Articolo 520 del Codice civile
Articolo 463 bisArticolo 468
Versione
19 aprile 1942
Art. 520.

(Rinunzia condizionata, a termine o parziale).

E' nulla la rinunzia fatta sotto condizione o a termine o solo per parte.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente