Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 31/01/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DEL 31 GENNAIO 2025
N.R.G. 3137/2024
All'udienza del 31 Gennaio 2025, tenuta dal G.O.P. Dott.ssa
Maria Domenica Romeo, alle ore 10:00 viene chiamata la causa di cui in epigrafe che viene celebrata, ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c., mediante collegamento audio/video sulla piattaforma Teams, giusto decreto del 18 Dicembre
2024.
Sono presenti:
- L'Avv. Giovanni Montalto per il ricorrente, collegato tramite piattaforma teams;
- Nessuno è presente per CP_1
- L'Avv. Maria Angela Borgese per per delega CP_2
dell'avv. Angela Maria Laganà, collegata tramite piattaforma teams;
Il G.O.P.
Verificata l'idoneità audio/video del collegamento, invita i difensori delle parti a precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa.
I procuratori delle parti precisano quindi le conclusioni riportandosi a quanto chiesto, dedotto ed eccepito nei rispettivi atti difensivi e nei verbali processuali e chiedono che la causa venga decisa e danno atto di rinunciare al collegamento successivo per la lettura della sentenza.
Alle ore 10:21, il G.O.P.
Si ritira in camera di consiglio disponendo la sospensione del collegamento audio/video e informando le parti che lo stesso sarà ripristinato dopo le ore 14,00 per la lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza pronunciata a norma dell'art. 429 c.p.c.;
Alle ore 14:35 viene ripristinato il collegamento audio/video.
Nessuno è presente.
Il G.O.P.
Dà lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza pronunciata a norma dell'art. 429 c.p.c.
Alle ore 14,40;
Il G.O.P.
Terminata la lettura di quanto sopra,
Dispone
La chiusura del collegamento audio/video e dell'udienza.
REPUBBLICA ITALIANA
2 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, in persona del GOP Dott. ssa Maria D.
Romeo, all'udienza del 31.01.2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. RG
3137/2024 del ruolo generale affari contenziosi vertente,
TRA
rappresentato e difeso dall' Avv. Parte_1
Giovanni Montalto, giusta procura in atti;
ricorrente
E
Controparte_3
in persona del suo Presidente, legale rappresentante pro-
tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ti A. Laganà e
D.C. Adornato, giusta procura notarile in atti;
resistente
E
3 in persona Controparte_4
del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Calabria, giusta procura in atti;
resistente
Oggetto: ricorso avverso preavviso di iscrizione ipotecaria.
Dando lettura alle ore 14:36, assenti le parti dei seguenti,
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha proposto opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria nr.
0947620230 0001653000, notificata da
[...]
in data 27.09.2024, in relazione ai Controparte_5
seguenti avvisi di addebito:
1) nr. 39420160000375474000 Data notifica CP_6
12/05/2016;
2) nr. 39420160003261209000 Data notifica CP_6
22/12/2016;
3) nr. 39420170001634601000 Data notifica CP_6
01/11/2017;
4) nr. 39420170002924768000 Data notifica CP_6
25/10/2017;
5) nr. 39420180001018049000 Data notifica CP_6
29/06/2018;
6) nr. 39420180003620938000 Data notifica CP_6
17/01/2019.
4 chiedeva l'annullamento degli atti opposti Parte_1
per la mancata notifica degli ava sottesi, per la CP_2
prescrizione delle pretese creditorie, nonché per il difetto di motivazione del provvedimento opposto.
Si costituivano in giudizio ed deducendo CP_2 CP_1
l'attualità del credito e l'inammissibilità dell'opposizione, inoltre, il Concessionario della Riscossione eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva.
La domanda è solo in parte fondata per i motivi di seguito riportati.
Esaminando l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da , la stessa è da ritenersi infondata, in CP_1
quanto, il Concessionario della Riscossione, ha preso posizione in ordine al merito, contestando l'eccezione di prescrizione, nel contempo, allegando l'esistenza di atti interruttivi del termine prescrizionale, in forza della posizione processuale tenuta, va dato atto della tacita rinuncia all'eccezione di difetto di legittimazione passiva.
Venendo all'eccezione di inammissibilità della domanda va detto che, quando si vogliono far valere questioni attinenti a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (la cartella di pagamento), quale può essere appunto la prescrizione del credito, l'opposizione da proporre è quella all'esecuzione, prevista dall'art. 615 cpc, proponibile in qualsiasi momento e svincolato quindi da qualsivoglia termine decadenziale.
L'eventuale intangibilità del credito che segue alla mancata opposizione del ruolo nel termine dei 40 giorni previsto, a
5 pena di decadenza, dall'art. 24 d.lgs n. 46/99 non preclude affatto la possibilità di far valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. eventuali fatti estintivi
(come ad esempio la prescrizione) del credito controverso formatisi successivamente a tale momento.
L'opposizione, in tal caso, non essendo nell'art. 615 c.p.c. fissato alcun termine finale, è sempre proponibile fino all'esaurimento della procedura esecutiva.
Ciò posto, quanto all'eccezione di prescrizione.
Nel caso di specie gli avvisi risultano così notificati:
1) nr. 39420160000375474000, data notifica CP_6
12/05/2016
2) nr. 39420160003261209000, data notifica CP_6
22/12/2016
3) nr. 39420170001634601000, data notifica CP_6
01/11/2017
4) nr. 39420170002924768000, data notifica CP_6
25/10/2017
5) nr. 39420180001018049000, data notifica CP_6
29/06/2018
6) nr.39420180003620938000, data notifica CP_6
17/01/2019, pertanto, da tali date decorre il termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 3, comma 9 della legge n. 335/95.
Successivamente risultano notificati i seguenti atti interuttivi: AVI nr. 09420229007347135000, data notifica
31.11.2022 (atto interruttivo) (CFR 8-9), AVI nr.
6 09420229001344587000, data notifica 23.03.2023 (CFR
10-11), oltre al preavviso di iscrizione oggetto di ricorso.
Occorre dare atto che al momento della notifica del primo atto di costituzione in mora il termine di prescrizione era già decorso, in relazione ai seguenti avvisi: 1 nr. CP_6
39420160000375474000, data notifica 12/05/2016, CP_6
nr. 39420160003261209000, data notifica
[...]
22/12/2016, nr. 39420170001634601000, data CP_6
notifica 01/11/2017 e nr. CP_6
39420170002924768000, data notifica 25/10/2017, pur considerando i termini di sospensione dell'attività di riscossione per l'emergenza pandemica.
Va, invece, dato atto dell'attualità del credito in ordine agli avvisi n.ri 39420180001018049000 e
39420180003620938000.
Le spese di lite vengono compensate nella misura del 50% in ragione del parziale accoglimento della domanda il restante viene liquidato come in dispositivo e posto a carico di CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, in funzione del Giudice del Lavoro, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione ed istanza disattesa, così provvede:
Dichiara attuale il credito oggetto di causa in relazione agli avvisi n.ri 39420180001018049000 e
39420180003620938000;
7 Dichiara prescritto il credito di cui agli avvisi n.ri
39420160000375474000,39420160003261209000,
39420170001634601000 e 39420170002924768000;
Condanna a rifondere in favore del ricorrente le spese CP_1
di lite che liquida nella misura già compensata in €
932,50, per onorari, €. 59,00 per spese, oltre accessori, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 cpc
Palmi, 31 Gennaio 2025.
Il G.O.P.
Dott.ssa Maria D. Romeo
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