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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IV, sentenza 21/01/2026, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 455/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
28/02/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BIANCHI GIANCARLO, Presidente
FRUSTACI ANNAMARIA, RE
BARRILE ANTONIO, Giudice
in data 28/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2969/2024 depositato il 12/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria - Via S Anna Ii Tronco Palazzo Cedir 89100 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INT PAGAMENTO n. 2480063230035153 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1248/2025 depositato il
03/03/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 12/03/2024, tempestivamente notificato al Comune di Reggio Calabria, DE
CO impugnava l'intimazione di pagamento n. 2480063230035153, del 11/10/2023, notificata il
06/12/2023, relativa all'omesso versamento dell'IMU 2012 per un importo complessivo di € 8.792,86.
Il ricorrente deduceva la prescrizione del carico erariale, l'illegittimità̀ dell'intimazione di pagamento per difetto dei presupposti e per difetto di motivazione, nonché in relazione alla mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi di mora.
Si costituiva in giudizio il Comune di Reggio Calabria, respingendo le censure avversarie e chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 28 febbraio 2025, udita la relazione la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere respinto.
In merito alla contestazione relativa all'intervenuta prescrizione del carico erariale, il Comune di Reggio
Calabria ha documentato che l'intimazione opposta deriva dall'ingiunzione di pagamento n.
5080063190005618 del 27/11/2019, notificata il 18/01/2020, con la quale veniva richiesto il versamento dell'IMU 2012.
L'atto è stato impugnato dal contribuente dinanzi alla allora Commissione Tributaria Provinciale di Reggio
Calabria ed il giudizio si era concluso con la sentenza di rigetto n. 3457/2021, depositata il 02/09/2021, passata in giudicato.
Pertanto, il termine di prescrizione risulta interrotto dall'ingiunzione di pagamento presupposta e sospeso nelle more del giudizio: pertanto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza è iniziato a decorrere un nuovo termine di prescrizione che - alla data di notifica dell'intimazione impugnata - non era ancora spirato.
Nel merito il ricorrente ha altresì sostenuto che l'intimazione si palesa illegittima ed è stata emessa in difetto dei presupposti in quanto l'amministrazione comunale non avrebbe potuto procedere direttamente alla riscossione del tributo, dovendo procedere a mezzo ruolo.
Anche detta eccezione risulta infondata, poiché l'ente comunale può̀ procedere alla riscossione delle proprie entrate sia per mezzo della cartella di pagamento che dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639 del 1910.
Quanto alla determinazione degli interessi ed al difetto di motivazione, preme evidenziare che l'intimazione impugnata contiene l'indicazione del debitore, l'ordine ed il termine entro cui adempiere, il preavviso degli atti esecutivi in caso di mancato adempimento, la propedeutica ingiunzione notificata al contribuente e quant'altro previsto dalla normativa di riferimento.
A conferma della completezza dell'intimazione e della sua immediata comprensibilità̀, soccorre il contenuto dello stesso ricorso introduttivo del giudizio che ha impugnato anche nel merito l'intimazione di pagamento.
L'atto impugnato ha consentito una difesa esaustiva e, pertanto, dimostrativa della comprensione da parte del contribuente, anche perché́, la pretesa trae origine dalle richiamate ingiunzioni, notificate e non impugnate.
Come dimostra il prospetto riprodotto nell'intimazione di pagamento impugnata, il totale della pretesa ammonta ad € 8.792,86 (non già nella somma erroneamente indicata dal ricorrente con riferimento agli importi di € 9.701,00 e 15.290,35).
Quanto agli interessi, la censura del ricorrente è assolutamente generica: peraltro, l'intimazione reca un'apposita tabella del saggio calcolato sulla sola imposta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di I Grado di Reggio Calabria, Sezione IV, rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Reggio Calabria convenuto, liquidate in euro
400,00 oltre accesori di legge se dovuti. con distrazione se richiesta.
