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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 19/02/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
In persona della Dott.ssa Michela Mignucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) Nella causa iscritta al n. 952 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2021 Vertente TRA
(C.F. = ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Anna Camilli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Viterbo, via Sandro Pertini, 14, giusta procura allegata al ricorso introduttivo telematico. RICORRENTE E
(C.F. = ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Evelin Pistocco, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla memoria di costituzione telematica ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Civita Castellana (VT), Piazza Guglielmo Marconi, 28. RESISTENTE OGGETTO: subordinazione e differenze retributive. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 26.7.2021 adiva questo Parte_1
Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni: “-accertare e dichiarare che la signora Controparte_2 era datrice di lavoro della ricorrente;
- accertare e dichiarare che la ricorrente ha prestato attività lavorativa di natura subordinata alle dipendenze della signora Controparte_2 dal 14/6/2008 al 09/04/2018; - accertare e dichiarare che le mansioni
[...] svolte dalla ricorrente sono correttamente inquadrabili nel CCNL Collaboratori Domestici;
- conseguentemente condannare i resistenti, in solido tra loro, a corrispondere alla ricorrente la somma complessiva di €135.266/82 , a titolo di straordinario, ferie, 13^, e t.f.r. o alla diversa somma che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali;
in una con la regolarizzazione della propria posizione assicurativa e previdenziale”. La ricorrente esponeva di aver prestato la propria attività lavorativa dal 14.6.2008 al 9.4.2018, senza un regolare contratto di lavoro, alle dipendenze della defunta , in qualità di collaboratrice Controparte_2 domestica;
che, durante tale periodo, aveva svolto mansioni di pulizia della casa e di cura ed assistenza della defunta, senza percepire una retribuzione adeguata alla qualità e alla quantità del lavoro svolto;
che aveva osservato l'orario 9.00 - 12.00 e 15.00 - 18.00 dal lunedì alla domenica presso l'abitazione della che, nell'espletamento di tali compiti, era stata assoggettata CP_2 alle specifiche direttive impartitele dalla defunta e, in caso di eventuali assenze per malattia, aveva dovuto inviare la relativa certificazione medica ed avvisare tempestivamente la datrice di lavoro;
che aveva dovuto giustificare eventuali assenze o ritardi;
di essere creditrice della complessiva somma di € 135.266,82 a titolo di retribuzione, straordinario, ferie, tredicesima mensilità e T.F.R. Si costituiva in giudizio formulando le seguenti Controparte_1 conclusioni: “IN VIA PRINCIPALE E PREGIUDIZIALE Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del Signor nel presente Controparte_1 giudizio per i motivi esposti nel presente atto e per l'effetto estromettere lo stesso dal giudizio de quo;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO A) Rigettare ogni domanda formulata dalla ricorrente nei confronti del Signor in quanto il medesimo Controparte_1 non risulta essere in alcun modo erede della OR B) Controparte_2
Condannare la ricorrente, OR , ex art 96 cpc al risarcimento dei Parte_1 danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. C) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di Giudizio”. Il resistente eccepiva preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto non erede della defunta . Controparte_2
Chiedeva, inoltre, la condanna della ricorrente per lite temeraria ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c. Dichiarata l'estinzione parziale del giudizio nei confronti dei convenuti contumaci e Controparte_3 Controparte_4 [...] per rinuncia agi atti del giudizio da parte della ricorrente, CP_5 nonché nei confronti di con ordinanza del 19.2.2025, la Controparte_6 causa, istruita con prove documentali, è stata decisa in data odierna, non avendo (unico convenuto costituito) accettato la rinuncia Controparte_1 ex art. 306 c.p.c., con motivazione contestuale, previa sostituzione dell'udienza con note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Pag. 2 di 4 L'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal risulta CP fondata. Per consolidato orientamento giurisprudenziale spetta a colui che agisca in giudizio nei confronti del preteso erede per debiti del de cuius l'onere di provare, in applicazione del principio generale contenuto nell'art. 2697 c.c., l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede. Come più volte affermato dalla Suprema Corte, infatti, “In tema di successioni “mortis causa”, la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, essendo a tale effetto necessaria anche, da parte del chiamato, l'accettazione, mediante “aditio” oppure per effetto di “pro herede gestio” oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 c.c. Ne consegue che, in ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del “de cuius”, incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., l'onere di provare l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, la quale non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta, quindi, un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità” (così Cass. n. 10525/2010; in senso conforme, ex multis, Cass. n. 19030/2018; Cass. n. 13550/2022). Nel caso di specie la ricorrente ha omesso di provare la qualità di erede di e non ha provveduto al deposito degli atti e dei documenti Controparte_1 relativi al giudizio di divisione dell'asse ereditario della de cuius
[...]
