Articolo 1240 del Codice civile
Articolo 1239Articolo 1241
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19 aprile 1942
Art. 1240.

(Rinunzia a una garanzia verso corrispettivo).

Il creditore che ha rinunziato, verso corrispettivo, alla garanzia prestata da un terzo deve imputare al debito principale quanto ha ricevuto, a beneficio del debitore e di coloro che hanno prestato garanzia per l'adempimento dell'obbligazione.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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