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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 23/06/2025, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione prima - Sezione specializzata in R.G.227/2022
materia di imprese-, così composta:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere rel.
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 227/ 2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 25 febbraio 2022 e posta in decisione all'udienza collegiale del
15/01/2025
OGGETTO: d a
Cause in materia di
, , LOCATELLI Persona_1 Parte_1
trasferimento di GABRIELE e on il patrocinio dell'avv. Martinelli Controparte_1
partecipazioni sociali Daniele e dell'avv. Scagnet Andrea Celeste etc. - Sez. Spec. APPELLANTI imprese c o n t r o
Codice:
con il patrocinio dell'avv. Bazzana Michela Controparte_2
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia -Sezione specializzata
1 in materia di impresa- n. 2217/2021 pubblicata in data 31 agosto 2021
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“a parziale riforma dell'appellata sentenza nei termini di cui in precedenza,
ed ogni istanza contraria disattesa, in accoglimento dei motivi di appello
proposti, così giudicare:
Nel merito:
- accertare e dichiarare l'autonomia del patto di non concorrenza dal patto
di cessione quote del 03.11.2015 e, per l'effetto,
- accertare e dichiarare la risoluzione del patto di non concorrenza di cui è
causa con condanna del sig. alla Controparte_2
restituzione/corresponsione in favore dei sig.ri , Persona_1 Parte_1
, e del corrispettivo pattuito per
[...] Parte_2 CP_1
la non concorrenza pari nell'importo ad €. 495.100= o neldiverso importo
che verrà accertato come dovuto, anche in via equitativa, in corso di causa,
oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto e degli interessi
di mora ex art. 1284 IV comma c.c. dalla notifica del presente atto al saldo;
- condannare altresì, in ogni caso, il sig. a titolo di Controparte_2
responsabilità per inadempimento, al risarcimento del danno contrattuale ed
extracontrattuale, patrimoniale e non, subito e subendo da Parte_2
per
[...] Parte_3 CP_1
l'importo che vorrà liquidare l'Ill.mo Giudice adito, anche in via equitativa,
tenuto conto della durata del patto di non concorrenza e la sua finalità
2 (anche) di mantenimento dell'integrità del compendio aziendale acquistato
da , , del prezzo pattuito per la Parte_2 Parte_3
cessione delle quote (che si ricorda essere di totali € 500.000=) nonché
dell'estensione cronologica della violazione in relazione anche al termine di
esaurimento del patto di non concorrenza, oltre rivalutazione monetaria ed
interessi legali dal dovuto e degli interessi di mora ex art. 1284 IV comma
c.c. dalla notifica del presente atto al saldo.
In via istruttoria:
- disporre la produzione in giudizio sia a carico di che di CP_3
di tutti i contratti di appalto e/o subappalto intercorsi tra Controparte_4
queste negli anni 2016-2017-2018-2019; - disporre la produzione in giudizio
dei registri IVA vendite della società degli anni 2016- Controparte_4
2017-2018-2019.
In ogni caso anticipazioni e competenze professionali di causa di I e II grado
interamente rifusi”.
Dell'appellato
“ Ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
- IN VIA PRINCIPALE: respingere l'appello proposto dai signori R_
, , e avverso
[...] Parte_1 Parte_2 CP_1
la sentenza n.2217/2021 del Tribunale di Brescia – sezione specializzata per
le imprese - in quanto infondato in fatto e in diritto, in forza dei motivi
indicati in atti.
In ogni caso, spese competenze del grado rifuse.
3 IN VIA SUBORDINATA E D'ISTRUTTORIA: ammettersi prova per testi
sulle seguenti circostanze:
10) Vero che sul predetto importo di € 1.935.537 vennero intavolate le
trattative di cessione (dott. e dott. ; Persona_2 Parte_4
11) Vero che il sig. accettò quale corrispettivo per la Controparte_2
cessione il ridotto importo di € 500.000,00 in quanto si trovava in difficoltà
economiche (dott. e dott. ; Persona_2 Parte_4
12) Vero che soltanto all'ultimo momento i chiedevano di inserire Parte_2
in contratto che il prezzo pattuito doveva intendersi comprensivo anche del
corrispettivo del patto di non concorrenza (dott e dott. Persona_2
. Parte_4
Si indicano come testi, da valere anche a prova contraria sui capitoli
avversari:
presso via S. Bernardino n. 152; Tes_1 Controparte_4
Dott. di Bergamo, P.zza Emanuele Filiberto n. 8/D Persona_2
24126 Bergamo;
Dott. di Bergamo, via San Bernardino n. 152”. Testimone_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. , e e hanno citato R_ Parte_1 Parte_2 Controparte_1
in giudizio chiedendo l'accertamento della violazione Controparte_2
del patto di non concorrenza contenuto nell'atto di cessione di quote sociali della del 03.11.2015 – notaio repertorio n. Controparte_1 Persona_3
4 678, raccolta n. 526 – nonché la risoluzione di tale patto, con condanna alla restituzione del corrispettivo pattuito nell'importo di €. 495.100,00 e la condanna del convenuto al risarcimento dei danni.
La clausola in questione era del seguente tenore: “per un periodo di cinque
anni a decorrere dalla data della presente scrittura, non potrà né in proprio
né per conto di alcuna persona, ente o società, neppure da dipendente di
altre società di persone o capitale, ottenere commesse dirette e/o indirette,
lavori di qualsiasi genere e, comunque, in ogni caso contattare per scopi
commerciali, direttamente o indirettamente alcuna persona, ente o società
che sia attualmente cliente della società o di un membro del CP_1
suo gruppo o anche riconducibile ai soci personalmente, di cui all'elenco
che viene sottoscritto dalle parti e si allega alla lettera “B””.
