Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IV, sentenza 21/01/2026, n. 455
CGT1
Sentenza 21 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Prescrizione del carico erariale

    La Corte ha ritenuto che la prescrizione fosse stata interrotta da precedente atto di ingiunzione e sospesa durante il giudizio pendente, con decorrenza di un nuovo termine dalla sentenza passata in giudicato, termine non ancora spirato alla notifica dell'intimazione impugnata.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'intimazione per difetto dei presupposti

    La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione, affermando che l'ente comunale può procedere alla riscossione sia tramite cartella di pagamento che tramite ingiunzione di pagamento.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'intimazione per difetto di motivazione e mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi di mora

    La Corte ha ritenuto l'intimazione completa, indicando debitore, ordine di adempimento, preavviso di atti esecutivi, e richiamando la propedeutica ingiunzione notificata e non impugnata. Ha inoltre ritenuto la censura sugli interessi generica, evidenziando che l'intimazione riporta un'apposita tabella del saggio calcolato sulla sola imposta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IV, sentenza 21/01/2026, n. 455
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 455
    Data del deposito : 21 gennaio 2026

    Testo completo