CASS
Sentenza 1 marzo 2023
Sentenza 1 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/03/2023, n. 8964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8964 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo nel procedimento a carico di CA LÒ, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 26/09/2022 del Tribunale di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SI AD, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata;
letta la memoria dell'avv. Giuseppe De Luca, difensore del CA, il quale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Palermo, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., in accoglimento della richiesta di riesame presentata da Penale Sent. Sez. 6 Num. 8964 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: APRILE ERCOLE Data Udienza: 02/02/2023 LÒ CA, riqualificava ai sensi degli artt. 393 e 416-bis.1 cod. pen. i fatti originariamente contestati al prevenuto con imputazione provvisoria ai sensi degli artt. 110, 629, primo e secondo comma, in relazione all'art. 628, terzo comma, n. 3, e 416-bis.1 cod. pen., e annullava il provvedimento del 10 giugno 2022 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo aveva disposto l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei riguardi del CA, di cui il Tribunale del riesame ordinava la rimessione in libertà. Rilevava il Tribunale come gli elementi di conoscenza a disposizione avessero dimostrato a livello indiziario che LÒ CA avesse agito, in concorso con il fratello LO CA e con TO AZ, per costringere, con metodo mafioso, AE NO TI a corrispondere loro la somma di 5.000 euro, importo che quest'ultimo doveva ai CA, nella misura di 2.000 euro, quale corrispettivo per una fornitura di pesce, e al AZ, nella restante misura di 3.000 euro, in restituzione di una somma precedentemente ricevuta "per una delibera". Da tanto il Collegio desumeva come a carico di LÒ CA, che aveva operato in concorso con il AZ nella consapevolezza che la somma totale pretesa era di 5.000 euro, vi fossero gravi indizi di colpevolezza in relazione ad una condotta che aveva integrato gli estremi del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, sia pur aggravato dal metodo mafioso: non essendovi, invece, elementi comprovanti che gli indagati avessero agito anche al fine di agevolare l'associazione di stampo mafioso 'cosa nostra', di cui il AZ era gravemente indiziato di fare parte. 2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, il quale ha dedotto il vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere il Tribunale del riesame erroneamente sostenuto che il CA avesse agito in concorso con il AZ e che questi era intervenuto, usando violenza e minaccia nonché il metodo mafioso, nella vicenda dei rapporti con lo NO TI non per tutelare il credito di cui erano titolari i fratelli CA, ma per fare valere un proprio diritto di credito: ricostruzione dei fatti che il Procuratore ricorrente ha considerato viziata, in quanto il Collegio del riesame aveva valorizzato un dato, quello della posizione del AZ di "socio" all'interno della impresa dei CA, che risultava smentita dalle emergenze procedimentali;
ed ancora, trascurando di considerare che il AZ, del tutto estraneo alla operatività di quella impresa, aveva agito non solo per riscuotere la somma di 2.000 euro spettante ai CA per una fornitura di pesce regolarmente fatturata che lo NO TI non aveva pagato, ma pretendendo (con il consapevole 2 'Ì-1 concorso degli stessi CA) il versamento di 5.000 euro, dunque la maggior somma di 3.000 euro, in relazione ad "una delibera non meglio specificata", rispetto alla quale gli agenti non potevano vantare alcun diritto tutelabile legalmente, non risultando, in relazione a tale maggior somma, alcun pregresso rapporto commerciale tra il AZ e lo NO TI. Nonché per avere il Tribunale di Palermo omesso di spiegare le ragioni della esclusione dell'altra circostanza aggravante speciale contestata, quella dell'aver agito al fine di agevolare l'associazione di stampo mafioso 'cosa nostra': tralasciando di valutare quegli elementi che avevano dimostrato a livello indiziario come la vicenda del debito dello NO TI fosse divenuta oggetto di una contesa tra appartenenti di due distinte 'famiglie' di quella organizzazione criminale e come il AZ avesse minacciato la vittima di non farlo più lavorare in quella zona, così evocando il controllo delle attività economiche della zona che veniva esercitata da quel sodalizio mafioso. