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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 20/11/2025, n. 1675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1675 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI SECONDA SEZIONE CIVILE La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati Alessandra Piliego presidente M. Angela Marchesiello consigliere relatore Concetta Potito consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 233 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025
e difensori di se stessi Parte_1 Parte_2 ex art. 86 c.p.c. e domiciliati presso il proprio studio in Bari--------appellanti
e
domiciliato in Bari presso lo studio degli avv.ti Cristian Parte_3
CO e TE OL che lo rappresentano in giudizio, congiuntamente e disgiuntamente, per procura a margine dell'originario atto di opposizione a precetto ----------------------------------------------------------------------appellato Oggetto: opposizione a precetto Fatti di causa
Con sentenza n. 5048/2024 del 16/12/2024, il Tribunale di Bari ha accolto l'opposizione proposta da avverso l'atto di precetto Parte_3 notificatogli il 10/08/2021 dagli avv.ti e Parte_1 Parte_2
in forza del d.i. n. 1554/2021 che aveva ingiunto al defunto padre
[...] dell'opponente il pagamento della somma di € 20.000 (oltre interessi e spese della procedura monitoria) a titolo di onorari professionali non corrisposti;
ha altresì condannato gli opponenti in solido al rimborso delle spese di lite.
Il Tribunale ha, in particolare, ritenuto inesistente il titolo giudiziale azionato in executivis, rilevando che il d.i. posto a base del precetto opposto era stato pagina 1 di 4 richiesto ed emesso in un'epoca in cui l'ingiunto era già Parte_4 deceduto.
Avverso tale sentenza hanno proposto appello gli avv.ti e Parte_1 Pt_2 chiedendo, in riforma della stessa, il rigetto dell'opposizione, con vittoria delle spese del doppio grado.
Si è costituito l'appellato che ha insistito per il rigetto del gravame, vinte le spese di questo grado, da distrarsi.
Con le note scritte depositate il 3/07/2025 in vista della prima udienza, preso atto della pronuncia n. 945/2025 della prima sezione civile di questa Corte che in analoga controversia ha rigettato il gravame proposto nei confronti di
(altro figlio/erede dell'ingiunto), gli appellanti hanno Parte_5 dichiarato di voler abbandonare il presente giudizio di appello, con compensazione delle spese di lite.
Disposto rinvio per consentire a controparte di interloquire sul punto, l'appellato, preso atto della volontà manifestata da controparte, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, insistendo tuttavia per la rifusione delle spese di lite, con clausola di distrazione.
All'udienza cartolare del 14/11/2025 la causa è stata quindi riservata in decisione immediata.
Motivi della decisione
Dichiarando di voler abbandonare il giudizio di appello, gli impugnanti hanno, nella sostanza, rinunciato all'impugnazione. La rinunzia all'impugnazione equivale a rinunzia all'azione e pertanto fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunziare con efficacia immediata, determinando la cessazione della materia del contendere sull'oggetto del gravame e il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, senza necessità, a differenza che nel caso di rinuncia agli atti del giudizio, dell'accettazione da parte dell'appellato (sic Cass. 2022/n. 821; conf. Cass. 2018/n. 5250; Cass. 2011/n. 20191; Cass. 2004/n. 18255; Cass. 1999/n. 8387). L'identità dell'effetto finale previsto dall'art. 338 c.p.c. (passaggio in giudicato della sentenza di primo grado), prodotto sia dalla rinunzia all'appello che dalla rinunzia agli atti del giudizio di impugnazione implica tuttavia che, nonostante le differenze tra i due istituti, ad entrambi debba applicarsi la regola dettata dall'ultimo comma dell'art. 306 c.p.c., secondo pagina 2 di 4 cui, salvo diverso accordo, il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti (cfr. Cass. 2006/n. 21707; Cass. 2018/n. 5250). Tale regola, che costituisce immediata applicazione del principio generale di causalità nella regolazione delle spese processuali, attribuisce al giudice la sola funzione di liquidazione delle spese, con esclusione di qualunque potere di individuazione della parte soccombente e di qualunque potere di totale o parziale compensazione. In applicazione di tale univoco principio, gli appellanti sono perciò tenuti a rimborsare all'appellato le spese di questo grado, che si liquidano come da dispositivo ex DM 2022/n. 147 sulla base dei valori minimi dello scaglione da € 5.201 ad € 26.000, tenuto conto della limitata attività difensiva sin qui prestata (dimezzata la fase di trattazione/istruttoria ed esclusa quella decisionale). Non è invece dovuto il raddoppio del contributo unificato, posto che, come precisato da Cass. 2017/n. 20439 (conf. Cass. 2017/n. 3542), l'art. 13, co, 1 quater DPR 2002/n. 115 è applicabile solo laddove il giudizio di impugnazione si concluda con il rigetto dell'impugnazione o con l'ordinaria declaratoria di inammissibilità del gravame e non anche nell'ipotesi di inammissibilità sopravvenuta per cessazione della materia del contendere.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 nei confronti di avverso la Parte_2 Parte_3 sentenza n. 5048/2024 emessa il 16/12/2024 dal Tribunale di Bari, così provvede:
1. dichiara cessata tra le parti la materia del contendere per rinuncia degli appellanti all'impugnazione;
2. condanna gli appellanti in solido a rifondere all'appellato le spese di questo grado, da distrarsi in favore dei suoi procuratori antistatari, avv.ti CO e OL, liquidandole in € 1.489 per onorari, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
-===================================================== Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 19 novembre 2025
Il consigliere estensore Il presidente M. Angela Marchesiello Alessandra Piliego
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4
CORTE D'APPELLO DI BARI SECONDA SEZIONE CIVILE La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati Alessandra Piliego presidente M. Angela Marchesiello consigliere relatore Concetta Potito consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 233 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025
e difensori di se stessi Parte_1 Parte_2 ex art. 86 c.p.c. e domiciliati presso il proprio studio in Bari--------appellanti
e
domiciliato in Bari presso lo studio degli avv.ti Cristian Parte_3
CO e TE OL che lo rappresentano in giudizio, congiuntamente e disgiuntamente, per procura a margine dell'originario atto di opposizione a precetto ----------------------------------------------------------------------appellato Oggetto: opposizione a precetto Fatti di causa
Con sentenza n. 5048/2024 del 16/12/2024, il Tribunale di Bari ha accolto l'opposizione proposta da avverso l'atto di precetto Parte_3 notificatogli il 10/08/2021 dagli avv.ti e Parte_1 Parte_2
in forza del d.i. n. 1554/2021 che aveva ingiunto al defunto padre
[...] dell'opponente il pagamento della somma di € 20.000 (oltre interessi e spese della procedura monitoria) a titolo di onorari professionali non corrisposti;
ha altresì condannato gli opponenti in solido al rimborso delle spese di lite.
