa scrittura ed indipendentemente da tale evenienza").
Ciò posto, nella caso di specie, il contratto di accensione del conto corrente ordinario n. 30078284 del 15.02.2007, il contratto di conto anticipi su fatture n.
30081123 del 2.04.2007 e il contratto n. 102999533 del 16.01.2014, risultano regolarmente sottoscritti dalla società correntista in persona del legale Parte_5 rappresentante e che ne è stata consegnata loro una copia, con la Parte_2 conseguenza che il requisito della forma scritta richiesto dall'art. 117 T.U.B. è rispettato e che i contratti sono validi ed efficaci.
2.2. Sullo ius variandi
Lo ius variandi è il diritto potestativo delle banche di modificare mediante una manifestazione di volontà unilaterale in senso sfavorevole al cliente, le condizioni economiche, o regolamentari, dei contratti attinenti alle operazioni ed ai servizi
8 bancari e finanziari. Il procedimento di modifica attraverso il quale si esercita lo ius variandi è prescritto per le sole variazioni delle condizioni contrattuali in senso sfavorevole al cliente e non per le modifiche favorevoli allo stesso. La disciplina dello ius variandi ha seguito un articolato percorso, nato nell'ambito dell'autonomia negoziale delle banche, manifestandosi per la prima volta nelle
NUB (norme bancarie uniformi predisposte unilateralmente dall'ABI ed inserite dalle banche come condizioni generali all'interno dei singoli contratti per assicurare ad essi un trattamento uniforme), poi approdato al piano normativo, per la prima volta con la L. n. 154/1992, il cui contenuto è stato quindi trasfuso nel
T.U.B. (D. Lgs.
1.9.1993 n. 385), e poi con una serie di modifiche successive, la più importante delle quali è stata quella del D.L.
4.7.2006 n. 223 cosiddetto
Decreto Bersani) convertito nella L.
4.8.2006 n. 248.
Lo ius variandi nei contratti bancari è regolamentato attualmente dall'art. 118
TUB, il cui testo attuale prevede dei requisiti formali: a) l'inserimento nel contratto della clausola che attribuisce alla banca, o all'intermediario finanziario, la facoltà di apportare modifiche unilaterali sfavorevoli al cliente e che nei contratti a tempo indeterminato deve essere accompagnata dalla specifica approvazione per iscritto del cliente b) L'inserimento nella comunicazione di variazione unilaterale della condizione contrattuale da parte dell'intermediario dell'espressa formula “Proposta di modifica unilaterale del contratto” allo scopo di richiamare l'attenzione del cliente;
c) La comunicazione di variazione unilaterale della condizione contrattuale da parte dell'intermediario deve avvenire per iscritto,
o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente;
d) La comunicazione di modifica unilaterale sfavorevole delle condizioni contrattuali deve avvenire da parte dell'intermediario con un preavviso minimo di due mesi rispetto alla prevista operatività della modifica, e la modifica si intende approvata se il cliente entro il termine previsto per la sua operatività non recede dal contratto. Il mancato rispetto del termine di preavviso comporta l'inefficacia della modifica;
e) L'indicazione sufficientemente specifica nella comunicazione di variazione unilaterale sfavorevole al cliente del giustificato motivo. La modifica unilaterale delle condizioni contrattuali ed economiche praticata dalla banca in violazione delle modalità prescritte dal legislatore è inefficace.
9 Ciò posto, nella fattispecie in esame, il perito nominato ha evidenziato che nel documento “Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza ed i servizi connessi” è testualmente riportato che “Al verificarsi di un giustificato motivo, la banca potrà modificare le norme che disciplinano il presente rapporto, dandone comunicazione al correntista con preavviso di sette giorni. La banca si riserva la facoltà di modificare le condizioni economiche applicate ai rapporti regolati in conto corrente, dandone comunicazione al correntista. Le variazioni in senso sfavorevole per il correntista saranno rese note a quest'ultimo mediante apposita comunicazione, anche impersonale, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli
118 e 161 c.
2. Del D.Lgs. 385/93 e dalle relative disposizioni di attuazione. Entro
15 giorni dalla suddetta comunicazione il cliente ai sensi dell.art. 118 c.3 ha diritto di recedere dal rapporto senza penalità e di ottenere l'applicazione delle condizioni precedentemente applicate” e, ciononostante, la banca nel corso del rapporto ha effettuato modifiche unilaterali sfavorevoli alla correntista in misura dei tassi di interesse e condizioni economiche dandone comunicazione generica e successiva all'applicazione unicamente negli estratti conto trimestrali inviati al cliente (cfr. CTU, p. 20).
