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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 06/06/2025, n. 958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 958 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona del Presidente di sezione delegato, dott. Liborio Fazzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3090 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi, vertente
TRA
AVV. nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), elettivamente domiciliata presso lo studio legale C.F._1 dell'avv. CATERINA SONIA PELLICANÒ, che la rappresenta e difende in forza di mandato in atti.
Opponente
E
(C.F.: ), in persona del Ministro Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore.
Opponente contumace
OGGETTO: Opposizione ex art.170 DPR n.115/2002
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte opponente ha concluso insistendo nel ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-esaminato il ricorso depositato l'11/12/2024, con il quale l'avv. Parte_1
ha proposto opposizione avverso il decreto del 10/11/2024 e notificato
[...] in data 11/11/2024, con il quale il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione
Civile, in composizione monocratica, ha liquidato per compensi professionali al suddetto legale la somma di € 5.614,50, oltre accessori di legge, quale difensore di in proprio e nella qualità di genitore del figlio Controparte_2 Persona_1
(fino al raggiungimento della maggiore età dello stesso), ammessa al
[...] patrocinio a spese dello Stato, nel procedimento civile avente ad oggetto il risarcimento dei danni patiti a seguito del decesso di causato da Persona_2 sinistro stradale;
-preso atto che il , benché ritualmente citato, è rimasto Controparte_1 contumace;
-letti gli atti e a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15/04/2025;
- rilevato che a fondamento dell'opposizione si contesta il decreto di liquidazione sotto due profili: a) in primo luogo si lamenta che il giudice abbia omesso di considerare la maggiorazione prevista per i casi in cui il difensore difenda più parti aventi la medesima posizione (nella specie la signora
[...] ed il di lei figlio minorenne); b) in secondo luogo si contesta CP_2
l'applicazione dei minimi tariffari, invece dei medi tariffari;
- osservato che l'art.4 comma 2 del D.M. n.55/2014 statuisce che “quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta”;
- considerato, invero, che il decreto di liquidazione oggetto di opposizione, pur riconoscendo in premessa che la signora era intervenuta nel Controparte_2 giudizio in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale del figlio minorenne, non tiene conto in sede di liquidazione della maggiorazione prevista dal suindicato art.4 comma 2 senza spiegarne le ragioni;
- ritenuto, pertanto, che sotto questo primo profilo l'opposizione è fondata, non sussistendo ragioni per escludere la suindicata maggiorazione nelle fasi processuali in cui il difensore ha espletato il mandato nell'interesse della signora e del di lei figlio minorenne (nella specie fase studio e fase introduttiva CP_2 secondo quanto prospettato dalla stessa opponente);
- rilevato, inoltre, che in tema di patrocinio a spese dello Stato, la disposizione di cui all'art.82 del D.P.R. 30 maggio 2002 n.115, che impone di liquidare l'onorario e le spese al difensore in modo che l'importo non risulti superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, va interpretata nel senso che la media dei valori tariffari funge da limite massimo, non nel senso che la liquidazione debba avvenire necessariamente secondo la media delle tariffe, potendo il compenso essere liquidato anche in misura inferiore ad essa, purché non al di sotto delle tariffe minime (tra le tante, Cass. n.31404/2019; Cass.
n.15006/2021; Cass. n.22257/2022);
- atteso, inoltre, che nell'applicazione delle tariffe occorre tenere conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa;
- ritenuto, alla luce dei suindicato parametro normativo, che nel caso di specie la liquidazione effettuata dal Giudice di prime secondo i minimi tariffari è esente da censure;
- osservato, al riguardo, che parte opponente non ha allegato e provato che l'incarico svolto abbia presentato aspetti di particolare o quantomeno di media complessità, che possano giustificare l'applicazione delle tariffe forensi nei valori massimi (corrispondenti ai valori medi nel patrocinio a spese dello Stato), e che anzi dalla sentenza che ha definito il giudizio, ed in difetto di adeguata prova contraria, sembra piuttosto evincersi che non siano state trattate particolari questioni in fatto ed in diritto;
-ritenuto, in definitiva, che l'opposizione merita parziale accoglimento e che pertanto all'avv. vanno riconosciute a titolo di compensi le Parte_1 seguenti somme, tenuto conto dello scaglione 260.001,00 - 520.000,00 D.M.
