CA
Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/12/2025, n. 6295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6295 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DIAPPELLO DI NAPOLI
Sezione III civile
La Corte di Appello di Napoli, sez. III civile, così composta: dott. Giulio Cataldi Presidente dott. Maria Casaregola Consigliere dott. Maria Cristina Rizzi Consigliere istr./rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 4926/2024, riservata in decisione il
3.12.2025 ed avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Santa Maria
Capua Vetere n. 1394/2024, pubblicata il 5.4.2024, vertente
TRA
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ) e (C.F.: C.F._2 Parte_3
), rapp.ti e difesi dall'avv. Alessandro Clemente (C.F.: C.F._3 [...]
), con lo stesso elett.te dom.ti in Napoli alla Via R. Bracco, n. 71 presso lo C.F._4 studio dell'avv. Giuseppe Nitto;
Appellanti
E di seguito Controparte_1 CP_2
, con sede legale in Conegliano (TV), via Vittorio Alfieri n. 1, (C.F. e P.Iva:
[...]
) e per essa (C.F. e P.Iva: ), P.IVA_1 Controparte_3 P.IVA_2
1 rappresentata e difesa dall'Avv. Vittoria Della Giovanna (C.F.: ), C.F._5 dom.ta come in atti;
Appellata e appellante incidentale
Nonché in persona del l.r.p.t. Controparte_4
in persona del l.r.p.t. CP_5
Appellati non costituiti
Motivi della decisione
1.Con atto di appello ritualmente notificato, gli appellanti in epigrafe indicati hanno impugnato la sentenza del Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere n. 1394/2024, pubblicata il 5.4.2024, con la quale, decidendo sulle reciproche domande di ripetizione di indebito e pagamento del saldo in riferimento al rapporto bancario indicato in atti ed intercorso con la , Controparte_4 ricalcolati gli importi di dare-avere, il Tribunale: - ha dichiarato il difetto di legittimazione delle interventrici e -ha condannato Controparte_1 CP_5
, e , in solido tra loro, al pagamento in Parte_1 Parte_2 Parte_3 favore della della somma di € 47.058,64, oltre Controparte_4 interessi legali dal 10.7. 2012 fino all'effettivo soddisfo;
- ha condannato i predetti, in solido, al pagamento dei 2/3 delle spese di lite in favore della Controparte_4
frazione liquidata in complessivi € 5.520,00, di cui € 440,00 per esborsi ed € 5.080,00
[...] per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;
-ha compensato il resto delle spese di lite, anche riguardo agli altri rapporti processuali;
-ha posto le spese di c.t.u. a carico degli attori e della Banca, ciascuno per la metà. Pt_1
Ha resistito solo la con proposizione di appello Controparte_1 incidentale.
Non si sono costituite le altre parti nonostante la rituale notifica dell'atto di appello.
All'udienza del 26.11.2025, che si è tenuta dinanzi al consigliere istruttore nominato, nessuno è comparso e la causa è stata rinviata all'udienza del 3.12.2025, dinanzi al collegio, ai sensi dell'art. 309 c.p.c. e dell'art. 350 - bis c.p.c.; il rinvio è stato ritualmente notificato ai difensori delle parti costituite.
A tale ultima udienza nessuno è comparso e la causa è stata riservata in decisione.
2.A norma dell'art. 181 c.p.c., richiamato dall'art. 309 c.p.c., deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e deve dichiararsi l'estinzione del processo.
2 Trattandosi di procedimento instaurato in primo grado successivamente all'entrata in vigore del novellato art.181 c.p.c., cui rimanda l'art. 309 c.p.c. (modifica introdotta con d.l.
n.112 del 2008, conv. nella legge n.133 del 2008), la mancata comparizione delle parti comporta non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale ed immediata dichiarazione di estinzione del giudizio, pronuncia quest'ultima che, avendo portata decisoria e determinando l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art.338 c.p.c., va pronunciata dalla Corte con sentenza.
3.Nulla va disposto sulle spese, considerato che, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M
.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Napoli, 3.12.2025.
Il consigliere estensore Dott.ssa Maria Cristina Rizzi Il Presidente Dott.Giulio Cataldi
3