Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XVII, sentenza 13/02/2026, n. 353
CGT2
Sentenza 13 febbraio 2026

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  • Accolto
    Frazionabilità del Superbollo

    La Corte ha ritenuto che il Superbollo sia dovuto negli stessi termini del bollo auto, con l'unica eccezione della prima immatricolazione, che non ricorreva nel caso di specie. Pertanto, il pagamento frazionato effettuato dal contribuente è stato considerato corretto.

  • Accolto
    Assenza di base normativa per il pagamento integrale

    La Corte ha confermato che non esiste alcuna norma che estenda le modalità della 'prima immatricolazione' all'acquisto di veicoli usati da venditori che abbiano goduto del regime di sospensione del bollo.

  • Inammissibile
    Difetto di motivazione dell'atto di accertamento

    La Corte ha ritenuto che le doglianze relative al difetto di motivazione, così come formulate, fossero inammissibili in quanto non rispettavano i requisiti di sindacabilità della motivazione in sede di legittimità, ma tendevano a una rivalutazione del merito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XVII, sentenza 13/02/2026, n. 353
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
    Numero : 353
    Data del deposito : 13 febbraio 2026

    Testo completo