Il Tribunale ha, in particolare, ritenuto inesistente il titolo giudiziale azionato in executivis, rilevando che il d.i. posto a base del precetto opposto era stato pagina 1 di 4 richiesto ed emesso in un'epoca in cui l'ingiunto era già Parte_4 deceduto.
Avverso tale sentenza hanno proposto appello gli avv.ti e Parte_1 Pt_2 chiedendo, in riforma della stessa, il rigetto dell'opposizione, con vittoria delle spese del doppio grado.
Si è costituito l'appellato che ha insistito per il rigetto del gravame, vinte le spese di questo grado, da distrarsi.
Con le note scritte depositate il 3/07/2025 in vista della prima udienza, preso atto della pronuncia n. 945/2025 della prima sezione civile di questa Corte che in analoga controversia ha rigettato il gravame proposto nei confronti di
(altro figlio/erede dell'ingiunto), gli appellanti hanno Parte_5 dichiarato di voler abbandonare il presente giudizio di appello, con compensazione delle spese di lite.
Disposto rinvio per consentire a controparte di interloquire sul punto, l'appellato, preso atto della volontà manifestata da controparte, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, insistendo tuttavia per la rifusione delle spese di lite, con clausola di distrazione.
All'udienza cartolare del 14/11/2025 la causa è stata quindi riservata in decisione immediata.
Motivi della decisione
Dichiarando di voler abbandonare il giudizio di appello, gli impugnanti hanno, nella sostanza, rinunciato all'impugnazione. La rinunzia all'impugnazione equivale a rinunzia all'azione e pertanto fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunziare con efficacia immediata, determinando la cessazione della materia del contendere sull'oggetto del gravame e il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, senza necessità, a differenza che nel caso di rinuncia agli atti del giudizio, dell'accettazione da parte dell'appellato (sic Cass. 2022/n. 821; conf. Cass. 2018/n. 5250; Cass. 2011/n. 20191; Cass. 2004/n. 18255; Cass. 1999/n. 8387). L'identità dell'effetto finale previsto dall'art. 338 c.p.c. (passaggio in giudicato della sentenza di primo grado), prodotto sia dalla rinunzia all'appello che dalla rinunzia agli atti del giudizio di impugnazione implica tuttavia che, nonostante le differenze tra i due istituti, ad entrambi debba applicarsi la regola dettata dall'ultimo comma dell'art. 306 c.p.c., secondo pagina 2 di 4 cui, salvo diverso accordo, il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti (cfr. Cass. 2006/n. 21707; Cass. 2018/n. 5250). Tale regola, che costituisce immediata applicazione del principio generale di causalità nella regolazione delle spese processuali, attribuisce al giudice la sola funzione di liquidazione delle spese, con esclusione di qualunque potere di individuazione della parte soccombente e di qualunque potere di totale o parziale compensazione. In applicazione di tale univoco principio, gli appellanti sono perciò tenuti a rimborsare all'appellato le spese di questo grado, che si liquidano come da dispositivo ex DM 2022/n. 147 sulla base dei valori minimi dello scaglione da € 5.201 ad € 26.000, tenuto conto della limitata attività difensiva sin qui prestata (dimezzata la fase di trattazione/istruttoria ed esclusa quella decisionale). Non è invece dovuto il raddoppio del contributo unificato, posto che, come precisato da Cass. 2017/n. 20439 (conf. Cass. 2017/n. 3542), l'art. 13, co, 1 quater DPR 2002/n. 115 è applicabile solo laddove il giudizio di impugnazione si concluda con il rigetto dell'impugnazione o con l'ordinaria declaratoria di inammissibilità del gravame e non anche nell'ipotesi di inammissibilità sopravvenuta per cessazione della materia del contendere.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 nei confronti di avverso la Parte_2 Parte_3 sentenza n. 5048/2024 emessa il 16/12/2024 dal Tribunale di Bari, così provvede:
1. dichiara cessata tra le parti la materia del contendere per rinuncia degli appellanti all'impugnazione;
2. condanna gli appellanti in solido a rifondere all'appellato le spese di questo grado, da distrarsi in favore dei suoi procuratori antistatari, avv.ti CO e OL, liquidandole in € 1.489 per onorari, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
-===================================================== Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 19 novembre 2025
Il consigliere estensore Il presidente M. Angela Marchesiello Alessandra Piliego
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