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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/04/2025, n. 756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 756 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA Nel procedimento n. 11120/2024, introdotto da Parte_1
(ROMANIA, 09/06/1989), con il patrocinio dell'avv.
[...]
FRANCESCO RICCARDI e da (ROMA, 20/10/1974), con Parte_2
il patrocinio dell'avv. VALENTINA VARRONE;
con l'intervento della curatrice speciale dei minori avv, Rosa Condello;
con l'intervento del Pubblico Ministero
oggetto: ricorso congiunto per affidamento e mantenimento prole minorenne nata fuori dal matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 09/09/2024 le parti in epigrafe hanno chiesto di regolare le condizioni di affidamento e mantenimento delle figlie nate dalla loro unione, alle seguenti condizioni:
“A) Affidamento condiviso delle minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente delle stesse presso la dimora materna;
i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in maniera congiunta, e separatamente per le 2
decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza delle minori presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo tenendo conto della volontà e delle inclinazioni naturali delle figlie;
i genitori dovranno reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative alle minori;
B)
Diritto del padre delle minori a stare con le figlie nei weekend, nel tempo compreso fra il sabato pomeriggio alle 17,00 fino alla domenica sera alle 21,00
quando le ricondurrà presso la dimora materna, e ciò secondo il criterio dell'alternanza ovvero 2 weekend (col padre) + 1 weekend (con la madre) e così
a seguire;
C) Festività secondo il criterio dell'alternanza ovvero se il Natale (o
Pasqua) le bambine lo trascorreranno nell'anno in corso con la madre in questo anno trascorreranno la Vigilia di Natale (o lunedì in Albis) col padre e l'anno successivo faranno il contrario e così via a seguire;
stesso criterio per le altre festività previste durante l'anno; le bambine trascorreranno il giorno della festa della mamma con la madre e quello della festa del papà col padre;
D) Diritto del padre a stare con le figlie 2 giorni infrasettimanali, ovvero il lunedì e il mercoledì, salvo accordi diversi, dall'uscita delle minori dalla scuola fino a dopo cena quando il padre le ricondurrà dalla madre;
E) Assegno di mantenimento a carico del padre in favore delle figlie minori da versarsi alla loro madre per la misura di totali euro 200,00 al mese;
F)
Diritto della madre delle minori a percepire il 100% dell'assegno familiare e/o assegno unico universale;
G) Per le vacanze estive il padre potrà tenere con sé
le figlie per 20 giorni, anche non consecutivi da comunicarsi preferibilmente entro il 30 maggio. H) Disporre che ciascuno concorrerà, nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie, in base 3
a quanto disposto dal relativo Protocollo del Tribunale di Roma, al quale le parti integralmente rimandano, ad accezione delle spese relative all'eventuale baby sitter, spesa che verrà sostenuta al 50% tra le parti”.
Le parti - come da accordo raggiunto all'udienza del 26.3.2025 -in aggiunta alle condizioni già indicate nel ricorso, intraprenderanno un percorso di sostegno alla genitorialità o un percorso di parent training.
Nel giudizio è intervenuta la curatrice speciale dei minori nominata dal TM
nell'ambito di un procedimento ivi aperto precedentemente a tutela dei minori, in ragione della pregressa conflittualità genitoriale, TM che nelle more ha pronunciato la propria incompetenza funzionale in favore di questo TO.
Come segnala la curatrice, si è registrata nel corso del giudizio una positiva evoluzione delle dinamiche familiari, ed un impegno dei genitori nel migliorare le proprie interazioni, che consentono di recepire gli accordi presi sulla frequentazione e sull'affidamento, pur con la precisazione, condivisa peraltro dalle parti, della necessità che la coppia sia ancora seguita in un percorso di parent – training o sostegno delle funzioni genitoriali. Stante l'adesione dei genitori a tale suggerimento (fatto proprio dai difensori nel precisare le conclusioni congiunte) , il collegio ritiene che il ricorso possa essere accolto.
P. Q. M.
Regola l'affidamento ed il mantenimento delle figlie delle parti in conformità alle conclusioni da questi congiuntamente rassegnate, come riportate in parte motiva.
