Art. 4.
L'applicazione delle norme sugli assegni familiari e' estesa a tutti i parenti ed affini del datore di lavoro che prestano lavoro retribuito alle sue dipendenze e che non sono con esso conviventi.
L'applicazione delle norme sugli assegni familiari e' estesa a tutti i parenti ed affini del datore di lavoro che prestano lavoro retribuito alle sue dipendenze e che non sono con esso conviventi.