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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 07/10/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BELLUNO
SETTORE CIVILE
N. 568/2024 R.G.
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Irene Colladet
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 568/2024 R.G. promossa da:
(c.f. , con l'avv. CRIPPA CRISTIANO Parte_1 P.IVA_1
(c.f. ) e BI MO (c.f. giusta C.F._1 C.F._2
procura in atti;
attrice,
contro
(c.f. ), CP_1 C.F._3
convenuto contumace,
in punto: accertamento accettazione tacita di eredità
CONCLUSIONI
Conclusioni dell'attrice (cfr. nota depositata in data 22/09/2025 che richiama conclusioni rassegnate in atto di citazione):
“Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni avversaria istanza,
eccezione, deduzione e conclusione, così giudicare:
pagina 1 di 9 - nel merito: accertato che a seguito del decesso di CP_1
ha compiuto atti che presuppongono necessariamente Persona_1
la sua volontà di accettare l'eredità di e che non Persona_1
avrebbe avuto il diritto di fare se non nella qualità di erede,
dichiarare erede superstite che ha accettato tacitamente CP_1
l'eredità di . Persona_1
- in via di merito ulteriore: dichiarare con sentenza che gli atti
descritti che importano accettazione tacita da parte di CP_1
dell'eredità della defunta in quanto non risultanti Persona_1
da atto pubblico e/o da scrittura privata con sottoscrizione
autenticata o accertata giudizialmente, possono essere soggetti a
trascrizione a seguito della richiesta sentenza, ai sensi dell'art.
2648, comma 3, c.c.-
Con vittoria di compensi professionali, spese generali, spese
imponibili, spese vive, I.V.A. e C.P.A.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione portato alla notifica in data 10/09/2024
conveniva in giudizio chiedendo al Parte_1 CP_1
Tribunale di Belluno di accertare che quest'ultimo, a seguito del decesso di compiva atti che ne presupponevano la Persona_1
volontà di accettarne l'eredità, divenendone erede per accettazione tacita.
A sostegno delle proprie pretese, parte attrice deduceva:
- di aver stipulato, in qualità di mutuante, in data 12/02/2010, con in qualità di mutuatario e datore d'ipoteca, Contratto CP_1
pagina 2 di 9 di mutuo ai sensi degli artt. 38 e segg., del D. Lgs. n. 385/1993
notaio di Belluno, per l'importo di euro 59.200,00; Per_2
- che l'ipoteca sull'immobile a garanzia del credito veniva iscritta in data 25/02/2010 (docc. 1 e 2);
- che risultava inadempiente alle obbligazioni CP_1
contrattuali assunte;
- di avergli notificato atto di precetto in data 15/07/2017,
instaurando procedura di esecuzione immobiliare avanti al Tribunale
di Belluno, R.G.E. 98/2017, avente ad oggetto l'immobile concesso in garanzia dalla parte mutuataria, esitata in data 19/01/2021 con la vendita dell'immobile per euro 12.720,00, importo che non copriva neppure le spese sostenute per la procedura;
- di avergli quindi notificato in data 10/10/2022 nuovo atto di precetto unitamente al contratto di mutuo, portante la somma a credito a favore di di euro 63.157,31 (cfr. doc. Parte_1
5), pignorando il seguente bene immobile di proprietà del debitore in Comune di Belluno, porzione immobiliare ad uso civile CP_1
abitazione posta al piano terreno del fabbricato avente indirizzo catastale Via Giulio Berlendis n. 39, con annesso vano ad uso auto-
rimessa privata al piano seminterrato del fabbricato avente indirizzo catastale Via Giulio Berlendis n. 43, il tutto catastalmente individuato come segue:
Fg. 94 – mapp. 422 sub. 10 – Via Giulio Berlendis n. 39 int. 1 – P.T.
