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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 18/03/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco S. Filocamo Presidente dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Consigliere avv. Antonietta Monaco Consigliere ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 472\2022, trattenuta in decisione all'udienza del
22.05.2024 e promossa
DA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa, quale Parte_1 procuratore speciale, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 incorporante in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_2 dagli avvocati Giulia Galati del foro di Roma e Vincenzo Solinas del foro di Venezia, giusta procura allegata, con deposito telematico, all'atto di citazione in appello
- appellante -
CONTRO
, , , i primi due rappresentati e difesi, Controparte_3 Parte_2 Controparte_4 giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv. , il quale Controparte_4 altresì si rappresenta e difende da sè ex art. 86 c.p.c.
- appellati -
in persona del legale rappresentante pro tempore, quale cessionaria del credito Controparte_5
, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Bertaso e Michele Fontana, in forza di Parte_1 mandato alle liti allegato all'atto di intervento ex art. 111 c.p.c.
- interveniente -
1 , in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_6
- appellata non costituita -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pescara n. 493\2022, depositata in data
07.04.2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante : Parte_1
“In via principale (in rito): previa revoca della contumacia dichiarata in primo grado, in accoglimento del motivo sub 1 dell'appello così come proposto riformare integralmente la
Sentenza n. 493/22 resa dal Tribunale di Pescara in data 19.03.2022 e depositata in data
07.04.2022 e dichiarare il rigetto dell'opposizione all'esecuzione n. 474/14 per intervenuta decadenza , con ogni conseguente statuizione;
In via subordinata (nel merito): ove non accolto il primo motivo di opposizione, in accoglimento del motivo sub 2 dell'appello così come proposto riformare integralmente la Sentenza n. 493/22 resa dal Tribunale di Pescara in data
19.03.2022 e depositata in data 07.04.2022, in quanto nulla e/o comunque errata e conseguentemente rigettare l'opposizione all'esecuzione n. 474/14 perché infondata in fatto ed in diritto, on ogni conseguente statuizione;
In via ulteriormente subordinata: per la denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dei motivi d'appello sub 1 e 2, in accoglimento del motivo d'appello sub 3, riformare parzialmente la Sentenza n. 493/22 resa dal Tribunale di
Pescara in data 19.03.2022 e depositata in data 07.04.2022 in punto spese;
In ogni caso: Con ogni conseguente statuizione sui capi dipendenti anche alla luce dell'intervenuta estinzione della procedura esecutiva n. 474/14; In via istruttoria: disporre l'acquisizione dal Tribunale di
Pescara, oltre che del fascicolo del precedente grado di giudizio RG 2196/18 anche del fascicolo dell'esecuzione n. 474/14 e sub procedimento 474/14 sub 1”.
Per gli appellati:
“«Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello adita, disattesa ogni contraria e diversa istanza, domanda, difesa ed eccezione, per i motivi esposti in narrativa, secondo l'ordine di priorità logico giuridica degli stessi, dichiarare inammissibile l'appello proposto, perlomeno in parte qua, ovvero in ogni caso rigettarlo perché inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto, confermando la sentenza impugnata n. 493/2022 Tribunale di Pescara;
in ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio, ovvero, ma in subordine, in ipotesi di parziale riforma della sentenza oggetto di gravame, con compensazione delle spese del presente giudizio». In via istruttoria, ci si oppone alle produzioni avversarie di documenti non contenuti nel fascicolo del giudizio di primo grado e alla richiesta di acquisizione anche del fascicolo dell'esecuzione n.
474/14 e sub procedimento 474/14 sub 1 Tribunale di Pescara, trattandosi di documenti nuovi
2 non prodotti nel giudizio di primo grado, ed infatti non presenti nel relativo fascicolo, peraltro non producibili e/o richiedibili dalla parte contumace in primo grado”.
Per l'interveniente Controparte_5
“dichiara di intervenire ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111 comma 3 c.p.c. nella presente procedura esecutiva immobiliare n. 69/2019 R.E., quale successore a titolo particolare di nel diritto di credito da questa già azionato in executivis nei confronti dei Parte_1 signori , e , dichiarando di far proprie tutte Controparte_3 Controparte_4 Parte_2 le difese, le domande, le istanze, le deduzioni ed eccezioni svolte dalla stessa Parte_1
[...]