2. Il convenuto ha chiesto il rigetto di tali domande e, in via riconvenzionale,
l'accertamento della nullità del patto di non concorrenza.
3. Il Tribunale ha accertato l'inadempimento del convenuto, ha rigettato le altre domande e la domanda riconvenzionale, ha compensato tra le parti le spese del giudizio.
3.1. In particolare, il Tribunale:
ha escluso l'applicabilità degli artt. 215 e 2557 cod.civ. ed ha ritenuto applicabile l'art. 2596 cod.civ. che prevede che il patto che limita la concorrenza debba essere provato per iscritto e sia valido, entro il termine massimo di cinque anni, “se circoscritto ad una determinata zona o ad una
determinata attività”;
5 ha ritenuto che nella clausola in esame sia la zona di vigenza del patto
(territorio nazionale) che l'attività (relativa all'utilizzo di frese per l'asportazione e il livellamento dell'asfalto e lo svolgimento di attività
commerciale o simile nel medesimo settore) siano determinate;
ha ritenuto che non vi sia prova <
di utilizzare la propria professionalità in lavori assolutamente contigui alla propria professionalità sul territorio nazionale (addetto alla manutenzione,
autista), nè di prestare attività lavorativa all'estero, come emerge dalle stesse deposizioni dei testimoni indicati da parte convenuta1.Né può ritenersi che il patto sia nullo per omessa pattuizione di uno specifico compenso considerando che l'articolo 2596 cod. civ. non impone l'onerosità del patto>>;
ha ritenuto provato l'inadempimento al patto di non concorrenza in quanto dalla istruttoria orale è emerso l'espletamento di attività relativa all'utilizzo di frese per l'asportazione e il livellamento dell'asfalto;
ha escluso che costituisca violazione del patto per interposta persona la costituzione, in epoca precedente alla stipula del patto da parte della moglie del convenuto, di una società operante nel medesimo settore;
ha ritenuto tardiva l'allegazione che <
commerciali per conto della società attrice con la società e Controparte_3
la circostanza che dal 2016 la abbia cessato di affidare in Controparte_3
esclusiva a le attività di manutenzione delle autostrade A8, CP_1
A9 e A1, dandole, da quell'anno, in gestione anche alla società Opere Stradali
6 Srl,>>;
ha rigettato la domanda di risoluzione del patto di non concorrenza il patto non ha carattere autonomo rispetto all'atto di cessione, tant'è che è stato convenuto un unico corrispettivo che ne tiene conto, e non è possibile una pronuncia di parziale risoluzione;
ha, comunque evidenziato la <
tesi di parte ricorrente, peraltro contrastante con quanto riportato all'articolo
3 dell'atto di cessione, in merito alla valutazione del prezzo delle quote quale valore nominale, piuttosto che quale quota parte del patrimonio sociale>>;
ha, infine, rigettato la domanda di risarcimento del danno in quanto dalla istruttoria è emersa la prestazione di attività lavorativa di CP_2
quale addetto alla conduzione di macchina fresatrice;
[...]
<
idonea a costituire peculiare vantaggio per l'imprenditore al cui servizio viene posta, in assenza di ulteriori allegazioni, il semplice fatto che l'attore abbia lavorato utilizzando la fresa presso altre ditte operanti sul territorio nazionale non permette di individuare un danno né in capo ai sottoscrittori del patto né in capo alla società attrice>>.
3. Hanno proposto appello , e R_ Parte_1 Parte_2
sulla base di due motivi. Controparte_1
4. ha chiesto il rigetto del gravame. Controparte_5
5.Alla udienza del 15 gennaio 2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cod.proc.civ.
7 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo gli appellanti censurano la statuizione con cui il
Tribunale ha rigettato la domanda di risoluzione del patto di non concorrenza,
in quanto non è ha ravvisato l'autonomia nel contesto dell'atto di cessione di quote.
Evidenziano la contraddittorietà tra l'accertamento per cui la norma applicabile è l'art. 2596 cod.civ. e l'applicazione di tale norma solo ai patti di non concorrenza causalmente autonomi.
Deducono che nel caso in esame il patto di cessione delle quote è autonomo da quello di non concorrenza di cui, quindi, potrebbe essere pronunciata la risoluzione con condanna della controparte alla differenza tra il valore nominale delle quote cedute e quanto corrisposto.
1.1. Il motivo è infondato.
1.2. La non autonomia del patto di non concorrenza è stata ricavata dal
Tribunale dal tenore, inequivoco, dell' “articolo cinque” e, quindi della volontà in esso espressa dalle parti .
E' da evidenziare che in tale clausola i cessionari delle quote “non
consentono a livello nazionale” lo svolgimento sia in proprio che per conto terzi dell'attività “alla luce del corrispettivo concordato e comprensivo delle
limitazioni di cui al patto” e il cedente dichiara che “1) nel prezzo di cessione
delle quote concordato tra le parti è compreso anche il corrispettivo per il
patto di non concorrenza a livello nazionale, 2) tali limitazioni sono da
8 ritenersi compensate congruamente con il prezzo concordato, 3) il
corrispettivo è congruo in relazione al vincolo di oggetto, territorio e di
durata”.