cat. A/2 – cl. 2 – vani 5 – R.C. 426,08 euro;
pagina 3 di 9 Fg. 94 – mapp. 422 sub. 40 – Via Giulio Berlendis n. 43 – P.S.1. -
cat. C/6 – cl. 4 – mq. 11 – R.C. 25,56 euro;
- che in data 21/12/2022 il pignoramento immobiliare veniva iscritto a ruolo avanti al Tribunale di Belluno, R.G.E. n. 98/2022, e in data
17/01/2023 il pignoramento veniva trascritto presso il competente ufficio del Conservatore dei Registri Immobiliari (cfr. doc. 7);
- che dal deposito della documentazione ex art. 567 c.p.c. (docc. 7
cit. e 9) emergeva una problematica legata alla regolarità delle trascrizioni afferenti al ridetto immobile pignorato (cfr. doc. 10) e pertanto il GE, con provvedimento in data 29/05/2024, assegnava «al
creditore procedente termine sino al 27.09.2024 per regolarizzare la
continuità delle trascrizioni del diritto in capo al debitore
esecutato» (cfr. doc. 11);
- che risultava già titolare della quota di 1/2 del CP_1
diritto di superficie sul ridetto immobile in forza di atto notaio del 26.11.1999 n. 23817 di rep.; Persona_3
- che acquistava in forza di successione mortis causa ex CP_1
lege della moglie deceduta in data 30/03/2007, Persona_1
l'ulteriore quota di 1/4 del medesimo diritto di superficie (mentre il restante quarto del diritto di superficie entrava iure hereditatis
nella titolarità della figlia nata il [...] – cfr. Per_4
dichiarazione di successione trascritta il 13/05/2008 ai n.
5831/4117);
- che, di conseguenza, allo stato, titolari del diritto di superficie risultano essere per la quota di 3/4 e CP_1 Per_4
pagina 4 di 9 estranea alla procedura esecutiva immobiliare, per la restante quota di 1/4 (un quarto);
- che poneva in essere i seguenti atti dai quali emergeva CP_1
la sua volontà di accettare l'eredità: i. era nel possesso dei beni ereditati (circostanza pacifica in quanto ammessa dallo stesso debitore in atto di opposizione all'esecuzione immobiliare - cfr.
doc. 12); ii. tutti gli atti dell'esecuzione immobiliare venivano notificati in via Berlendis 39 a Belluno (cfr. in particolare doc. 6
ritirato a mano dallo stesso); iii. veniva effettuata la voltura catastale (per entrambi i soggetti, anche a nome di , come Per_4
da certificazione notarile ex art. 567, comma 2, c.p.c. (cfr. doc.
9);
- di doversi munire di un titolo che le consenta di dare continuità
alle trascrizioni, non avendovi provveduto il convenuto . CP_1
Il convenuto non si costituiva, nonostante la CP_1
regolarità della notificazione eseguita in data 10/09/2024 presso la residenza risultante dal certificato di residenza anagrafica (stante l'irreperibilità sopravvenuta accertata dall'ufficiale giudiziario presso l'immobile in via Berlendis 39 a Belluno) e perfezionatasi ai sensi dell'art. 143 c.p.c. in data 07/11/2024 (cfr. deposito in data
30/10/2024).
Con provvedimento in data 27/02/2025 veniva dichiarata la contumacia di . CP_1
Il GOT assegnatario pro tempore del giudizio ammetteva l'interrogatorio formale del convenuto, al quale il provvedimento di pagina 5 di 9 ammissione veniva notificato ai sensi dell'art. 143 c.p.c. e questi non si presentava a renderlo.
All'udienza del 30/09/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., fissata per discussione ex art. 281
sexies c.p.c., parte attrice si riportava al proprio atto introduttivo e la Giudice si riservava il deposito della sentenza ex art. 281 sexies comma terzo c.p.c..
*** ***
La domanda di parte attrice deve essere accolta, avendo questa offerto piena prova del fatto che accettava tacitamente CP_1
l'eredità del coniuge OR in quanto: Persona_1
- era nel possesso del bene oggetto di diritto di CP_1
superficie, come dallo stesso allegato in atto di opposizione all'esecuzione immobiliare (cfr. doc. 12) e come può evincersi dal fatto che sia l'atto di precetto, sia il pignoramento immobiliare
(afferenti all'esecuzione immobiliare n. 98/2022 R.G.EsImm.) venivano notificati in Belluno, via Berlendis 39 (cfr. in particolare doc. 6
ricevuto a mani dallo stesso);
- provvedeva ad eseguire la voltura catastale (a nome CP_1
proprio e di , come riportato nella certificazione Per_4
notarile (cfr. doc. 9).