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso proposto ex artt. 615 e 617 c.p.c., , e Parte_2 Controparte_4
proponevano opposizione all'esecuzione promossa da quale Controparte_3 CP_2 mandataria di , cessionaria pro soluto dei crediti vantati da nei confronti Parte_1 CP_7 di ( e erano terzi datori di ipoteca) e sulla base di un Controparte_3 Parte_2 CP_4 contratto di mutuo fondiario stipulato nel 2005, e che aveva condotto al pignoramento dell'immobile di loro proprietà.
A sostegno dell'azione proposta, gli opponenti deducevano l'illegittimità e\o nullità del pignoramento per invalidità e/o usurarietà dei contratti di finanziamento posti a base del procedimento espropriativo;
l'illegittimità/nullità del procedimento espropriativo per inesistenza od invalidità e/o illegittimità del titolo esecutivo;
l'illegittimità e/o nullità e/o inefficacia degli atti di intervento di nell'ambito della procedura esecutiva Controparte_8 immobiliare, in quanto fondati su meri estratti di ruolo.
L'opposizione veniva respinta con conferma del provvedimento anche in sede di reclamo proposto dagli opponenti, i quali introducevano il giudizio di merito con atto di citazione notificato all' ed a quest'ultima non costituitasi e, per questo, Controparte_8 CP_2 dichiarata contumace.
2. La sentenza qui impugnata, in accoglimento della proposta opposizione, ha dichiarato l'illegittimità ex tunc e la conseguente estinzione della procedura espropriativa rubricata al RGE del Tribunale di Pescara n. 474\2014, ordinando al Conservatore dei Registri immobiliari di
Pescara di procedere alla cancellazione della trascrizione del pignoramento immobiliare gravante sul bene immobile di proprietà degli opponenti e condannando alla rifusione delle spese CP_2 di lite;
ha altresì dichiarato cessata la materia del contendere tra gli opponenti e l'opposta
[...]
in ragione dell'entrata in vigore, nelle more del procedimento, del D.L. Controparte_8
n. 119\18, conv. in L. n. 136\18 e, in sua applicazione, della intervenuta definizione agevolata dei
3 carichi affidati alle agenzie di riscossione (oggetto di intervento), compensando in questo rapporto le spese di lite.
2.1 Il Tribunale, affermata la liceità di un contratto stipulato per sanare pregresse situazioni debitorie del mutuatario nei confronti della banca mutuante ed esclusa la natura di mutuo di scopo del credito fondiario, con conseguente libertà del mutuatario di scegliere come destinare le somme, fosse anche in ripianamento di debiti pregressi, tuttavia ha reputato essenziale l'accertamento della traditio rei delle somme in favore del mutuatario, quale elemento imprescindibile ai fini della validità del contratto.
Accertamento che ha condotto, sulla base del compendio documentale in atti, concludendo che le somme mutuate sono rimaste nella disponibilità dell'istituto mutuante che, attraverso una “partita di giro” interna al sistema, ha azzerato una diversa posizione debitoria del mutuatario CP_3
[...]
Ha, pertanto, ritenuto che, in mancanza di traditio, il contratto di mutuo fosse inidoneo a valere quale titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. ciò conducendo ad effetto paralizzante dell'azione esecutiva, tale da non poter essere minacciata, iniziata o proseguita, con conseguente improcedibilità della stessa, perché carente di un suo presupposto fondamentale.
3. Avverso detta sentenza ha proposto appello e, per essa, la mandataria Parte_1 [...]
(incorporante , chiedendone la riforma sulla base di tre ragioni di censura, così CP_1 CP_2 sintetizzabili:
a) erroneità nella parte in cui è stata dichiarata la contumacia di per irritualità della Parte_1 notifica dell'atto di citazione in opposizione, sia per essere stata effettuata presso la sede della mandataria e non già al domicilio eletto del procuratore costituito nella prima fase CP_2 dell'opposizione dinanzi al giudice dell'esecuzione, sia, in ogni caso, per essere stata effettuata la suddetta notifica alla solo procuratore speciale della cessionaria del credito, e non invece CP_2 ad , quale parte sostanziale del rapporto. Parte_1
La denunciata irregolarità rileverebbe in termini di violazione del principio del contraddittorio, nonché di mancata introduzione del giudizio di merito nei termini concessi dal G.E. con tutte le conseguenze di cui all'art. 307, comma 3, c.p.c.;
b) contraddittoria statuizione sulla inidoneità del mutuo stipulato in data 15.05.2005 a valere come titolo esecutivo, in erronea applicazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza in tema di liceità e validità di mutuo contratto anche per sanare debiti pregressi, altresì in erronea valutazione delle risultanze documentali in atti quanto, nello specifico, alla traditio rei;
c) erroneità della statuizione sulle spese di lite poste a carico di contumace, CP_2 eccessivamente liquidate con riferimento a tutte le fasi di giudizio, anziché limitatamente alle fasi di studio e introduttiva della controversia, giacché per le successive l'attività difensiva svolta non è
4 stata di particolare complessità. Chiede, per effetto della postulata riforma, la ripetizione del quantum corrisposto a detto titolo in favore degli appellati in esecuzione della sentenza gravata.