n.147/2022 non oggetto di contestazione:
Fasi processuali in cui si è svolta attività difensive nell'interesse di CP_2 ed il di lei figlio:
[...] Fase di studio …………………………………………. 1.772,00
Fase introduttiva ………………………………………. 1.169,00
Aumento del 30% per assistenza di più soggetti ……… 882,30
Diminuzione del 50% per gratuito patrocinio ………… - 1.911,65
Totale parziale: 1.911,65
Fasi processuali in cui si è svolta attività difensive nell'interesse esclusivo di
Controparte_2
Fase istruttoria ……………………………………….. 5.206,00
Fase decisionale ……………………………………… 3.082,00
Riduzione del 50% per gratuito patrocinio …………... – 4.144,00
Totale parziale: 4.144,00
TOTALE COMPLESSIVO: 6.055,65
- Considerato, quindi, che, in parziale accoglimento dell'opposizione ed a parziale modifica del decreto opposto, va liquidata all'Avv. la Parte_1 complessiva somma di € 6.055,65 oltre spese generali, iva e cpa come per legge, se ed in quanto dovuta;
-ritenuto, infine, che avuto riguardo alle ragioni della decisione ed all'accoglimento soltanto parziale dell'opposizione, le spese del presente procedimento vanno interamente compensate tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in persona del Presidente delegato dott. Liborio Fazzi, pronunciando nel giudizio introdotto dall'avv.
nei confronti del , in persona del Parte_1 Controparte_1
Ministro pro tempore, con ricorso depositato in data 11/12/2024, nella contumacia di parte opposta, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede: - accoglie l'opposizione nei limiti e per le causali di cui in parte motiva e, per l'effetto, in parziale riforma del provvedimento impugnato, liquida in favore dell'avv. la complessiva somma di € 6.55,65 oltre spese Parte_1 generali, iva e cpa come per legge, se ed in quanto dovuta;
- dichiara integralmente compensate le spese del presente giudizio tra le parti.
Si comunichi.
Così deciso in Reggio Calabria il 06/06/2025
Il Presidente
Liborio Fazzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona del Presidente di sezione delegato, dott. Liborio Fazzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3090 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi, vertente
TRA
AVV. nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), elettivamente domiciliata presso lo studio legale C.F._1 dell'avv. CATERINA SONIA PELLICANÒ, che la rappresenta e difende in forza di mandato in atti.
Opponente
E
(C.F.: ), in persona del Ministro Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore.
Opponente contumace
OGGETTO: Opposizione ex art.170 DPR n.115/2002
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte opponente ha concluso insistendo nel ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-esaminato il ricorso depositato l'11/12/2024, con il quale l'avv. Parte_1
ha proposto opposizione avverso il decreto del 10/11/2024 e notificato
[...] in data 11/11/2024, con il quale il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione
Civile, in composizione monocratica, ha liquidato per compensi professionali al suddetto legale la somma di € 5.614,50, oltre accessori di legge, quale difensore di in proprio e nella qualità di genitore del figlio Controparte_2 Persona_1
(fino al raggiungimento della maggiore età dello stesso), ammessa al
[...] patrocinio a spese dello Stato, nel procedimento civile avente ad oggetto il risarcimento dei danni patiti a seguito del decesso di causato da Persona_2 sinistro stradale;
-preso atto che il , benché ritualmente citato, è rimasto Controparte_1 contumace;
-letti gli atti e a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15/04/2025;
- rilevato che a fondamento dell'opposizione si contesta il decreto di liquidazione sotto due profili: a) in primo luogo si lamenta che il giudice abbia omesso di considerare la maggiorazione prevista per i casi in cui il difensore difenda più parti aventi la medesima posizione (nella specie la signora
[...] ed il di lei figlio minorenne); b) in secondo luogo si contesta CP_2
l'applicazione dei minimi tariffari, invece dei medi tariffari;
- osservato che l'art.4 comma 2 del D.M. n.55/2014 statuisce che “quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta”;
- considerato, invero, che il decreto di liquidazione oggetto di opposizione, pur riconoscendo in premessa che la signora era intervenuta nel Controparte_2 giudizio in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale del figlio minorenne, non tiene conto in sede di liquidazione della maggiorazione prevista dal suindicato art.4 comma 2 senza spiegarne le ragioni;
- ritenuto, pertanto, che sotto questo primo profilo l'opposizione è fondata, non sussistendo ragioni per escludere la suindicata maggiorazione nelle fasi processuali in cui il difensore ha espletato il mandato nell'interesse della signora e del di lei figlio minorenne (nella specie fase studio e fase introduttiva CP_2 secondo quanto prospettato dalla stessa opponente);
- rilevato, inoltre, che in tema di patrocinio a spese dello Stato, la disposizione di cui all'art.82 del D.P.R. 30 maggio 2002 n.115, che impone di liquidare l'onorario e le spese al difensore in modo che l'importo non risulti superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, va interpretata nel senso che la media dei valori tariffari funge da limite massimo, non nel senso che la liquidazione debba avvenire necessariamente secondo la media delle tariffe, potendo il compenso essere liquidato anche in misura inferiore ad essa, purché non al di sotto delle tariffe minime (tra le tante, Cass. n.31404/2019; Cass.
