Art. 7.
Per l'esercizio finanziario 1957-58 e' autorizzata la spesa di lire 500.000.000 per il completamento e la nuova esecuzione di opere di pubblica utilita' in applicazione dell' art. 59 della legge 29 aprile 1949, n. 264 e dell' art. 73 della legge 25 luglio 1952, n. 949 .
Per l'esercizio finanziario 1957-58 e' autorizzata la spesa di lire 500.000.000 per il completamento e la nuova esecuzione di opere di pubblica utilita' in applicazione dell' art. 59 della legge 29 aprile 1949, n. 264 e dell' art. 73 della legge 25 luglio 1952, n. 949 .