4. Si sono costituiti e , eccependo l'inammissibilità Controparte_3 Parte_2 CP_4 dell'appello, privo di apprezzabile fondamento giuridico e instando per il rigetto.
5. Con memoria ex art. 111, comma 3, c.p.c., depositata in data 17.04.2024, si è costituita in giudizio la , nella sua qualità di cessionaria di del rapporto, tra gli Controparte_5 Parte_1 altri, dedotto in giudizio, in forza di contratto di cessione di crediti pro soluto in data 09.01.2024 ai sensi dell'art.58 del D.Lgs 385/1993, con efficacia giuridica a partire dal 01.04.2023, aderendo alle difese e alle domande già svolte dalla . Parte_1 CP_2
6. All'udienza del 22.05.2024, trattata in forma cartolare, acquisite le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali con decorrenza dalla comunicazione del verbale di udienza da parte della Cancelleria.
7. Preliminarmente, va dichiarata l'ammissibilità dell'intervento di ex art. 111, Controparte_5 comma 3, cp.c., quale successore a titolo particolare, in ragione della cessione dei crediti di
Pt_1 Pt_1
7.1 Ai sensi del primo comma della richiamata norma “Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie”. La disposizione, per quel che qui interessa, prosegue al terzo comma affermando che “In ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso”.
La Corte Suprema ha chiarito che “La successione per atto tra vivi a titolo particolare nel diritto controverso, disciplinata all'art. 111 cod. proc. civ., concerne la titolarità attiva e passiva dell'azione, e non già la capacità di agire applicata al processo, con la conseguenza che essa non far venir meno né l'interesse ad agire o a resistere in capo agli originali attori e convenuti, né la legittimazione dell'originario titolare del diritto. Tale legittimazione, tuttavia, ha portata meramente sostitutiva e processuale, con la conseguenza che gli effetti sostanziali della pronuncia si spiegano solo nei confronti dell'effettivo nuovo titolare, sia o meno il medesimo intervenuto in giudizio”
(Cassazione civile, n. 22503\2014).
Nel caso di specie, nessuna delle parti ha chiesto l'estromissione del creditore procedente come previsto ex art. 111, comma 3, c.p.c., e, pertanto, deve concludersi che il contraddittorio, sotto il profilo della legittimazione ad agire e contraddire è rimasto integro.
Tanto trova conferma anche nel fatto che il creditore procedente, appellante non Parte_1 ha formulato contestazione alcuna alla partecipazione al giudizio da parte della società interventrice, la quale ha peraltro fatto proprie le conclusioni della cedente.
5 7.2 Gli appellati, con la memoria di replica ex art. 190 c.p.c., hanno eccepito il difetto di legittimazione attiva e\o di titolarità attiva del credito in capo alla interveniente Controparte_5 contestando l'esistenza del contratto di cessione, la cui prova non è assolta con la sola produzione dell'estratto della Gazzetta Ufficiale.
A tal proposito si rileva che con recentissima decisione la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente” (Cass. n. 3405\2024).
Invero, l'unico effetto della pubblicazione dell'avviso ex art. 58 TUB è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non di dare la prova dell'avvenuta cessione.
In questi termini, l'eccezione proposta dagli appellati sembrerebbe cogliere nel segno, posto che ha prodotto esclusivamente l'avviso ex art. 58 TUB e non già il contratto di Controparte_5 cessione intercorso con Pt_1 CP_9
7.2.1 Nondimeno, la Corte non può che rilevare che la suddetta eccezione, risolvendosi nella contestazione della vicenda successoria sotto il profilo dell'esistenza o meno del contratto di cessione, involge l'accertamento della titolarità del rapporto controverso, attenendo, pertanto, al merito della controversia ed alla fondatezza della domanda.