1.3. Gli appellanti non censurano la interpretazione operata in concreto dal
Tribunale circa la stretta correlazione tra la cessione delle quote e patto di non concorrenza motivata dall'essere stato convenuto un corrispettivo unitario, e quindi sulla base della volontà delle parti contraenti, e si limitano a prospettare la contraddittorietà, in tesi tra tale interpretazione e la tesi dell'applicabilità dell'art. 2596 cod.civ. ai soli patti di natura autonoma.
1.4. La ratio decidendi riguardo al rigetto della domanda di risoluzione del patto di non concorrenza è data dalla mancanza di autonomia di esso rispetto al contratto di cessione delle quote sociali in cui è inserito e avrebbe dovuto essere fatto oggetto di specifica censura mentre.
L'art. 2596 cod.civ. è la cornice normativa generale circa la restrizione alla disciplina convenzionale della limitazione della concorrenza sulla base della quale il Tribunale ha ritenuto legittima la clausola (propugnata dagli appellanti) ed ha rigettato la domanda riconvenzionale di nullità proposta dalla controparte con statuizione che non è stata oggetto di appello incidentale.
1.5. Peraltro non si ravvisa alcuna contraddittorietà tra la ritenuta non autonomia del patto, che, come esposto, il Giudicante ha ricavato dalla interpretazione della volontà delle parti, e il riferimento a tale norma.
La nozione di patto contenuta nell'art. 2596 cod.civ. comprende sia il
9 contratto che ha come oggetto esclusivo la limitazione della concorrenza, sia la singola clausola di non concorrenza inserita in un più ampio accordo negoziale;
non vi sono ragioni per ritenere che la norma riguardi solo la prima fattispecie.
Piuttosto il discrimine di applicazione della norma è costituito dal fatto che le norme che prevedono una limitazione della concorrenza, come effetto naturale di determinati negozi, siano speciali rispetto all'art. 2596 cod.civ.;
in tali casi, è lo stesso legislatore che ha ritenuto che, per la piena attuazione del rapporto esistente fra le parti, sia necessario porre restrizioni alla possibilità di svolgere attività in concorrenza in quanto tale limitazione ha un collegamento funzionale con la funzione economico sociale concretamente perseguita dall'accordo.
Il che, nel caso in esame, il Tribunale ha escluso in quanto ha ritenuto che non vi siano i presupposti per valutare la validità della clausola di non concorrenza alla luce degli art. 2225 cod.civ. o dall'art. 2557 cod.civ. in quanto non è configurabile un rapporto di lavoro né la cessione d'azienda o simile fattispecie.
1.6. La statuizione con cui il Tribunale ha ritenuto che sia esclusa la risoluzione parziale del contratto con riferimento al solo patto di non concorrenza non merita, quindi, censure.
2. Con il secondo motivo gli appellanti censurano la statuizione con cui il
Tribunale ha rigettato la domanda di risarcimento del danno.
Deducono che, una volta accettato l'inadempimento al patto di non
10 concorrenza va riconosciuto in loro favore il risarcimento dei danni, venendo altrimenti pregiudicata la tutela della integrità del compendio aziendale acquistato.
Evidenziano, poi, che la lesione al patto di non concorrenza è stata prospettata non solo per avere il utilizzato macchine fresatrici ma anche per CP_2
avere questi lavorato alle dipendenza di società operanti nel medesimo settore di per avere svolto attività commerciale/di Controparte_1
intermediazione con clienti (poi divenute ex clienti o comunque operanti nel medesimo settore.
Censurano la statuizione con cui il Tribunale ha ritenuto tardiva l'allegazione, in quanto gli inadempimenti contestati sono stati specificati in sede istruttoria: “Si ricorda a tal proposito, circostanza documentata e mai
contestata, che a decorrere dal 2016, quindi pochi mesi dopo la cessione
delle quote e la fuoriuscita del dalla la CP_2 CP_1 CP_3
ha affidato la gestione/manutenzione dei tratti autostradali A8, A9 e A1,
[...]
sino ad allora in gestione esclusiva di alla società CP_1 [...]
società neocostituita e partecipata al 100% dalla coniuge di CP_4
parte appellata. Alla luce di tale accadimento è verosimile ritenere che il
abbia sfruttato le proprie conoscenze e la propria influenza nei CP_2
confronti dei clienti di quantomeno per tale affidamento di CP_1
manutenzione/gestione osservato che il è stato socio-amministratore CP_2
della e presidente del consiglio di amministratore dal 2012 fino CP_1
alla data di cessione quote e seguiva anche la gestione commerciale dei
11 clienti (tra cui, appunto, la società che gestisce tutte le CP_3
autostrade italiane)”.
2.1. Il motivo è infondato.
2.2. Innanzi tutto esso non merita accoglimento riguardo alla censura alla statuizione con cui il Tribunale ha escluso la esistenza di un danno risarcibile.
Gli appellanti deducono che, accertata la violazione del patto di non concorrenza e l'inadempimento, “ne consegue il diritto al risarcimento di
tutti i danni”; in sostanza, prospettano che la esistenza di un danno risarcibile per il solo fatto che sia stato accertato l'inadempimento.
Tuttavia, il danno conseguente all'inadempimento al patto di non concorrenza non può ritenersi in re ipsa, occorrendo la prova della esistenza di un danno inteso quale diminuzione patrimoniale o mancato guadagno cagionati dalla sua violazione.
