(Rinunzia condizionata, a termine o parziale).
E' nulla la rinunzia fatta sotto condizione o a termine o solo per parte.
L'articolo 520 del Codice Civile, rubricato "Rinunzia condizionata, a termine o parziale", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo I – Disposizioni generali sulle successioni, Capo VII – Della rinunzia all'eredità. […] Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice. Art. 520 c.c.: testo aggiornato Ecco il testo aggiornato e quindi ufficiale dell'art. 520 del Codice Civile: "E' nulla la rinunzia fatta sotto condizione o a termine o solo per parte". […]
Leggi di più…[…] La rinuncia è nulla se fatta sotto condizione o a termine, oppure solo per una parte dell'asse ereditario (art. 520 c.c.), ha efficacia retroattiva, è limitatamente revocabile ( art. 525 c.c.) ed impugnabile solo se costituisca effetto di violenza o dolo ( art. 526 c.c.). […]
Leggi di più…[…] Corollario di tale automaticità è l'impossibilità di una rinuncia parziale alla sola quota accresciuta, in conformità con il divieto di accettazione parziale dell'eredità sancito dall'art. 520 c.c. […]
Leggi di più…[…] Trattasi di negozio giuridico unilaterale, revocabile e non recettizio, che non può essere assoggettato a termini e condizioni, pena la nullità di tutto l'atto, ai sensi e per l'effetto dell'articolo 520 del codice civile. […]
Leggi di più…[…] La rinuncia non può essere assoggettata a termini o condizioni e non può essere parziale (art. 520 c.c. ). […]
Leggi di più…