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati da numerose successive disposizioni, da ultimo dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come introdotto dall'art. 5- duodecies del decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica di Palermo sia inammissibile. 2. Va premesso che vi è sostanziale coincidenza tra le argomentazioni contenute nella ordinanza gravata e quelle sviluppate nell'atto di impugnazione in ordine alle regulae iuris, così come delineate dalla giurisprudenza di legittimità, applicabili ai fini della individuazione degli elementi distintivi tra le fattispecie delittuose di estorsione aggravata e di esercizio arbitrario delle proprie ragioni: tant'è che il ricorso è stato formulato per fare valere asseriti vizi di motivazione. Al riguardo va, dunque, ricordato come secondo il consolidato insegnamento di questa Corte di cassazione il controllo dei provvedimenti di applicazione delle misure limitative della libertà personale sia diretto a verificare la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato, nonché il valore sintomatico degli indizi medesimi. Controllo che non può comportare un coinvolgimento del giudizio ricostruttivo del fatto e degli apprezzamenti del giudice di merito in ordine all'attendibilità delle fonti ed alla rilevanza e concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. Questa Corte ha, dunque, il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate (si veda, ex multis, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). Alla luce di tali criteri bisogna, dunque, riconoscere come, nel caso di specie, i giudici di merito abbiano dato logica contezza degli elementi indiziari allo stato a disposizione, in base ai quali hanno ritenuto che LÒ CA avesse concorso con il AZ nel compimento di iniziative nei riguardi della persona offesa NO TI negativamente qualificate dall'impiego di pesanti metodi minacciosi e di natura mafiosa, non come terzo estraneo al pregresso rapporto obbligatorio esistente tra il CA e lo NO TI, ma per fare valere un diritto di credito di cui egli era, almeno in parte, titolare. A tal fine il Tribunale del riesame ha valorizzato non solamente il passaggio di quella conversazione captata dagli inquirenti nel corso della quale il AZ si era presentato alla vittima come "il socio" dei CA, ma soprattutto i brani di un ulteriore colloquio intercettato, durante il quale altro soggetto intervenuto nella vicenda, tal Siragusa, aveva sostenuto che lo NO TI avrebbe dovuto consegnare al AZ i soldi ("i grana") per il pesce che quest'ultimo aveva consegnato al debitore ("iddru... ti deve portare i grana dei pesci... come gli hai dato i pesci..."): parole alle quali il AZ aveva replicato che dei 5.000 euro pretesi, 2.000 euro riguardavano i pesci e 3.000 euro una ulteriore somma che egli (AZ) aveva versato e che non gli erano stati restituiti ("...a questo gli ho pagato 3000 euro con i soldi miei della delibera, e 2000 sono i pesci... ecco perché sono 5000... ma qua si sta fottendo pure i miei soldi, e questo non va bene... 3000 euro dalla tasca che ho tirato fuori io..."). Il Procuratore ricorrente ha, in definitiva, sollecitato questa Corte a compiere una inammissibile rivalutazione del materiale d'indagine - costituito essenzialmente dal contenuto di conversazioni intercettate dagli investigatori - 4 rispetto al quale è stato proposto un significativo alternativo rispetto a quello privilegiato dal Tribunale: attività che non è consentita nel giudizio di legittimità. 3. Manifestamente infondata è, poi, la censura formulata dal Procuratore ricorrente circa la prospettata assenza di motivazione per la decisione adottata dal Tribunale di escludere la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alla circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa. E invero, sul punto la motivazione nella ordinanza impugnata è presente e risulta congrua, avendo il Collegio del riesame spiegato - con un apparato argomentativo che, allo stato, non presenta profili di manifesta illogicità - come gli elementi fattuali acquisiti avessero comprovato che il AZ aveva agito sicuramente con metodo mafioso per soddisfare un suo esclusivo personale interesse a recuperare del denaro che, a suo dire, gli era dovuto dallo NO TI: dovendosi in tale ottica leggere i passaggi di quelle conversazioni nelle quali il AZ aveva vantato il proprio "peso" a Mazara del Vallo, ad un certo punto prospettando alla persona offesa l'intervento di altri soggetti verosimilmente gravitanti nel contesto della criminalità locale e minacciando la stessa che solo pagando avrebbe potuto "chiudere la partita" e "continuare a lavorare".
