Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 13/03/2025, n. 817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 817 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1278/2020 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Nola PRIMA SEZIONE CIVILE Verbale di udienza
Il giorno 13.03.2025, nella PRIMA SEZIONE civile del Tribunale Ordinario di Nola, all'udienza del Giudice dott.ssa Dora Tagliafierro, è chiamata la causa in intestazione
Sono presenti:
l'Avv. SALVATORE SAMMARCO per delega dell'Avv. D'Aniello Salvatore per parte attrice e l'Avv. MONICA RIPPA per delega dell'Avv. Collarile per il convenuto. E' altresì presente il dott. ai fini della pratica forense. I difensori delle Persona_1
parti concludono riportandosi ai propri atti di cui chiedono l'integrale accoglimento.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa. Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nola, in composizione monocratica ed in persona del giudice, dott.ssa Dora Tagliafierro, pronunciando ai sensi del combinato disposto degli artt. 350 bis e dell'art. 281 sexies c.p.c., ovvero con redazione e lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, ha emesso la presente la seguente
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TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
VIA MILANO N. 31 CASANDRINO (NA) presso lo studio dell'Avv. SALVATORE
D'ANIELLO (c.f.: ) dal quale è rappresento e difeso in virtù di C.F._2
procura in atti.
- APPELLANTE
E
Controparte_1
(c.f.: ), elettivamente domiciliata in VIA G. ORSINI N. 46, NAPOLI P.IVA_1
presso lo studio dell'Avv. SERENA COLLARILE, (c.f.: ) dalla C.F._3
quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti
- APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 4296/2019 del Giudice di Pace di Nola
CONCLUSIONI: come da note allegate al presente verbale. DECISA all'udienza odierna ai sensi del comb. disp degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c. all'esito della camera di consiglio e contestuale deposito della relativa motiva-zione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Sotto il profilo dell'ammissibilità, giova preliminarmente osservare che, il presente giudizio è stato introdotto in epoca successiva alla modifica apportata all'art. 342 cod. proc. civ. dall'art. 54, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7, agosto 2012, n.
134 e che esso supera il vaglio di ammissibilità contenendo tutti i requisiti richiesti dalla nuova formulazione della norma innanzi richiamata e, segnatamente, indica analitica-
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mente 1) le parti che si intendono appellate e le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal giudicante;
2) le circostanze da cui deriva la viola- zione della legge.
In via preliminare, inoltre, va precisato che, secondo il principio tantum devolutum quantum appellatum, in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 cod. proc. civ.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
2. Esame del caso concreto.
L'attore, oggi appellante, assumeva che in data 07.11.2015, alle ore 16:55 circa, in località
Uscita Asse Mediano di Acerra, si trovava a bordo, come trasportato della vettura Ford
Fusion tg DS286JX, allorquando quest'ultima tamponava violentemente la vettura
Mitsubishi tg. PR641963 che la precedeva nello stesso senso e direzione di marcia.
Assumeva inoltre che la causa era stata istruita in primo grado solo mediante escussione testimoniale e non era stata concessa la CTU medica. Pertanto, l'appellante, censurando le argomentazioni del giudice di prime cure in merito alla valutazione della prova testi- moniale che aveva condotto lo stesso a rigettare la domanda per inattendibilità del teste escusso, chiedeva riformarsi la suddetta statuizione, con conseguente accoglimento della domanda.
Resisteva la , chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'appello proposto perché inammissibile e, comunque, destituito di fondamento sia in fatto che in diritto con conferma della pronuncia resa in primo grado, con condanna alle spese.
Nel merito l'appello è fondato e merita accoglimento.
