Ordinanza cautelare 10 luglio 2025
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 781 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00781/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02951/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2951 del 2025, proposto da:
-OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Guglielmo Ventrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di Caserta e Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile di Caserta, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli alla Via A. Diaz n. 11;
Ministero dell'Interno e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
1) del provvedimento di diniego di iscrizione nelle white list dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa della Prefettura - UTG di Caserta, avente prot. -OMISSIS- trasmesso alla ricorrente a mezzo pec in pari data con nota prot. n.-OMISSIS-e di tutti gli atti e provvedimenti ivi richiamati, compresi i verbali del GIA resi nelle riunioni del -OMISSIS-e le risultanze delle attività istruttorie svolte dall’Arma di Carabinieri, non conosciuti dalla ricorrente;
2) del provvedimento di revoca dell’autorizzazione all’esercizio della professione e cancellazione dall’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti avente prot. -OMISSIS-e di tutti gli atti in esso richiamati;
3) per quanto occorra, della comunicazione ex art. 10bis l. 241/1990 prot.-OMISSIS- della Prefettura UTG di Caserta;
4) di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, se ed in quanto lesivi per parte ricorrente, anche se non conosciuti dalla stessa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Ufficio Territoriale del Governo di Caserta e dell'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile di Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 il dott. EP SI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società ricorrente, svolgente attività di commercio all’ingrosso di materiali edili, richiedeva alla Prefettura di Caserta di essere iscritta nella c.d. White List di cui all’art. 1, co. 52, della legge n. 190/2012, per una serie di categorie (estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; noli a freddo e a caldo di macchinari; autotrasporti per conto terzi; servizi ambientali di ampio genere; commercio all’ingrosso di materiali da costruzione).
La Prefettura comunicava il preavviso di rigetto prot. n. -OMISSIS-, avuto riguardo alla posizione del genitore convivente del socio e amministratore unico, condannato con sentenza irrevocabile della Corte di Appello di Napoli del 25/5/2018 ad anni sei e mesi quattro di reclusione, per i reati di cui agli artt. 416- bis co. 1, 629, 644, 648- bis , 648 -ter e art. 12- quinquies della legge n. 356/92, con l’aggravante ex art. 7 della legge n. 203/91.
Nelle osservazioni procedimentali veniva opposto che il legame di parentela non avrebbe potuto fondare il diniego di iscrizione, sottolineando l’estraneità del legale rappresentante dell’impresa, non residente con i propri genitori, alle vicende riguardanti il padre.
Le deduzioni difensive sono state disattese con l’impugnato provvedimento del 15/4/2025, rilevando che gli approfondimenti compiuti dall’Arma dei Carabinieri hanno evidenziato che, ancorché con altra residenza anagrafica, l’amministratore della società conviva di fatto con il genitore, ritenendo “ che i rapporti familiari di convivenza appaiono espressione di una consapevole esposizione della società in esame al rischio di subirne l’influenza illecita nelle dinamiche e nelle scelte imprenditoriali ”.
Pertanto, è stata rinvenuta la sussistenza del pericolo di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell’impresa (artt. 84, co. 4, e 91 del d.lgs. n. 159/2011), rigettando l’istanza di iscrizione nella white list .
Per effetto dell’emissione della informativa interdittiva antimafia, con l’impugnato provvedimento del 9/5/2025 la Motorizzazione civile di Caserta ha revocato l’autorizzazione all’esercizio della professione di trasportatore su strada di merci e cancellato l’impresa dall’Albo degli autotrasportatori della provincia di Caserta.
Avverso i provvedimenti è stato proposto il presente ricorso, deducendo plurimi profili di violazione di legge ed eccesso di potere, contestando che il rapporto di parentela possa esclusivamente determinare l’emissione dell’interdittiva, occorrendo quanto meno vagliare la possibilità di ammettere l’impresa ad alcuna delle misure di prevenzione collaborativa, per l’ipotesi di agevolazione occasionale, ulteriormente osservando che il quadro indiziario non presenta elementi di concretezza e attualità.
L’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta e l’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile di Caserta si sono costituiti in giudizio per resistere, producendo memoria difensiva.
L’istanza cautelare è stata accolta con ordinanza del 10 luglio 2025 n. 1526, nel contempo disponendo istruttoria a carico della Prefettura, che vi ha adempiuto.
È stata prodotta la procura rilasciata al nuovo difensore in data 29/7/2025, unitamente alla revoca del mandato agli originari difensori, depositata il 21/10/2025.
