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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 10/09/2025, n. 1905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1905 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5352/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 5352/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 10 settembre 2025 ad ore 14.05 innanzi al dott. Maurizio Martoro, sono comparsi:
Per 'avv. TRABUCCHI SARA Parte_1
Per l'avv. DE PAOLI BRUNO. Controparte_1
Il Giudice dichiara aperta la discussione orale ed invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti.
Il Giudice dichiara chiusa la discussione orale e dopo la camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura alle parti presenti.
Il presente verbale viene chiuso alle ore 14.50
Il Giudice
dott. Maurizio Martoro
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona nella persona Giudice Unico dott. Maurizio MARTORO, all'esito della Camera
di consiglio, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
nato a [...] il [...] e residente a [...](Vr) in Parte_1
Stradella del Tamburino Sardo n. 9, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Sara CodiceFiscale_1
Trabucchi e dall'avv. Filippo Magrini del Foro di Verona;
opponente
contro
:
nato a [...] ed ivi residente in [...], Controparte_1
c.f , con domicilio eletto presso l'avv. Bruno De Paoli del Foro di Verona CodiceFiscale_2
che lo rappresenta e difende;
opposto
iscritta al n. 5352/24 R.G.
opposizione al decreto ingiuntivo n. 1221/24 emesso dal Tribunale di Verona il 28.05.2024 per un'importo di € 1.040,00 oltre interessi e spese.
pagina 2 di 9 osservato, in via preliminare, che non si procede all'esposizione della parte narrativa della lite, atteso che l'art. 281 sexies cod. proc. civ. dispone espressamente che il giudice pronunci sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e solo “della concisa esposizione delle
ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Richiamato il contenuto dell'atto di citazione in opposizione notificato ritualmente;
richiamato il contenuto della comparsa di risposta depositata in atti.
Osservato che l'opponente aveva richiesto di revocare il decreto ingiuntivo n. 1221/2024, non sussistendo il diritto del conduttore alla restituzione della cauzione. In via riconvenzionale, richiedeva di accertare il diritto del dott. al risarcimento dei danni causati dal sig. Parte_1 CP_1
all'immobile locato, pari a € 785,00, ed a percepire dal sig. l'indennità di occupazione di CP_1
complessivi euro 1.289,03 dell'appartamento locato per il periodo dallo 01.01.2024 al 12.03.2024, da ciò, chiedeva di condannare il sig. al pagamento della somma di euro 2.074,03, o nella CP_1
maggiore o minor somma che si riterrà di giustizia, disponendo in ogni caso la condanna del sig.
alla restituzione della cauzione e degli interessi maturati, totale € 1.018,00 somma CP_1
spontaneamente versata dal dott. in forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente Parte_1
esecutivo;
chiedeva, altresì, di condannare il sig. al pagamento della somma di euro 971,54, quale CP_1
somma corrisposta dal dott. con riserva di ripetizione, a titolo di spese legali in forza del Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1221/2024 e del pignoramento presso terzi notificato il 17.07.2024, con vittoria pagina 3 di 9 delle spese legali del presente giudizio, degli onorari del procedimento di mediazione e con ripetizione del compenso sostenuto a favore dell'Organismo di mediazione.
L'opposto, costituendosi ritualmente, chiedeva, in via preliminare, di dichiararsi l'opposizione di cui al ricorso ex art. 447 bis c.p.c. tardiva e tardivamente svolta per violazione dei termini ad opporre ex art. 645 c.p.c., quindi, chiedeva di dichiararsi la definitività, per mancata opposizione ex art. 645 c.p.c.
