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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 05/03/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 04/04/2024 al n. 806 /2024 R.G. avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) promosso da
nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliato presso lo studio dell'Avv. ARDOLINO CLAUDIA, dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
e da
nato a [...] il [...], elettivamente Parte_2 domiciliato presso lo studio dell'Avv. IORIO GIUSEPPE, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
-ricorrenti - con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- INTERVENIENTE NECESSARIO-
CONCLUSIONI
Le parti hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 04/04/2024, i coniugi e Parte_1 Parte_2
, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno proposto domanda di
[...] separazione e domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
29/06/2013, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Pomigliano
d'Arco (al N.51, Parte II, serie A, anno 2013).
Con sentenza non definitiva del giudizio è stata pronunziata la separazione personale dei coniugi (sentenza n. 190/2024). Inoltre, non essendo la domanda di divorzio procedibile prima del decorso del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa è stata rimessa sul ruolo del Presidente relatore.
Trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi - e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter,
5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte
– e divenuta irrevocabile la sentenza, si è provveduto ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte depositate entro il termine previsto del 26/02/2025, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 nonché la dichiarazione di conferma delle condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli art. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1/12/1970 n. 898. Ed infatti, con il richiamato provvedimento, il Tribunale di Nola ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Pt_2
.
[...]
La separazione, protrattasi ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dal citato art. 3, n. 2, lett. b), secondo capoverso, della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge n. 55 del 6 maggio 2015), non è stata mai più ripristinata. Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b), e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto con l'accoglimento delle stesse condizioni che di seguito si riportano testualmente:
2 “Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato
Civile del Comune di Pomigliano.
Confermare l'assegnazione dell'ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Pomigliano D'Arco alla Via A.
Vivaldi unitamente ai mobili, agli arredi e alla pertinenze in favore di nell'interesse del figlio Parte_1
Per_ minore ivi stabilmente convivente e fin tanto che lo stesso non avrà raggiunto l'autosufficienza economica.
PIANO GENITORIALE PER IL FIGLIO MINORENNE
Per_ Confermare l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
Per_ Confermare la collocazione del minore presso l'abitazione materna, il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
Dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando riporterà il minore presso la casa materna, solo dopo che il Sig. avrà fornito indirizzo relativo alla sua nuova residenza, Parte_3 potrà fruire del pernotto con il minore, i fine settimana rimarranno alternati fra le parti.
Sin da ora verra' calendarizzata l'ulteriore frequentazione durante i giorni infra-settimanali, che sin da ora e per accordo tra le parti si considereranno liberi, in quanto il minore ha un rapporto sereno con entrambe le figure genitoriali di riferimento.
Inoltre si precisa sin da ora che durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua, Per_ ciascun genitore starà con il minore seguendo il criterio dell'alternanza settimanale, durante le vacanze estive, il minore trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di due settimane anche non consecutive, da concordarsi entro il maggio di ciascun anno.
Per_ Confermare l'assegno di mantenimento per il figlio minore che il Sig. verserà alla Sig.ra Parte_3 tramite accredito in c/c, sul seguente IBAN LT173250097463128106, entro e non oltre il Parte_1
Per_ giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per il solo minore pari ad €.300,00 mensili, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.
Confermare che per le spese straordinarie entrambi i genitori si obbligano a sostenere ogni spesa per il mantenimento, vitto, alloggio, istruzione, cura, educazione, ricreazione ed attività sportive per il minore
[...] in proporzione alle proprie sostanze ed in ogni caso così come previsto dal Protocollo di Adesione di Per_2 suddetto Tribunale nella misura del 50% (cinquanta/ per cento) .
3 Le spese del presente giudizio si ritengono integralmente compensate tra le parti.”
L'assetto di interessi così come configurato dalle parti appare conforme agli interessi della prole sicché deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) l'ascolto del minore.
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata.
Vanno disposte le formalità previste dall'art. 10 della citata legge dell'1.12.1970 n. 898.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1
nato a [...] il [...] e nata a
[...] Parte_2
ZZ BI (MI) il 09/05/1983 , che hanno contratto matrimonio il giorno
29/06/2013 in Pomigliano d'Arco (NA), trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto
Comune (atto n. 51, Serie A, Parte II, Anno 2013);
b) conferma le condizioni di cui al ricorso da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000
(Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies c.p.c. introdotto dall'art. 4 comma 8 D. Lgs. 149/2022, cd.