All’udienza pubblica del 3 dicembre 2025 il ricorso è stato assegnato in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Va ribadito quanto considerato in sede cautelare, rilevandosi “ che l’impugnato provvedimento di diniego di iscrizione risulta fondato sulla convivenza di fatto del legale rappresentante con il padre, condannato con sentenza irrevocabile del 25/5/2018 alla pena di anni 6 e mesi 4 di reclusione, per il reato tra gli altri di cui all’art. 416-bis, co.1, c.p. ”, osservando al riguardo “ che la convivenza è negata dalla ricorrente e che, comunque, apparirebbe necessario che il pregiudizievole fattore ravvisato dalla Prefettura sia accompagnato da altri indici presuntivi della presumibile contaminazione criminale della Società, ravvisabili in cointeressenze economiche o altri elementi di influenza negativa nella gestione, anche desumibili dal contesto di riferimento ” (ordinanza del 10 luglio 2025 n. 1526).
Tali considerazioni si mostrano corrispondenti all’indirizzo che reputa insufficiente il legame familiare, ove non accompagnato da altre indicazioni che, sulla base di elementi che esulino da esso e che attengano alla vita dell’azienda o al contesto territoriale di riferimento, facciano propendere per la sussistenza di un reale pericolo di infiltrazione mafiosa, oltre la presunzione di contiguità dettata dalla parentela con il soggetto attinto da vicende giudiziarie pregiudizievoli.
In questi termini, è stato così osservato che “ la mafiosità del parente, ancorché stretto, non si trasmette tout court alla compagine imprenditoriale in assenza di altri elementi circostanziali di riscontro idonei a corroborare la prognosi di infiltrabilità mafiosa in base allo standard della probabilità cruciale secondo cui il provvedimento di prevenzione può essere adottato quando l’ipotesi dell’infiltrazione mafiosa debba ritenersi più probabile rispetto a “tutte le altre ipotesi messe insieme”, quando cioè essa presenta una soglia di significatività tale da essere superiore a qualunque altra spiegazione logica (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 26 settembre 2017, n. 4483). In altre parole, affinché la relazione parentale foriera di controindicazione possa assurgere ad indicatore sintomatico del rischio di influenza criminale che l’esercizio del potere interdittivo è destinato a prevenire, occorre che la stessa sia vissuta e coltivata con modalità tali da palesarne l’attitudine ad esondare dal piano strettamente personale e familiare, per divenire un potenziale fattore condizionante dell’attività imprenditoriale (cfr. in termini affini in ordine alla rilevanza indiziante del mero rapporto di conoscenza o frequentazione, Cons. Stato, sez. III, 25 febbraio 2025, n. 1610): di qui il necessario rilievo concorrente di situazioni accessorie come la coabitazione, le cointeressenze e le promiscuità tra vicissitudini familiari e vicende imprenditoriali. Solo questo peculiare apporto plurale al sostrato indiziario può valere a corroborare il sillogismo inferenziale escludendo la pur plausibile tesi alternativa per cui il soggetto che per mera (s)ventura si ritrovi ad essere parente, financo stretto, di un mafioso, abbia avviato e conduca in piena autonomia un’attività economica proprio per recidere – o avendo previamente reciso - i legami con l’ingombrante passato del proprio consanguineo o congiunto ” (Cons. Stato - sez. III, 14/10/2025 n. 8043, p. 2.2).
Nella stessa sentenza è aggiunto che occorre che la sussistenza del rapporto parentale sia “ sufficientemente circostanziata e arricchita da ulteriori elementi fattuali che ne palesino l’attitudine ad esondare dal piano strettamente personale, per divenire un potenziale fattore condizionante dell’attività imprenditoriale, indi non può risultare bastevole di per sé a suffragare il giudizio di condizionamento mafioso, in linea con il prudente orientamento seguito dalla giurisprudenza amministrativa secondo cui il mero rapporto di parentela non è sufficiente a fondare la prognosi probabilistica sull’ingerenza criminale - non essendo possibile affermare che il parente di un mafioso sia per ciò solo mafioso - ma occorre che esso si atteggi in modo tale da far pensare, anche solo in termini di maggior probabilità, che l'impresa sia gestita dal soggetto criminale mediante il contatto con il proprio congiunto (v. ex multis, Cons. Stato, sez. III, 7 ottobre 2024, n. 8052; Cons. Stato, sez. III, -OMISSIS- 2024, n. 2451) ” (sentenza cit., p. 3.2.2).