(giorni 40 dalla notifica del decreto Ingiuntivo che determina la pendenza della lite art. 8, comma 1, del
d.l. 18.10.1995, n. 432, conv. in l. 20-12-1995, n. 534) del decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 1221/2024, nel merito, previo rigetto delle domande dell'opponente, sia nel merito, che in via riconvenzionale, in quanto prive di pregio e legittimità juris, quindi, chiedeva di confermarsi il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 1221/2024, ivi comprese le spese liquidate ed il diritto del resistente/opposto a ritenere, giusto il titolo opposto, la cauzione contrattuale e gli interessi maturati sino alla data del pagamento forzoso (quale conseguenza del pignoramento presso terzi, in via riconvenzionale, con la condanna del sig. al risarcimento, in favore del sig. Parte_1
delle seguenti somme: CP_1
1) € 3.681,80 (all.26) quali, da un lato spese, anticipi sostenuti e dall'altro compensi calcolati secondo tariffario (parametri tariffari valore indeterminabile complessità bassa artt. 1,
3, 18 e 27 D.M. 55/2014 tariffario medio) per l'intera procedura ex art. 1216 cod. civ. come da allegati e di cui se ne chiede la conferma e rimborso per i primi e liquidazione per i secondi;
2) € 2.100,00 (all.5/6/7) quali spese sostenute per il trasloco della mobilia da piazza IV
Novembre n. 6 a via Pace n. 117
3) € 190,32 (all.25) quali spese sostenute per aderire alla mediazione OVMF n. 166/2024 e compenso di avvocato che sarà liquidato dal Giudice;
pagina 4 di 9 4) condanna ex art. 96 c.p.c. l'opponente al risarcimento dei danni in favore dell'opposto,
avendo il primo agito nel presente giudizio in palese mala fede, che si quantificano in almeno €
3.000,00 o a quella maggiore o minore somma che sarà liquidata dal Giudice;
5) il tutto oltre gli interessi legali maturati dal giorno di ogni singola scadenza al saldo, con vittoria di spese e compenso di causa, ivi compresa la fase di mediazione, con distrazione ex art. 93 cpc in quanto procuratore antistatario.
All'udienza del 29 aprile 2024 venivano escussi seguenti testi:
- agente immobiliare che si è occupato della liberazione Testimone_1
dell'immobile e della verifica dello stato dello stesso e della sua successiva locazione.
Rispondeva sui capitoli di cui al ricorso/opposizione.
Cap.1) confermo;
cap.2) preciso che non ho visionato l'appartamento prima della locazione comunque confermo quanto indicato nel capitolo, preciso che la porta della cucina ove mancava la maniglia era quella di accesso al balcone;
cap.3) nulla so;
cap.4) nulla so.
Il teste rispondeva a prova diretta sui capitoli di cui alla comparsa di costituzione.
Cap.5) non è vero, ho avuto accesso all'immobile ed ho verificato lo stato dello stesso alla presenza del sig. CP_1
cap.6) non lo so, in quanto non sono stato coinvolto;
- aveva effettuato dei lavori commissionati dal sig. sull'immobile sito CP_2 Parte_1
in Villafranca di Verona in piazza IV Novembre.
Rispondeva sul capitolo 4 di cui al ricorso. pagina 5 di 9 Cap.4) confermo, riconosco la fattura di € 385,00 iva compresa di cui al doc. 18, preciso che la stessa è stata saldata dal sig. il lavoro è consistito nello stuccaggio dei fori presenti Parte_1
sulle piastrelle dei rivestimenti dei bagni e della cucina in tinta ed il lavaggio con acido dei due
WC, preciso che i fori erano stati determinati dal fissaggio di pensili sulle piastrelle;
- , si era occupato dello stuccaggio e ritocco di alcuni muri ed altre manutenzioni CP_3
nell'appartamento sito a Villafranca di Verona.
Cap.3 del ricorso) confermo che i lavori indicati nel capitolo sono stati da me eseguiti, il mio compenso ammontava ad € 400,00 e mi sono stati corrisposti dal sig. preciso che i Parte_1
fori erano stati determinati dal fissaggio di pensili;
- all'epoca era la compagna del sig. dal 1993, oggi è la Parte_2 CP_1
moglie in regime di separazione dei beni.
Rispondeva sui capitoli di cui alla comparsa.
Cap.2) i fori erano già presenti all'inizio della locazione avvenuta nel gennaio del 1997;
cap.3) ho già risposto;
cap.4) non ricordo la presenza di alcuna lesione sulla colonna.
La teste rispondeva a prova contraria sui capitoli di cui al ricorso.