Non può, innanzitutto, condividersi la valutazione di merito resa dal giudice di prime
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cure in ordine alla inattendibilità del teste. Sul punto occorre precisare che secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, l'attendibilità del teste “afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazio- ne alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità” (Cass. Civ. Sez. II, Ordinanza n. 21239 del
09/08/2019). Ciò in quanto “In sede di assunzione della prova testimoniale, il giudice del merito non è un mero registratore passivo di quanto dichiarato dal testimone, ma un soggetto attivo partecipe dell'escussione, al quale l'ordinamento attribuisce il potere- dovere, non solo di sondare con zelo l'attendibilità del testimone, ma anche di acquisire da esso tutte le informazioni indispensabili per una giusta decisione” (Cass. Civ. Sez. III,
Ordinanza 28 agosto 2020, n. 17981). Ne consegue che ben può il giudice, sulla base del proprio libero convincimento ex art. 116 c.p.c., attribuire un diverso “peso probatorio” ad alcune testimonianze rispetto ad altre e rispetto ad altri mezzi istruttori, dandone adeguata motivazione.
Orbene, applicando questi principi al caso di specie, si evidenzia che, diversamente da quanto osservato dal giudice di primo grado, la teste ha reso dichia- Testimone_1
razioni precise, complete e per niente contraddittorie idonee a suffragare la domanda attorea, intrinsecamente convincenti e fornite di riscontro estrinseco dal quale emerge una dinamica così come descritta nell'atto di citazione e compatibile con le lesioni lamentate e confermate dall' elaborato peritale del CTU nominato nel presente giudizio.
Pertanto, fornita la prova in ordine all' an debeatur, relativamente alla sussistenza del nesso
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di causalità tra il sinistro di cui sopra e le lesioni, la stessa è stata riscontrata dal consulen- te. In particolare, il CTU accerta che le lesioni sono conseguenza del sinistro verificatosi secondo le modalità indicate dal periziato e, dunque, in rapporto di causalità. Ne conse- guono “postumi invalidanti permanenti” nella misura del 1%; inabilità temporanea parziale al 75% con durata pari a 2 giorni, inabilità temporanea parziale al 50% con durata di 10 giorni, ed ulteriore inabilità temporanea parziale al 25% con durata di 10 giorni, come coerentemente accertato dalla CTU.
Con riferimento alla liquidazione del danno patito, va ricordato che la sentenza n. 26972 resa dalla Sezioni Unite della Corte di Cassazione in data 11.11.2008, ha fornito una complessiva ed esaustiva valutazione della nozione di danno non patrimoniale, stabilen- do che quest'ultimo costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, all'interno della quale non è possibile ritagliare ulteriori sottocategorie, se non con valenza mera- mente descrittiva, ragion per cui è da ritenersi non conforme al dettato normativo pretendere di distinguere il c.d. “danno morale soggettivo”, inteso quale sofferenza psichica transeunte, dagli altri danni non patrimoniali: la sofferenza morale, infatti, non è che uno dei molteplici aspetti di cui il giudice deve tener conto nella liquidazione dell'unico danno non patrimoniale e non un pregiudizio a sé stante. Da questo principio le SS.UU. della Suprema Corte hanno tratto il corollario in virtù del quale non è ammis- sibile nel nostro ordinamento la concepibilità di un danno definito “esistenziale”, inteso quale la perdita del fare reddituale della persona: una simile perdita, ove causata da un fatto illecito lesivo di un diritto della persona costituzionalmente garantito, non costitui- sce altro che un ordinario danno non patrimoniale, di per sé risarcibile ex art. 2059 c.c., che non può essere liquidato separatamente sol perché diversamente denominato;
ulteriore conseguenza tratta nella sentenza citata consiste nel negare la risarcibilità dei danni non patrimoniali “bagatellari”, ossia quelli futili ed irrisori, ovvero causati da