La titolarità di un diritto fatto valere in giudizio è elemento costitutivo della domanda e, in generale, colui che fa valere un diritto in giudizio non può limitarsi ad allegare che un diritto sussiste, ma deve altresì allegare che quel diritto gli appartiene: in questi termini, e secondo il piano di riparto dell'onere probatorio fissato ex art. 2697 c.c., è colui che fa valere un diritto tenuto a provarne la titolarità.
Costituendo questa un elemento costitutivo del diritto fatto valere può essere negata dal convenuto con una mera difesa non qualificabile quale eccezione in senso stretto e pertanto non soggetta a decadenza ex art. 167, comma 2, c.p.c..
Tuttavia, il convenuto è tenuto a prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda e tale posizione deve essere, ex art. 167, comma 1, c.p.c., assunta tempestivamente.
7.2.2 Ebbene, gli appellati hanno formulato l'eccezione solamente con la memoria di replica ex art. 190 c.p.c., nulla opponendo nei concessi termini ex art. 127 ter c.p.c., non depositando note scritte per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 22.05.2024, successiva all'intervento in giudizio di formalizzato in data 17.04.2024. Controparte_5
6 L'eccezione, pertanto, non tempestivamente sollevata alla prima difesa utile, al fine di scongiurare il principio di non contestazione, riguardante la sussistenza o meno del contratto di cessione, ascrivibile alla categoria dei fatti-storici e non dei fatti-diritti (comunque rilevabili d'ufficio), con relativo esonero da qualsivoglia dimostrazione sull'esistenza di tale titolarità, è tardiva e va disattesa (si veda conforme indirizzo di questa Corte con le sentenze n. 1618\2023 e
11140\2023).
8. Ciò posto, ritiene il Collegio di dover decidere la causa, accogliendo l'appello alla stregua della
“ragione più liquida”.
In tal senso, va premesso che il richiamato principio della “ragione più liquida” consente al giudice di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c. , in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche nel caso in cui essa sia subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. n. 12002\2014 e n. 363\2019).
Il criterio in questione permette al giudice di respingere o accogliere la domanda sulla base di un motivo di più facile accertamento e la ragione più liquida è tradizionalmente utilizzata per stabilire un ordine diverso da quello previsto dall'art. 276 c.p.c., anche tra le sole questioni di merito tra loro equiordinate, in presenza di una ragione da sola idonea a sostenere il rigetto o l'accoglimento.
8.1 Tanto considerato, l'appello merita accoglimento alla luce della fondatezza del secondo motivo di gravame, al cui vaglio, pertanto, il Collegio procede passando per saltum.
8.2 Preliminarmente, è opportuno osservare come gli appellati eccepiscano l'inammissibilità del motivo per essersi l'appellante limitata a fare pedissequo richiamo di stralci di provvedimenti non definitivi assunti nel corso del giudizio, così difettando il requisito della specificità della censura, ma l'eccezione è infondata, risultando chiare, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice.
8.3 L'appellante, invero, lamenta la contraddittorietà della gravata pronuncia per aver reso una motivazione abnorme ed illogica fondata su affermazioni tra loro irriducibilmente contrastasti ed inconciliabili soprattutto nella parte in cui ha, con evidenza, confuso il momento dell'erogazione della somma data a mutuo con quello della destinazione.
Richiama, in primo luogo, quanto obiettivamente evincibile dal contratto stipulato inter partes, ove il mutuatario ha quietanzato di aver ricevuto la somma.
Sostiene, poi, che il primo giudice, pur avendo fatto coerente richiamo ai principi sottesi alla materia quanto alla liceità ed alla valutazione del contratto stipulato per ripianare debiti non quale mutuo di scopo, nondimeno ha errato nell'asserire che le somme (alla stregua della
7 documentazione in atti) sarebbero rimaste nella disponibilità della banca, avendo questa effettuato una “mera partita di giro”, così non potendosi ritenere concluso il contratto per carenza di traditio rei, ovvero di conseguimento di effettiva ed immediata disponibilità degli importi da parte del mutuatario.
8.4 La Corte, effettivamente, non condivide la ratio decidendi attraverso la quale il giudice di primo grado è pervenuto all'accoglimento dell'opposizione proposta.
