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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 12/11/2025, n. 2294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2294 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4167/2024
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro AR AB OD all'esito del deposito delle note ex art. 127ter c.p.c. ha reso la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
4167/2024 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
, avv. LOPS GIUSEPPE, Parte_1 ricorrente
E
, avv. BOVE ANTONIO, CP_1 resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 27.05.2024, la parte ricorrente esponeva:
• di aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445bis c.p.c. per il riconoscimento del requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento ex art. 1 l. 508/1988;
• che il CTU nominato riconosceva il relativo requisito sanitario con decorrenza differita;
• di aver tempestivamente contestato le conclusioni del CTU nominato depositando apposita dichiarazione di dissenso;
• di essere in possesso dei requisiti sanitari per le prestazioni richieste fin dalla domanda amministrativa.
Tanto premesso chiedeva l'accertamento ai sensi dell'art. 445bis, comma 6
c.p.c. della sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dello requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento ex art. 1 l.
508/1988 fin dalla domanda amministrativa.
1 Si costituiva l' eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda. CP_1
Acquisita la documentazione, chiamato a chiarimento il CTU della fase di ATP, all'esito della trattazione scritta, lette le relative note, la causa veniva decisa.
2) Il ricorso è parzialmente fondato.
3) L'indennità di accompagnamento ai sensi dell'art. 1 della l. 508/1988 spetta ai “cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilita' totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilita' di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua”.
Nel caso di specie, il CTU nominato nella fase di ATP, il dott. , Persona_1 ha ritenuto che il requisito già riconosciuto in fase di ATP debba decorrere non dal 12.03.2024, come ritenuto nella perizia precedente, ma dal 06.09.2023 in quanto già in quella data veniva prescritta l'ossigeno terapia.
L'assenza della prescrizione agli atti di causa determinava l'esito errato della perizia in fase di ATP, l'esito corretto veniva accolto dallo stesso CTU a seguito dell'ammissibilità della documentazione prodotto tardivamente.
Sul punto si consideri che, in effetti, la prescrizione relativa al 06.09.2023 veniva prodotta per la prima volta in sede peritale nella fase di ATP e che il
CTU non la considerava in assenza di autorizzazione al deposito. La documentazione prodotta, però, non risulta contestata dalla parte resistente ed il contraddittorio al riguardo risulta pienamente rispettato con conseguente utilizzabilità della stessa.
Tanto basta ad integrare il requisito sanitario per ottenere l'indennità di accompagnamento sin dal 06.09.2023.
Le conclusioni del CTU in merito alla sussistenza del requisito ed alla relativa decorrenza appaiono condivisibili perché coerenti con la documentazione medica in atti e con i parametri medico-legali di riferimento.
Pertanto, la domanda deve essere accolta e deve dichiararsi la sussistenza del requisito sanitario in capo alla parte ricorrente per percepire l'indennità di accompagnamento ex art. 1 l. 508/1988 sin dal 06.09.2023.
2 4) In merito alle spese non può ravvisarsi alcuna soccombenza dell' in CP_1 quanto alla data della domanda amministrativa e della visita della
Commissione il requisito sanitario non era presente, ma veniva accertato solo successivamente. A tal proposito l'esito del giudizio è determinato in senso favorevole alla parte ricorrente solo ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c. senza alcuna soccombenza della parte resistente.
Sussistono, dunque, ragioni eccezionali tali da determinare l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
Le spese della CTU sono da porsi definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal ricorrente in epigrafe indicato, respinta ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara la sussistenza in capo alla parte ricorrente del requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento ex art.
1. l. 508/1988 sin dal 06.09.2023;
2. compensa integralmente le spese processuali tra le parti;
3. pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Trani, 12/11/2025 Il Giudice del Lavoro
AR AB OD
3
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro AR AB OD all'esito del deposito delle note ex art. 127ter c.p.c. ha reso la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
4167/2024 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
, avv. LOPS GIUSEPPE, Parte_1 ricorrente
E
, avv. BOVE ANTONIO, CP_1 resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 27.05.2024, la parte ricorrente esponeva:
• di aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445bis c.p.c. per il riconoscimento del requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento ex art. 1 l. 508/1988;
• che il CTU nominato riconosceva il relativo requisito sanitario con decorrenza differita;
• di aver tempestivamente contestato le conclusioni del CTU nominato depositando apposita dichiarazione di dissenso;
• di essere in possesso dei requisiti sanitari per le prestazioni richieste fin dalla domanda amministrativa.
Tanto premesso chiedeva l'accertamento ai sensi dell'art. 445bis, comma 6
c.p.c. della sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dello requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento ex art. 1 l.
508/1988 fin dalla domanda amministrativa.
1 Si costituiva l' eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda. CP_1
Acquisita la documentazione, chiamato a chiarimento il CTU della fase di ATP, all'esito della trattazione scritta, lette le relative note, la causa veniva decisa.
2) Il ricorso è parzialmente fondato.
3) L'indennità di accompagnamento ai sensi dell'art. 1 della l. 508/1988 spetta ai “cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilita' totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilita' di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua”.
Nel caso di specie, il CTU nominato nella fase di ATP, il dott. , Persona_1 ha ritenuto che il requisito già riconosciuto in fase di ATP debba decorrere non dal 12.03.2024, come ritenuto nella perizia precedente, ma dal 06.09.2023 in quanto già in quella data veniva prescritta l'ossigeno terapia.
L'assenza della prescrizione agli atti di causa determinava l'esito errato della perizia in fase di ATP, l'esito corretto veniva accolto dallo stesso CTU a seguito dell'ammissibilità della documentazione prodotto tardivamente.
Sul punto si consideri che, in effetti, la prescrizione relativa al 06.09.2023 veniva prodotta per la prima volta in sede peritale nella fase di ATP e che il
CTU non la considerava in assenza di autorizzazione al deposito. La documentazione prodotta, però, non risulta contestata dalla parte resistente ed il contraddittorio al riguardo risulta pienamente rispettato con conseguente utilizzabilità della stessa.
Tanto basta ad integrare il requisito sanitario per ottenere l'indennità di accompagnamento sin dal 06.09.2023.
Le conclusioni del CTU in merito alla sussistenza del requisito ed alla relativa decorrenza appaiono condivisibili perché coerenti con la documentazione medica in atti e con i parametri medico-legali di riferimento.
Pertanto, la domanda deve essere accolta e deve dichiararsi la sussistenza del requisito sanitario in capo alla parte ricorrente per percepire l'indennità di accompagnamento ex art. 1 l. 508/1988 sin dal 06.09.2023.
2 4) In merito alle spese non può ravvisarsi alcuna soccombenza dell' in CP_1 quanto alla data della domanda amministrativa e della visita della
Commissione il requisito sanitario non era presente, ma veniva accertato solo successivamente. A tal proposito l'esito del giudizio è determinato in senso favorevole alla parte ricorrente solo ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c. senza alcuna soccombenza della parte resistente.
Sussistono, dunque, ragioni eccezionali tali da determinare l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
Le spese della CTU sono da porsi definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal ricorrente in epigrafe indicato, respinta ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara la sussistenza in capo alla parte ricorrente del requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento ex art.
1. l. 508/1988 sin dal 06.09.2023;
2. compensa integralmente le spese processuali tra le parti;
3. pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Trani, 12/11/2025 Il Giudice del Lavoro
AR AB OD
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