Sicché non vi è alcuna contraddittorietà tra l'avvenuto accertamento dell'inadempimento al patto di non concorrenza, nei limiti in cui è stato accertato, e la statuizione della inesistenza di un danno risarcibile a carico della società o dei soci cessionari;
tale danno il Tribunale ha escluso facendo riferimento alla tipologia dell'attività (la prestazione quale dipendente di
<>)
attraverso cui si è concretizzato l'inadempimento, per quanto provato,
Tale motivazione non è fatta oggetto di specifica censura se non quella,
infondata, innanzi esaminata, non venendo allegato da parte degli appellanti
12 quale sarebbe, per converso, il danno da essi subito.
Il danno è conseguenza diversa ed ulteriore rispetto alla violazione del patto e necessita di prova, sicché solo la dimostrazione della sua esistenza consente l'utilizzo del criterio equitativo per la relativa liquidazione. La liquidazione equitativa attiene, infatti, alla difficoltà di provare il danno nella sua esatta quantificazione non già nella sua ontologica esistenza che, come esposto, il
Tribunale ha escluso.
2.3. Infine, il motivo in esame non merita accoglimento riguardo alla censura alla statuizione con cui il Tribunale ha ritenuto che dalla istruttoria orale sia emerso soltanto l'utilizzo da parte del < CP_2
lavori eseguiti in cantieri gestiti da in territorio italiano nel Controparte_3
periodo compreso tra il 27 giugno ed il 18 luglio del 2018>> e, quindi, la prestazione quale dipendente di <
conduzione di macchina fresatrice>>.
Con riferimento all'allegazione della violazione del patto di non concorrenza anche con riferimento agli ulteriori profili evidenziati dagli appellanti, di cui il Tribunale ha rilevato la tardività, non può condividersi l'assunto degli appellanti per cui “parte attrice … si è, semplicemente e correttamente,
limitata a specificare in sede istruttoria quali erano gli inadempimenti di cui
controparte si era resa responsabile, e ciò a riprova della richiesta
risarcitoria”.
Incontestato il rilievo da parte del Tribunale per cui solo nella <
memoria istruttoria>> è stata effettuata tale allegazione, va rilevato che <
13 tema di preclusioni processuali, occorre distinguere tra fatti principali, posti a fondamento della domanda, e fatti secondari (dedotti per dimostrare i primi), l'allegazione dei quali non è soggetta alle preclusioni dettate per i fatti principali, ma trova il suo ultimo termine preclusivo in quello eventualmente concesso ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., anche se richiesto ai soli fini dell'indicazione dei mezzi di prova o delle produzioni documentali>> (Cass. 21332/2024, 8525/2020).
E' indubbio che nel caso di specie la circostanza che la violazione del patto di non concorrenza si sarebbe attuata anche attraverso “attività commerciale
e/o di intermediazione” e che abbia determinato un sostanziale sviamento della clientela costituisce un fatto principale in quanto, stante la natura c.d. eterodeterminata della situazione soggettiva di cui viene invocata tutela,
rappresenta il comportamento attraverso cui viene integrata, secondo l'assunto degli appellanti, la violazione del patto e determinato il preteso danno. Pertanto, soggiace alla disciplina delle preclusioni previste per l'allegazione dei fatti principali posti a fondamento della domanda (artt. 163
e 183, commi quinto e sesto, num. 1, cod. proc. civ.).
In adempimento dell'onere di allegazione vanno circoscritti, nel rispetto delle preclusioni processuali i fatti posti a fondamento della domanda in correlazione con l'esercizio del diritto di difesa della controparte e dell'onere a suo carico, ai sensi dell'art.167 cod. proc. civ., di prendere in ordine ad essi posizione.
Rileva, inoltre, il Collegio che ove l'azione esercitata concerna un
14 inadempimento contrattuale, l'attore è onerato di allegare non solo l'inadempimento in quanto tale ma anche le specifiche circostanze che lo integrano;
la nota pronuncia delle Sezioni Unite n. 13533/2001 che ha enunciato i principi di diritto in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, allorquando il creditore agisca per la risoluzione contrattuale,
per il risarcimento del danno (come nel caso di specie) ovvero per l'adempimento impone l' < della circostanza dell'inadempimento>> che non si concretizza della mera denuncia dell'inadempimento ma nella specificazione dei profili di fatto che li integrano, con ciò rappresentando la pregnanza fattuale necessaria nella proposizione della domanda, che deve appunto identificare in che cosa l'inadempimento è consistito.
Pertanto, anche sul punto la statuizione del Tribunale non merita censure.
3. Pertanto, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata va confermata.
3.1. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in conformità alla nota in quanto conforme ai criteri e parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modd. dello scaglione di riferimento (da € 260.001 ad € 520.000).
4. Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
15 La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile - Sezione specializzata in materia di imprese – definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da , , Persona_1 Parte_1
e , Parte_2 Controparte_1 Persona_1 Parte_1
e avverso la sentenza del
[...] Parte_2 Controparte_1
Tribunale di Brescia -sezione specializzata in materia di impresa – n.
2217/2021 pubblicata in data 31 agosto 2021;
2. condanna gli appellanti, in solido, al pagamento in favore dell'appellato delle spese del grado, che liquida in € 4.389,00 per la “fase di studio”, €
2.552,00 per la “fase introduttiva” ed € 7.298,00 per la “fase decisionale”,
oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico degli appellanti.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 17 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Vittoria Gabriele Giuseppe Magnoli
16
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione prima - Sezione specializzata in R.G.227/2022
materia di imprese-, così composta:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere rel.
