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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/07/2025, n. 2960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2960 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI SEZIONE I CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. NOCERA dott.ssa Rosella - presidente rel. -
2. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice -
3. PINTO dott. Emanuele - giudice - ha emesso la seguente SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 4692/2021 R.G. T R A
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv.to Patrizia Altacera;
Parte_1
- ATTRICE - E
rappresentato e difeso giusta procura in atti dagli Avv.ti Alessandra Di Fronzo Controparte_1
e Giuseppe Andrea Basciani;
- CONVENUTO – N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari OGGETTO: Separazione personale. CONCLUSIONI: all'udienza figurata del 09.07.2025, previo deposito di note scritte, la causa veniva assegnata a sentenza sulle conclusioni conformi rassegnate nella convenzione versata in atti, con rinuncia ad ulteriori termini;
il P.M. rendeva parere favorevole in data 11.07.2025. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 01.04.2021 chiedeva al Tribunale di Bari di Parte_1 dichiarare la sua separazione personale dal marito e di adottare ogni Controparte_1 consequenziale provvedimento di giustizia, con addebito della separazione. La ricorrente premetteva che aveva contratto matrimonio concordatario con in Controparte_1 Per_ Bari il 26.7.1997 e che dalla loro unione erano nati i figli e , rispettivamente il 21.04.1998 Per_2 e il 24.04.2002, di cui il primo era ormai economicamente autosufficiente. Chiedeva l'assegnazione della casa familiare, sita in Bari alla via Pietro Mascagni n.12 e di proprietà esclusiva del in proprio favore e disporre a carico di quest'ultimo la corresponsione di CP_1 un assegno mensile dell'importo di € 800,00 (di cui € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento per il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, oltre aggiornamento annuale Istat ed al 50% delle spese straordinarie ed € 300,00 a titolo di assegno di mantenimento muliebre). Si costituiva in giudizio e, pur non opponendosi alla pronuncia di separazione Controparte_1 giudiziale, chiedeva il rigetto dell'assegnazione della casa familiare in favore della , Pt_1 disponendosi invece l'uso in proprio favore per abitarvi coi figli. Domandava, altresì, sia il rigetto della domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della ricorrente in quanto quest'ultima svolgeva un'attività lavorativa retribuita, sia determinarsi in una misura congrua, comunque non eccedente € 400,00 mensili, il contributo paterno al mantenimento del figlio Per_2 dichiarandosi disponibile a versare il 50% delle spese straordinarie. All'esito dell'udienza del 19.11.2021 di comparizione personale delle parti, il Presidente F.F. con ordinanza di pari data autorizzava i coniugi a vivere separati, assegnava la casa familiare al
[...] con cui il figlio avrebbe continuato a vivere;
poneva a carico del resistente l'obbligo CP_1 Per_2 di versare in favore della ricorrente la somma di € 1.070,00, oltre Istat, a titolo di assegno di mantenimento muliebre;
disponeva a carico della l'obbligo di versare in favore del Pt_1 [...] la somma di € 170,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio , da versarsi CP_1 Per_2 entro il giorno 25 di ogni mese a partire da novembre 2021, oltre aggiornamento annuale ISTAT ed al 50% delle spese straordinarie da individuarsi in forza del Protocollo del Tribunale di Bari;
infine, rimetteva le parti dinanzi al giudice istruttore. Depositate le memorie integrative e quelle istruttorie, veniva emessa in data 15.11.2022 la sentenza non definitiva n. 4275/2022 dichiarativa della separazione dei coniugi. Rimessa la causa sul ruolo per il prosieguo, con ordinanza decisoria dell'11.04.2023, a definizione del sub-procedimento iscritto al N. 4692-1/2021 R.G., veniva ridotto l'assegno di mantenimento muliebre ad € 700,00 mensili e veniva revocato il contributo materno al mantenimento del figlio