Questo indirizzo può dirsi oramai consolidato, essendo stato ancora da ultimo ribadito (cfr. Cons. Stato - sez. III, 22/12/2025 n. 10229: “ In tale direzione, questa Sezione (cfr., di recente, 19 settembre 2024, n. 8902) ha appunto rilevato che “l’indirizzo pretorio più prudente si è orientato nel senso che il rapporto parentale o familiare non possa rilevare ex se sul piano prognostico - instaurando inammissibili automatismi che adombrano sospetti pregiudiziali su tutti i membri del nucleo familiare di un soggetto controindicato - ma debba inscriversi nella cornice di un compendio indiziario più vasto in cui il legame di parentela può concorrere a lumeggiare la plausibilità del grado di permeabilità mafiosa: secondo l’orientamento condiviso della giurisprudenza di questo Consiglio “se infatti è vero, in base a regole di comune esperienza, che il vincolo di sangue può esporre il soggetto all’influsso dell’organizzazione, se non addirittura imporre (in determinati contesti) un coinvolgimento nella stessa, tuttavia l’attendibilità dell’interferenza dipende anche da una serie di circostanze ed ulteriori elementi indiziari, che qualifichino, su un piano di attualità ed effettività, una immanente situazione di condizionamento e di contiguità con interessi malavitosi; deve trattarsi di elementi significativi, che corroborino il pericolo di condizionamento ed in ordine ai quali va data adeguata motivazione nel provvedimento interdittivo” (Cons. Stato, sez. III, 27 febbraio 2015, n. 983; Cons. Stato, sez. III, 20 marzo 2014, n. 1367). […] il pericolo di condizionamento va pur sempre calibrato con riferimento allo specifico ambito in cui è destinato ad estrinsecarsi per assumere rilievo ai fini interdittivi. Poiché, infatti, la funzione preventiva non ha di mira un atteggiamento interiore né persegue finalità di carattere etico, ma si prefigge di ostacolare i disegni mafiosi di contaminazione delle attività economiche o di strumentalizzazione delle stesse rispetto agli illeciti scopi dei gruppi criminali, non rileva, ai fini del suo legittimo esercizio, che il legame parentale – specie se di carattere elettivo, quale è tipicamente quello coniugale – denoti la possibile adesione di un familiare al sistema di vita ed ai valori di quello controindicato, ma occorre la sussistenza di indici rivelatori del concreto pericolo che quest’ultimo si avvalga del legame di solidarietà familiare per piegare l’azione imprenditoriale del primo agli interessi della mafia ”).
Per le suesposte ragioni il ricorso va dunque accolto e vanno conseguentemente annullati il diniego di iscrizione nelle white list della Prefettura - UTG di Caserta prot. -OMISSIS-e il provvedimento di revoca dell'autorizzazione all’esercizio della professione e cancellazione dall’Albo degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi della Motorizzazione Civile di Caserta datato 7/5/2025, fatti salvi gli eventuali ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione in sede di riedizione del potere, conformandosi alla presente pronuncia.
Per la natura e la rilevanza del potere pubblico esercitato, sussistono nondimeno giustificate ragioni per disporre la compensazione per intero tra le parti costituite delle spese di giudizio, dichiarandole irripetibili nei confronti del Ministero dell’Interno e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, non costituitisi in giudizio e ponendo a carico dell’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta il rimborso in favore della ricorrente del contributo unificato, previa dimostrazione di aver assolto all’obbligo di versamento.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il
diniego di iscrizione nelle white list della Prefettura - UTG di Caserta prot. -OMISSIS-e il provvedimento di revoca dell'autorizzazione all'esercizio della professione e cancellazione dall'Albo degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi della Motorizzazione Civile di Caserta datato 7/5/2025, fatti salvi gli eventuali ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione, come chiarito in motivazione.
Compensa per intero le spese di giudizio tra le parti costituite, dichiarandole irripetibili nei confronti del Ministero dell'Interno e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ponendo a carico dell'Ufficio Territoriale del Governo di Caserta il rimborso in favore della ricorrente del contributo unificato, previa dimostrazione di aver assolto all'obbligo di versamento.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di ogni altro dato idoneo a identificare le persone fisiche e giuridiche menzionate nella presente sentenza.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ZO AL, Presidente
EP SI, Consigliere, Estensore
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EP SI | ZO AL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.