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 227/ 2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 25 febbraio 2022 e posta in decisione all'udienza collegiale del
15/01/2025
OGGETTO: d a
Cause in materia di
, , LOCATELLI Persona_1 Parte_1
trasferimento di GABRIELE e on il patrocinio dell'avv. Martinelli Controparte_1
partecipazioni sociali Daniele e dell'avv. Scagnet Andrea Celeste etc. - Sez. Spec. APPELLANTI imprese c o n t r o
Codice:
con il patrocinio dell'avv. Bazzana Michela Controparte_2
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia -Sezione specializzata
1 in materia di impresa- n. 2217/2021 pubblicata in data 31 agosto 2021
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“a parziale riforma dell'appellata sentenza nei termini di cui in precedenza,
ed ogni istanza contraria disattesa, in accoglimento dei motivi di appello
proposti, così giudicare:
Nel merito:
- accertare e dichiarare l'autonomia del patto di non concorrenza dal patto
di cessione quote del 03.11.2015 e, per l'effetto,
- accertare e dichiarare la risoluzione del patto di non concorrenza di cui è
causa con condanna del sig. alla Controparte_2
restituzione/corresponsione in favore dei sig.ri , Persona_1 Parte_1
, e del corrispettivo pattuito per
[...] Parte_2 CP_1
la non concorrenza pari nell'importo ad €. 495.100= o neldiverso importo
che verrà accertato come dovuto, anche in via equitativa, in corso di causa,
oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto e degli interessi
di mora ex art. 1284 IV comma c.c. dalla notifica del presente atto al saldo;
- condannare altresì, in ogni caso, il sig. a titolo di Controparte_2
responsabilità per inadempimento, al risarcimento del danno contrattuale ed
extracontrattuale, patrimoniale e non, subito e subendo da Parte_2
per
[...] Parte_3 CP_1
l'importo che vorrà liquidare l'Ill.mo Giudice adito, anche in via equitativa,
tenuto conto della durata del patto di non concorrenza e la sua finalità
2 (anche) di mantenimento dell'integrità del compendio aziendale acquistato
da , , del prezzo pattuito per la Parte_2 Parte_3
cessione delle quote (che si ricorda essere di totali € 500.000=) nonché
dell'estensione cronologica della violazione in relazione anche al termine di
esaurimento del patto di non concorrenza, oltre rivalutazione monetaria ed
interessi legali dal dovuto e degli interessi di mora ex art. 1284 IV comma
c.c. dalla notifica del presente atto al saldo.
In via istruttoria:
- disporre la produzione in giudizio sia a carico di che di CP_3
di tutti i contratti di appalto e/o subappalto intercorsi tra Controparte_4
queste negli anni 2016-2017-2018-2019; - disporre la produzione in giudizio
dei registri IVA vendite della società degli anni 2016- Controparte_4
2017-2018-2019.
In ogni caso anticipazioni e competenze professionali di causa di I e II grado
interamente rifusi”.
Dell'appellato
“ Ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
- IN VIA PRINCIPALE: respingere l'appello proposto dai signori R_
, , e avverso
[...] Parte_1 Parte_2 CP_1
la sentenza n.2217/2021 del Tribunale di Brescia – sezione specializzata per
le imprese - in quanto infondato in fatto e in diritto, in forza dei motivi
indicati in atti.
In ogni caso, spese competenze del grado rifuse.
3 IN VIA SUBORDINATA E D'ISTRUTTORIA: ammettersi prova per testi
sulle seguenti circostanze:
10) Vero che sul predetto importo di € 1.935.537 vennero intavolate le
trattative di cessione (dott. e dott. ; Persona_2 Parte_4
11) Vero che il sig. accettò quale corrispettivo per la Controparte_2
cessione il ridotto importo di € 500.000,00 in quanto si trovava in difficoltà
economiche (dott. e dott. ; Persona_2 Parte_4
12) Vero che soltanto all'ultimo momento i chiedevano di inserire Parte_2
in contratto che il prezzo pattuito doveva intendersi comprensivo anche del
corrispettivo del patto di non concorrenza (dott e dott. Persona_2
. Parte_4
Si indicano come testi, da valere anche a prova contraria sui capitoli
avversari:
presso via S. Bernardino n. 152; Tes_1 Controparte_4
Dott. di Bergamo, P.zza Emanuele Filiberto n. 8/D Persona_2
24126 Bergamo;
Dott. di Bergamo, via San Bernardino n. 152”. Testimone_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. , e e hanno citato R_ Parte_1 Parte_2 Controparte_1
in giudizio chiedendo l'accertamento della violazione Controparte_2
del patto di non concorrenza contenuto nell'atto di cessione di quote sociali della del 03.11.2015 – notaio repertorio n. Controparte_1 Persona_3
4 678, raccolta n. 526 – nonché la risoluzione di tale patto, con condanna alla restituzione del corrispettivo pattuito nell'importo di €. 495.100,00 e la condanna del convenuto al risarcimento dei danni.
La clausola in questione era del seguente tenore: “per un periodo di cinque
anni a decorrere dalla data della presente scrittura, non potrà né in proprio
né per conto di alcuna persona, ente o società, neppure da dipendente di
altre società di persone o capitale, ottenere commesse dirette e/o indirette,
lavori di qualsiasi genere e, comunque, in ogni caso contattare per scopi
commerciali, direttamente o indirettamente alcuna persona, ente o società
che sia attualmente cliente della società o di un membro del CP_1
suo gruppo o anche riconducibile ai soci personalmente, di cui all'elenco
che viene sottoscritto dalle parti e si allega alla lettera “B””.