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 02/02/2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SI AD, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata;
letta la memoria dell'avv. Giuseppe De Luca, difensore del CA, il quale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Palermo, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., in accoglimento della richiesta di riesame presentata da Penale Sent. Sez. 6 Num. 8964 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: APRILE ERCOLE Data Udienza: 02/02/2023 LÒ CA, riqualificava ai sensi degli artt. 393 e 416-bis.1 cod. pen. i fatti originariamente contestati al prevenuto con imputazione provvisoria ai sensi degli artt. 110, 629, primo e secondo comma, in relazione all'art. 628, terzo comma, n. 3, e 416-bis.1 cod. pen., e annullava il provvedimento del 10 giugno 2022 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo aveva disposto l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei riguardi del CA, di cui il Tribunale del riesame ordinava la rimessione in libertà. Rilevava il Tribunale come gli elementi di conoscenza a disposizione avessero dimostrato a livello indiziario che LÒ CA avesse agito, in concorso con il fratello LO CA e con TO AZ, per costringere, con metodo mafioso, AE NO TI a corrispondere loro la somma di 5.000 euro, importo che quest'ultimo doveva ai CA, nella misura di 2.000 euro, quale corrispettivo per una fornitura di pesce, e al AZ, nella restante misura di 3.000 euro, in restituzione di una somma precedentemente ricevuta "per una delibera". Da tanto il Collegio desumeva come a carico di LÒ CA, che aveva operato in concorso con il AZ nella consapevolezza che la somma totale pretesa era di 5.000 euro, vi fossero gravi indizi di colpevolezza in relazione ad una condotta che aveva integrato gli estremi del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, sia pur aggravato dal metodo mafioso: non essendovi, invece, elementi comprovanti che gli indagati avessero agito anche al fine di agevolare l'associazione di stampo mafioso 'cosa nostra', di cui il AZ era gravemente indiziato di fare parte. 2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, il quale ha dedotto il vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere il Tribunale del riesame erroneamente sostenuto che il CA avesse agito in concorso con il AZ e che questi era intervenuto, usando violenza e minaccia nonché il metodo mafioso, nella vicenda dei rapporti con lo NO TI non per tutelare il credito di cui erano titolari i fratelli CA, ma per fare valere un proprio diritto di credito: ricostruzione dei fatti che il Procuratore ricorrente ha considerato viziata, in quanto il Collegio del riesame aveva valorizzato un dato, quello della posizione del AZ di "socio" all'interno della impresa dei CA, che risultava smentita dalle emergenze procedimentali;
ed ancora, trascurando di considerare che il AZ, del tutto estraneo alla operatività di quella impresa, aveva agito non solo per riscuotere la somma di 2.000 euro spettante ai CA per una fornitura di pesce regolarmente fatturata che lo NO TI non aveva pagato, ma pretendendo (con il consapevole 2 'Ì-1 concorso degli stessi CA) il versamento di 5.000 euro, dunque la maggior somma di 3.000 euro, in relazione ad "una delibera non meglio specificata", rispetto alla quale gli agenti non potevano vantare alcun diritto tutelabile legalmente, non risultando, in relazione a tale maggior somma, alcun pregresso rapporto commerciale tra il AZ e lo NO TI. Nonché per avere il Tribunale di Palermo omesso di spiegare le ragioni della esclusione dell'altra circostanza aggravante speciale contestata, quella dell'aver agito al fine di agevolare l'associazione di stampo mafioso 'cosa nostra': tralasciando di valutare quegli elementi che avevano dimostrato a livello indiziario come la vicenda del debito dello NO TI fosse divenuta oggetto di una contesa tra appartenenti di due distinte 'famiglie' di quella organizzazione criminale e come il AZ avesse minacciato la vittima di non farlo più lavorare in quella zona, così evocando il controllo delle attività economiche della zona che veniva esercitata da quel sodalizio mafioso. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati da numerose successive disposizioni, da ultimo dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come introdotto dall'art. 5- duodecies del decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica di Palermo sia inammissibile. 