8.5 Alla riforma della sentenza impugnata, a ben vedere, già potrebbe pervenirsi sol considerando lo specifico e chiaro tenore del contratto di mutuo: deve, infatti, ritenersi assolto dalla mutuante
(e per essa dalla cessionaria) l'onere della prova dell'erogazione della somma data a mutuo, mediante la sola produzione in giudizio dell'atto pubblico notarile di erogazione e quietanza (che fa piena prova dell'avvenuto versamento in favore del mutuatario) (Cass. ord. n. 10507\2019).
8.6 Tuttavia, la questione posta con la censura qui trattata e sopra sintetizzata, così come risolta nella gravata pronuncia con cui si è ritenuta non integrata la datio rei essenziale per considerare la natura di titolo esecutivo del mutuo intercorso tra le parti– date le emergenze probatorie documentali in atti e, segnatamente, le contabili di accredito delle somme mutuate e di contestuale addebito sul conto corrente del mutuatario –, merita di essere approfondita nei termini che seguono.
8.7 È noto che sulla qualificazione del c.d. “mutuo solutorio” si sono avvicendate numerose pronunce di legittimità con prospettazione di soluzioni spesso non uniformi.
Alcuni di questi arresti, hanno ritenuto che il c.d. “mutuo solutorio” – cioè, il mutuo concesso per l'estinzione di un'esposizione debitoria preesistente del mutuatario – non avrebbe causa tipica del contratto di mutuo, concretandosi in una operazione contabile che non implica la reale consegna di denaro dal mutuante al mutuatario (Cass. n. 1517\2021 e Cass. n. 12007\2024), così non integrandosi gli estremi del mutuo ipotecario per mancanza di “datio rei”, quale requisito fondamentale per il perfezionamento del contratto.
In pratica, l'operazione realizzata non consente l'acquisizione da parte del mutuatario della disponibilità delle somme ex art. 832 c.c. e determina i soli effetti del pactum de non petendo ad tempus, dilatando solo le scadenze dei debiti pregressi senza novare l'originaria obbligazione.
Tuttavia, l'orientamento maggioritario – peraltro seguito da questa Corte (ex multis, sentenza n.
975\2024; n. 596\2024; n. 1072\2024; n. 1178\2024) – ha invece ritenuto la validità del mutuo solutorio (anche e soprattutto quale titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.), non nullo perché non contrario alla legge, né all'ordine pubblico, chiarendo che l'accredito, pure temporaneo, delle somme erogate su un conto corrente è sufficiente a soddisfare il requisito della traditio - che va intesa in senso giuridico e non materiale -, per essere gli importi posti a disposizione del mutuatario, senza che rilevi il loro successivo (ovvero anche contestuale) utilizzo per estinguere
8 una precedente posizione debitoria verso il mutuante (Cass. Ord. n. 37654\2021, sentenza n.
23149\2022, ord. nn. 16377\2023, 5151\2024, 2779\2024): il ripianamento, infatti, di passività costituisce solo una delle possibili modalità di impiego della somma mutuata ed ha l'effetto di purgare il patrimonio del mutuatario da poste negative, tanto rilevando in termini di concretezza della traditio stessa.
La questione, considerata la sussistenza di un contrasto in seno alla giurisprudenza della Suprema
Corte, è stata rimessa all'intervento nomofilattico delle Sezioni Unite, con ordinanza interlocutoria n. 18903\2024.
Ebbene, con sentenza n. 5841\2025, la Corte di Cassazione, in composizione a Sezioni Unite, si è pronunciata enunciando i seguenti principi di diritto: “Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall'art.
474 cod. proc. civ., costituisce valido titolo esecutivo».
La Corte nomofilattica ha ritenuto posti, con l'ordinanza di rimessione, tre quesiti:
- il primo sulla validità o meno del c.d. mutuo solutorio ed alla possibilità di configurazione della effettiva traditio delle somme se destinate a ripianare pregresse situazioni;
- il secondo, in caso di risposta positiva al primo, se il contratto di mutuo costituisca anche titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.;
- il terzo, posto subordinatamente, se l'eventuale risposta positiva ai primi due quesiti possa valere anche nel caso in cui il ripianamento delle passività con le somme erogate e con operazione di giroconto, operato dalla banca autonomamente ed immediatamente, in assenza di consenso o atti dispositivi del mutuatario.