2. Il convenuto ha chiesto il rigetto di tali domande e, in via riconvenzionale,
l'accertamento della nullità del patto di non concorrenza.
3. Il Tribunale ha accertato l'inadempimento del convenuto, ha rigettato le altre domande e la domanda riconvenzionale, ha compensato tra le parti le spese del giudizio.
3.1. In particolare, il Tribunale:
ha escluso l'applicabilità degli artt. 215 e 2557 cod.civ. ed ha ritenuto applicabile l'art. 2596 cod.civ. che prevede che il patto che limita la concorrenza debba essere provato per iscritto e sia valido, entro il termine massimo di cinque anni, “se circoscritto ad una determinata zona o ad una
determinata attività”;
5 ha ritenuto che nella clausola in esame sia la zona di vigenza del patto
(territorio nazionale) che l'attività (relativa all'utilizzo di frese per l'asportazione e il livellamento dell'asfalto e lo svolgimento di attività
commerciale o simile nel medesimo settore) siano determinate;
ha ritenuto che non vi sia prova <
di utilizzare la propria professionalità in lavori assolutamente contigui alla propria professionalità sul territorio nazionale (addetto alla manutenzione,
autista), nè di prestare attività lavorativa all'estero, come emerge dalle stesse deposizioni dei testimoni indicati da parte convenuta1.Né può ritenersi che il patto sia nullo per omessa pattuizione di uno specifico compenso considerando che l'articolo 2596 cod. civ. non impone l'onerosità del patto>>;
ha ritenuto provato l'inadempimento al patto di non concorrenza in quanto dalla istruttoria orale è emerso l'espletamento di attività relativa all'utilizzo di frese per l'asportazione e il livellamento dell'asfalto;
ha escluso che costituisca violazione del patto per interposta persona la costituzione, in epoca precedente alla stipula del patto da parte della moglie del convenuto, di una società operante nel medesimo settore;
ha ritenuto tardiva l'allegazione che <
commerciali per conto della società attrice con la società e Controparte_3
la circostanza che dal 2016 la abbia cessato di affidare in Controparte_3
esclusiva a le attività di manutenzione delle autostrade A8, CP_1
A9 e A1, dandole, da quell'anno, in gestione anche alla società Opere Stradali
6 Srl,>>;
ha rigettato la domanda di risoluzione del patto di non concorrenza il patto non ha carattere autonomo rispetto all'atto di cessione, tant'è che è stato convenuto un unico corrispettivo che ne tiene conto, e non è possibile una pronuncia di parziale risoluzione;
ha, comunque evidenziato la <
tesi di parte ricorrente, peraltro contrastante con quanto riportato all'articolo
3 dell'atto di cessione, in merito alla valutazione del prezzo delle quote quale valore nominale, piuttosto che quale quota parte del patrimonio sociale>>;
ha, infine, rigettato la domanda di risarcimento del danno in quanto dalla istruttoria è emersa la prestazione di attività lavorativa di CP_2
quale addetto alla conduzione di macchina fresatrice;
[...]
<
idonea a costituire peculiare vantaggio per l'imprenditore al cui servizio viene posta, in assenza di ulteriori allegazioni, il semplice fatto che l'attore abbia lavorato utilizzando la fresa presso altre ditte operanti sul territorio nazionale non permette di individuare un danno né in capo ai sottoscrittori del patto né in capo alla società attrice>>.
3. Hanno proposto appello , e R_ Parte_1 Parte_2
sulla base di due motivi. Controparte_1
4. ha chiesto il rigetto del gravame. Controparte_5
5.Alla udienza del 15 gennaio 2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cod.proc.civ.
7 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo gli appellanti censurano la statuizione con cui il
Tribunale ha rigettato la domanda di risoluzione del patto di non concorrenza,
in quanto non è ha ravvisato l'autonomia nel contesto dell'atto di cessione di quote.
Evidenziano la contraddittorietà tra l'accertamento per cui la norma applicabile è l'art. 2596 cod.civ. e l'applicazione di tale norma solo ai patti di non concorrenza causalmente autonomi.
Deducono che nel caso in esame il patto di cessione delle quote è autonomo da quello di non concorrenza di cui, quindi, potrebbe essere pronunciata la risoluzione con condanna della controparte alla differenza tra il valore nominale delle quote cedute e quanto corrisposto.
1.1. Il motivo è infondato.
1.2. La non autonomia del patto di non concorrenza è stata ricavata dal
Tribunale dal tenore, inequivoco, dell' “articolo cinque” e, quindi della volontà in esso espressa dalle parti .
E' da evidenziare che in tale clausola i cessionari delle quote “non
consentono a livello nazionale” lo svolgimento sia in proprio che per conto terzi dell'attività “alla luce del corrispettivo concordato e comprensivo delle
limitazioni di cui al patto” e il cedente dichiara che “1) nel prezzo di cessione
delle quote concordato tra le parti è compreso anche il corrispettivo per il
patto di non concorrenza a livello nazionale, 2) tali limitazioni sono da
8 ritenersi compensate congruamente con il prezzo concordato, 3) il
corrispettivo è congruo in relazione al vincolo di oggetto, territorio e di
durata”.