2.3. Sulla capitalizzazione trimestrale.
Nella fattispecie in esame il contratto di conto corrente ordinario n. 30078284 è stato stipulato il 15.02.2007, il contratto di conto anticipi su fatture n. 30081123 in data 2.04.2007 e il contratto n. 102999533 in data 16.01.2014 e, dunque, successivamente all'entrata in vigore della delibera CICR del 2000.
Per i contratti sottoscritti successivamente alla adozione della delibera CICR del
20.04.2000, è previsto che la capitalizzazione trimestrale è legittima se nel contratto è indicata la pari periodicità (cd. clausola di reciprocità) per gli interessi attivi e passivi. L'art. 120 Tub è stato, poi, ulteriormente modificato dalla legge.
n. 147/2013 (ossia dalla legge finanziaria del 2014) che, con decorrenza dall'1.01.2014, modificava il comma 2 lettera b) della norma richiamata statuendo quanto segue: il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
10 a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale.
La norma ha così introdotto un divieto di capitalizzazione periodica degli interessi
(c.d. anatocismo), innovando rispetto alla norma originaria che disponeva invece la legittimità dell'anatocismo alla sola condizione che gli interessi attivi e passivi fossero capitalizzati con la stessa periodicità – solitamente trimestrale.
A seguito della novella dell'art. 120 T.U.B. era sorto poi il dubbio se il nuovo divieto fosse già entrato in vigore al 1° gennaio 2014 (data di entrata in vigore della legge di stabilità n. 147/2013) oppure se fosse necessario attendere l'emanazione di nuova delibera da parte del CICR. Nell'incertezza della giurisprudenza di merito, questo Tribunale ha ritenuto che la norma fosse autosufficiente, sicché ai fini dell'applicazione della novella non era necessario attendere l'emanazione della delibera da parte del CICR.
In sintesi, facendo applicazione del testo dell'art. 120 TUB come novellato dalla legge n. 147/2013, gli interessi venivano conteggiati con la periodicità pattuita tra il cliente e la banca, ma divenivano esigibili solo alla fine del rapporto, ossia alla chiusura di tutte le partite. La norma ha subito una ulteriore modifica nel 2016 innovando rispetto alla regola della pari periodicità per la quale viene fissato il termine minimo non inferiore ad un anno di conteggio degli interessi debitori e creditori, conteggio da effettuarsi il 31 dicembre di ciascun anno ed in ogni caso al termine del rapporto qualora intervenga anteriormente.
Ciò posto, con riferimento al rispetto della clausola di pari periodicità degli interessi attivi e passivi, la Suprema Corte di Cassazione ha evidenziato che la clausola di reciprocità non è rispettata ove il tasso effettivo creditore coincida con il tasso nominale, perché tale coincidenza rende per un verso priva di contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi — giacché sconfessa, nei fatti, che detti interessi siano soggetti a capitalizzazione — e non soddisfa, per altro verso, quanto esige il cit. art.
6. A tale ultimo proposito occorre infatti considerare che la previsione di un tasso di interesse effettivo corrispondente a
11 quello nominale equivale alla mancata indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione: anche ad ammettere che le parti abbiano realmente voluto quest'ultima (in una qualche misura numericamente apprezzabile), il contratto di conto corrente mancante della detta indicazione non soddisferebbe una delle condizioni cui è subordinata, secondo quanto si è detto, la pattuizione dell'anatocismo (cfr. Cass. n. 4321/2022).
Nel caso di specie, il CTU ha accertato la coincidenza tra il tasso nominale creditore e il tasso effettivo creditore, sicché correttamente è giunto alla conclusione di scorporare dal saldo finale di ogni rapporto, gli interessi addebitati dall'istituto bancario a titolo di capitalizzazione trimestrale.
2.4. Sulla commissione di massimo scoperto.
Quanto alla commissione di massimo scoperto, per la disamina del relativo regime giuridico, va individuato, in via preliminare, come la stessa debba essere intesa.