, ponendo viceversa un contributo paterno al mantenimento di detto figlio nella misura di € Per_2 170,00 mensili, oltre all'80% delle spese straordinarie. Con ordinanza del 08.07.2023 veniva formulata una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. e venivano ammesse le prove orali. Infine, all'esito delle prove orali, le parti davano atto di volersi separare alle condizioni di cui alla convenzione sottoscritta in data 26.06.2025. All'udienza figurata del 09.07.2025, la causa veniva assegnata a sentenza con rinuncia ai termini;
il P.M. rendeva parere favorevole in data 11.07.2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Pronunciata con sentenza parziale la separazione tra i coniugi, le parti si sono accordate circa la regolamentazione delle questioni tra loro ancora pendenti, rassegnando conclusioni conformi mercé il richiamo alla convenzione da loro sottoscritta. Tale rilievo s'impone perché, introdotto il ricorso nelle forme del rito contenzioso ed emessa la sentenza non definitiva di separazione, non è più possibile far luogo alla trasformazione del rito in conseguenza degli accordi che le parti abbiano successivamente trovato in ordine alla regolazione dei loro rapporti economici e personali, inammissibile essendo che un medesimo procedimento si definisca in parte con il rito contenzioso ed in parte con quello (consensuale) camerale. Alla luce di tali considerazioni la causa deve essere decisa con sentenza emessa con il rito contenzioso, nella quale questo Collegio non può non tener conto dell'accordo intervenuto tra le parti, che è conforme a legge e, dunque, va recepito.
2.- Le conclusioni conformi rassegnate dalle parti giustificano l'integrale compensazione tra di loro delle spese processuali.
3.- La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 01.04.2021 da nei confronti di così Parte_1 Controparte_1 provvede:
1. dichiara che i rapporti personali ed economici tra le parti siano regolati sulla base della convenzione sottoscritta in data 26.06.2025;
2. compensa integralmente tra loro le spese del giudizio;
3. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. Così deciso in Bari il 24.07.2025 nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile.
Il Presidente est.
dott.ssa Rosella Nocera
1. NOCERA dott.ssa Rosella - presidente rel. -
2. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice -
3. PINTO dott. Emanuele - giudice - ha emesso la seguente SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 4692/2021 R.G. T R A
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv.to Patrizia Altacera;
Parte_1
- ATTRICE - E
rappresentato e difeso giusta procura in atti dagli Avv.ti Alessandra Di Fronzo Controparte_1
e Giuseppe Andrea Basciani;
- CONVENUTO – N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari OGGETTO: Separazione personale. CONCLUSIONI: all'udienza figurata del 09.07.2025, previo deposito di note scritte, la causa veniva assegnata a sentenza sulle conclusioni conformi rassegnate nella convenzione versata in atti, con rinuncia ad ulteriori termini;
il P.M. rendeva parere favorevole in data 11.07.2025. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 01.04.2021 chiedeva al Tribunale di Bari di Parte_1 dichiarare la sua separazione personale dal marito e di adottare ogni Controparte_1 consequenziale provvedimento di giustizia, con addebito della separazione. La ricorrente premetteva che aveva contratto matrimonio concordatario con in Controparte_1 Per_ Bari il 26.7.1997 e che dalla loro unione erano nati i figli e , rispettivamente il 21.04.1998 Per_2 e il 24.04.2002, di cui il primo era ormai economicamente autosufficiente. Chiedeva l'assegnazione della casa familiare, sita in Bari alla via Pietro Mascagni n.12 e di proprietà esclusiva del in proprio favore e disporre a carico di quest'ultimo la corresponsione di CP_1 un assegno mensile dell'importo di € 800,00 (di cui € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento per il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, oltre aggiornamento annuale Istat ed al 50% delle spese straordinarie ed € 300,00 a titolo di assegno di mantenimento muliebre). Si costituiva in giudizio e, pur non opponendosi