Per giurisprudenza pacifica l'accettazione tacita di eredità può
essere desunta dal comportamento del chiamato che ponga in essere atti che non abbiano solo natura meramente fiscale, quale la denuncia di successione, ma che siano, al contempo, fiscali e civili, come la pagina 6 di 9 voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario,
per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile,
per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà
immobiliare e dei relativi passaggi (cfr. ex multis, Cass. sent. n.
11478/21; Cass. sent. n. 1438/20).
Ne consegue che la voltura catastale effettuata dal sig. CP_1
è di per sé condotta sufficiente ad integrare l'accettazione
[...]
tacita di eredità del coniuge OR ex art. 476, Persona_1
c.c.
Pertanto, ricorrono i presupposti per accertare l'intervenuta accettazione da parte di dell'eredità del coniuge CP_1
OR e, per l'effetto, la titolarità in capo al Persona_1
medesimo anche della quota di un quarto del diritto di superficie sui seguenti beni immobili: in Comune di Belluno, porzione immobiliare ad uso civile abitazione posta al piano terreno del fabbricato avente indirizzo catastale Via Giulio Berlendis n. 39, con annesso vano ad uso auto-rimessa privata al piano seminterrato del fabbricato avente indirizzo catastale Via Giulio Berlendis n. 43, il tutto catastalmente individuato come segue: Fg. 94 – mapp. 422 sub. 10 –
Via Giulio Berlendis n. 39 int. 1 – P.T. cat. A/2 – cl. 2 – vani 5 –
R.C. 426,08 euro;
Fg. 94 – mapp. 422 sub. 40 – Via Giulio Berlendis
n. 43 – P.S.1. - cat. C/6 – cl. 4 – mq. 11 – R.C. 25,56 euro.
A fronte della soccombenza del convenuto, lo stesso sarà tenuto a rifondere le spese di lite a parte attrice, quantificate in euro
2.906,00 per compensi, calcolati avuto riguardo ai parametri di cui pagina 7 di 9 al DM 55/14 per le cause di valore indeterminabile, difficoltà bassa
(stante l'omessa costituzione del convenuto) fasi di studio,
introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa n. 568/2024 R.G. promossa da
(c.f. ) contro (c.f. Parte_1 P.IVA_1 CP_1
), ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta: C.F._3
I. ACCERTA che in forza di accettazione tacita dell'eredità in morte del coniuge OR , è divenuto titolare Persona_1 CP_1
anche della quota di 1/4 (un quarto) del diritto di superficie sui seguenti beni immobili: in Comune di Belluno, porzione immobiliare ad uso civile abitazione posta al piano terreno del fabbricato avente indirizzo catastale Via Giulio Berlendis n. 39, con annesso vano ad uso auto-rimessa privata al piano seminterrato del fabbricato avente indirizzo catastale Via Giulio Berlendis n. 43, il tutto catastalmente individuato come segue: Fg. 94 – mapp. 422 sub. 10 –
Via Giulio Berlendis n. 39 int. 1 – P.T. cat. A/2 – cl. 2 – vani 5 –
R.C. 426,08 euro;
Fg. 94 – mapp. 422 sub. 40 – Via Giulio Berlendis
n. 43 – P.S.1. - cat. C/6 – cl. 4 – mq. 11 – R.C. 25,56 euro.
II. ORDINA conseguentemente al competente Conservatore dei RR.II. ed al Direttore del competente Ufficio del Catasto, di procedere alle trascrizioni e volture;
III. ND (c.f. a rimborsare a CP_1 C.F._3
(c.f. ) le spese di lite, che si Parte_1 P.IVA_1
liquidano in € 2.906,00 per compensi, € 545,00 per anticipazioni,
pagina 8 di 9 oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.
Belluno, 02/10/2025
Il Giudice
dott. Irene Colladet
pagina 9 di 9