, pendente dinanzi al Tribunale di Viterbo ed avente r.g. Controparte_2
3469/2019, come dalla stessa ricorrente richiesto all'udienza del 21.7.2022. La parte resistente, al contrario, ha provveduto al deposito dell'ordinanza emessa in data 15.3.2022 nell'ambito del suddetto procedimento di divisione dell'asse ereditario, con la quale il Tribunale ha accertato che “il signor CP
(nato il [...]) non è erede della de cuius
[...] Persona_1
bensì erede del marito di questa premorto, sicché la sua evocazione in giudizio
[...] non aveva ragione d'essere”. Va, pertanto, dichiarata la carenza di legittimazione passiva di
[...]
CP
Quanto alla domanda del resistente di risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96, comma 1, c.p.c., la stessa va respinta. L'affermazione di responsabilità per c.d. lite temeraria, infatti, postula, oltra la presenza a monte della soccombenza della parte nei cui confronti si fa valere la responsabilità, l'esistenza, sul piano soggettivo, di una condotta processuale caratterizzata dal dolo o dalla colpa grave e, sul piano oggettivo, di un danno
Pag. 3 di 4 concreto ed effettivo della controparte conseguente alla predetta condotta. Trattandosi, inoltre, di un'ipotesi di responsabilità aquiliana con carattere di specialità rispetto a quella di cui all'art. 2043 c.c., è onere del richiedente allegare e provare l'esistenza dell'elemento soggettivo e del danno. Nel caso in esame non può dirsi raggiunta la prova di una condotta dolosa o gravemente colposa della ricorrente dal momento che l'ordinanza emessa nel procedimento avente r.g. 3469/2019 di divisione dell'asse ereditario è successiva alla data di deposito e notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, deduzione o eccezione così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di;
Controparte_1
- condanna al pagamento in favore di Parte_1
delle spese di lite, liquidate in € 4.217,00 per Controparte_1 compensi, oltre rimb. forf., IVA e CPA come per legge. Viterbo, lì 19 febbraio 2025 IL GIUDICE DEL LAVORO Michela Mignucci
Pag. 4 di 4
UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
In persona della Dott.ssa Michela Mignucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) Nella causa iscritta al n. 952 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2021 Vertente TRA
(C.F. = ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Anna Camilli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Viterbo, via Sandro Pertini, 14, giusta procura allegata al ricorso introduttivo telematico. RICORRENTE E
(C.F. = ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Evelin Pistocco, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla memoria di costituzione telematica ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Civita Castellana (VT), Piazza Guglielmo Marconi, 28. RESISTENTE OGGETTO: subordinazione e differenze retributive. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 26.7.2021 adiva questo Parte_1
Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni: “-accertare e dichiarare che la signora Controparte_2 era datrice di lavoro della ricorrente;
- accertare e dichiarare che la ricorrente ha prestato attività lavorativa di natura subordinata alle dipendenze della signora Controparte_2 dal 14/6/2008 al 09/04/2018; - accertare e dichiarare che le mansioni
[...] svolte dalla ricorrente sono correttamente inquadrabili nel CCNL Collaboratori Domestici;
- conseguentemente condannare i resistenti, in solido tra loro, a corrispondere alla ricorrente la somma complessiva di €135.266/82 , a titolo di straordinario, ferie, 13^, e t.f.r. o alla diversa somma che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali;
in una con la regolarizzazione della propria posizione assicurativa e previdenziale”. La ricorrente esponeva di aver prestato la propria attività lavorativa dal 14.6.2008 al 9.4.2018, senza un regolare contratto di lavoro, alle dipendenze della defunta , in qualità di collaboratrice Controparte_2 domestica;
che, durante tale periodo, aveva svolto mansioni di pulizia della casa e di cura ed assistenza della defunta, senza percepire una retribuzione adeguata alla qualità e alla quantità del lavoro svolto;
che aveva osservato l'orario 9.00 - 12.00 e 15.00 - 18.00 dal lunedì alla domenica presso l'abitazione della che, nell'espletamento di tali compiti, era stata assoggettata CP_2 alle specifiche direttive impartitele dalla defunta e, in caso di eventuali assenze per malattia, aveva dovuto inviare la relativa certificazione medica ed avvisare tempestivamente la datrice di lavoro;
che aveva dovuto giustificare eventuali assenze o ritardi;