Cap.1) non ero presente;
cap.2) preciso che l'immobile è stato liberato il 30.12.2023, confermo i fori ma erano già
presenti, confermo la presenza di incrostazioni nei WC, la maniglia non era presente al momento dell'inizio della locazione, comunque i danni indicati erano tutti presenti all'inizio della locazione, per quanto riguarda i due Velux, vi erano delle perdite che sono state eliminate da personale inviato dal sig. che non ha completato il lavoro;
Parte_1
pagina 6 di 9 cap.3 e 4) nulla so;
- moglie del sig. in regime di separazione dei beni. Testimone_2 Parte_1
Rispondeva a prova contraria sui capitoli di cui alla comparsa.
Cap.3) preciso che non vi erano fori sui muri e sulle piastrelle all'inizio della locazione del sig.
in quanto mi sono occupata della pulizia dell'appartamento ed in quell'occasione CP_1
non ho rilevato la presenza di alcun danno;
cap.4) il giorno in cui ho effettuato le pulizie non vi era alcun danno alla colonna del primo piano;
cap.6) confermo, la circostanza mi è stata riferita da mio marito;
cap.7) non mi pare sia successo;
- amico del sig. dal 2014/15 e ci frequentiamo spesso. Persona_1 CP_1
Rispondeva sul cap. 7 della comparsa.
Cap.7) confermo, ero presente anche io unitamente al sig. ma non so quello che si CP_1
sono detti, poiché mi hanno fatto allontanare, preciso che in quel momento l'immobile era ancora ammobiliato.
Preliminarmente, va dichiarata l'inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dalla parte opposta, in quanto ha violato l'art. 418 c.p.c., non avendo chiesto il differimento della prima udienza al fine di permettere alla controparte di dedurre in ordine alle domande ivi contenute.
Va respinta la richiesta pregiudiziale formulata dall'opponente di tardività dell'opposizione, in quanto l'aver introdotto la mediazione obbligatoria prima del deposito dell'opposizione ne ha escluso la tardività, in ossequio al disposto di cui all'articolo 8 comma 2 D. Lgs 28/2010 che prevede espressamente” dal momento in cui la comunicazione di cui al comma 1 perviene a conoscenza delle pagina 7 di 9
parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e
impedisce la decadenza per una sola volta.
Nel merito, l'opponente, ha solamente dimostrato con i documenti prodotti che l'immobile è stato occupato fino al 12.03.2024, giorno in cui è avvenuta la restituzione con l'intervento dell'Ufficiale
Giudiziario, ma la liquidazione dell'indennità di occupazione va liquidata fino al 29.02.2024, in quanto,
come si evince dall'all. 15 di parte opposta, il sig. per mezzo del suo legale, si era offerto di CP_1
restituire bonariamente l'immobile nella data sopra indicata, quindi, la somma da liquidare ammonta ad
€ 1.074,20.
Osservato che l'opposto ha dimostrato la parziale fondatezza della sua pretesa creditoria, in quanto l'immobile, durante la conduzione ultraventennale, non aveva subito alcun danno, poiché, i fori presenti sulle piastrelle della cucina e del bagno erano necessari per ancorare i pensili al fine di poter utilizzare gli ambienti predetti, l'unico danno che va liquidato è quello di cui alle incrostazioni del WC,
che viene equitativamente determinato in € 100,00.
Alla luce di quanto sopra, il sig. viene condannato al pagamento in favore del sig. Controparte_1
della somma pari ad € 1.174,20 oltre interessi dal dì del dovuto al saldo effettivo. Parte_1
Avendo riconosciuto parzialmente fondata la domanda riconvenzionale dell'opponente e di contro avendo valutato la pretesa creditoria dell'opposto fondata parzialmente, dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti;
pagina 8 di 9
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa respinta, accoglie parzialmente l'opposizione, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo indicato in epigrafe, il cui importo è già stato corrisposto dal sig. Parte_1
condanna il sig. al pagamento in favore del sig. della somma Controparte_1 Parte_1
pari ad € 1.174,20 oltre interessi dal dì del dovuto al saldo effettivo;
spese di lite interamente compensate tra le parti, per i motivi su esposti.
