Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1240.
(Rinunzia a una garanzia verso corrispettivo).
Il creditore che ha rinunziato, verso corrispettivo, alla garanzia prestata da un terzo deve imputare al debito principale quanto ha ricevuto, a beneficio del debitore e di coloro che hanno prestato garanzia per l'adempimento dell'obbligazione.
(Rinunzia a una garanzia verso corrispettivo).
Il creditore che ha rinunziato, verso corrispettivo, alla garanzia prestata da un terzo deve imputare al debito principale quanto ha ricevuto, a beneficio del debitore e di coloro che hanno prestato garanzia per l'adempimento dell'obbligazione.
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- 1. Modi di estinzione delle obbligazioni, anche plurisoggettive, diversi dall’adempimentoJacopo Bracciale · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/ · 14.977312
[…] Va detto che l'atto in parola é tipicamente gratuito, perciò qualora il creditore ricevesse un corrispettivo, si esulerebbe dal campo di applicazione dell'art. 1236 c.c. e potrebbe ravvisarsi in concreto una transazione ovvero ai sensi dell'art. 1240 c.c. il creditore stesso, che ha deciso di non avvalersi più della garanzia di un terzo, sarebbe tenuto ad imputare al debito principale il suddetto corrispettivo, a vantaggio del debitore e del garante. […]
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Giurisprudenza • 38
- 1. Trib. Vicenza, sentenza 11/01/2023, n. 49Provvedimento: […] Il beneficio di cui all'art. 1240 c.c. – consistente nell'imputazione di quanto ricevuto dal creditore alla prestazione dovuta – si estende, soggettivamente, al debitore principale e agli altri garanti mentre, oggettivamente, è circoscritto al debito principale garantito.Leggi di più...
- compensazione delle spese·
- abuso del diritto·
- estinzione del diritto di credito·
- art. 1240 c.c.·
- imputazione dei pagamenti·
- art. 96 c.p.c.·
- art. 1239 c.c.·
- opposizione all'esecuzione·
- art. 615 c.p.c.·
- onere della prova