1.3. Gli appellanti non censurano la interpretazione operata in concreto dal
Tribunale circa la stretta correlazione tra la cessione delle quote e patto di non concorrenza motivata dall'essere stato convenuto un corrispettivo unitario, e quindi sulla base della volontà delle parti contraenti, e si limitano a prospettare la contraddittorietà, in tesi tra tale interpretazione e la tesi dell'applicabilità dell'art. 2596 cod.civ. ai soli patti di natura autonoma.
1.4. La ratio decidendi riguardo al rigetto della domanda di risoluzione del patto di non concorrenza è data dalla mancanza di autonomia di esso rispetto al contratto di cessione delle quote sociali in cui è inserito e avrebbe dovuto essere fatto oggetto di specifica censura mentre.
L'art. 2596 cod.civ. è la cornice normativa generale circa la restrizione alla disciplina convenzionale della limitazione della concorrenza sulla base della quale il Tribunale ha ritenuto legittima la clausola (propugnata dagli appellanti) ed ha rigettato la domanda riconvenzionale di nullità proposta dalla controparte con statuizione che non è stata oggetto di appello incidentale.
1.5. Peraltro non si ravvisa alcuna contraddittorietà tra la ritenuta non autonomia del patto, che, come esposto, il Giudicante ha ricavato dalla interpretazione della volontà delle parti, e il riferimento a tale norma.
La nozione di patto contenuta nell'art. 2596 cod.civ. comprende sia il
9 contratto che ha come oggetto esclusivo la limitazione della concorrenza, sia la singola clausola di non concorrenza inserita in un più ampio accordo negoziale;
non vi sono ragioni per ritenere che la norma riguardi solo la prima fattispecie.
Piuttosto il discrimine di applicazione della norma è costituito dal fatto che le norme che prevedono una limitazione della concorrenza, come effetto naturale di determinati negozi, siano speciali rispetto all'art. 2596 cod.civ.;
in tali casi, è lo stesso legislatore che ha ritenuto che, per la piena attuazione del rapporto esistente fra le parti, sia necessario porre restrizioni alla possibilità di svolgere attività in concorrenza in quanto tale limitazione ha un collegamento funzionale con la funzione economico sociale concretamente perseguita dall'accordo.
Il che, nel caso in esame, il Tribunale ha escluso in quanto ha ritenuto che non vi siano i presupposti per valutare la validità della clausola di non concorrenza alla luce degli art. 2225 cod.civ. o dall'art. 2557 cod.civ. in quanto non è configurabile un rapporto di lavoro né la cessione d'azienda o simile fattispecie.
1.6. La statuizione con cui il Tribunale ha ritenuto che sia esclusa la risoluzione parziale del contratto con riferimento al solo patto di non concorrenza non merita, quindi, censure.
2. Con il secondo motivo gli appellanti censurano la statuizione con cui il
Tribunale ha rigettato la domanda di risarcimento del danno.
Deducono che, una volta accettato l'inadempimento al patto di non
10 concorrenza va riconosciuto in loro favore il risarcimento dei danni, venendo altrimenti pregiudicata la tutela della integrità del compendio aziendale acquistato.
Evidenziano, poi, che la lesione al patto di non concorrenza è stata prospettata non solo per avere il utilizzato macchine fresatrici ma anche per CP_2
avere questi lavorato alle dipendenza di società operanti nel medesimo settore di per avere svolto attività commerciale/di Controparte_1
intermediazione con clienti (poi divenute ex clienti o comunque operanti nel medesimo settore.
Censurano la statuizione con cui il Tribunale ha ritenuto tardiva l'allegazione, in quanto gli inadempimenti contestati sono stati specificati in sede istruttoria: “Si ricorda a tal proposito, circostanza documentata e mai
contestata, che a decorrere dal 2016, quindi pochi mesi dopo la cessione
delle quote e la fuoriuscita del dalla la CP_2 CP_1 CP_3
ha affidato la gestione/manutenzione dei tratti autostradali A8, A9 e A1,
[...]
sino ad allora in gestione esclusiva di alla società CP_1 [...]
società neocostituita e partecipata al 100% dalla coniuge di CP_4
parte appellata. Alla luce di tale accadimento è verosimile ritenere che il
abbia sfruttato le proprie conoscenze e la propria influenza nei CP_2
confronti dei clienti di quantomeno per tale affidamento di CP_1
manutenzione/gestione osservato che il è stato socio-amministratore CP_2
della e presidente del consiglio di amministratore dal 2012 fino CP_1
alla data di cessione quote e seguiva anche la gestione commerciale dei
11 clienti (tra cui, appunto, la società che gestisce tutte le CP_3
autostrade italiane)”.
2.1. Il motivo è infondato.
2.2. Innanzi tutto esso non merita accoglimento riguardo alla censura alla statuizione con cui il Tribunale ha escluso la esistenza di un danno risarcibile.
Gli appellanti deducono che, accertata la violazione del patto di non concorrenza e l'inadempimento, “ne consegue il diritto al risarcimento di
tutti i danni”; in sostanza, prospettano che la esistenza di un danno risarcibile per il solo fatto che sia stato accertato l'inadempimento.
Tuttavia, il danno conseguente all'inadempimento al patto di non concorrenza non può ritenersi in re ipsa, occorrendo la prova della esistenza di un danno inteso quale diminuzione patrimoniale o mancato guadagno cagionati dalla sua violazione.
