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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/11/2025, n. 741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 741 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 967/2025 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da nato a [...] il [...], Parte_1
e da
, nata a [...] il [...], Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. DE LAURENTIIS
DOMENICO, dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti;
-ricorrenti-
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
-interveniente necessario-
CONCLUSIONI
1 Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e , con ricorso Parte_1 Parte_2
congiunto iscritto a ruolo in data 10.04.2025, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 27.08.2005, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Acerra (NA) al n. 168, parte II, serie A.
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio è nata una figlia, il 26.08.2006 in Carpi (MO), Per_1
le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma
2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c. Va precisato, infatti, che il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento né la sentenza adottata all'esito dello stesso, risultando sufficiente che l'ufficio del Pubblico
Ministero risulti informato onde poter esercitare i poteri riconosciuti allo stesso dall'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 4093/1982; Cass. Civ. 11915/1998; Cass. Civ.
13062/2000).
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c.
e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter del 28.10.2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
2 In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate entro il termine di legge.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ 1. Cessazione della convivenza
I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto.
2. Assegnazione della casa coniugale
La casa coniugale risulta di proprietà esclusiva della moglie.
Il marito ha provveduto a trasferirsi presso altra abitazione.
Mantenimento della coniuge e dei figli
Il marito Sig. operaio edile, a titolo di mantenimento della moglie e dell'unica figlia, entro il Parte_1 giorno 5 di ogni mese, verserà alla moglie la somma di €800,00#.
La somma di €800,00# comprende l'intera rata intera per l'acquisto dell'autovettura pari ad €200,00# fino alla data di estinzione del finanziamento, €300,00# per la moglie, €300,00# per la figlia.
Il marito sig. contribuirà, in ragione del 50%, alle spese mediche non coperte dal SSN ed Parte_1 alle spese straordinarie.
La moglie è tenuta in via esclusiva al pagamento delle utenze domestiche (luce, acqua, gas) Parte_2 ed al pagamento delle imposte relative all'abitazione di sua proprietà.
L'unica figlia maggiorenne, vivrà stabilmente con la madre.”
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
3 Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi nato a Parte_1
NAPOLI il 08.01.1973, e , nata a [...] Parte_2
(CE) il 04.09.1980, che hanno contratto matrimonio ad Acerra (NA) il
27.08.2005 (Atto n. 168, Parte II, Serie A);
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso e all'allegato accordo da intendersi integralmente richiamati e trascritti;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ACERRA (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 31.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.ssa Vincenza Barbalucca
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 967/2025 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da nato a [...] il [...], Parte_1
e da
, nata a [...] il [...], Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. DE LAURENTIIS
DOMENICO, dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti;
-ricorrenti-
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
-interveniente necessario-
CONCLUSIONI
1 Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e , con ricorso Parte_1 Parte_2
congiunto iscritto a ruolo in data 10.04.2025, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 27.08.2005, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Acerra (NA) al n. 168, parte II, serie A.
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio è nata una figlia, il 26.08.2006 in Carpi (MO), Per_1
le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma
2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c. Va precisato, infatti, che il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento né la sentenza adottata all'esito dello stesso, risultando sufficiente che l'ufficio del Pubblico
Ministero risulti informato onde poter esercitare i poteri riconosciuti allo stesso dall'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 4093/1982; Cass. Civ. 11915/1998; Cass. Civ.
13062/2000).
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c.
e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter del 28.10.2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
2 In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate entro il termine di legge.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ 1. Cessazione della convivenza
I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto.
2. Assegnazione della casa coniugale
La casa coniugale risulta di proprietà esclusiva della moglie.
Il marito ha provveduto a trasferirsi presso altra abitazione.
Mantenimento della coniuge e dei figli
Il marito Sig. operaio edile, a titolo di mantenimento della moglie e dell'unica figlia, entro il Parte_1 giorno 5 di ogni mese, verserà alla moglie la somma di €800,00#.
La somma di €800,00# comprende l'intera rata intera per l'acquisto dell'autovettura pari ad €200,00# fino alla data di estinzione del finanziamento, €300,00# per la moglie, €300,00# per la figlia.
Il marito sig. contribuirà, in ragione del 50%, alle spese mediche non coperte dal SSN ed Parte_1 alle spese straordinarie.
La moglie è tenuta in via esclusiva al pagamento delle utenze domestiche (luce, acqua, gas) Parte_2 ed al pagamento delle imposte relative all'abitazione di sua proprietà.
L'unica figlia maggiorenne, vivrà stabilmente con la madre.”
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
3 Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi nato a Parte_1
NAPOLI il 08.01.1973, e , nata a [...] Parte_2
(CE) il 04.09.1980, che hanno contratto matrimonio ad Acerra (NA) il
27.08.2005 (Atto n. 168, Parte II, Serie A);
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso e all'allegato accordo da intendersi integralmente richiamati e trascritti;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ACERRA (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 31.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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