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condotte prive del requisito della gravità. Per quanto attiene alla liquidazione unitaria del danno non patrimoniale, la sentenza delle SS.UU. della Cassazione n. 26972 dell'11.11.08 ha altresì chiarito che il danno non patrimoniale va risarcito integralmente, ma senza duplicazioni, sicché deve ritenersi non più condivisibile la prassi, sinora uniforme e consolidata, di liquidare, in caso di lesioni alla persona, sia il danno biologico che quello morale, considerandole voci autonome e distinte, perché entrambi costituiscono pregiu- dizi del medesimo tipo e della stessa natura. Le successive sentenze della Corte di
Cassazione hanno precisato e chiarito come, pur affermando che danno morale e biologico non sono autonome categorie di danni, il giudice debba comunque tenerne conto ai fini della liquidazione del risarcimento, in quanto descrivono la lesione subita
(Cass. 19.12.2008 n.29832) e che l'insuscettibilità di suddivisione in categorie del danno non patrimoniale non consente di omettere la considerazione del patimento morale, bensì impone soltanto di ricondurre ad una categoria unitaria il pregiudizio derivante dalla lesione di tutti gli interessi inerenti la persona e non connotati da rilevanza econo- mica (cfr. Cass. 13.1.2009 n.479; Cass. 14.1.2009 n.557; Cass. 15.1.2009 n.794). Con la sentenza del 21/09/2017 n. 21939, inoltre, la Suprema Corte ha affermato che “con riguardo alla liquidazione del danno non patrimoniale, ai fini della c.d. personalizzazione del danno forfettariamente individuato attraverso meccanismi tabellari cui la sentenza abbia fatto riferimento, spetta al giudice far emergere e valorizzare, le specifiche circo- stanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame”. Occorre, pertanto, che il giudice provveda alla liquidazione secondo un criterio di personalizzazione del danno, escluden- do ogni automatismo nella liquidazione ed a tal fine occorre che la parte deduca in maniera analitica e completa tutte le circostanze personalizzanti indicandone l'inerenza alla persona ed alla sua reale esperienza di vita. Occorre, in altri termini, che la parte effettui una individuazione delle predette circostanze che ponga il giudice in condizione
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di valutarle escludendo automatismi. Il presente arresto giurisprudenziale diventa immediatamente comprensibile ove si consideri che le tabelle del Tribunale di Milano
(cui generalmente si fa riferimento) per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione all'integrità psicofisica, elaborate successivamente all'esito delle pronunzie delle
Sezioni Unite del 2008 (Cfr. Cass. S.U. 11 nov. 2008 n. 26972, 26973, 26974, 26975) determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di danno morale, di tal che, al fine di contemperare le contrapposte esigenze di uniformità di trattamento con quelle di completezza del risarcimento, si rende necessaria una allegazione (suffragata da successiva prova) esaustiva delle circo- stanze che consentano di effettuare la personalizzazione evitando duplicazioni delle voci di danno e locupletazioni.
Nel caso in esame parte appellante, attrice in primo grado, non ha dedotto e provato le peculiari circostanze che giustificherebbero la personalizzazione. Dunque, considerando la percentuale d'invalidità e l'età della vittima, il risarcimento del danno omnicomprensi- vo va quantificato in complessivi €.1.359,20 di cui €.862,04 a titolo di danno biologico permanente nella misura dell'1%, e la restante parte a titolo di invalidità temporanea totale e parziale.
Chiarito quanto innanzi, giova precisare che la somma innanzi liquidata rappresenta soltanto il risarcimento all'attualità, mentre il ritardo nella sua corresponsione dà luogo all'ulteriore credito risarcitorio per lucro cessante che, secondo la più recente giurispru- denza (Cass., SS.UU. 17.2.1995 n.1712) non può realizzarsi automaticamente con l'attribuzione degli interessi compensativi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno rivalutata all'attualità (come ritenuto dal tradizionale orientamento), ma va riconosciuto sulla base dei mezzi di prova, anche presuntivi, e liquidato mediante
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l'utilizzazione di criteri equitativi, uno dei quali, se non l'unico, è quello dell'attribuzione di interessi sulla somma corrispondente al credito risarcitorio, via via rivalutato.