Dato, poi, diffusamente ed ampiamente atto del contrasto segnalato dalla ordinanza interlocutoria, lo ha composto dando continuità al primo maggioritario orientamento, concentrando la trattazione (avuto riguardo alla questione della consegna materiale delle somme mutuate) sul concetto di “disponibilità giuridica”, risolto – secondo il preferito orientamento – con l'adozione di un più coerente metodo di “analisi logico-giuridica”, che soddisfa l'esigenza di ordinare gli elementi caratterizzanti la fattispecie secondo la sequenza “fatto-norma-effetto”, idoneo “a dare spiegazione ai fatti accertati secondo il paradigma normativo più appropriato ed esaustivo”, mentre il secondo indirizzo tende a privilegiare il metodo di analisi empirico che, pertanto,
9 prende in esame solo il concreto atteggiarsi dell'operazione nella pratica (la c.d. “partita di giro” conseguente all'erogazione delle somme)
In tal senso, definisce la chiave di lettura più congrua da attribuirsi al concetto di disponibilità giuridica, chiarendo che nel momento in cui si discute di “riappropriazione” delle somme da parte dell'Istituto mutuante, ciò necessariamente implica che le somme siano prima transitate sul conto del mutuatario, realizzandosi l'effetto giuridico della traditio già in conseguenza ed al momento dell'accredito.
Prosegue, la Corte facendo propria la motivazione già resa dalle sezioni semplici con la sentenza n. 23149\2022 per cui «sostenere che il mutuo solutorio esuli dalla “natura tipologica” del contratto di mutuo, riducendosi ad una “partita contabile”, è affermazione che prova troppo: in epoca di moneta elettronica, infatti, qualsiasi solutio si riduce ad una "partita contabile", come ad es., il pagamento eseguito con carta di credito, carta di debito, carta revolving o PayPal».
Conclude, pertanto, che “Con l'accredito delle somme sul conto corrente, il contratto di mutuo è, dunque, da intendersi perfettamente concluso e la disponibilità giuridica della somma effettivamente conseguita;
e ciò a prescindere dal successivo (logicamente, anche se cronologicamente contestuale) impiego delle somme, la cui destinazione è manifestazione di un differente interesse che sorregge un atto ulteriore, autonomo benché ovviamente dipendente dal primo, in quanto proprio dal primo reso possibile.
8. Ben si comprende allora come il sintagma
«mutuo solutorio» non definisca una figura contrattuale atipica, né diversa dal contratto tipico di mutuo. Esso ha piuttosto una valenza meramente descrittiva di un particolare utilizzo del mutuo. Non si tratta di un mutuo di scopo. Nel mutuo di scopo una parte si obbliga a fornire le risorse economiche necessarie per il conseguimento di una finalità legislativamente prevista (Cass. n. 943 del 2012) o convenzionalmente pattuita (Cass. n. 26770 del
2019; n. 15929 del 2018; n. 24699 del 2017) ad un'altra parte, la quale si impegna non solo a restituire
l'importo ricevuto ma anche a svolgere le attività necessarie per il raggiungimento dello scopo, sicché l'impegno assunto dal mutuatario si inserisce nel sinallagma contrattuale assumendo rilevanza sotto il profilo causale. Tutto ciò non si verifica nel mutuo solutorio, nel quale l'utilizzo della somma non attiene al momento genetico del contratto di mutuo e non ne caratterizza la causa, ma, quale elemento logicamente successivo, si colloca interamente su di un piano ulteriore e distinto: ciò - come detto- non sempre né necessariamente in senso cronologico, ma certamente in senso logico e giuridico dal momento che proprio la disponibilità giuridica delle poste attive sul conto corrente consente l'imputazione giuridica ed economica dei movimenti contabili successivi.
9. Non è dunque possibile qualificare il mutuo solutorio come pactum de non petendo in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché tale spostamento invece vi è ed è anzi presupposto dell'operazione: l'accredito in conto corrente delle somme erogate non solo è sufficiente ad integrare la datio rei giuridica propria del mutuo, ma anzi proprio la possibilità di un loro impiego è condizione per estinguere il debito già esistente”.
10 Ed ancora, che l'utilizzo in concreto delle somme da parte del mutuatario rimane questione giuridicamente irrilevante e, pertanto, inidonea ad inficiare la validità del contratto sotto il profilo della causa ed ad influire sul sinallagma contrattuale.