Reggio Calabria, 28 febbraio 2025
Il RE Il Presidente dott.ssa Annamaria Frustaci dott. Giancarlo Bianchi
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
28/02/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BIANCHI GIANCARLO, Presidente
FRUSTACI ANNAMARIA, RE
BARRILE ANTONIO, Giudice
in data 28/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2969/2024 depositato il 12/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria - Via S Anna Ii Tronco Palazzo Cedir 89100 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INT PAGAMENTO n. 2480063230035153 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1248/2025 depositato il
03/03/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 12/03/2024, tempestivamente notificato al Comune di Reggio Calabria, DE
CO impugnava l'intimazione di pagamento n. 2480063230035153, del 11/10/2023, notificata il
06/12/2023, relativa all'omesso versamento dell'IMU 2012 per un importo complessivo di € 8.792,86.
Il ricorrente deduceva la prescrizione del carico erariale, l'illegittimità̀ dell'intimazione di pagamento per difetto dei presupposti e per difetto di motivazione, nonché in relazione alla mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi di mora.
Si costituiva in giudizio il Comune di Reggio Calabria, respingendo le censure avversarie e chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 28 febbraio 2025, udita la relazione la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere respinto.
In merito alla contestazione relativa all'intervenuta prescrizione del carico erariale, il Comune di Reggio
Calabria ha documentato che l'intimazione opposta deriva dall'ingiunzione di pagamento n.
5080063190005618 del 27/11/2019, notificata il 18/01/2020, con la quale veniva richiesto il versamento dell'IMU 2012.
L'atto è stato impugnato dal contribuente dinanzi alla allora Commissione Tributaria Provinciale di Reggio
Calabria ed il giudizio si era concluso con la sentenza di rigetto n. 3457/2021, depositata il 02/09/2021, passata in giudicato.
Pertanto, il termine di prescrizione risulta interrotto dall'ingiunzione di pagamento presupposta e sospeso nelle more del giudizio: pertanto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza è iniziato a decorrere un nuovo termine di prescrizione che - alla data di notifica dell'intimazione impugnata - non era ancora spirato.
Nel merito il ricorrente ha altresì sostenuto che l'intimazione si palesa illegittima ed è stata emessa in difetto dei presupposti in quanto l'amministrazione comunale non avrebbe potuto procedere direttamente alla riscossione del tributo, dovendo procedere a mezzo ruolo.
Anche detta eccezione risulta infondata, poiché l'ente comunale può̀ procedere alla riscossione delle proprie entrate sia per mezzo della cartella di pagamento che dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639 del 1910.
Quanto alla determinazione degli interessi ed al difetto di motivazione, preme evidenziare che l'intimazione impugnata contiene l'indicazione del debitore, l'ordine ed il termine entro cui adempiere, il preavviso degli atti esecutivi in caso di mancato adempimento, la propedeutica ingiunzione notificata al contribuente e quant'altro previsto dalla normativa di riferimento.
A conferma della completezza dell'intimazione e della sua immediata comprensibilità̀, soccorre il contenuto dello stesso ricorso introduttivo del giudizio che ha impugnato anche nel merito l'intimazione di pagamento.
L'atto impugnato ha consentito una difesa esaustiva e, pertanto, dimostrativa della comprensione da parte del contribuente, anche perché́, la pretesa trae origine dalle richiamate ingiunzioni, notificate e non impugnate.
Come dimostra il prospetto riprodotto nell'intimazione di pagamento impugnata, il totale della pretesa ammonta ad € 8.792,86 (non già nella somma erroneamente indicata dal ricorrente con riferimento agli importi di € 9.701,00 e 15.290,35).
Quanto agli interessi, la censura del ricorrente è assolutamente generica: peraltro, l'intimazione reca un'apposita tabella del saggio calcolato sulla sola imposta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di I Grado di Reggio Calabria, Sezione IV, rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Reggio Calabria convenuto, liquidate in euro
400,00 oltre accesori di legge se dovuti. con distrazione se richiesta.
Reggio Calabria, 28 febbraio 2025
Il RE Il Presidente dott.ssa Annamaria Frustaci dott. Giancarlo Bianchi