alla pronuncia di separazione Controparte_1 giudiziale, chiedeva il rigetto dell'assegnazione della casa familiare in favore della , Pt_1 disponendosi invece l'uso in proprio favore per abitarvi coi figli. Domandava, altresì, sia il rigetto della domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della ricorrente in quanto quest'ultima svolgeva un'attività lavorativa retribuita, sia determinarsi in una misura congrua, comunque non eccedente € 400,00 mensili, il contributo paterno al mantenimento del figlio Per_2 dichiarandosi disponibile a versare il 50% delle spese straordinarie. All'esito dell'udienza del 19.11.2021 di comparizione personale delle parti, il Presidente F.F. con ordinanza di pari data autorizzava i coniugi a vivere separati, assegnava la casa familiare al
[...] con cui il figlio avrebbe continuato a vivere;
poneva a carico del resistente l'obbligo CP_1 Per_2 di versare in favore della ricorrente la somma di € 1.070,00, oltre Istat, a titolo di assegno di mantenimento muliebre;
disponeva a carico della l'obbligo di versare in favore del Pt_1 [...] la somma di € 170,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio , da versarsi CP_1 Per_2 entro il giorno 25 di ogni mese a partire da novembre 2021, oltre aggiornamento annuale ISTAT ed al 50% delle spese straordinarie da individuarsi in forza del Protocollo del Tribunale di Bari;
infine, rimetteva le parti dinanzi al giudice istruttore. Depositate le memorie integrative e quelle istruttorie, veniva emessa in data 15.11.2022 la sentenza non definitiva n. 4275/2022 dichiarativa della separazione dei coniugi. Rimessa la causa sul ruolo per il prosieguo, con ordinanza decisoria dell'11.04.2023, a definizione del sub-procedimento iscritto al N. 4692-1/2021 R.G., veniva ridotto l'assegno di mantenimento muliebre ad € 700,00 mensili e veniva revocato il contributo materno al mantenimento del figlio
, ponendo viceversa un contributo paterno al mantenimento di detto figlio nella misura di € Per_2 170,00 mensili, oltre all'80% delle spese straordinarie. Con ordinanza del 08.07.2023 veniva formulata una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. e venivano ammesse le prove orali. Infine, all'esito delle prove orali, le parti davano atto di volersi separare alle condizioni di cui alla convenzione sottoscritta in data 26.06.2025. All'udienza figurata del 09.07.2025, la causa veniva assegnata a sentenza con rinuncia ai termini;
il P.M. rendeva parere favorevole in data 11.07.2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Pronunciata con sentenza parziale la separazione tra i coniugi, le parti si sono accordate circa la regolamentazione delle questioni tra loro ancora pendenti, rassegnando conclusioni conformi mercé il richiamo alla convenzione da loro sottoscritta. Tale rilievo s'impone perché, introdotto il ricorso nelle forme del rito contenzioso ed emessa la sentenza non definitiva di separazione, non è più possibile far luogo alla trasformazione del rito in conseguenza degli accordi che le parti abbiano successivamente trovato in ordine alla regolazione dei loro rapporti economici e personali, inammissibile essendo che un medesimo procedimento si definisca in parte con il rito contenzioso ed in parte con quello (consensuale) camerale. Alla luce di tali considerazioni la causa deve essere decisa con sentenza emessa con il rito contenzioso, nella quale questo Collegio non può non tener conto dell'accordo intervenuto tra le parti, che è conforme a legge e, dunque, va recepito.
2.- Le conclusioni conformi rassegnate dalle parti giustificano l'integrale compensazione tra di loro delle spese processuali.
3.- La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 01.04.2021 da nei confronti di così Parte_1 Controparte_1 provvede:
1. dichiara che i rapporti personali ed economici tra le parti siano regolati sulla base della convenzione sottoscritta in data 26.06.2025;
2. compensa integralmente tra loro le spese del giudizio;
3. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. Così deciso in Bari il 24.07.2025 nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile.
Il Presidente est.
dott.ssa Rosella Nocera