Sicché non vi è alcuna contraddittorietà tra l'avvenuto accertamento dell'inadempimento al patto di non concorrenza, nei limiti in cui è stato accertato, e la statuizione della inesistenza di un danno risarcibile a carico della società o dei soci cessionari;
tale danno il Tribunale ha escluso facendo riferimento alla tipologia dell'attività (la prestazione quale dipendente di
<>)
attraverso cui si è concretizzato l'inadempimento, per quanto provato,
Tale motivazione non è fatta oggetto di specifica censura se non quella,
infondata, innanzi esaminata, non venendo allegato da parte degli appellanti
12 quale sarebbe, per converso, il danno da essi subito.
Il danno è conseguenza diversa ed ulteriore rispetto alla violazione del patto e necessita di prova, sicché solo la dimostrazione della sua esistenza consente l'utilizzo del criterio equitativo per la relativa liquidazione. La liquidazione equitativa attiene, infatti, alla difficoltà di provare il danno nella sua esatta quantificazione non già nella sua ontologica esistenza che, come esposto, il
Tribunale ha escluso.
2.3. Infine, il motivo in esame non merita accoglimento riguardo alla censura alla statuizione con cui il Tribunale ha ritenuto che dalla istruttoria orale sia emerso soltanto l'utilizzo da parte del < CP_2
lavori eseguiti in cantieri gestiti da in territorio italiano nel Controparte_3
periodo compreso tra il 27 giugno ed il 18 luglio del 2018>> e, quindi, la prestazione quale dipendente di <
conduzione di macchina fresatrice>>.
Con riferimento all'allegazione della violazione del patto di non concorrenza anche con riferimento agli ulteriori profili evidenziati dagli appellanti, di cui il Tribunale ha rilevato la tardività, non può condividersi l'assunto degli appellanti per cui “parte attrice … si è, semplicemente e correttamente,
limitata a specificare in sede istruttoria quali erano gli inadempimenti di cui
controparte si era resa responsabile, e ciò a riprova della richiesta
risarcitoria”.
Incontestato il rilievo da parte del Tribunale per cui solo nella <
memoria istruttoria>> è stata effettuata tale allegazione, va rilevato che <
13 tema di preclusioni processuali, occorre distinguere tra fatti principali, posti a fondamento della domanda, e fatti secondari (dedotti per dimostrare i primi), l'allegazione dei quali non è soggetta alle preclusioni dettate per i fatti principali, ma trova il suo ultimo termine preclusivo in quello eventualmente concesso ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., anche se richiesto ai soli fini dell'indicazione dei mezzi di prova o delle produzioni documentali>> (Cass. 21332/2024, 8525/2020).
E' indubbio che nel caso di specie la circostanza che la violazione del patto di non concorrenza si sarebbe attuata anche attraverso “attività commerciale
e/o di intermediazione” e che abbia determinato un sostanziale sviamento della clientela costituisce un fatto principale in quanto, stante la natura c.d. eterodeterminata della situazione soggettiva di cui viene invocata tutela,
rappresenta il comportamento attraverso cui viene integrata, secondo l'assunto degli appellanti, la violazione del patto e determinato il preteso danno. Pertanto, soggiace alla disciplina delle preclusioni previste per l'allegazione dei fatti principali posti a fondamento della domanda (artt. 163
e 183, commi quinto e sesto, num. 1, cod. proc. civ.).
In adempimento dell'onere di allegazione vanno circoscritti, nel rispetto delle preclusioni processuali i fatti posti a fondamento della domanda in correlazione con l'esercizio del diritto di difesa della controparte e dell'onere a suo carico, ai sensi dell'art.167 cod. proc. civ., di prendere in ordine ad essi posizione.
Rileva, inoltre, il Collegio che ove l'azione esercitata concerna un
14 inadempimento contrattuale, l'attore è onerato di allegare non solo l'inadempimento in quanto tale ma anche le specifiche circostanze che lo integrano;
la nota pronuncia delle Sezioni Unite n. 13533/2001 che ha enunciato i principi di diritto in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, allorquando il creditore agisca per la risoluzione contrattuale,
per il risarcimento del danno (come nel caso di specie) ovvero per l'adempimento impone l' < della circostanza dell'inadempimento>> che non si concretizza della mera denuncia dell'inadempimento ma nella specificazione dei profili di fatto che li integrano, con ciò rappresentando la pregnanza fattuale necessaria nella proposizione della domanda, che deve appunto identificare in che cosa l'inadempimento è consistito.
Pertanto, anche sul punto la statuizione del Tribunale non merita censure.
3. Pertanto, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata va confermata.
3.1. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in conformità alla nota in quanto conforme ai criteri e parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modd. dello scaglione di riferimento (da € 260.001 ad € 520.000).
4. Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
15 La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile - Sezione specializzata in materia di imprese – definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da , , Persona_1 Parte_1
e , Parte_2 Controparte_1 Persona_1 Parte_1
e avverso la sentenza del
[...] Parte_2 Controparte_1
Tribunale di Brescia -sezione specializzata in materia di impresa – n.
2217/2021 pubblicata in data 31 agosto 2021;
2. condanna gli appellanti, in solido, al pagamento in favore dell'appellato delle spese del grado, che liquida in € 4.389,00 per la “fase di studio”, €
2.552,00 per la “fase introduttiva” ed € 7.298,00 per la “fase decisionale”,
oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico degli appellanti.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 17 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Vittoria Gabriele Giuseppe Magnoli
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