n.15006/2021; Cass. n.22257/2022);
- atteso, inoltre, che nell'applicazione delle tariffe occorre tenere conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa;
- ritenuto, alla luce dei suindicato parametro normativo, che nel caso di specie la liquidazione effettuata dal Giudice di prime secondo i minimi tariffari è esente da censure;
- osservato, al riguardo, che parte opponente non ha allegato e provato che l'incarico svolto abbia presentato aspetti di particolare o quantomeno di media complessità, che possano giustificare l'applicazione delle tariffe forensi nei valori massimi (corrispondenti ai valori medi nel patrocinio a spese dello Stato), e che anzi dalla sentenza che ha definito il giudizio, ed in difetto di adeguata prova contraria, sembra piuttosto evincersi che non siano state trattate particolari questioni in fatto ed in diritto;
-ritenuto, in definitiva, che l'opposizione merita parziale accoglimento e che pertanto all'avv. vanno riconosciute a titolo di compensi le Parte_1 seguenti somme, tenuto conto dello scaglione 260.001,00 - 520.000,00 D.M.
n.147/2022 non oggetto di contestazione:
Fasi processuali in cui si è svolta attività difensive nell'interesse di CP_2 ed il di lei figlio:
[...] Fase di studio …………………………………………. 1.772,00
Fase introduttiva ………………………………………. 1.169,00
Aumento del 30% per assistenza di più soggetti ……… 882,30
Diminuzione del 50% per gratuito patrocinio ………… - 1.911,65
Totale parziale: 1.911,65
Fasi processuali in cui si è svolta attività difensive nell'interesse esclusivo di
Controparte_2
Fase istruttoria ……………………………………….. 5.206,00
Fase decisionale ……………………………………… 3.082,00
Riduzione del 50% per gratuito patrocinio …………... – 4.144,00
Totale parziale: 4.144,00
TOTALE COMPLESSIVO: 6.055,65
- Considerato, quindi, che, in parziale accoglimento dell'opposizione ed a parziale modifica del decreto opposto, va liquidata all'Avv. la Parte_1 complessiva somma di € 6.055,65 oltre spese generali, iva e cpa come per legge, se ed in quanto dovuta;
-ritenuto, infine, che avuto riguardo alle ragioni della decisione ed all'accoglimento soltanto parziale dell'opposizione, le spese del presente procedimento vanno interamente compensate tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in persona del Presidente delegato dott. Liborio Fazzi, pronunciando nel giudizio introdotto dall'avv.
nei confronti del , in persona del Parte_1 Controparte_1
Ministro pro tempore, con ricorso depositato in data 11/12/2024, nella contumacia di parte opposta, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede: - accoglie l'opposizione nei limiti e per le causali di cui in parte motiva e, per l'effetto, in parziale riforma del provvedimento impugnato, liquida in favore dell'avv. la complessiva somma di € 6.55,65 oltre spese Parte_1 generali, iva e cpa come per legge, se ed in quanto dovuta;
- dichiara integralmente compensate le spese del presente giudizio tra le parti.
Si comunichi.
Così deciso in Reggio Calabria il 06/06/2025
Il Presidente
Liborio Fazzi