Come recentemente ribadito dalla Suprema Corte, infatti, “in tema di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, sulla somma riconosciuta al danneggiato a titolo di risarcimento occorre che si consideri, oltre alla svalutazione monetaria (che costituisce un danno emergente), anche il nocumento finanziario subito a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento (quale lucro cessante). Qualora tale danno sia liquidato con la tecnica degli interessi, questi non vanno calcolati né sulla somma originaria, né sulla rivalutazione al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno ovvero sulla somma originaria rivalutata in base ad un indice medio, con decorrenza sempre dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso” (Cass. civ., Sez. 1,
Ordinanza n. 8766 del 10/04/2018).
Nella specie, in mancanza di una prova specifica del danno derivante dal ritardo nella corresponsione della somma dovuta ed in considerazione della svalutazione monetaria intercorsa dalla data dei fatti a quella odierna, dell'entità del-le somme dovute, del tasso di interesse legale e dei tassi medi di interesse ricavabili con le più comuni forme di investimento, si stima equo riconoscere l'attribuzione degli interessi nella misura del
2,5% annuo sulla somma devalutata a far data dal sinistro e via via rivalutata anno per anno, fino alla data della presente sentenza, all'esito della quale sono dovuti gli interessi al saggio legale. La prescelta modalità di liquidazione del danno da lucro cessante è da ritenere in linea con la soluzione suggerita dalla giurisprudenza innanzi citata, a termini della quale il risarcimento del danno in esame non può che essere calcolato tenendo presente che al momento del fatto e in quelli intermedi, la somma che avrebbe ricevuto il danneggiato e dalla quale il medesimo avrebbe potuto trarre le utilità tipiche del denaro,
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è inferiore a quella determinata all'attualità, corrispondendo la prima alla somma liquidata all'epoca del fatto, e le successive alla rivalutazione graduale e progressiva della stessa.
Mette conto aggiungere che, nella applicazione sopra descritta, rivalutazione ed interessi costituiscono componenti del danno del quale è stato chiesto il risarcimento e possono quindi essere riconosciuti indipendentemente da una specifica richiesta di parte
(Cass.
7.7.2009 n.15928; Cass.17.9.2003 n.13666), che pure sussiste nel caso di specie.
Infine, verificandosi la liquidazione del danno e divenendo l'obbligo di paga-mento obbligazione di valuta, spetteranno gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo.
Ogni altra questione, pur proposta dalle parti in causa, rimane assorbita nella presente decisione.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza, come da dispositivo specificando che, per la liquidazione delle spese di primo grado, si è tenuto conto delle tabelle vigenti al momento della pubblicazione della sentenza, trattandosi di liquidazione per attività professionale già interamente esaurita e dunque del D.M. 55/2014, mentre le spese del presente giudizio, si liquidano a norma del DM 147/22.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, ed in funzione di giudice dell'appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della Parte_1 Controparte_1
così provvede:
1) accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna la
[...]
(c.f.: ) al paga- Controparte_1 P.IVA_1
mento, in favore di della complessiva somma di €.1.359,20, oltre Parte_1
interessi al tasso del 2,5% annuo calcolati sulla somma devalutata al momento del
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sinistro e via via rivalutata, anno per anno, fino alla data di pubblicazione della pre- sente sentenza, ed infine oltre interessi al tasso legale a far data dalla pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo;
2) condanna (c.f.: Controparte_1
) al pagamento delle spese di lite in favore di (c.f.: P.IVA_1 Parte_1
), parte appellante, che si liquidano: C.F._1
- per il primo grado in € 671,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA, se dovute,
come per legge secondo le aliquote vigenti, oltre rimborso spese generali nella misura del
15 % ed oltre rimborso spese per l'espletamento di CTU;
- per il presente grado in € 1.797,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge secondo le aliquote vigenti, ed oltre rimborso spese generali nella misura del 15 %.
- pone le spese di Ctu a carico della . Controparte_1
È verbale.
Il Giudice
Dott.ssa Dora Tagliafierro
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