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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 13/10/2025, n. 1130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1130 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 6978 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa RA CI Giudice relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di separazione e divorzio congiunto depositato in data 13/11/2024, da:
nata a [...] il [...], con il proc. dom. avv. Parte_1
ZI EN, giusta procura in atti, e
nato a [...] il [...], con il proc. dom. avv. ZI Parte_2
EN, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1
I coniugi menzionati in epigrafe hanno contratto matrimonio in data 15/07/2009 a CUBA.
Dalla loro unione sono nati i figli e minorenni. Per_1 Per_2
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. regolarmente depositato e personalmente sottoscritto, gli odierni ricorrenti hanno cumulativamente richiesto la pronuncia della separazione personale e del divorzio alle condizioni da questi concordate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
In data 24.02.2025, l'adito Tribunale ha omologato la separazione personale dei coniugi e, contestualmente, ha rimesso la causa sul ruolo del Giudice relatore per la pronuncia di divorzio.
Tanto premesso, la domanda di divorzio è fondata e, pertanto, merita di essere accolta.
I coniugi vivono separati da più di sei mesi, successivamente alla prima udienza di comparizione, celebrata in data 5.02.2025 in forma scritta.
Con le note difensive d'udienza, entrambi hanno credibilmente dichiarato di non volersi riconciliare e l'eventuale interruzione degli effetti della separazione non potrebbe essere in ogni caso rilevata d'ufficio.
Deve quindi ritenersi accertato che la separazione dei coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898 e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita.
Pertanto, a norma dell'art. 2 della citata legge 1° dicembre 1970 n. 898, sussistono i presupposti per lo scioglimento del matrimonio civile, essendo decorso il periodo temporale richiesto ex lege ed essendo la pronuncia di separazione divenuta definitiva.
Passando alle statuizioni accessorie rispetto alla pronuncia sullo status, il Collegio ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ma che, anzi, siano adeguati a garantire alla prole minorenne l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità, secondo i principi enunciati dall'art. 337 ter c.c.
Quanto ai provvedimenti di contenuto economico, si ritengono altresì idonei a garantire alla prole minorenne condizioni di vita funzionali alla crescita ed evoluzione.
Da ultimo, data la condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale, si reputa superfluo disporre l'ascolto della prole ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Può dunque decidersi in conformità alle condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo.
Nulla sulle spese.
p.q.m.
2 Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
A. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra Parte_1
e a CUBA il 15/07/2009 (trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Parte_2
TORRE DE'BUSI, anno 2009, atto n. 3, parte II, serie C);
B. RECEPISCE le condizioni di cui al ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
C. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TORRE DE' BUSI, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge di cui al D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 2.10.2025.
Il Presidente
dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice est.
RA CI
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa RA CI Giudice relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di separazione e divorzio congiunto depositato in data 13/11/2024, da:
nata a [...] il [...], con il proc. dom. avv. Parte_1
ZI EN, giusta procura in atti, e
nato a [...] il [...], con il proc. dom. avv. ZI Parte_2
EN, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1
I coniugi menzionati in epigrafe hanno contratto matrimonio in data 15/07/2009 a CUBA.
Dalla loro unione sono nati i figli e minorenni. Per_1 Per_2
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. regolarmente depositato e personalmente sottoscritto, gli odierni ricorrenti hanno cumulativamente richiesto la pronuncia della separazione personale e del divorzio alle condizioni da questi concordate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
In data 24.02.2025, l'adito Tribunale ha omologato la separazione personale dei coniugi e, contestualmente, ha rimesso la causa sul ruolo del Giudice relatore per la pronuncia di divorzio.
Tanto premesso, la domanda di divorzio è fondata e, pertanto, merita di essere accolta.
I coniugi vivono separati da più di sei mesi, successivamente alla prima udienza di comparizione, celebrata in data 5.02.2025 in forma scritta.
Con le note difensive d'udienza, entrambi hanno credibilmente dichiarato di non volersi riconciliare e l'eventuale interruzione degli effetti della separazione non potrebbe essere in ogni caso rilevata d'ufficio.
Deve quindi ritenersi accertato che la separazione dei coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898 e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita.
Pertanto, a norma dell'art. 2 della citata legge 1° dicembre 1970 n. 898, sussistono i presupposti per lo scioglimento del matrimonio civile, essendo decorso il periodo temporale richiesto ex lege ed essendo la pronuncia di separazione divenuta definitiva.
Passando alle statuizioni accessorie rispetto alla pronuncia sullo status, il Collegio ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ma che, anzi, siano adeguati a garantire alla prole minorenne l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità, secondo i principi enunciati dall'art. 337 ter c.c.
Quanto ai provvedimenti di contenuto economico, si ritengono altresì idonei a garantire alla prole minorenne condizioni di vita funzionali alla crescita ed evoluzione.
Da ultimo, data la condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale, si reputa superfluo disporre l'ascolto della prole ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Può dunque decidersi in conformità alle condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo.
Nulla sulle spese.
p.q.m.
2 Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
A. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra Parte_1
e a CUBA il 15/07/2009 (trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Parte_2
TORRE DE'BUSI, anno 2009, atto n. 3, parte II, serie C);
B. RECEPISCE le condizioni di cui al ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
C. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TORRE DE' BUSI, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge di cui al D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 2.10.2025.
Il Presidente
dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice est.
RA CI
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