Roma, 26/03/2025
La Giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA Nel procedimento n. 11120/2024, introdotto da Parte_1
(ROMANIA, 09/06/1989), con il patrocinio dell'avv.
[...]
FRANCESCO RICCARDI e da (ROMA, 20/10/1974), con Parte_2
il patrocinio dell'avv. VALENTINA VARRONE;
con l'intervento della curatrice speciale dei minori avv, Rosa Condello;
con l'intervento del Pubblico Ministero
oggetto: ricorso congiunto per affidamento e mantenimento prole minorenne nata fuori dal matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 09/09/2024 le parti in epigrafe hanno chiesto di regolare le condizioni di affidamento e mantenimento delle figlie nate dalla loro unione, alle seguenti condizioni:
“A) Affidamento condiviso delle minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente delle stesse presso la dimora materna;
i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in maniera congiunta, e separatamente per le 2
decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza delle minori presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo tenendo conto della volontà e delle inclinazioni naturali delle figlie;
i genitori dovranno reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative alle minori;
B)
Diritto del padre delle minori a stare con le figlie nei weekend, nel tempo compreso fra il sabato pomeriggio alle 17,00 fino alla domenica sera alle 21,00
quando le ricondurrà presso la dimora materna, e ciò secondo il criterio dell'alternanza ovvero 2 weekend (col padre) + 1 weekend (con la madre) e così
a seguire;
C) Festività secondo il criterio dell'alternanza ovvero se il Natale (o
Pasqua) le bambine lo trascorreranno nell'anno in corso con la madre in questo anno trascorreranno la Vigilia di Natale (o lunedì in Albis) col padre e l'anno successivo faranno il contrario e così via a seguire;
stesso criterio per le altre festività previste durante l'anno; le bambine trascorreranno il giorno della festa della mamma con la madre e quello della festa del papà col padre;
D) Diritto del padre a stare con le figlie 2 giorni infrasettimanali, ovvero il lunedì e il mercoledì, salvo accordi diversi, dall'uscita delle minori dalla scuola fino a dopo cena quando il padre le ricondurrà dalla madre;
E) Assegno di mantenimento a carico del padre in favore delle figlie minori da versarsi alla loro madre per la misura di totali euro 200,00 al mese;
F)
Diritto della madre delle minori a percepire il 100% dell'assegno familiare e/o assegno unico universale;
G) Per le vacanze estive il padre potrà tenere con sé
le figlie per 20 giorni, anche non consecutivi da comunicarsi preferibilmente entro il 30 maggio. H) Disporre che ciascuno concorrerà, nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie, in base 3
a quanto disposto dal relativo Protocollo del Tribunale di Roma, al quale le parti integralmente rimandano, ad accezione delle spese relative all'eventuale baby sitter, spesa che verrà sostenuta al 50% tra le parti”.
Le parti - come da accordo raggiunto all'udienza del 26.3.2025 -in aggiunta alle condizioni già indicate nel ricorso, intraprenderanno un percorso di sostegno alla genitorialità o un percorso di parent training.
Nel giudizio è intervenuta la curatrice speciale dei minori nominata dal TM
nell'ambito di un procedimento ivi aperto precedentemente a tutela dei minori, in ragione della pregressa conflittualità genitoriale, TM che nelle more ha pronunciato la propria incompetenza funzionale in favore di questo TO.
Come segnala la curatrice, si è registrata nel corso del giudizio una positiva evoluzione delle dinamiche familiari, ed un impegno dei genitori nel migliorare le proprie interazioni, che consentono di recepire gli accordi presi sulla frequentazione e sull'affidamento, pur con la precisazione, condivisa peraltro dalle parti, della necessità che la coppia sia ancora seguita in un percorso di parent – training o sostegno delle funzioni genitoriali. Stante l'adesione dei genitori a tale suggerimento (fatto proprio dai difensori nel precisare le conclusioni congiunte) , il collegio ritiene che il ricorso possa essere accolto.
P. Q. M.
Regola l'affidamento ed il mantenimento delle figlie delle parti in conformità alle conclusioni da questi congiuntamente rassegnate, come riportate in parte motiva.
Roma, 26/03/2025
La Giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente Marta Ienzi