Sul punto, si sono date due diverse definizioni: la prima, secondo la quale tale commissione è un'obbligazione pecuniaria restitutoria aggiuntiva, dovuta dal cliente bancario proporzionalmente al massimo saldo-avere registrato nel periodo di liquidazione degli interessi;
la seconda, secondo la quale la commissione di massimo scoperto è una remunerazione dovuta per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma stessa;
parlandosi - nel primo caso - di commissione "sull'utilizzato", e - nel secondo caso - di commissione "sull'affidato”. Tale ultima tesi, secondo questo Giudice, appare la più corretta, non solo per l'autorevole “avallo” ricevuto dalla Corte di Cassazione (Cass., 18 gennaio 2006 n. 870); ma anche alla luce della circolare della Banca d'Italia del 1° ottobre 1996 e delle successive rilevazioni del c.d. tasso di soglia, in cui è stato puntualizzato che la commissione di massimo scoperto non deve esser computata ai fini della rilevazione dell'interesse globale di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108 (quindi, dovrebbe esser conteggiata alla chiusura definitiva del conto, cfr., in tal senso, Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 11772 del 06.08.2002). In ragione di tale definizione, la commissione di massimo scoperto è legittima solo se applicata in presenza di un'apertura di credito in conto corrente, con un computo sull'accordato e non sull'utilizzato.
Successivamente, il c.d. decreto «anticrisi» (d.l. 28 novembre 2008, n. 185,
12 convertito in l. 28 gennaio 2009) ha stabilito, all'art. 2 bis, co.1, le condizioni affinché la c.m.s. sia valida: 1) il saldo negativo del conto corrente deve avere una durata superiore a trenta giorni;
2) il conto deve essere "affidato" (non si applica più sugli sconfinamenti eventualmente tollerati dalla banca o su conti non affidati); infine, 3) va computata sull'utilizzato. Inoltre, tale decreto dispone che la commissione per la sola messa a disposizione dei fondi è legittima se il compenso sia 1) predeterminato con un patto scritto non rinnovabile tacitamente;
2) pattuito in maniera omnicomprensiva (tale, cioè, da assorbire tutte quelle voci di spesa sull'apertura di credito, comunque denominate, che non siano riconducibili al tasso o alla «nuova» c.m.s.); 3) in misura proporzionale all'importo ed alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente, di talché detto corrispettivo deve essere calcolato in termini percentuali o comunque proporzionali rispetto all'accordato;
4) evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale;
5) non superiore allo 0,5% per trimestre dell'importo dell'affidamento, a pena di nullità del patto di remunerazione. Il successivo comma 3 del menzionato D.L., poi, contiene una disciplina transitoria, prevedendo che «i contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centocinquanta giorni dalla medesima data. Tale obbligo di adeguamento costituisce giustificato motivo agli effetti dell'art. 118, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni».
A chiusura dell'evoluzione normativa che si è registrata al riguardo, è intervenuta la modifica dell'art. 117 bis T.U.B. (rubricato, appunto, “remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti”) ad opera dell'art. 6 bis, d.l.
6.12.2011 convertito – con modificazioni – dalla l. 22.12.2011 n. 214, secondo il quale la commissione di massimo scoperto deve essere calcolata sull'affidato (tanto che dovrebbe parlarsi di “commissione massimo affidato”), qualificandola - così - commissione omnicomprensiva calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente ed alla durata dell'affidamento, con un limite massimo percentuale sull'affidamento sempre pari allo 0,5 % (avendo come base di calcolo la somma massima messa a disposizione) a pena di nullità. In conclusione, posto che la esatta determinazione o determinabilità del criterio di
13 computo della c.m.s. è requisito indefettibile ai fini della validità della relativa clausola ai sensi dell'art. 1346 c.c., la stessa deve comunque CP_6 rispettare i parametri imposti dal legislatore in virtù delle richiamate disposizioni).
Nel caso in esame, l'ausiliario nominato ha osservato che, in relazione ai contratti n. 30078284 e n. 30081123, gli stessi risultavano privi di un formale affidamento e che per tutti i contratti, compreso il n. 102999533, comunque, la commissione di massimo scoperto non è stata pattuita per iscritto, onde essa non poteva che essere esclusa dal ricalcolo del saldo dei conti.
Con riferimento alla Commissione Disponibilità Fondi (CDF) l'ausiliario ha rappresentato che, in relazione al c/c n. 102999533, la stessa è stata pattuita per iscritto e determinata in misura fissa dello 0,50% per trimestre sull'importo e sulla durata dell'affidamento.