2. Va premesso che vi è sostanziale coincidenza tra le argomentazioni contenute nella ordinanza gravata e quelle sviluppate nell'atto di impugnazione in ordine alle regulae iuris, così come delineate dalla giurisprudenza di legittimità, applicabili ai fini della individuazione degli elementi distintivi tra le fattispecie delittuose di estorsione aggravata e di esercizio arbitrario delle proprie ragioni: tant'è che il ricorso è stato formulato per fare valere asseriti vizi di motivazione. Al riguardo va, dunque, ricordato come secondo il consolidato insegnamento di questa Corte di cassazione il controllo dei provvedimenti di applicazione delle misure limitative della libertà personale sia diretto a verificare la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato, nonché il valore sintomatico degli indizi medesimi. Controllo che non può comportare un coinvolgimento del giudizio ricostruttivo del fatto e degli apprezzamenti del giudice di merito in ordine all'attendibilità delle fonti ed alla rilevanza e concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. Questa Corte ha, dunque, il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate (si veda, ex multis, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). Alla luce di tali criteri bisogna, dunque, riconoscere come, nel caso di specie, i giudici di merito abbiano dato logica contezza degli elementi indiziari allo stato a disposizione, in base ai quali hanno ritenuto che LÒ CA avesse concorso con il AZ nel compimento di iniziative nei riguardi della persona offesa NO TI negativamente qualificate dall'impiego di pesanti metodi minacciosi e di natura mafiosa, non come terzo estraneo al pregresso rapporto obbligatorio esistente tra il CA e lo NO TI, ma per fare valere un diritto di credito di cui egli era, almeno in parte, titolare. A tal fine il Tribunale del riesame ha valorizzato non solamente il passaggio di quella conversazione captata dagli inquirenti nel corso della quale il AZ si era presentato alla vittima come "il socio" dei CA, ma soprattutto i brani di un ulteriore colloquio intercettato, durante il quale altro soggetto intervenuto nella vicenda, tal Siragusa, aveva sostenuto che lo NO TI avrebbe dovuto consegnare al AZ i soldi ("i grana") per il pesce che quest'ultimo aveva consegnato al debitore ("iddru... ti deve portare i grana dei pesci... come gli hai dato i pesci..."): parole alle quali il AZ aveva replicato che dei 5.000 euro pretesi, 2.000 euro riguardavano i pesci e 3.000 euro una ulteriore somma che egli (AZ) aveva versato e che non gli erano stati restituiti ("...a questo gli ho pagato 3000 euro con i soldi miei della delibera, e 2000 sono i pesci... ecco perché sono 5000... ma qua si sta fottendo pure i miei soldi, e questo non va bene... 3000 euro dalla tasca che ho tirato fuori io..."). Il Procuratore ricorrente ha, in definitiva, sollecitato questa Corte a compiere una inammissibile rivalutazione del materiale d'indagine - costituito essenzialmente dal contenuto di conversazioni intercettate dagli investigatori - 4 rispetto al quale è stato proposto un significativo alternativo rispetto a quello privilegiato dal Tribunale: attività che non è consentita nel giudizio di legittimità. 3. Manifestamente infondata è, poi, la censura formulata dal Procuratore ricorrente circa la prospettata assenza di motivazione per la decisione adottata dal Tribunale di escludere la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alla circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa. E invero, sul punto la motivazione nella ordinanza impugnata è presente e risulta congrua, avendo il Collegio del riesame spiegato - con un apparato argomentativo che, allo stato, non presenta profili di manifesta illogicità - come gli elementi fattuali acquisiti avessero comprovato che il AZ aveva agito sicuramente con metodo mafioso per soddisfare un suo esclusivo personale interesse a recuperare del denaro che, a suo dire, gli era dovuto dallo NO TI: dovendosi in tale ottica leggere i passaggi di quelle conversazioni nelle quali il AZ aveva vantato il proprio "peso" a Mazara del Vallo, ad un certo punto prospettando alla persona offesa l'intervento di altri soggetti verosimilmente gravitanti nel contesto della criminalità locale e minacciando la stessa che solo pagando avrebbe potuto "chiudere la partita" e "continuare a lavorare".
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 02/02/2023