Così deciso, in Verona, il 10 settembre 2025
Il Giudice dott. Maurizio MARTORO
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 5352/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 10 settembre 2025 ad ore 14.05 innanzi al dott. Maurizio Martoro, sono comparsi:
Per 'avv. TRABUCCHI SARA Parte_1
Per l'avv. DE PAOLI BRUNO. Controparte_1
Il Giudice dichiara aperta la discussione orale ed invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti.
Il Giudice dichiara chiusa la discussione orale e dopo la camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura alle parti presenti.
Il presente verbale viene chiuso alle ore 14.50
Il Giudice
dott. Maurizio Martoro
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona nella persona Giudice Unico dott. Maurizio MARTORO, all'esito della Camera
di consiglio, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
nato a [...] il [...] e residente a [...](Vr) in Parte_1
Stradella del Tamburino Sardo n. 9, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Sara CodiceFiscale_1
Trabucchi e dall'avv. Filippo Magrini del Foro di Verona;
opponente
contro
:
nato a [...] ed ivi residente in [...], Controparte_1
c.f , con domicilio eletto presso l'avv. Bruno De Paoli del Foro di Verona CodiceFiscale_2
che lo rappresenta e difende;
opposto
iscritta al n. 5352/24 R.G.
opposizione al decreto ingiuntivo n. 1221/24 emesso dal Tribunale di Verona il 28.05.2024 per un'importo di € 1.040,00 oltre interessi e spese.
pagina 2 di 9 osservato, in via preliminare, che non si procede all'esposizione della parte narrativa della lite, atteso che l'art. 281 sexies cod. proc. civ. dispone espressamente che il giudice pronunci sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e solo “della concisa esposizione delle
ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Richiamato il contenuto dell'atto di citazione in opposizione notificato ritualmente;
richiamato il contenuto della comparsa di risposta depositata in atti.
Osservato che l'opponente aveva richiesto di revocare il decreto ingiuntivo n. 1221/2024, non sussistendo il diritto del conduttore alla restituzione della cauzione. In via riconvenzionale, richiedeva di accertare il diritto del dott. al risarcimento dei danni causati dal sig. Parte_1 CP_1
all'immobile locato, pari a € 785,00, ed a percepire dal sig. l'indennità di occupazione di CP_1
complessivi euro 1.289,03 dell'appartamento locato per il periodo dallo 01.01.2024 al 12.03.2024, da ciò, chiedeva di condannare il sig. al pagamento della somma di euro 2.074,03, o nella CP_1
maggiore o minor somma che si riterrà di giustizia, disponendo in ogni caso la condanna del sig.
alla restituzione della cauzione e degli interessi maturati, totale € 1.018,00 somma CP_1
spontaneamente versata dal dott. in forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente Parte_1
esecutivo;
chiedeva, altresì, di condannare il sig. al pagamento della somma di euro 971,54, quale CP_1
somma corrisposta dal dott. con riserva di ripetizione, a titolo di spese legali in forza del Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1221/2024 e del pignoramento presso terzi notificato il 17.07.2024, con vittoria pagina 3 di 9 delle spese legali del presente giudizio, degli onorari del procedimento di mediazione e con ripetizione del compenso sostenuto a favore dell'Organismo di mediazione.
L'opposto, costituendosi ritualmente, chiedeva, in via preliminare, di dichiararsi l'opposizione di cui al ricorso ex art. 447 bis c.p.c. tardiva e tardivamente svolta per violazione dei termini ad opporre ex art. 645 c.p.c., quindi, chiedeva di dichiararsi la definitività, per mancata opposizione ex art. 645 c.p.c.