Riforma Cartabia;
d) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
4 Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 26/02/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 04/04/2024 al n. 806 /2024 R.G. avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) promosso da
nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliato presso lo studio dell'Avv. ARDOLINO CLAUDIA, dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
e da
nato a [...] il [...], elettivamente Parte_2 domiciliato presso lo studio dell'Avv. IORIO GIUSEPPE, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
-ricorrenti - con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- INTERVENIENTE NECESSARIO-
CONCLUSIONI
Le parti hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 04/04/2024, i coniugi e Parte_1 Parte_2
, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno proposto domanda di
[...] separazione e domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
29/06/2013, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Pomigliano
d'Arco (al N.51, Parte II, serie A, anno 2013).
Con sentenza non definitiva del giudizio è stata pronunziata la separazione personale dei coniugi (sentenza n. 190/2024). Inoltre, non essendo la domanda di divorzio procedibile prima del decorso del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa è stata rimessa sul ruolo del Presidente relatore.
Trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi - e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter,
5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte
– e divenuta irrevocabile la sentenza, si è provveduto ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte depositate entro il termine previsto del 26/02/2025, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 nonché la dichiarazione di conferma delle condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli art. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1/12/1970 n. 898. Ed infatti, con il richiamato provvedimento, il Tribunale di Nola ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Pt_2
.
[...]
La separazione, protrattasi ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dal citato art. 3, n. 2, lett. b), secondo capoverso, della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge n. 55 del 6 maggio 2015), non è stata mai più ripristinata. Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b), e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto con l'accoglimento delle stesse condizioni che di seguito si riportano testualmente:
2 “Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato
Civile del Comune di Pomigliano.
Confermare l'assegnazione dell'ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Pomigliano D'Arco alla Via A.
Vivaldi unitamente ai mobili, agli arredi e alla pertinenze in favore di nell'interesse del figlio Parte_1
Per_ minore ivi stabilmente convivente e fin tanto che lo stesso non avrà raggiunto l'autosufficienza economica.
PIANO GENITORIALE PER IL FIGLIO MINORENNE
Per_ Confermare l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
Per_ Confermare la collocazione del minore presso l'abitazione materna, il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
Dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando riporterà il minore presso la casa materna, solo dopo che il Sig. avrà fornito indirizzo relativo alla sua nuova residenza, Parte_3 potrà fruire del pernotto con il minore, i fine settimana rimarranno alternati fra le parti.
Sin da ora verra' calendarizzata l'ulteriore frequentazione durante i giorni infra-settimanali, che sin da ora e per accordo tra le parti si considereranno liberi, in quanto il minore ha un rapporto sereno con entrambe le figure genitoriali di riferimento.
Inoltre si precisa sin da ora che durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua, Per_ ciascun genitore starà con il minore seguendo il criterio dell'alternanza settimanale, durante le vacanze estive, il minore trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di due settimane anche non consecutive, da concordarsi entro il maggio di ciascun anno.
Per_ Confermare l'assegno di mantenimento per il figlio minore che il Sig. verserà alla Sig.ra Parte_3 tramite accredito in c/c, sul seguente IBAN LT173250097463128106, entro e non oltre il Parte_1
Per_ giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per il solo minore pari ad €.300,00 mensili, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.
Confermare che per le spese straordinarie entrambi i genitori si obbligano a sostenere ogni spesa per il mantenimento, vitto, alloggio, istruzione, cura, educazione, ricreazione ed attività sportive per il minore
[...] in proporzione alle proprie sostanze ed in ogni caso così come previsto dal Protocollo di Adesione di Per_2 suddetto Tribunale nella misura del 50% (cinquanta/ per cento) .
3 Le spese del presente giudizio si ritengono integralmente compensate tra le parti.”
L'assetto di interessi così come configurato dalle parti appare conforme agli interessi della prole sicché deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) l'ascolto del minore.
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata.
Vanno disposte le formalità previste dall'art. 10 della citata legge dell'1.12.1970 n. 898.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1
nato a [...] il [...] e nata a
[...] Parte_2
ZZ BI (MI) il 09/05/1983 , che hanno contratto matrimonio il giorno
29/06/2013 in Pomigliano d'Arco (NA), trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto
Comune (atto n. 51, Serie A, Parte II, Anno 2013);
b) conferma le condizioni di cui al ricorso da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000
(Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies c.p.c. introdotto dall'art. 4 comma 8 D. Lgs. 149/2022, cd.
Riforma Cartabia;
d) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
4 Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 26/02/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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