Ne discende, la piena validità, in termini di titolo esecutivo, da attribuirsi al contratto di mutuo c.d. “solutorio”, ricorrendo tutti i requisiti di cui all'art. 474 c.p.c..
8.7.1 Nel caso di specie, vi è da dire che gli appellati hanno anche obiettato l'autonoma utilizzazione delle somme, da parte della senza l'autorizzazione del mutuatario e senza Pt_3 alcuna preventiva comunicazione, ciò “dimostrando plasticamente” l'indisponibilità e, pertanto,
l'erogazione solo fittizia e la carenza di quel carattere di realità necessario al fine di poter considerare il contratto un valido titolo esecutivo.
8.7.2 Anche sul punto ed in risposta al terzo quesito posto dall'ordinanza interlocutoria, la
Suprema Corte si è espressa, ribadendo che, se l'accredito delle somme in conto corrente determina effetto non meramente contabile, venendo a costituire posta attiva del patrimonio dell'intestatario del conto, il successivo atto dispositivo “è elemento esterno alla fattispecie legale del contratto di mutuo e non ne condiziona, dunque, il perfezionamento”: se è vero, infatti, che la disposizione presuppone e già di per sé è sufficiente a dimostrare la disponibilità giuridica delle somme acquisita dal mutuatario, non è vero anche il contrario “che cioè ove pure si dimostri che quella disposizione non provenga dal mutuatario, per ciò stesso si dovrebbe anche escludere che la disponibilità giuridica non fosse stata in precedenza acquisita”.
Chiarisce, in tal senso ed infine, la Corte che l'uscita di somme dal conto corrente in carenza di disposizioni dell'intestatario resta condotta certamente illecita, ma cui opporsi con i rimedi restitutori e\o risarcitori messi a disposizione dall'ordinamento, rimanendo fatto distinto dal mutuo e dalla erogazione ed accredito delle somme quale fatto che precede l'atto illecito e non rileva in termini di mancata determinazione della disponibilità giuridica degli importi.
8.7.3 La contestazione degli appellati in tal senso, pertanto, si rivela priva di pregio e va disattesa.
9. La piena condivisione che il Collegio fa dei principi come sopra enunciati dalla Suprema Corte comporta, in accoglimento dell'appello, l'integrale riforma della sentenza impugnata, dovendo respingersi l'opposizione proposta da , e in primo grado. Controparte_10 Parte_2 CP_4
10. Deve intendersi assorbito il terzo motivo di impugnazione con il quale l'appellante ha contestato la condanna alle spese di lite di primo grado, con specifico riferimento alle fasi liquidate, giacché dalla riforma della sentenza deriva anche la diversa regolazione del regime degli oneri.
11. Ed il recente pronunciamento delle Sezioni Unite che ha composto, in corso di causa, il contrasto in ordine alla dirimente questione della validità del contratto di mutuo c.d. “solutorio”
11 quale titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., giustifica l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.
12. nel proporre appello, ha chiesto anche la ripetizione delle somme versate, in Parte_1 esecuzione della sentenza impugnata, a titolo di spese legali in favore degli odierni appellati, opponenti in primo grado, documentandone l'esborso in data 12.05.2022 per un totale di €
10.136,92; di detto importo, oltre interessi al tasso legale a far data dal pagamento, va disposta la restituzione in favore dell'appellante, derivando tale diritto dalla riforma della sentenza di primo grado.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della impugnata sentenza del Tribunale di
Pescara n. 493\2022, depositata in data 07.04.2022, rigetta la domanda proposta da CP_3
e nei confronti di e per essa della
[...] Parte_2 Controparte_4 Parte_1 mandataria (incorporante in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 CP_2 tempore) e di in persona del legale rappresentante pro tempore, intervenuta quale Controparte_5 cessionaria del credito in persona del legale rappresentante pro tempore;
Parte_1
Con
• condanna gli appellati e , in solido tra CP_3 Parte_2 Controparte_4 loro, alla restituzione in favore di e per essa della mandataria , Parte_1 Controparte_1 della somma di € 10.136,92, oltre interessi dalla data del pagamento;
• compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 05.03.2025, tenutasi in videoconferenza.
Il Consigliere ausiliario estensore Il Presidente
Antonietta Monaco Francesco S. Filocamo
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