(giorni 40 dalla notifica del decreto Ingiuntivo che determina la pendenza della lite art. 8, comma 1, del
d.l. 18.10.1995, n. 432, conv. in l. 20-12-1995, n. 534) del decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 1221/2024, nel merito, previo rigetto delle domande dell'opponente, sia nel merito, che in via riconvenzionale, in quanto prive di pregio e legittimità juris, quindi, chiedeva di confermarsi il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 1221/2024, ivi comprese le spese liquidate ed il diritto del resistente/opposto a ritenere, giusto il titolo opposto, la cauzione contrattuale e gli interessi maturati sino alla data del pagamento forzoso (quale conseguenza del pignoramento presso terzi, in via riconvenzionale, con la condanna del sig. al risarcimento, in favore del sig. Parte_1
delle seguenti somme: CP_1
1) € 3.681,80 (all.26) quali, da un lato spese, anticipi sostenuti e dall'altro compensi calcolati secondo tariffario (parametri tariffari valore indeterminabile complessità bassa artt. 1,
3, 18 e 27 D.M. 55/2014 tariffario medio) per l'intera procedura ex art. 1216 cod. civ. come da allegati e di cui se ne chiede la conferma e rimborso per i primi e liquidazione per i secondi;
2) € 2.100,00 (all.5/6/7) quali spese sostenute per il trasloco della mobilia da piazza IV
Novembre n. 6 a via Pace n. 117
3) € 190,32 (all.25) quali spese sostenute per aderire alla mediazione OVMF n. 166/2024 e compenso di avvocato che sarà liquidato dal Giudice;
pagina 4 di 9 4) condanna ex art. 96 c.p.c. l'opponente al risarcimento dei danni in favore dell'opposto,
avendo il primo agito nel presente giudizio in palese mala fede, che si quantificano in almeno €
3.000,00 o a quella maggiore o minore somma che sarà liquidata dal Giudice;
5) il tutto oltre gli interessi legali maturati dal giorno di ogni singola scadenza al saldo, con vittoria di spese e compenso di causa, ivi compresa la fase di mediazione, con distrazione ex art. 93 cpc in quanto procuratore antistatario.
All'udienza del 29 aprile 2024 venivano escussi seguenti testi:
- agente immobiliare che si è occupato della liberazione Testimone_1
dell'immobile e della verifica dello stato dello stesso e della sua successiva locazione.
Rispondeva sui capitoli di cui al ricorso/opposizione.
Cap.1) confermo;
cap.2) preciso che non ho visionato l'appartamento prima della locazione comunque confermo quanto indicato nel capitolo, preciso che la porta della cucina ove mancava la maniglia era quella di accesso al balcone;
cap.3) nulla so;
cap.4) nulla so.
Il teste rispondeva a prova diretta sui capitoli di cui alla comparsa di costituzione.
Cap.5) non è vero, ho avuto accesso all'immobile ed ho verificato lo stato dello stesso alla presenza del sig. CP_1
cap.6) non lo so, in quanto non sono stato coinvolto;
- aveva effettuato dei lavori commissionati dal sig. sull'immobile sito CP_2 Parte_1
in Villafranca di Verona in piazza IV Novembre.
Rispondeva sul capitolo 4 di cui al ricorso. pagina 5 di 9 Cap.4) confermo, riconosco la fattura di € 385,00 iva compresa di cui al doc. 18, preciso che la stessa è stata saldata dal sig. il lavoro è consistito nello stuccaggio dei fori presenti Parte_1
sulle piastrelle dei rivestimenti dei bagni e della cucina in tinta ed il lavaggio con acido dei due
WC, preciso che i fori erano stati determinati dal fissaggio di pensili sulle piastrelle;
- , si era occupato dello stuccaggio e ritocco di alcuni muri ed altre manutenzioni CP_3
nell'appartamento sito a Villafranca di Verona.
Cap.3 del ricorso) confermo che i lavori indicati nel capitolo sono stati da me eseguiti, il mio compenso ammontava ad € 400,00 e mi sono stati corrisposti dal sig. preciso che i Parte_1
fori erano stati determinati dal fissaggio di pensili;
- all'epoca era la compagna del sig. dal 1993, oggi è la Parte_2 CP_1
moglie in regime di separazione dei beni.
Rispondeva sui capitoli di cui alla comparsa.
Cap.2) i fori erano già presenti all'inizio della locazione avvenuta nel gennaio del 1997;
cap.3) ho già risposto;
cap.4) non ricordo la presenza di alcuna lesione sulla colonna.
La teste rispondeva a prova contraria sui capitoli di cui al ricorso.