di essere creditrice della complessiva somma di € 135.266,82 a titolo di retribuzione, straordinario, ferie, tredicesima mensilità e T.F.R. Si costituiva in giudizio formulando le seguenti Controparte_1 conclusioni: “IN VIA PRINCIPALE E PREGIUDIZIALE Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del Signor nel presente Controparte_1 giudizio per i motivi esposti nel presente atto e per l'effetto estromettere lo stesso dal giudizio de quo;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO A) Rigettare ogni domanda formulata dalla ricorrente nei confronti del Signor in quanto il medesimo Controparte_1 non risulta essere in alcun modo erede della OR B) Controparte_2
Condannare la ricorrente, OR , ex art 96 cpc al risarcimento dei Parte_1 danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. C) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di Giudizio”. Il resistente eccepiva preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto non erede della defunta . Controparte_2
Chiedeva, inoltre, la condanna della ricorrente per lite temeraria ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c. Dichiarata l'estinzione parziale del giudizio nei confronti dei convenuti contumaci e Controparte_3 Controparte_4 [...] per rinuncia agi atti del giudizio da parte della ricorrente, CP_5 nonché nei confronti di con ordinanza del 19.2.2025, la Controparte_6 causa, istruita con prove documentali, è stata decisa in data odierna, non avendo (unico convenuto costituito) accettato la rinuncia Controparte_1 ex art. 306 c.p.c., con motivazione contestuale, previa sostituzione dell'udienza con note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Pag. 2 di 4 L'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal risulta CP fondata. Per consolidato orientamento giurisprudenziale spetta a colui che agisca in giudizio nei confronti del preteso erede per debiti del de cuius l'onere di provare, in applicazione del principio generale contenuto nell'art. 2697 c.c., l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede. Come più volte affermato dalla Suprema Corte, infatti, “In tema di successioni “mortis causa”, la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, essendo a tale effetto necessaria anche, da parte del chiamato, l'accettazione, mediante “aditio” oppure per effetto di “pro herede gestio” oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 c.c. Ne consegue che, in ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del “de cuius”, incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., l'onere di provare l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, la quale non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta, quindi, un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità” (così Cass. n. 10525/2010; in senso conforme, ex multis, Cass. n. 19030/2018; Cass. n. 13550/2022). Nel caso di specie la ricorrente ha omesso di provare la qualità di erede di e non ha provveduto al deposito degli atti e dei documenti Controparte_1 relativi al giudizio di divisione dell'asse ereditario della de cuius
[...]
, pendente dinanzi al Tribunale di Viterbo ed avente r.g. Controparte_2
3469/2019, come dalla stessa ricorrente richiesto all'udienza del 21.7.2022. La parte resistente, al contrario, ha provveduto al deposito dell'ordinanza emessa in data 15.3.2022 nell'ambito del suddetto procedimento di divisione dell'asse ereditario, con la quale il Tribunale ha accertato che “il signor CP
(nato il [...]) non è erede della de cuius
[...] Persona_1
bensì erede del marito di questa premorto, sicché la sua evocazione in giudizio
[...] non aveva ragione d'essere”. Va, pertanto, dichiarata la carenza di legittimazione passiva di
[...]
CP
Quanto alla domanda del resistente di risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96, comma 1, c.p.c., la stessa va respinta. L'affermazione di responsabilità per c.d. lite temeraria, infatti, postula, oltra la presenza a monte della soccombenza della parte nei cui confronti si fa valere la responsabilità, l'esistenza, sul piano soggettivo, di una condotta processuale caratterizzata dal dolo o dalla colpa grave e, sul piano oggettivo, di un danno
Pag. 3 di 4 concreto ed effettivo della controparte conseguente alla predetta condotta. Trattandosi, inoltre, di un'ipotesi di responsabilità aquiliana con carattere di specialità rispetto a quella di cui all'art. 2043 c.c., è onere del richiedente allegare e provare l'esistenza dell'elemento soggettivo e del danno. Nel caso in esame non può dirsi raggiunta la prova di una condotta dolosa o gravemente colposa della ricorrente dal momento che l'ordinanza emessa nel procedimento avente r.g. 3469/2019 di divisione dell'asse ereditario è successiva alla data di deposito e notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, deduzione o eccezione così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di;
Controparte_1
- condanna al pagamento in favore di Parte_1
delle spese di lite, liquidate in € 4.217,00 per Controparte_1 compensi, oltre rimb. forf., IVA e CPA come per legge. Viterbo, lì 19 febbraio 2025 IL GIUDICE DEL LAVORO Michela Mignucci
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