2.5. Sulla pattuizione degli interessi.
È oramai pacifico che il saggio degli interessi - ove ultralegale - deve essere previsto con apposita pattuizione scritta (come stabilito inizialmente dall'art. 1284
c. 3 c.c., e, successivamente, dagli artt. 3 e 4 della legge 154/1992 e, infine, dall'art. 117 D.Lgs. 385/1993). A tal proposito, l'ormai consolidato indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità ritiene che la valida pattuizione di interessi ultralegali debba avere un contenuto chiaro e univoco, con la puntuale specificazione del tasso applicato. Ove tale tasso sia variabile, ai fini della sua precisa individuazione può farsi riferimento a parametri "estrinseci", purché fissati su scala nazionale alla stregua di accordi interbancari, mentre non sono sufficienti generici rinvii dai quali non emerga con chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione. In altri termini, la nullità del richiamo agli interessi praticati sulla piazza è dovuta alla mancanza di criteri certi, univoci e predeterminati di individuazione delle condizioni abitualmente praticate dai singoli istituti di credito (cfr, ex multiis, Cass.14684/2003 e Cass.13823/2002).
Posto che non risultano agli atti documenti idonei a provare che le condizioni economiche applicate ai contratti n. 30078284 e n. 30081123 siano state pattuite per iscritto e specificamente approvate dalla correntista, anche in questo caso correttamente il consulente ha provveduto ad effettuare il ricalcolo dei rispettivi saldi provvedendo a sostituire gli interessi applicati dalla Banca con i tassi minimi
14 e massimi bot ex art. 117 co. 7 d. lgs. n. 385/93, ovverosia con i tassi sostitutivi rappresentati dal tasso nominale minimo e tasso nominale massimo dei Bot emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto rispettivamente, per le operazioni attive e per quelle passive. Per il contratto n. 10299533, invece, il tasso di interesse a debito intro ed extra fido e a credito è stato pattuito in forma scritta e, nel corso del rapporto, è stato applicato il tasso di interesse corrispondente a quello convenuto, sicché non si è verificata alcuna nullità della relativa clausola.
Svolta la verifica relativa alle clausole determinative di interessi ultralegali, il consulente ha poi analizzato l'eventuale superamento del tasso soglia e la ricorrenza di tassi usurari.
Va evidenziato che l'indagine è stata condotta dal perito esclusivamente con riguardo alla c.d. usura originaria e con esclusione della c.d. usura sopravvenuta, atteso l'intervento chiarificatore delle Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione del 19.10.2017, n. 24675, pronunciatesi in tema di mutuo e le cui conclusioni possono essere estese in via analogica ai contratti di conto corrente
(cfr. nello stesso senso cfr. Corte d'Appello Perugia, 25.07.2022, n. 392 secondo la quale: Le clausole contrattuali in cui vengono fissati gli interessi non sono nulle o inefficaci nel caso in cui il relativo tasso - pattuito anteriormente all'entrata in vigore della legge anti-usura o successivamente per un tasso non superiore a tale soglia, risultante al momento della stipula -, supera poi nel corso dello svolgimento del rapporto la soglia dell'usura; né la pretesa della banca di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento del tasso soglia, contraria al dovere di buonafede nell'esecuzione del contratto).
Orbene, il consulente nominato ha accertato il superamento del tasso soglia per alcuni trimestri e, quindi, in via sopravvenuta, in relazione ai contratti n.
30078284 e n. 30081123 mentre alcuna nullità è stata accertata per il contratto n.
102999533 (cfr. CTU, p. 24).
2.6. Sulle valute
Tra le varie condizioni bancarie solitamente presenti nei contratti vi sono le clausole inerenti ai c.d. “giorni banca” che costituiscono il lasso di tempo
15 intercorrente tra la data di effettuazione di un'operazione sul conto corrente “data contabile” e la data in cui le stesse operazioni diventano produttive di interessi
“data valuta”. Tali differenze sono facilmente riscontrabili dal raffronto tra estratto conto (nel quale le operazioni sono riepilogate in ordine cronologico per data contabile) e riassunto scalare (nel quale invece i saldi sono riepilogati in ordine cronologico per data valuta).
Il CTU ha proceduto, anche in tale caso per i contratti n. 30078284 e n. 30081123, al ricalcolo delle valute nel rispetto dell'art. 120 T.U.B. rideterminando l'importo dovuto. Per quanto riguarda il conto n. 102999533, non avendo riscontrato alcuna anomalia, l'esperto nominato ha applicato nel ricalcolo le valute pattuite in contratto.