Cap.1) non ero presente;
cap.2) preciso che l'immobile è stato liberato il 30.12.2023, confermo i fori ma erano già
presenti, confermo la presenza di incrostazioni nei WC, la maniglia non era presente al momento dell'inizio della locazione, comunque i danni indicati erano tutti presenti all'inizio della locazione, per quanto riguarda i due Velux, vi erano delle perdite che sono state eliminate da personale inviato dal sig. che non ha completato il lavoro;
Parte_1
pagina 6 di 9 cap.3 e 4) nulla so;
- moglie del sig. in regime di separazione dei beni. Testimone_2 Parte_1
Rispondeva a prova contraria sui capitoli di cui alla comparsa.
Cap.3) preciso che non vi erano fori sui muri e sulle piastrelle all'inizio della locazione del sig.
in quanto mi sono occupata della pulizia dell'appartamento ed in quell'occasione CP_1
non ho rilevato la presenza di alcun danno;
cap.4) il giorno in cui ho effettuato le pulizie non vi era alcun danno alla colonna del primo piano;
cap.6) confermo, la circostanza mi è stata riferita da mio marito;
cap.7) non mi pare sia successo;
- amico del sig. dal 2014/15 e ci frequentiamo spesso. Persona_1 CP_1
Rispondeva sul cap. 7 della comparsa.
Cap.7) confermo, ero presente anche io unitamente al sig. ma non so quello che si CP_1
sono detti, poiché mi hanno fatto allontanare, preciso che in quel momento l'immobile era ancora ammobiliato.
Preliminarmente, va dichiarata l'inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dalla parte opposta, in quanto ha violato l'art. 418 c.p.c., non avendo chiesto il differimento della prima udienza al fine di permettere alla controparte di dedurre in ordine alle domande ivi contenute.
Va respinta la richiesta pregiudiziale formulata dall'opponente di tardività dell'opposizione, in quanto l'aver introdotto la mediazione obbligatoria prima del deposito dell'opposizione ne ha escluso la tardività, in ossequio al disposto di cui all'articolo 8 comma 2 D. Lgs 28/2010 che prevede espressamente” dal momento in cui la comunicazione di cui al comma 1 perviene a conoscenza delle pagina 7 di 9
parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e
impedisce la decadenza per una sola volta.
Nel merito, l'opponente, ha solamente dimostrato con i documenti prodotti che l'immobile è stato occupato fino al 12.03.2024, giorno in cui è avvenuta la restituzione con l'intervento dell'Ufficiale
Giudiziario, ma la liquidazione dell'indennità di occupazione va liquidata fino al 29.02.2024, in quanto,
come si evince dall'all. 15 di parte opposta, il sig. per mezzo del suo legale, si era offerto di CP_1
restituire bonariamente l'immobile nella data sopra indicata, quindi, la somma da liquidare ammonta ad
€ 1.074,20.
Osservato che l'opposto ha dimostrato la parziale fondatezza della sua pretesa creditoria, in quanto l'immobile, durante la conduzione ultraventennale, non aveva subito alcun danno, poiché, i fori presenti sulle piastrelle della cucina e del bagno erano necessari per ancorare i pensili al fine di poter utilizzare gli ambienti predetti, l'unico danno che va liquidato è quello di cui alle incrostazioni del WC,
che viene equitativamente determinato in € 100,00.
Alla luce di quanto sopra, il sig. viene condannato al pagamento in favore del sig. Controparte_1
della somma pari ad € 1.174,20 oltre interessi dal dì del dovuto al saldo effettivo. Parte_1
Avendo riconosciuto parzialmente fondata la domanda riconvenzionale dell'opponente e di contro avendo valutato la pretesa creditoria dell'opposto fondata parzialmente, dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti;
pagina 8 di 9
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa respinta, accoglie parzialmente l'opposizione, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo indicato in epigrafe, il cui importo è già stato corrisposto dal sig. Parte_1
condanna il sig. al pagamento in favore del sig. della somma Controparte_1 Parte_1
pari ad € 1.174,20 oltre interessi dal dì del dovuto al saldo effettivo;
spese di lite interamente compensate tra le parti, per i motivi su esposti.
Così deciso, in Verona, il 10 settembre 2025
Il Giudice dott. Maurizio MARTORO
pagina 9 di 9