In conclusione, il perito nominato, in ossequio ai quesiti sottoposti da Tribunale, ha provveduto al ricalcolo del saldo del rapporto n. 30078284, rideterminando i saldi dei conti correnti n. 4327951 e n. 4329694 che, in assenza di prova scritta della pattuizione delle condizioni economiche applicate, devono essere ricalcolati ordinando le operazioni di addebito e di accredito, secondo la data contabile, applicando il tasso debitore intra fido ed ultra-fido e tasso creditore ai minimi e massimi bot ex art. 117 co. 7 del D.Lgs. 385/93, non applicando interessi debitori nei periodi in cui siano stati praticati tassi usurari ed applicando il tasso creditore legale e stornando dal conteggio gli addebiti a titolo di cms, spese trimestrali
(eccetto dell'imposta di bollo), senza applicare alcuna capitalizzazione degli interessi, nonché stornando gli addebiti relativi ai finanziamenti n. 131830212267,
n. 306762180299, n. 306762224252, n. 068311495306, n. 306762180299 e n.
306762224252. Per il contratto n. 4327951, poi, ha provveduto a stornare gli addebiti di importi ingiustificati provenienti dal conto corrente n.
00676/0000300173.
Sulla scorta di tutte le esposte argomentazioni, nonché di tutte le illustrate ragioni di fatto e di diritto, il consulente del Tribunale, che si è attenuto ai criteri e ai quesiti indicati dal Giudice, nell'elaborato – scevro da vizi e da incongruenze logica, è stato appurato che la banca dovrà restituire competenze illegittime introitate per € 563.786,34, mentre la società correntista dovrà versare Parte_5 alla banca l'importo di € 434.485,58 girati a crediti risolti/scaduti in data
16 31.10.2014 (cfr. CTU, p. 36; CTU integrativa, p. 11), onde il saldo del rapporto è apri ad € 129.300,76 a debito della società correntista.
In definitiva, alla luce delle risultanze della consulenza tecnica depositata,
l'opposizione spiegata merita accoglimento e il decreto ingiuntivo opposto revocato e i fideiussori vanno condannati al pagamento di € 129.300,76 in favore della banca.
3.Sulle spese di lite.
In ragione del parziale accoglimento delle domande di nullità delle singole clausole, le spese di lite possono essere compensate per ½ mentre per la restante metà sono poste a carico della parte soccombente e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei valori medi di cui al D.M. n. 147/2022.
Parimenti le spese della compiuta CTU, già liquidate in € 7.103,90 con decreto del
17.08.2022 nonché in € 5.116,32 con decreto del 4.10.2025 per l'incarico integrativo, sono definitivamente poste a carico delle parti in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del G.U. Dr.ssa TA
NO, definitivamente pronunciando nelle cause civili riunite iscritte al
R.G.A.C. n. 6951/2017 + 6978/2017 aventi ad oggetto Opposizione a decreto ingiuntivo, pendente tra , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
–opponenti - e in persona del legale Parte_2 Controparte_1 rappresentante p.t. – opposta - ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
Accoglie parzialmente l'opposizione e
Per l'effetto
Revoca il decreto ingiuntivo n. 1352/2017, emesso e depositato il 16.05.2017 dal
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in persona del G.U. Dr.ssa Ida D'Onofrio;
Condanna gli opponenti , (classe 1960), Parte_1 Parte_2
e (classe 1972) al pagamento in favore di Parte_3 Parte_2 [...] in persona del legale rappresentante p.t. di € 129.300,76 oltre Controparte_1 interessi legali dalla domanda e fino al soddisfo;
Condanna gli opponenti , (classe 1960), Parte_1 Parte_2
e (classe 1972) al pagamento, in favore di Parte_3 Parte_2 in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di Controparte_1
17 lite che si liquidano nella misura già compensata di ½, ex D.M. n. 147/2022 in €
7.051,50 (settemilacinquantuno/50) per compenso professionale oltre il 15% rimborso spese generali, IVA e C.P.A. se dovute come per legge;
Pone le spese di CTU già liquidate in € 7.103,90 con decreto del 17.08.2022 e in €
5.116,32 con decreto del 4.10.2025 per l'incarico integrativo, definitivamente a carico delle parti in solido tra loro.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 26.10.2025
Il Giudice
TA NO
18